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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 332-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] il [...] ( ), ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv. Ettore Volpe (pec:
e Anna Maria Cerrito (pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione del 9 dicembre 2024 dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. C.C.I.I. depositata da ( ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv. Ettore Volpe (pec: e Anna Maria Cerrito (pec: Email_1
e assistito dall'O.C.C. dott. Giuseppe Email_2
Aprile.
RILEVATO che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2
C.C.I.I.. LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di O.C.C., Dott. Giuseppe
Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I..
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
RILEVATO che, con decreto del 17 dicembre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di O.C.C., sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la relazione depositata dal dott. Giuseppe Aprile n.q. in data 17 gennaio 2025 in cui viene dato atto che “in data 30.12.2024 la CCIAA riscontrava evidenziando che dalla visura protesti non emergevano debiti a carico del sig. non esprimendo parere negativo all'omologa del piano Pt_1 proposto. In data 07.01.2025 il Comune di Palermo – Settore Tributi - che pur non esprimendo parere negativo all'omologa osservava facendo leva sullo squilibrio finanziario dei conti pubblici del Comune di Palermo sul Piano di Riequilibrio del Comune, evidenziava come l'assegno Unico corrisposto dall'INPS possa essere considerato reddito del nucleo familiare da destinare al soddisfacimento delle spese familiari mensili, altresì rilevava come il coniuge sig.ra ia titolare di reddito d'impresa Pt_2
e quindi titolare di un “presunto” reddito, in ultimo rilevava come l'attività lavorativa svolta dal sig. quale dipendete in società di terzi, ancorché familiari, siano assimilabili all'attività svolta dalla Pt_1 sig.ra In ultimo chiedendo un aumento della rata mensile per le motivazioni sopra esposte. Pt_2
In data 08.01.2025 l'Avv.to Grillo per conto della creditrice pur non esprimendo parere Parte_3 negativo all'omologa chiedeva che la proposta venisse riformulata prevedendo una tempistica minore rispetto a quella prevista nel piano. La presente osservazione al piano è da considerarsi tardiva rispetto al termine di cui all'a 70 co. 3 C.C.I.I.”.
ESAMINATE le osservazioni depositate dai creditori opponenti e la memoria difensiva del ricorrente. RITENUTE non condivisibili le doglianze dei creditori opponenti, ed in particolare, quanto alle osservazioni formulate dal Comune di Palermo - il quale eccepisce l'incompatibilità della falcidia del proprio credito con il Piano di Riequilibrio Finanziario adottato dall'Ente - è opportuno precisare che lo stesso legislatore prevede la falcidia dei crediti privilegiati, purché gli stessi possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione (art 67 C.C.I.I. comma 4). Con la suddetta previsione, il legislatore ha cercato di operare un bilanciamento tra contrapposti interessi, da un lato gli interessi pubblici e dall'altro la sostenibilità del piano di risanamento;
la circostanza, pertanto, che il Comune stia adottando politiche volte al riequilibrio finanziario non costituisce condizione ostativa all'omologa che, nel caso in specie, consente il rientro di somme non altrimenti acquisibili nell'alternativa in sede liquidatoria.
Appaiono irrilevanti, infine, le ulteriori asserzioni del Comune circa l'eventuale reddito vantato dalla moglie del proponente, in quanto non provate.
Al pari appaiono non fondate le doglianze del creditore sulla durata del piano. Parte_3
A parere di chi scrive, la proposta in oggetto appare un equo compromesso tra la tutela dell'interesse del creditore e il bisogno del debitore. Invero, ferma restando la soddisfazione prevista del creditore in maniera superiore all'alternativa liquidatoria, la proposta prevede, anche, una forma di compensazione per il sacrificio imposto per la dilazione di pagamento attraverso il riconoscimento degli interessi legali.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di € 193.874,59, a fronte del quale il proponente prevede una soddisfazione di € 105.000,07 oltre € 3.538,00 a titolo di compenso
O.C.C..
RILEVATO che il ricorrente soddisferà l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso:
- il pagamento integrale del compenso dell'O.C.C., pari ad € 3.538,00 comprensivo di IVA, da corrispondere in n 5 rate di cui le prime 4 da € 875,00, ed una in corrispondenza della rata n. 5 da € 38,00. - Il pagamento della creditrice per € 85.500,00 in linea ipotecaria in concorrenza Pt_3 con l'ipotetico ricavo in sede liquidatoria del bene su cui insiste la garanzia. Sugli importi riconosciuti in linea ipotecaria è riconosciuto l'interesse al saggio legale alla data attuale pari al 2,5%, che proiettato per il periodo di rientro restituisce un importo di € 9.587,72 distribuito in ammortamento sulla rata in favore della creditrice. Per la restante parte la creditrice è degradata in chirografo e concorre paritariamente con i creditori di tale grado. Alla creditrice ipotecaria sarà dunque in ogni caso riconosciuto un pagamento complessivo di € 102.897,73
(85.500,00 ipotecario + interessi legali 9.587,72 + 7.810,01 degradato), con effetto liberatorio anche per i garanti e coobbligati.
- Il pagamento dei creditori in privilegio mobiliare integralmente degradati in chirografo per incapienza dell'ipotesi liquidatoria nella percentuale del 9,15% per € 1.155,86.
- Il pagamento parziale, nella misura del 9,15%, dei creditori chirografari per complessivi €
946,47.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano, pari a circa € 875,00 risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'O.C.C. dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
DISPONE
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE
che il professionista nominato con funzioni di O.C.C., dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte Parte_1 di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di O.C.C., dott. Giuseppe Aprile.
Palermo, 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.