Articolo 14 della Legge 8 novembre 2002, n. 264
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7 dicembre 2002
Art. 14. (Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi) 1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , alla voce Ministero per i beni e le attivita' culturali - legge n. 549 del 1995 , sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534 .
Nota all'art. 14, comma 1.
La tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002 )), reca: "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.".
Entrata in vigore il 7 dicembre 2002