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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
4966/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 7/02/2025, rimessa al Collegio all' udienza dell'11/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. e dal Prof. avv. CARLO PIRRO Parte_2
RIMINI presso il cui studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti PARTE RICORRENTE CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...] ,già Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. COMMODO STEFANO MARIA e COMMODO SARA del foro di TORINO con studio in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti – già rinuncianti al mandato come da nota pervenuta in atti in data 14/07/2025, in seguito alla revoca comunicata in data 10/07/2025 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/03/2025
pagina 1 di 11 OGGETTO: modifica delle condizioni della sentenza di divorzio contenzioso resa dal Tribunale ordinario di Milano n. 1159, depositata in data 10 febbraio 2020
CONCLUSIONI parte ricorrente
“c h i e d e che il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1159 depositata in data 10 febbraio 2020, voglia così disporre Nel merito 1. a modifica di quanto previsto al punto 5 della menzionata sentenza:
- porre a carico del padre l'obbligo di versare alla signora una somma non superiore € CP_1 Per_ 3.500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ 1.750,00 per Per_2 ciascuna) con decorrenza dalla mensilità della domanda (febbraio 2025). 2. A modifica di quanto previsto al punto 6 della menzionata sentenza:
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno relative alle Per_ figlie e secondo le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e Per_2 figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, dettate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% con decorrenza dalla domanda (febbraio 2025). 3. A modifica di quanto previsto al punto 7 della menzionata sentenza:
- eliminare l'obbligo per il padre di sostenere in via esclusiva il costo della collaboratrice domestica in servizio a tempo pieno presso la casa coniugale assegnata alla signora con decorrenza CP_1 dalla mensilità della domanda (febbraio 2025).”
parte resistente non ha rassegnato le proprie conclusioni;
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile ad Istanbul (Turchia) nella sede del Consolato Generale d'Italia in data 19 settembre 1997 (anno 1997 - atto n.
2 - parte II - serie C) - matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano all'atto n. 221 - parte II - serie C/1 - registro 07 - anno 1998.
Per_ Dal matrimonio sono nati i tre figli (nato a [...] il [...]), (nata a Per_3
Milano il 2 febbraio 2001) – già maggiorenne e non ancora autosufficienti e (nata a [...] il 18 Per_2 dicembre 2007) – queste ultime entrambe ancora conviventi con la madre.
pagina 2 di 11 Lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 3097/2018 depositata in data 19/03/2018; di seguito, il giudizio di divorzio si concludeva, all'esito di CTU sulla capacità patrimoniale e reddituale delle parti (doc. 4 ric.) – con sentenza n. 1159/2020 resa su conclusioni congiunte delle parti e depositata in data 10/02/2020 (doc. 5 prod. cit), alle condizioni di seguito richiamate:
“5. Dà atto che le parti hanno concordato che il signor verserà, a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e la somma di euro 3.436,00 mensili per ciascuna Per_2 di esse, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2020 e con prima rivalutazione da effettuarsi a gennaio 2021. Il signor si Parte_1 prenderà carico del mantenimento ordinario e straordinario (al 100%) di e rinuncia a Per_3 richiedere anche in futuro un assegno di mantenimento per alla sig.ra la quale Per_3 CP_1 rinuncia alla richiesta dei 600 euro, come statuiti con provvedimento provvisorio del 28.9.2018 a partire dalla prima mensilità successiva al passaggio in giudicato della sentenza che recepirà le presenti conclusioni congiunte.
6. Dà atto che le parti hanno concordato che il padre, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, terrà inoltre a proprio carico il 100% delle spese indicate nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, dettate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano e, in particolare, le rette universitarie e le spese per l'alloggio universitario nell'ipotesi in cui l'Università fosse frequentata fuori Milano. Qui di seguito si trascrivono le menzionate “Linee Guida” che costituiscono quindi parte integrante delle conclusioni […]
7. Dà atto che le parti hanno concordato che il padre, sempre a titolo di mantenimento delle Per_ figlie e sino a che le stesse non saranno autosufficienti e saranno conviventi con la madre, Per_2 terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese relative al canone di locazione, delle spese condominiali della casa coniugale, del costo del posto auto, nonché il costo della collaboratrice domestica a tempo pieno in servizio presso la casa coniugale. Per quanto concerne l'onere relativo al costo della collaboratrice domestica, le parti precisano che la domestica è assunta dalla moglie e il marito pagherà direttamente alla domestica lo stipendio e assolverà l'onere relativo ai contributi previdenziali, entro il tetto massimo costituito dalla spesa che egli sosteneva a tale titolo durante la convivenza familiare, considerando anche eventuali aumenti dei minimi contrattuali stabiliti dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico ove non assorbibili dai superminimi accordati, comprensivi di TFR (al netto del vantaggio fiscale conseguente alla deduzione dei contributi).
8. Dà atto che le parti hanno concordato che nel caso in cui la signora decidesse CP_1 spontaneamente di trasferirsi altrove assieme alle figlie o ad una sola di esse, lasciando la casa familiare di cui al precedente punto 4) prima del momento in cui entrambe le figlie saranno autosufficienti, il signor – fermo restando che gli oneri inerenti alla locazione o Parte_1 all'acquisto della nuova abitazione saranno a carico esclusivo della signora la quale sarà CP_1 tenuta a dare un preavviso di trenta giorni prima di lasciare la casa familiare – continuerà a tenere a pagina 3 di 11 proprio carico fino a che anche una sola delle figlie vivrà con la madre e non sarà autosufficiente, le spese condominiali ordinarie deliberate dall'assemblea condominiale della nuova abitazione in cui la madre e le figlie si trasferiranno entro il limite del costo delle attuali spese condominiali pagate per la casa coniugale (pari a € 8.000 l'anno); egli inoltre continuerà a sostenere, fino allo stesso momento, l'onere della domestica nei limiti indicati al precedente punto 7) e terrà a proprio carico i costi di locazione di un posto auto fino all'importo massimo di € 2.500 l'anno, sempre fino a che le figlie (o una di esse) vivranno con la madre e non saranno autosufficienti” (cfr. doc. 5).
Con ricorso ex art. 473bis 47 c.p.c. depositato in data 7/02/2025, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di modificare le statuizioni economiche vigenti, sia riducendo il contributo Per_ previsto a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori e ancora conviventi con Per_2 la madre, rideterminandolo in 3.500,00 mensili complessivi (pari a € 1.750,00 per ciascuna), sia chiedendo la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie, nonché sopprimendo l'ulteriore contributo a suo carico rappresentato dal costo della collaboratrice domestica in servizio presso l'ex casa familiare, per ulteriori € 1.237,84 mensili oltre agli oneri aggiuntivi - fermi i restanti impegni finanziari assunti;
a sostegno della propria domanda, il ricorrente – che pure assume essere invariata la propria situazione economico-patrimoniale come ricostruita all'esito della CTU patrimoniale espletata nell'ambito del giudizio di divorzio – deduce invece il fatto nuovo avvenuto tra il 2021 - quindi a partire dall'anno successivo alla definizione congiunta del giudizio di divorzio - e il 2023, costituito dall'avvenuta distribuzione degli utili da parte del Gruppo chimico internazionale di cui la CP_1 detiene tramite la società fiduciaria il 20% delle azioni, per una somma liquida di Parte_3 non meno di 1.9 milioni di € - a differenza di quanto indicato all'esito della CTU, che aveva accertato che fino ad allora la non aveva percepito dividendi dalla propria pur rilevante CP_1 partecipazione.1
A conferma dei rilevanti redditi oggi nella disponibilità dell'ex coniuge, rappresentava altresì il ricorrente che la signora in data 5/12/2024, ha acquistato un importante appartamento sito CP_1 nel centro di Milano con relativo box pertinenziale, per il prezzo complessivo di € 2.100.000,00 (già integralmente corrisposto all'atto della compravendita, come risulta dalla copia dell'atto notarile depositato in allegato: doc. 7 ric.); nonché, sempre dopo la pronuncia del divorzio, un ulteriore immobile in provincia di Cuneo (in località Rocca De Baldi: doc. 8), che pure la aveva CP_1 provveduto a ristrutturare;
pagina 4 di 11 Con decreto di fissazione di udienza del 15/03/2025 il G.D. provvedeva a istaurare il contraddittorio e fissaval'udienza per la comparizione delle parti all'11/09/2025, assegnando termine per la costituzione in giudizio della convenuta fino al 6/05/2025.
Nonostante la notifica degli atti ritualmente eseguita nei termini in data 25/03/2025 (cfr. doc. 9), la resistente si costituiva solo in data 9/07/2025 e, dicendosi profondamente scossa dalla nuova iniziativa giudiziale dell'ex coniuge, rappresentava di aver inoltrato allo stesso e ai suoi difensori già in data 28 maggio 2025 una raccomandata di totale resa in cui comunicava che avrebbe provveduto al rilascio dell'ex casa coniugale sita in via De Amicis 53/55 condotta in locazione dal Persona_5 entro il 10/09/2025 (doc.1 p. res.); quindi, ammetteva di aver - con i dividendi effettivamente percepiti che provvedeva altresì a documentare sub doc. 3ii p. res. - acquistato e ristrutturato i due immobili indicati;
la parte provvedeva a depositare documentazione reddituale e patrimoniale, rimettendo al Tribunale le decisioni da assumersi nell'interesse delle figlie minori, senza formulare istanze istruttorie e senza neppure rassegnare le propri conclusioni;
di seguito in data 14/07/2025 parte resistente ha revocato il mandato difensivo ai propri procuratori, senza provvedere al deposito di ulteriori difese;
per contro, parte ricorrente, depositata la propria memoria ex art. 473bis.17, I comma, c.p.c. stigmatizzava il comportamento processuale di controparte, contestandone nel merito le argomentazioni difensive e insistendo per le conclusioni svolte.
Quindi all'udienza di comparizione delle parti dell'11/09/2025, compariva la sola parte ricorrente, mentre nessuno compariva per parte resistente;
il G.D. nell'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione della convenuta e in assenza di richieste istruttorie, invitava il difensore di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte;
L' avv. RIMINI si riportava agli atti e chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione, senza emissione di provvedimenti provvisori, atteso anche il comportamento processuale di controparte, insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni.
Il G.D. non assumeva provvedimenti provvisori, essendo la causa matura per la decisione e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
2 Quanto all'ex casa coniugale, sita in via De Amicis 53/55, occorre precisare che la stessa era condotta in locazione per conto del si trattava di un immobile, di proprietà della LI LA PA (società della famiglia di Parte_1 origine del ricorrente) assegnata alla che vi era rimasta a vivere con i figli. CP_1 pagina 5 di 11 Statuizioni istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che, alla luce degli atti e della documentazione prodotta da ambo le parti, nonché delle conclusioni della CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere a un'integrazione del materiale probatorio già acquisito, che neppure le parti hanno sollecitato, non avendo formulato proprie istanze istruttorie.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento della S.C. secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.); ricostruzione cui, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di pervenire, sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le condizioni economiche
Preliminarmente, quanto alla missiva inoltrata dalla signora all'ex coniuge e ai suoi CP_1 difensori in data 28/05/2025 a mezzo raccomandata depositata in atti (doc.1), con cui la stessa informava controparte dell'imminente rilascio dell'ex casa coniugale al 10 settembre u.s., rileva il Collegio che in essa, in effetti, la convenuta confermava di non intendere dar seguito al contenzioso promosso dall'ex coniuge, aderendo espressamente alle sue richieste (“quello che vuoi dare per le tue figlie è affar tuo. È cosa che riguarda te e loro. Nell'accettare le tue richieste sulle riduzioni del loro mantenimento io farò del mio meglio per curare il resto. Così come feci presente al Giudice Amato all'ultima udienza del febbraio 2020, mi auguro di non dover mai più tornare in Tribunale. Qualora, però, questa mia formale accettazione delle richieste di modifiche contenute nel tuo ricorso non fosse sufficiente e l'iter giudiziario dovesse proseguire o richiedere qualsiasi ulteriore condizionale non esiterò a intervenire e ad esporre ogni cosa senza omettere nulla”).
Tuttavia, detta dichiarazione – cui non può attribuirsi alcun valore confessorio, bensì al più, quello di un iniziale riconoscimento della domanda di controparte – è comunque superata dalla successiva difesa spiegata in giudizio dalla convenuta, in cui la parte non ha più inteso riconoscere la pretesa attorea, rimettendo la decisione al Tribunale.
Riguardo al comportamento processuale di parte resistente, osserva il Collegio che la convenuta si è solo formalmente - oltre che tardivamente - costituita, scegliendo comunque di non prendere parte al giudizio, in cui non è comparsa personalmente e ha di seguito revocato il mandato difensivo inizialmente conferito limitatamente alle difese spiegate e alle produzioni documentali depositate, al pagina 6 di 11 fine di documentare – sia pur solo in parte, come si vedrà di seguito – la propria situazione economico- finanziaria attuale, rinunciando altresì a svolgere le proprie istanze e conclusioni.
Tanto premesso, deve quindi procedersi all'esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti, su cui il Collegio rileva quanto segue.
All'esito della CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio riguardo alle annualità esaminate (dal 2013 al 30/09/2018), il patrimonio complessivo del sig. veniva stimato in circa 74 Parte_1 milioni di euro complessivi e risultava costituito da numerose partecipazioni societarie in Italia e all'estero e da un vastissimo patrimonio immobiliare intestato a dette società, con una capacità di spesa mensile pari a circa 63.000 €/mese, una liquidità disponibile sui c/c intestati al ricorrente di poco meno di 1 mln di euro l'anno e un altrettanto rilevantissimo portafoglio titoli, amministrati attraverso svariati mandati fiduciari e ulteriori conti di investimento – tra cui spiccavano all'epoca, quelli in Camperio Sim, società partecipata direttamente dal ricorrente al 5,75% (il cui valore al 30/09/2018 solo con riferimento a quest'ultima partecipazione era pari a 7.371.773,19 €: cfr. CTU in atti).
Per contro, la sig.ra oggi come all'atto del divorzio, è titolare - tramite la fiduciaria CP_1
- del 20% delle azioni di GA DI s.a. , gruppo chimico internazionale Parte_3 pressochè per intero controllato dalla famiglia della resistente, che ha sede in Turchia e si occupa di produzione, ricerca e sviluppo di prodotti chimici a base polimerica (con circa 400 dipendenti e tre impianti produttivi ad Istanbul, Rotterdam e Balerna in Svizzera) il cui valore, all'esito della CTU era stato stimato in circa 2 mln di € (solo con riferimento alla partecipazione della cfr. CTU sub CP_1 doc. 4 ric., 63).
La risultava, a sua volta, titolare di un patrimonio complessivo stimato in 20 milioni di CP_1
€ (cfr. pag. 107 CTU: doc. 4), per € 3.004.848 costituito dal saldo contabile al 31/12/2018 del mandato fiduciario della FI ID SP (n. 10014) composto da liquidità obbligazioni e azioni – al netto della partecipazione detenuta in GA DI. Tuttavia, all'epoca, la CTU aveva in effetti accertato che la signora non percepiva dividendi dalla propria pur CP_1 rilevante partecipazione: per cui le disponibilità reddituali effettive della moglie risultavano costituite quasi esclusivamente dall'assegno di mantenimento corrispostole dal marito (cfr. CTU sub doc. 4 cit., 20).
Quanto ai fatti nuovi sopravvenuti dedotti dal ricorrente, parte resistente, in uno alla propria memoria di costituzione in giudizio, ha in effetti confermato di aver ricevuto dividendi incassati dalla GA DI negli anni 2022-2024 dalla Eurofinleading fiduciaria SpA che detiene, ora come allora, la partecipazione riferibile alla resistente, per una somma netta complessiva pari a € 1.949.511,99 (cfr. doc. 3ii avv); detti redditi risultano tuttavia solo richiamati – ma non conteggiati - nella dichiarazione ICE prodotta dalla resistente (cfr. doc. 3 avv. alla voce redditi da partecipazione); pagina 7 di 11 la resistente poi, oltre a una minima pensione turca lorda, anch'essa comunque in crescita (pari per il 2022 a 5434 €, per il 2023 a 8.355,00 € e a 11.262 € per il 2024), ha dichiarato di percepire oggi ulteriori emolumenti per € 50.000,00 annui – verosimilmente riconducibili agli incarichi assunti nelle società di famiglia (che invece all'epoca del divorzio, non ricopriva) e su cui pure non ha inteso fornire altre indicazioni;
ha confermato, infine, di aver destinato parte dei dividendi percepiti all'acquisto e alla ristrutturazione della nuova casa familiare di via S.M. Valle, 7 – per complessivi 2,350 mln di € (cfr. dich. ICE depositata sub doc. 3: importi già di per sé superiori a quelli dei dividendi percepiti); nonché alla ristrutturazione dell'immobile in prov. di Cuneo in località Rocca De Baldi anch'esso acquistato dopo il divorzio, per complessivi 540.000 € ulteriori (cfr. doc. 8 p. ric. e dich. ICE res.) - immobili del valore complessivo di oltre 2,5 mln di €.
Invero, oltre all'accertata crescita del patrimonio immobiliare, invero risulta accresciuto anche il valore del patrimonio mobiliare della che risulta in cospicuo aumento rispetto all'epoca CP_1 della CTU, come attestato sia dal valore del portafoglio amministrato dalla predetta fiduciaria
(cfr. mandato 10014 sub doc. 3 viii p. res., al 29/12/23 pari a circa 6,4 mln € e al Parte_3
31/12/2024 a circa 4,5 mln €) sia dalla liquidità disponibile sui c/c della resistente al 31/12/24 pari a poco meno di 200.000 € (cfr. estratto c/c sub doc. 3 vi su cui peraltro, nel corso del 2024 risulta CP_2 bonificata la somma complessiva di 2.540.000,00 € da parte della FI Fiduciaria - quindi di gran lunga superiore a quella che la parte ha indicato di aver ricevuto a titolo di dividendi nello stesso anno: cfr. sub all. 3ii). Nulla risulta indicato in dichiarazione quanto al valore della polizza sottoscritta all'estero dalla convenuta (su cui in data 25.03.2024 veniva trasferita la somma di € 8.999,98).
Certamente anche il patrimonio del – diversamente da quanto indicato dalla parte Parte_1 ricorrente – si è ulteriormente accresciuto: a titolo puramente esemplificativo, basti considerare la sola variazione registrata dalla Gestione Camperio SIM – già all'epoca la più redditizia del portafoglio dell' - il cui rapporto D4402G è passato dal un saldo di € 1.543.638,73 nel 2018 – cfr CTU, Pt_1 pag.61 - agli attuali €5.011.403,00 (cfr. All.Q alla dich. ICE di parte ricorrente); a fronte di una capacità reddituale attestata dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (cfr. All.A, B, C ric.) che, nella media del triennio in esame, supera i 450.000 € annui - senza considerare i dividendi delle ulteriori partecipazioni sociali.
Quindi, sia pur a fronte di un sensibile miglioramento nella situazione patrimoniale e finanziaria di entrambe le parti – che comunque non vale a pareggiare il divario comunque esistente a favore del patrimonio del è assolutamente evidente che la variazione reddituale dedotta da parte Parte_1 ricorrente rispetto all'epoca del divorzio quanto all'avvenuta attribuzione dei dividendi in favore della resistente – ben lungi dal costituire una mera “partita neutra” – costituisce una variazione reddituale di rilievo, che ha notevolmente accresciuto la capacità economica della parte, tale non solo da azzerare l'impatto dell'eliminazione dell'allora contributo al mantenimento ricevuto da parte del coniuge ancora pagina 8 di 11 in essere all'epoca della CTU, ma da aumentare in maniera significativa la liquidità e lo spazio finanziario della convenuta. Non può ritenersi infatti, come sostenuto da parte resistente, che tali dividendi non costituiscono un fatto nuovo, in quanto somme già presenti nelle casse delle società al momento del divorzio e quindi già conteggiate dal CTU tra le componenti patrimoniali riferibile alla parte (cfr. pag. 4 memoria difensiva avv.). A smentire l'assunto è lo stesso criterio di valutazione utilizzato in CTU, nonché la considerazione che trattasi, all'evidenza, di componente reddituale e non patrimoniale, sebbene tali dividente siano stati almeno in parte -per stessa ammissione della resistente – destinati ad accrescere il patrimonio della convenuta, avendone finanziato gli ingenti acquisti immobiliari effettuati dalla AS nel periodo, peraltro in un importo superiore a quello dei dividendi percepiti.
Alla luce di quanto già in precedenza evidenziato e dei rilevi in precedenza svolti, neppure può ritenersi compiutamente accertata l'attuale capacità economica e finanziaria della sig.ra CP_1
Premesso che quindi, a fronte dell'accertata capacità contributiva della madre, anch'essa è tenuta in proporzione a partecipare agli oneri di mantenimento delle figlie – essendosi invece il padre assunto gli oneri di mantenimento diretto del figlio maggiore già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella determinazione di tale partecipazione, deve comunque tenersi conto del Per_3 significativo risparmio di spesa di cui il sig. si è avvantaggiato in corso di giudizio, a Parte_1 far data dallo scorso mese di settembre, a fronte dell'intervenuta decisione della madre di rinunciare alla disponibilità dell'ex casa coniugale, assumendosi integralmente le spese per l'acquisto della nuova abitazione (circostanza peraltro già espressamente regolata al p. 8 delle condizioni congiunte di divorzio, che prevedano invece che il canone di locazione dell'ex casa familiare e del box in uso alla sig.ra nonchè delle spese condominiali che, invero, avrebbero invero dovuto continuare a Pt_4 gravare sul ricorrente anche dopo l'eventuale rilascio, oltre agli oneri della collaboratrice domestica familiare, nei limiti temporali indicati.
Pertanto, ad oggi il padre non contribuisce più in alcun modo agli oneri abitativi delle figlie, con un risparmio di spesa pari ad € 4.332,33 per il canone di locazione e ad € 108,83 per il posto auto in uso alla signora per complessivi € 4441, 16. CP_1
Tutto ciò premesso, considerato quanto in precedenza osservato in ordine all'attuale capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti per come emergente in atti, il Collegio ritiene in Per_ definitiva di confermare il contributo di mantenimento ordinario delle due figlie e già Per_2 concordato dalle parti all'esito del giudizio di divorzio a carico del padre per € 3.436,00 mensili ciascuna (per € 6.872,00 mensili, ad oggi rivalutati in € 7.980,00); al contempo prevedendo un contributo della sig.ra pari al 20% delle spese straordinarie determinate come da vigenti CP_1
Linee Guida richiamate in dispositivo, fermo il restante 80% a carico del sig. e con Parte_1 conferma dei restanti oneri già concordati dalle parti. pagina 9 di 11 Le spese di lite Ritiene il Collegio che a fronte del contegno processuale assunto dalla resistente – che ha consentito comunque la celere definizione del presente giudizio senza ulteriore istruttoria – le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disponendo in parziale modifica della sentenza n. 1159 del Tribunale Ordinario di Milano, resa su domanda congiunta, depositata in data 10 febbraio 2020 così statuisce:
Per_ Dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Parte_1
la somma di € 3.436,00 mensili per ciascuna di esse, da corrispondersi anticipatamente entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione gennaio 2021) oltre all'80% delle spese straordinarie per le stesse come da vigenti Linee Guida di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
pagina 10 di 11 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Compensa tra le parti integralmente le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta quanto osservato sul punto nella CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio, a firma del dott. “Sul Per_4 tema dei dividendi, all'articolo 7, viene statuito che gli azionisti hanno necessità di ricevere dividendi e che l'ammontare è determinato dal CDA su proposta del presidente. La decisione di non distribuire deve però essere assunta con la maggioranza del 75%. Conseguentemente la sola partecipazione della resistente (20%) non può influire su dette dinamiche deliberative” (cfr. doc. 4, 104).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 7/02/2025, rimessa al Collegio all' udienza dell'11/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. e dal Prof. avv. CARLO PIRRO Parte_2
RIMINI presso il cui studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti PARTE RICORRENTE CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...] ,già Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. COMMODO STEFANO MARIA e COMMODO SARA del foro di TORINO con studio in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti – già rinuncianti al mandato come da nota pervenuta in atti in data 14/07/2025, in seguito alla revoca comunicata in data 10/07/2025 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/03/2025
pagina 1 di 11 OGGETTO: modifica delle condizioni della sentenza di divorzio contenzioso resa dal Tribunale ordinario di Milano n. 1159, depositata in data 10 febbraio 2020
CONCLUSIONI parte ricorrente
“c h i e d e che il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1159 depositata in data 10 febbraio 2020, voglia così disporre Nel merito 1. a modifica di quanto previsto al punto 5 della menzionata sentenza:
- porre a carico del padre l'obbligo di versare alla signora una somma non superiore € CP_1 Per_ 3.500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ 1.750,00 per Per_2 ciascuna) con decorrenza dalla mensilità della domanda (febbraio 2025). 2. A modifica di quanto previsto al punto 6 della menzionata sentenza:
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno relative alle Per_ figlie e secondo le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e Per_2 figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, dettate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% con decorrenza dalla domanda (febbraio 2025). 3. A modifica di quanto previsto al punto 7 della menzionata sentenza:
- eliminare l'obbligo per il padre di sostenere in via esclusiva il costo della collaboratrice domestica in servizio a tempo pieno presso la casa coniugale assegnata alla signora con decorrenza CP_1 dalla mensilità della domanda (febbraio 2025).”
parte resistente non ha rassegnato le proprie conclusioni;
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile ad Istanbul (Turchia) nella sede del Consolato Generale d'Italia in data 19 settembre 1997 (anno 1997 - atto n.
2 - parte II - serie C) - matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano all'atto n. 221 - parte II - serie C/1 - registro 07 - anno 1998.
Per_ Dal matrimonio sono nati i tre figli (nato a [...] il [...]), (nata a Per_3
Milano il 2 febbraio 2001) – già maggiorenne e non ancora autosufficienti e (nata a [...] il 18 Per_2 dicembre 2007) – queste ultime entrambe ancora conviventi con la madre.
pagina 2 di 11 Lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 3097/2018 depositata in data 19/03/2018; di seguito, il giudizio di divorzio si concludeva, all'esito di CTU sulla capacità patrimoniale e reddituale delle parti (doc. 4 ric.) – con sentenza n. 1159/2020 resa su conclusioni congiunte delle parti e depositata in data 10/02/2020 (doc. 5 prod. cit), alle condizioni di seguito richiamate:
“5. Dà atto che le parti hanno concordato che il signor verserà, a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e la somma di euro 3.436,00 mensili per ciascuna Per_2 di esse, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2020 e con prima rivalutazione da effettuarsi a gennaio 2021. Il signor si Parte_1 prenderà carico del mantenimento ordinario e straordinario (al 100%) di e rinuncia a Per_3 richiedere anche in futuro un assegno di mantenimento per alla sig.ra la quale Per_3 CP_1 rinuncia alla richiesta dei 600 euro, come statuiti con provvedimento provvisorio del 28.9.2018 a partire dalla prima mensilità successiva al passaggio in giudicato della sentenza che recepirà le presenti conclusioni congiunte.
6. Dà atto che le parti hanno concordato che il padre, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, terrà inoltre a proprio carico il 100% delle spese indicate nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, dettate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano e, in particolare, le rette universitarie e le spese per l'alloggio universitario nell'ipotesi in cui l'Università fosse frequentata fuori Milano. Qui di seguito si trascrivono le menzionate “Linee Guida” che costituiscono quindi parte integrante delle conclusioni […]
7. Dà atto che le parti hanno concordato che il padre, sempre a titolo di mantenimento delle Per_ figlie e sino a che le stesse non saranno autosufficienti e saranno conviventi con la madre, Per_2 terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese relative al canone di locazione, delle spese condominiali della casa coniugale, del costo del posto auto, nonché il costo della collaboratrice domestica a tempo pieno in servizio presso la casa coniugale. Per quanto concerne l'onere relativo al costo della collaboratrice domestica, le parti precisano che la domestica è assunta dalla moglie e il marito pagherà direttamente alla domestica lo stipendio e assolverà l'onere relativo ai contributi previdenziali, entro il tetto massimo costituito dalla spesa che egli sosteneva a tale titolo durante la convivenza familiare, considerando anche eventuali aumenti dei minimi contrattuali stabiliti dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico ove non assorbibili dai superminimi accordati, comprensivi di TFR (al netto del vantaggio fiscale conseguente alla deduzione dei contributi).
8. Dà atto che le parti hanno concordato che nel caso in cui la signora decidesse CP_1 spontaneamente di trasferirsi altrove assieme alle figlie o ad una sola di esse, lasciando la casa familiare di cui al precedente punto 4) prima del momento in cui entrambe le figlie saranno autosufficienti, il signor – fermo restando che gli oneri inerenti alla locazione o Parte_1 all'acquisto della nuova abitazione saranno a carico esclusivo della signora la quale sarà CP_1 tenuta a dare un preavviso di trenta giorni prima di lasciare la casa familiare – continuerà a tenere a pagina 3 di 11 proprio carico fino a che anche una sola delle figlie vivrà con la madre e non sarà autosufficiente, le spese condominiali ordinarie deliberate dall'assemblea condominiale della nuova abitazione in cui la madre e le figlie si trasferiranno entro il limite del costo delle attuali spese condominiali pagate per la casa coniugale (pari a € 8.000 l'anno); egli inoltre continuerà a sostenere, fino allo stesso momento, l'onere della domestica nei limiti indicati al precedente punto 7) e terrà a proprio carico i costi di locazione di un posto auto fino all'importo massimo di € 2.500 l'anno, sempre fino a che le figlie (o una di esse) vivranno con la madre e non saranno autosufficienti” (cfr. doc. 5).
Con ricorso ex art. 473bis 47 c.p.c. depositato in data 7/02/2025, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di modificare le statuizioni economiche vigenti, sia riducendo il contributo Per_ previsto a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori e ancora conviventi con Per_2 la madre, rideterminandolo in 3.500,00 mensili complessivi (pari a € 1.750,00 per ciascuna), sia chiedendo la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie, nonché sopprimendo l'ulteriore contributo a suo carico rappresentato dal costo della collaboratrice domestica in servizio presso l'ex casa familiare, per ulteriori € 1.237,84 mensili oltre agli oneri aggiuntivi - fermi i restanti impegni finanziari assunti;
a sostegno della propria domanda, il ricorrente – che pure assume essere invariata la propria situazione economico-patrimoniale come ricostruita all'esito della CTU patrimoniale espletata nell'ambito del giudizio di divorzio – deduce invece il fatto nuovo avvenuto tra il 2021 - quindi a partire dall'anno successivo alla definizione congiunta del giudizio di divorzio - e il 2023, costituito dall'avvenuta distribuzione degli utili da parte del Gruppo chimico internazionale di cui la CP_1 detiene tramite la società fiduciaria il 20% delle azioni, per una somma liquida di Parte_3 non meno di 1.9 milioni di € - a differenza di quanto indicato all'esito della CTU, che aveva accertato che fino ad allora la non aveva percepito dividendi dalla propria pur rilevante CP_1 partecipazione.1
A conferma dei rilevanti redditi oggi nella disponibilità dell'ex coniuge, rappresentava altresì il ricorrente che la signora in data 5/12/2024, ha acquistato un importante appartamento sito CP_1 nel centro di Milano con relativo box pertinenziale, per il prezzo complessivo di € 2.100.000,00 (già integralmente corrisposto all'atto della compravendita, come risulta dalla copia dell'atto notarile depositato in allegato: doc. 7 ric.); nonché, sempre dopo la pronuncia del divorzio, un ulteriore immobile in provincia di Cuneo (in località Rocca De Baldi: doc. 8), che pure la aveva CP_1 provveduto a ristrutturare;
pagina 4 di 11 Con decreto di fissazione di udienza del 15/03/2025 il G.D. provvedeva a istaurare il contraddittorio e fissaval'udienza per la comparizione delle parti all'11/09/2025, assegnando termine per la costituzione in giudizio della convenuta fino al 6/05/2025.
Nonostante la notifica degli atti ritualmente eseguita nei termini in data 25/03/2025 (cfr. doc. 9), la resistente si costituiva solo in data 9/07/2025 e, dicendosi profondamente scossa dalla nuova iniziativa giudiziale dell'ex coniuge, rappresentava di aver inoltrato allo stesso e ai suoi difensori già in data 28 maggio 2025 una raccomandata di totale resa in cui comunicava che avrebbe provveduto al rilascio dell'ex casa coniugale sita in via De Amicis 53/55 condotta in locazione dal Persona_5 entro il 10/09/2025 (doc.1 p. res.); quindi, ammetteva di aver - con i dividendi effettivamente percepiti che provvedeva altresì a documentare sub doc. 3ii p. res. - acquistato e ristrutturato i due immobili indicati;
la parte provvedeva a depositare documentazione reddituale e patrimoniale, rimettendo al Tribunale le decisioni da assumersi nell'interesse delle figlie minori, senza formulare istanze istruttorie e senza neppure rassegnare le propri conclusioni;
di seguito in data 14/07/2025 parte resistente ha revocato il mandato difensivo ai propri procuratori, senza provvedere al deposito di ulteriori difese;
per contro, parte ricorrente, depositata la propria memoria ex art. 473bis.17, I comma, c.p.c. stigmatizzava il comportamento processuale di controparte, contestandone nel merito le argomentazioni difensive e insistendo per le conclusioni svolte.
Quindi all'udienza di comparizione delle parti dell'11/09/2025, compariva la sola parte ricorrente, mentre nessuno compariva per parte resistente;
il G.D. nell'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione della convenuta e in assenza di richieste istruttorie, invitava il difensore di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte;
L' avv. RIMINI si riportava agli atti e chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione, senza emissione di provvedimenti provvisori, atteso anche il comportamento processuale di controparte, insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni.
Il G.D. non assumeva provvedimenti provvisori, essendo la causa matura per la decisione e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
2 Quanto all'ex casa coniugale, sita in via De Amicis 53/55, occorre precisare che la stessa era condotta in locazione per conto del si trattava di un immobile, di proprietà della LI LA PA (società della famiglia di Parte_1 origine del ricorrente) assegnata alla che vi era rimasta a vivere con i figli. CP_1 pagina 5 di 11 Statuizioni istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che, alla luce degli atti e della documentazione prodotta da ambo le parti, nonché delle conclusioni della CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere a un'integrazione del materiale probatorio già acquisito, che neppure le parti hanno sollecitato, non avendo formulato proprie istanze istruttorie.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento della S.C. secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.); ricostruzione cui, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di pervenire, sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le condizioni economiche
Preliminarmente, quanto alla missiva inoltrata dalla signora all'ex coniuge e ai suoi CP_1 difensori in data 28/05/2025 a mezzo raccomandata depositata in atti (doc.1), con cui la stessa informava controparte dell'imminente rilascio dell'ex casa coniugale al 10 settembre u.s., rileva il Collegio che in essa, in effetti, la convenuta confermava di non intendere dar seguito al contenzioso promosso dall'ex coniuge, aderendo espressamente alle sue richieste (“quello che vuoi dare per le tue figlie è affar tuo. È cosa che riguarda te e loro. Nell'accettare le tue richieste sulle riduzioni del loro mantenimento io farò del mio meglio per curare il resto. Così come feci presente al Giudice Amato all'ultima udienza del febbraio 2020, mi auguro di non dover mai più tornare in Tribunale. Qualora, però, questa mia formale accettazione delle richieste di modifiche contenute nel tuo ricorso non fosse sufficiente e l'iter giudiziario dovesse proseguire o richiedere qualsiasi ulteriore condizionale non esiterò a intervenire e ad esporre ogni cosa senza omettere nulla”).
Tuttavia, detta dichiarazione – cui non può attribuirsi alcun valore confessorio, bensì al più, quello di un iniziale riconoscimento della domanda di controparte – è comunque superata dalla successiva difesa spiegata in giudizio dalla convenuta, in cui la parte non ha più inteso riconoscere la pretesa attorea, rimettendo la decisione al Tribunale.
Riguardo al comportamento processuale di parte resistente, osserva il Collegio che la convenuta si è solo formalmente - oltre che tardivamente - costituita, scegliendo comunque di non prendere parte al giudizio, in cui non è comparsa personalmente e ha di seguito revocato il mandato difensivo inizialmente conferito limitatamente alle difese spiegate e alle produzioni documentali depositate, al pagina 6 di 11 fine di documentare – sia pur solo in parte, come si vedrà di seguito – la propria situazione economico- finanziaria attuale, rinunciando altresì a svolgere le proprie istanze e conclusioni.
Tanto premesso, deve quindi procedersi all'esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti, su cui il Collegio rileva quanto segue.
All'esito della CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio riguardo alle annualità esaminate (dal 2013 al 30/09/2018), il patrimonio complessivo del sig. veniva stimato in circa 74 Parte_1 milioni di euro complessivi e risultava costituito da numerose partecipazioni societarie in Italia e all'estero e da un vastissimo patrimonio immobiliare intestato a dette società, con una capacità di spesa mensile pari a circa 63.000 €/mese, una liquidità disponibile sui c/c intestati al ricorrente di poco meno di 1 mln di euro l'anno e un altrettanto rilevantissimo portafoglio titoli, amministrati attraverso svariati mandati fiduciari e ulteriori conti di investimento – tra cui spiccavano all'epoca, quelli in Camperio Sim, società partecipata direttamente dal ricorrente al 5,75% (il cui valore al 30/09/2018 solo con riferimento a quest'ultima partecipazione era pari a 7.371.773,19 €: cfr. CTU in atti).
Per contro, la sig.ra oggi come all'atto del divorzio, è titolare - tramite la fiduciaria CP_1
- del 20% delle azioni di GA DI s.a. , gruppo chimico internazionale Parte_3 pressochè per intero controllato dalla famiglia della resistente, che ha sede in Turchia e si occupa di produzione, ricerca e sviluppo di prodotti chimici a base polimerica (con circa 400 dipendenti e tre impianti produttivi ad Istanbul, Rotterdam e Balerna in Svizzera) il cui valore, all'esito della CTU era stato stimato in circa 2 mln di € (solo con riferimento alla partecipazione della cfr. CTU sub CP_1 doc. 4 ric., 63).
La risultava, a sua volta, titolare di un patrimonio complessivo stimato in 20 milioni di CP_1
€ (cfr. pag. 107 CTU: doc. 4), per € 3.004.848 costituito dal saldo contabile al 31/12/2018 del mandato fiduciario della FI ID SP (n. 10014) composto da liquidità obbligazioni e azioni – al netto della partecipazione detenuta in GA DI. Tuttavia, all'epoca, la CTU aveva in effetti accertato che la signora non percepiva dividendi dalla propria pur CP_1 rilevante partecipazione: per cui le disponibilità reddituali effettive della moglie risultavano costituite quasi esclusivamente dall'assegno di mantenimento corrispostole dal marito (cfr. CTU sub doc. 4 cit., 20).
Quanto ai fatti nuovi sopravvenuti dedotti dal ricorrente, parte resistente, in uno alla propria memoria di costituzione in giudizio, ha in effetti confermato di aver ricevuto dividendi incassati dalla GA DI negli anni 2022-2024 dalla Eurofinleading fiduciaria SpA che detiene, ora come allora, la partecipazione riferibile alla resistente, per una somma netta complessiva pari a € 1.949.511,99 (cfr. doc. 3ii avv); detti redditi risultano tuttavia solo richiamati – ma non conteggiati - nella dichiarazione ICE prodotta dalla resistente (cfr. doc. 3 avv. alla voce redditi da partecipazione); pagina 7 di 11 la resistente poi, oltre a una minima pensione turca lorda, anch'essa comunque in crescita (pari per il 2022 a 5434 €, per il 2023 a 8.355,00 € e a 11.262 € per il 2024), ha dichiarato di percepire oggi ulteriori emolumenti per € 50.000,00 annui – verosimilmente riconducibili agli incarichi assunti nelle società di famiglia (che invece all'epoca del divorzio, non ricopriva) e su cui pure non ha inteso fornire altre indicazioni;
ha confermato, infine, di aver destinato parte dei dividendi percepiti all'acquisto e alla ristrutturazione della nuova casa familiare di via S.M. Valle, 7 – per complessivi 2,350 mln di € (cfr. dich. ICE depositata sub doc. 3: importi già di per sé superiori a quelli dei dividendi percepiti); nonché alla ristrutturazione dell'immobile in prov. di Cuneo in località Rocca De Baldi anch'esso acquistato dopo il divorzio, per complessivi 540.000 € ulteriori (cfr. doc. 8 p. ric. e dich. ICE res.) - immobili del valore complessivo di oltre 2,5 mln di €.
Invero, oltre all'accertata crescita del patrimonio immobiliare, invero risulta accresciuto anche il valore del patrimonio mobiliare della che risulta in cospicuo aumento rispetto all'epoca CP_1 della CTU, come attestato sia dal valore del portafoglio amministrato dalla predetta fiduciaria
(cfr. mandato 10014 sub doc. 3 viii p. res., al 29/12/23 pari a circa 6,4 mln € e al Parte_3
31/12/2024 a circa 4,5 mln €) sia dalla liquidità disponibile sui c/c della resistente al 31/12/24 pari a poco meno di 200.000 € (cfr. estratto c/c sub doc. 3 vi su cui peraltro, nel corso del 2024 risulta CP_2 bonificata la somma complessiva di 2.540.000,00 € da parte della FI Fiduciaria - quindi di gran lunga superiore a quella che la parte ha indicato di aver ricevuto a titolo di dividendi nello stesso anno: cfr. sub all. 3ii). Nulla risulta indicato in dichiarazione quanto al valore della polizza sottoscritta all'estero dalla convenuta (su cui in data 25.03.2024 veniva trasferita la somma di € 8.999,98).
Certamente anche il patrimonio del – diversamente da quanto indicato dalla parte Parte_1 ricorrente – si è ulteriormente accresciuto: a titolo puramente esemplificativo, basti considerare la sola variazione registrata dalla Gestione Camperio SIM – già all'epoca la più redditizia del portafoglio dell' - il cui rapporto D4402G è passato dal un saldo di € 1.543.638,73 nel 2018 – cfr CTU, Pt_1 pag.61 - agli attuali €5.011.403,00 (cfr. All.Q alla dich. ICE di parte ricorrente); a fronte di una capacità reddituale attestata dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (cfr. All.A, B, C ric.) che, nella media del triennio in esame, supera i 450.000 € annui - senza considerare i dividendi delle ulteriori partecipazioni sociali.
Quindi, sia pur a fronte di un sensibile miglioramento nella situazione patrimoniale e finanziaria di entrambe le parti – che comunque non vale a pareggiare il divario comunque esistente a favore del patrimonio del è assolutamente evidente che la variazione reddituale dedotta da parte Parte_1 ricorrente rispetto all'epoca del divorzio quanto all'avvenuta attribuzione dei dividendi in favore della resistente – ben lungi dal costituire una mera “partita neutra” – costituisce una variazione reddituale di rilievo, che ha notevolmente accresciuto la capacità economica della parte, tale non solo da azzerare l'impatto dell'eliminazione dell'allora contributo al mantenimento ricevuto da parte del coniuge ancora pagina 8 di 11 in essere all'epoca della CTU, ma da aumentare in maniera significativa la liquidità e lo spazio finanziario della convenuta. Non può ritenersi infatti, come sostenuto da parte resistente, che tali dividendi non costituiscono un fatto nuovo, in quanto somme già presenti nelle casse delle società al momento del divorzio e quindi già conteggiate dal CTU tra le componenti patrimoniali riferibile alla parte (cfr. pag. 4 memoria difensiva avv.). A smentire l'assunto è lo stesso criterio di valutazione utilizzato in CTU, nonché la considerazione che trattasi, all'evidenza, di componente reddituale e non patrimoniale, sebbene tali dividente siano stati almeno in parte -per stessa ammissione della resistente – destinati ad accrescere il patrimonio della convenuta, avendone finanziato gli ingenti acquisti immobiliari effettuati dalla AS nel periodo, peraltro in un importo superiore a quello dei dividendi percepiti.
Alla luce di quanto già in precedenza evidenziato e dei rilevi in precedenza svolti, neppure può ritenersi compiutamente accertata l'attuale capacità economica e finanziaria della sig.ra CP_1
Premesso che quindi, a fronte dell'accertata capacità contributiva della madre, anch'essa è tenuta in proporzione a partecipare agli oneri di mantenimento delle figlie – essendosi invece il padre assunto gli oneri di mantenimento diretto del figlio maggiore già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella determinazione di tale partecipazione, deve comunque tenersi conto del Per_3 significativo risparmio di spesa di cui il sig. si è avvantaggiato in corso di giudizio, a Parte_1 far data dallo scorso mese di settembre, a fronte dell'intervenuta decisione della madre di rinunciare alla disponibilità dell'ex casa coniugale, assumendosi integralmente le spese per l'acquisto della nuova abitazione (circostanza peraltro già espressamente regolata al p. 8 delle condizioni congiunte di divorzio, che prevedano invece che il canone di locazione dell'ex casa familiare e del box in uso alla sig.ra nonchè delle spese condominiali che, invero, avrebbero invero dovuto continuare a Pt_4 gravare sul ricorrente anche dopo l'eventuale rilascio, oltre agli oneri della collaboratrice domestica familiare, nei limiti temporali indicati.
Pertanto, ad oggi il padre non contribuisce più in alcun modo agli oneri abitativi delle figlie, con un risparmio di spesa pari ad € 4.332,33 per il canone di locazione e ad € 108,83 per il posto auto in uso alla signora per complessivi € 4441, 16. CP_1
Tutto ciò premesso, considerato quanto in precedenza osservato in ordine all'attuale capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti per come emergente in atti, il Collegio ritiene in Per_ definitiva di confermare il contributo di mantenimento ordinario delle due figlie e già Per_2 concordato dalle parti all'esito del giudizio di divorzio a carico del padre per € 3.436,00 mensili ciascuna (per € 6.872,00 mensili, ad oggi rivalutati in € 7.980,00); al contempo prevedendo un contributo della sig.ra pari al 20% delle spese straordinarie determinate come da vigenti CP_1
Linee Guida richiamate in dispositivo, fermo il restante 80% a carico del sig. e con Parte_1 conferma dei restanti oneri già concordati dalle parti. pagina 9 di 11 Le spese di lite Ritiene il Collegio che a fronte del contegno processuale assunto dalla resistente – che ha consentito comunque la celere definizione del presente giudizio senza ulteriore istruttoria – le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disponendo in parziale modifica della sentenza n. 1159 del Tribunale Ordinario di Milano, resa su domanda congiunta, depositata in data 10 febbraio 2020 così statuisce:
Per_ Dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Parte_1
la somma di € 3.436,00 mensili per ciascuna di esse, da corrispondersi anticipatamente entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione gennaio 2021) oltre all'80% delle spese straordinarie per le stesse come da vigenti Linee Guida di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
pagina 10 di 11 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Compensa tra le parti integralmente le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta quanto osservato sul punto nella CTU acquisita nel corso del giudizio di divorzio, a firma del dott. “Sul Per_4 tema dei dividendi, all'articolo 7, viene statuito che gli azionisti hanno necessità di ricevere dividendi e che l'ammontare è determinato dal CDA su proposta del presidente. La decisione di non distribuire deve però essere assunta con la maggioranza del 75%. Conseguentemente la sola partecipazione della resistente (20%) non può influire su dette dinamiche deliberative” (cfr. doc. 4, 104).