Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 381 DELL'ANNO 2024
Oggi 16.4.2025 alle ore 11.00, innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. REBAUDO GIANNI Parte_1 per la parte convenuta Controparte_1
: l'avv. RIVA SERGIO
[...]
L'avv. Rebaudo insiste come da ricorso.
L'avv. Riva rileva che a fronte di un 20% di invalidità richiesto il CTU ha riconosciuto il
2%. Pertanto, il ricorso non può ritenersi accolto. Inoltre, considerato che non c'è una specifica domanda di unifica rispetto alla pregressa invalidità, si sarebbe di fronte ad una percentuale inferiore al minimo indennizzabile. Chiede quindi di valutare questi aspetti ai fini della compensazione delle spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 381/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
REBAUDO GIANNI, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
[...] P.IVA_1
RIVA e FRANCESCA CHIEFFALLO, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024, ha adito il Tribunale di Savona, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli lavora alle dipendenze della CP_2
cooperativa sociale, con mansioni di operaio;
- in data 1 aprile 2019, mentre stava trasportando delle valigie di clienti usando un carrello, sentiva un forte dolore al braccio sinistro;
- gli accertamenti eseguiti appuravano l'esistenza di una lesione del nervo ulnare, per la quale doveva sottoporsi ad intervento chirurgico;
- aveva riconosciuto l'infortunio e la sua CP_3
origine lavorativa;
- a causa del riacutizzarsi della patologia, egli doveva essere rioperato l'8.3.2023; - di Imperia riapriva la pratica e riconosceva un periodo indennizzabile dal CP_3
8.3.2023 al 12.6.2023, e non riconosceva alcuna menomazione dell'integrità fisica.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato, da un lato, la chiusura del periodo indennizzabile al 12 giugno 2023, poiché la malattia non poteva ritenersi cessata;
d'altro lato, il mancato riconoscimento di una invalidità permanente, stimabile nella misura pari al 20%. ha chiesto, conclusivamente, il riconoscimento dell'inabilità Parte_1
temporanea per il periodo 13.6.2023 - 13.7.2023, nonché il riconoscimento di postumi permanenti nella misura pari al 20% o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di a versare le corrispondenti somme. CP_3
Si è costituito , replicando alle avverse argomentazioni che: - l'istituto aveva CP_3 riconosciuto l'origine professionale dell'infortunio ed aveva inizialmente liquidato 152 giorni di inabilità temporanea;
successivamente, con provvedimento del 12.12.2020, aveva riconosciuto un danno permanente pari all'1% che, in unione con dei postumi da infortuni precedenti, dava luogo al riconoscimento di un indennizzo pari al 7%; - ad ottobre 2019, il lavoratore richiedeva la riapertura del periodo di temporanea per la necessità di reintervento,
e riconosceva un ulteriore periodo di inabilità temporanea di giorni 227 e, CP_3 successivamente all'opposizione del ricorrente, ancora 97 giorni.
Tanto premesso, ha dedotto di aver correttamente valutato la natura della CP_3
lesione subita ed i postumi ad essa correlata, indennizzando un periodo di 476 giorni di inabilità temporanea. Inoltre, in relazione all'invalidità permanente, l'1% era giustificato trattandosi solo di uno sforzo che aveva aggravato uno stato preesistente a carico del gomito.
Le altre complicanze lamentate dal ricorrente non erano invece ascrivibili causalmente allo sforzo.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. CP_3
pag. 3 La causa è stata istruita mediante CTU medico legale ed all'esito è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei soli limiti e per i motivi di seguito esposti.
Non è contestata l'origine professionale dell'infortunio e della patologia derivatane.
Neppure è contestato che abbia già riconosciuto al ricorrente per tale causa la CP_3 liquidazione di 476 giorni di inabilità temporanea e dell'1% di invalidità permanente
(unificata a pregresse patologie e tale, dunque, da superare la soglia di indennizzabilità). lamenta, invece, che non abbia riconosciuto, da un lato, il Parte_1 CP_3 prolungamento dell'inabilità temporanea dal 13 giugno 2023 al 13 luglio 2023, d'altro lato, un aumento dell'invalidità temporanea rispetto al già liquidato 1%.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa, è stata disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente, dalla quale è emerso che “È ragionevole ammettere il rapporto
(con)causale tra l'evento infortunistico occorso nel 2019 e la successiva evoluzione, situazione peraltro già riconosciuta da in epoca antecedente al ricorso”. CP_3
“La temporanea derivata a seguito dell'evento denunciato può essere quantificata secondo quanto già riconosciuto da , con la sola aggiunta dell'ulteriore periodo di trenta CP_3
giorni richiesto dalla parte ricorrente”, mentre “il grado complessivo di danno biologico è inquadrabile entro un valore di pari al 2% (due-per-cento), ai sensi di quanto previsto dai baremes di riferimento”.
L'accertamento è stato eseguito in modo approfondito e corretto e viene integralmente recepito in sede di decisione, anche in relazione alle risposte offerte alle osservazioni sollevate dalle parti, da intendersi integralmente richiamate.
Ne discende che il ricorrente, in aggiunta a quanto già ottenuto, ha diritto al riconoscimento dell'inabilità temporanea per il periodo richiesto, dal 13 giugno 2023 al 13 luglio 2023, nonché ad una maggiorazione dell'1% rispetto all'indennizzo (pari all'1% unificato ad un precedente 6%) già riconosciuto. Conseguentemente, deve essere CP_3
condannato a pagare a i corrispondenti importi. Parte_1
Si ritengono sussistenti opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la più che significativa discrepanza tra la percentuale richiesta di invalidità permanente (pari al 20%) e quella pag. 4 riconosciuta all'esito del giudizio (pari all'1% ulteriore rispetto a quella già liquidata) e l'accoglimento della domanda di inabilità temporanea.
La restante quota di ½ viene posta a carico di , calcolata in base ai parametri CP_3
indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (quantificato sugli importi riconosciuti), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 50%.
Le spese di CTU vengono invece poste a carico di , considerato che CP_3
l'accertamento ha comunque condotto al riconoscimento, seppur limitato, della pretesa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il diritto di al riconoscimento dell'inabilità temporanea per il periodo Parte_1
dal 13 giugno 2023 al 13 luglio 2023, nonché dell'ulteriore percentuale di invalidità permanente dell'1% rispetto all'indennizzo già riconosciuto in connessione con l'infortunio sul lavoro occorso il 1° aprile 2019;
2) Condanna a versare i corrispondenti importi;
CP_3
3) Pone a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato e contestuale decreto;
CP_3
4) Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di ½;
5) Condanna a rimborsare a parte ricorrente l'ulteriore porzione di ½ delle spese CP_3
processuali, che liquida in euro 656,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Savona, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
pag. 5