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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . es ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 933/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “opposizione a precetto”.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(CT), piazza G. Marletta n. 7, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
CA (EN) , via Maddalena I n. 53 presso lo studio dell'avv. Piero Capizzi, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in appello;
appellante
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 4 , C.F. , elettivamente domiciliato in GU , corso Vittorio Emanuele C.F._2 n. 84 presso lo studio dell'avv. Nicole Fiornza, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello. appellata
********
All'udienza del 03.07.2025 , sentite le parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con atto di citazione in appello notificato alla sig.ra in data 01.07.2024 e Controparte_1 depositato il 06.07.2024, il sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
2606/2024 emessa a definizione del giudizio iscritto al 5146/2021 R.G. dal Tribunale civile di
Catania in data 24.05.2024, pubblicata in data 25.05.2024 e notificatagli in data 30.05.2025, con cui era stata rigettata l'opposizione al precetto notificatogli in data 31.03.2023 per l'importo di euro 4996, 20, oltre interessi legali, e veniva condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del valore della CP_1 causa, secondo i parametri medi e ridotta la fase istruttoria e decisionale, in euro 3387,00, oltre iva, cpa, e spese generali come per legge.
Quale unico motivo di gravame lo impugnava la suddetta statuizione inerente alle spese Pt_1 liquidate in favore di controparte, limitatamente alla loro quantificazione, lamentando come erroneamente il giudicante, in violazione degli artt. 17,10 cpc e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, nello sviluppare il compenso tabellare dovuto, avesse applicato lo scaglione da euro 5201,00 a
26.000,00 e non, come corretto, tenuto conto del valore della causa pari ad euro 5056,00, quello precedente per le cause di valore da 1101,00 a 5200,00 giungendo quindi a liquidare un compenso pari al doppio di quello dovuto. Rilevava come, anche a sommare alla sorte capitale, pari ad euro
4996,20, gli interessi di euro 60,09 e i compensi di precetto pari ad euro 130,00, il valore complessivo della causa sarebbe stato pari a complessivi euro 5186,29, quindi inferiore ai 5201,00 previsti ai fini dell'applicazione dello scaglione successivo.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, “modificare la quantificazione delle spese di giudizio in conformità al corretto valore della controversia e nel rispetto dei criteri di cui al DM 55/2014”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio la controparte Controparte_1 assumendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendone il rigetto. In particolare rilevava come del tutto correttamente il giudice di prime cure , sulla scorta della corretta individuazione del valore della controversia ex art. 615 cpc e, segnatamente, dell'intera somma dell'importo complessivo indicato in precetto, pari ad euro 5211,77, in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014, avesse preso in considerazione lo scaglione relativo agli importi da 5201,00 a 26.000,00
Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, previa concessione dei termini di legge, di cui la sola parte resistente si avvaleva, sulle conclusioni delle parti comparse all'udienza in data 03.07.2025, il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Rileva la Corte come l'appello proposto da sia infondato e Parte_1 pertanto non possa che essere rigettato.
E invero, siccome correttamente rilevato da parte resistente, si osserva come l'art. 5, comma primo,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante i criteri di determinazione dei compensi per la professione forense, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del Codice di procedura civile”.
L'art. 17 c.p.c., in materia di competenza per valore delle cause relative all'esecuzione forzata dispone che
“il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina in ragione del credito per cui si procede”.
Orbene, in caso di opposizione all'esecuzione cd. preventiva - opposizione a precetto ex art. 615 co. 1
c.p.c., il debitore agisce in giudizio contestando proprio il diritto del creditore procedente , ad agire esecutivamente nei suoi confronti;
nel farlo, chiedendo di dichiarare inefficace, annullare e revocare l'atto di precetto e l'importo ivi preteso nella sua interezza.
Pertanto, essendo l'opposizione a precetto lo strumento processuale con cui ci si oppone all'intero importo ivi riportato (…e così per complessivi euro …), per orientamento costante della Suprema Corte, il valore della causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. si determina in base alla intera somma per la quale si procede ad esecuzione (sul punto, Cassazione Civile 23.08.2013 n. 19488 –
27.06.2018 n. 16920; Cass.
2.7.2019 n. 17668 ).
Orbene, nel caso di specie si osserva come dall'esame del precetto impugnato emerga come l'importo complessivo indicato nell'atto di precetto, ossia € 5.211,77, ovvero € 4.996,00 per sorte capitale, euro
60,09 per interessi maturati sino alla data di notifica dell'atto di precetto, euro € 130,00, per compensi professionali di redazione del precetto, per complessivi euro 5.186,29, oltre agli accessori per legge dovuti, ossia euro 19,50 per rimborso forfettario pari al 15 % ed euro 4,98 CPA pari al 4%, giungendo alla somma indicata. Conclusivamente , il Tribunale di Catania risulta aver correttamente applicato , ai fini della determinazione delle spese di lite, lo scaglione relativo agli importi 5.200,00 euro – 26.000,00 euro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM 55/2014, con diminuzione del 50% dei valori minimi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia e dell'esiguità dell'attività processuale, seguono la soccombenza.
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza n. 1112/24 emessa dal Tribunale civile di Catania in data 24.05.2024.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano, in euro 1736,50 , oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . es ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 933/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “opposizione a precetto”.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(CT), piazza G. Marletta n. 7, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
CA (EN) , via Maddalena I n. 53 presso lo studio dell'avv. Piero Capizzi, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in appello;
appellante
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 4 , C.F. , elettivamente domiciliato in GU , corso Vittorio Emanuele C.F._2 n. 84 presso lo studio dell'avv. Nicole Fiornza, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello. appellata
********
All'udienza del 03.07.2025 , sentite le parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con atto di citazione in appello notificato alla sig.ra in data 01.07.2024 e Controparte_1 depositato il 06.07.2024, il sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
2606/2024 emessa a definizione del giudizio iscritto al 5146/2021 R.G. dal Tribunale civile di
Catania in data 24.05.2024, pubblicata in data 25.05.2024 e notificatagli in data 30.05.2025, con cui era stata rigettata l'opposizione al precetto notificatogli in data 31.03.2023 per l'importo di euro 4996, 20, oltre interessi legali, e veniva condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del valore della CP_1 causa, secondo i parametri medi e ridotta la fase istruttoria e decisionale, in euro 3387,00, oltre iva, cpa, e spese generali come per legge.
Quale unico motivo di gravame lo impugnava la suddetta statuizione inerente alle spese Pt_1 liquidate in favore di controparte, limitatamente alla loro quantificazione, lamentando come erroneamente il giudicante, in violazione degli artt. 17,10 cpc e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, nello sviluppare il compenso tabellare dovuto, avesse applicato lo scaglione da euro 5201,00 a
26.000,00 e non, come corretto, tenuto conto del valore della causa pari ad euro 5056,00, quello precedente per le cause di valore da 1101,00 a 5200,00 giungendo quindi a liquidare un compenso pari al doppio di quello dovuto. Rilevava come, anche a sommare alla sorte capitale, pari ad euro
4996,20, gli interessi di euro 60,09 e i compensi di precetto pari ad euro 130,00, il valore complessivo della causa sarebbe stato pari a complessivi euro 5186,29, quindi inferiore ai 5201,00 previsti ai fini dell'applicazione dello scaglione successivo.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, “modificare la quantificazione delle spese di giudizio in conformità al corretto valore della controversia e nel rispetto dei criteri di cui al DM 55/2014”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio la controparte Controparte_1 assumendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendone il rigetto. In particolare rilevava come del tutto correttamente il giudice di prime cure , sulla scorta della corretta individuazione del valore della controversia ex art. 615 cpc e, segnatamente, dell'intera somma dell'importo complessivo indicato in precetto, pari ad euro 5211,77, in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014, avesse preso in considerazione lo scaglione relativo agli importi da 5201,00 a 26.000,00
Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, previa concessione dei termini di legge, di cui la sola parte resistente si avvaleva, sulle conclusioni delle parti comparse all'udienza in data 03.07.2025, il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Rileva la Corte come l'appello proposto da sia infondato e Parte_1 pertanto non possa che essere rigettato.
E invero, siccome correttamente rilevato da parte resistente, si osserva come l'art. 5, comma primo,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante i criteri di determinazione dei compensi per la professione forense, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del Codice di procedura civile”.
L'art. 17 c.p.c., in materia di competenza per valore delle cause relative all'esecuzione forzata dispone che
“il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina in ragione del credito per cui si procede”.
Orbene, in caso di opposizione all'esecuzione cd. preventiva - opposizione a precetto ex art. 615 co. 1
c.p.c., il debitore agisce in giudizio contestando proprio il diritto del creditore procedente , ad agire esecutivamente nei suoi confronti;
nel farlo, chiedendo di dichiarare inefficace, annullare e revocare l'atto di precetto e l'importo ivi preteso nella sua interezza.
Pertanto, essendo l'opposizione a precetto lo strumento processuale con cui ci si oppone all'intero importo ivi riportato (…e così per complessivi euro …), per orientamento costante della Suprema Corte, il valore della causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. si determina in base alla intera somma per la quale si procede ad esecuzione (sul punto, Cassazione Civile 23.08.2013 n. 19488 –
27.06.2018 n. 16920; Cass.
2.7.2019 n. 17668 ).
Orbene, nel caso di specie si osserva come dall'esame del precetto impugnato emerga come l'importo complessivo indicato nell'atto di precetto, ossia € 5.211,77, ovvero € 4.996,00 per sorte capitale, euro
60,09 per interessi maturati sino alla data di notifica dell'atto di precetto, euro € 130,00, per compensi professionali di redazione del precetto, per complessivi euro 5.186,29, oltre agli accessori per legge dovuti, ossia euro 19,50 per rimborso forfettario pari al 15 % ed euro 4,98 CPA pari al 4%, giungendo alla somma indicata. Conclusivamente , il Tribunale di Catania risulta aver correttamente applicato , ai fini della determinazione delle spese di lite, lo scaglione relativo agli importi 5.200,00 euro – 26.000,00 euro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM 55/2014, con diminuzione del 50% dei valori minimi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia e dell'esiguità dell'attività processuale, seguono la soccombenza.
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza n. 1112/24 emessa dal Tribunale civile di Catania in data 24.05.2024.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano, in euro 1736,50 , oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher