TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11897/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11897/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mutamento di sesso”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'avv. SICILIANI
SIMONA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzato a porre in essere Parte_1
il necessario adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, e di disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile da maschile a femminile, sostituendo il nome “ ” con il nome “ . Pt_1 Per_1
È stata disposta l'audizione di parte attrice.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito, va ritenuto quanto segue.
Parte attrice ha prodotto relazioni psicologiche, rilasciate da strutture ospedaliere pubbliche,
nel cui contesto si evince la persistenza di disforia di genere, il disagio vissuto in ordine alle difficoltà attuali e la ferma volontà di procedere ad interventi di riattribuzione di sesso: si v.
all'uopo la relazione endocrinologica dell'Equipe Multidisciplinare Disforia di Genere ASP 3
Catania del 24.6.2024, nel cui contesto viene altresì rappresentato che parte attrice è affetta da incongruenza di genere andro-ginoide e viene altresì rappresentata la disforia e incongruenza di genere.
Alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, nulla va peraltro disposto in ordine alla domanda odierna volta a consentire il necessario adeguamento dei caratteri sessuali maschili alla sua condizione psico-sessuale femminile, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, al fine di eliminare la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
della parte attrice.
Va, poi, appena rilevato che la parte attrice non è coniugata e non ha figli, come da documentazione in atti.
Ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011.
Va accolta la domanda volta a disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile.
2 Pertanto, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello Stato Civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ al posto del nome “ ”, Per_1 Pt_1
ordinando all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di
“sesso femminile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Il peculiare oggetto del procedimento comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nato a Parte_1
CATANIA (CT) in data 31/07/1973, con variazione del genere da maschile a femminile, e modifica del nome da “ ” a “ , affinché assuma Parte_1 Parte_2
definitivamente il nome “ congiuntamente al cognome “ ; Per_1 Pt_1
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11897/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mutamento di sesso”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'avv. SICILIANI
SIMONA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzato a porre in essere Parte_1
il necessario adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, e di disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile da maschile a femminile, sostituendo il nome “ ” con il nome “ . Pt_1 Per_1
È stata disposta l'audizione di parte attrice.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito, va ritenuto quanto segue.
Parte attrice ha prodotto relazioni psicologiche, rilasciate da strutture ospedaliere pubbliche,
nel cui contesto si evince la persistenza di disforia di genere, il disagio vissuto in ordine alle difficoltà attuali e la ferma volontà di procedere ad interventi di riattribuzione di sesso: si v.
all'uopo la relazione endocrinologica dell'Equipe Multidisciplinare Disforia di Genere ASP 3
Catania del 24.6.2024, nel cui contesto viene altresì rappresentato che parte attrice è affetta da incongruenza di genere andro-ginoide e viene altresì rappresentata la disforia e incongruenza di genere.
Alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, nulla va peraltro disposto in ordine alla domanda odierna volta a consentire il necessario adeguamento dei caratteri sessuali maschili alla sua condizione psico-sessuale femminile, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, al fine di eliminare la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
della parte attrice.
Va, poi, appena rilevato che la parte attrice non è coniugata e non ha figli, come da documentazione in atti.
Ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011.
Va accolta la domanda volta a disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile.
2 Pertanto, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello Stato Civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ al posto del nome “ ”, Per_1 Pt_1
ordinando all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di
“sesso femminile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Il peculiare oggetto del procedimento comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nato a Parte_1
CATANIA (CT) in data 31/07/1973, con variazione del genere da maschile a femminile, e modifica del nome da “ ” a “ , affinché assuma Parte_1 Parte_2
definitivamente il nome “ congiuntamente al cognome “ ; Per_1 Pt_1
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3