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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15459/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza cartolare del 28.03.2025, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15459/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA D'AGOSTO; Parte_1 C.F._1
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CANTORE;
Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
2. Con atto di citazione notificato in data 19.10.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (notificato il 4.10.2018 con il quale l'
[...]
(in forma abbreviata , ha intimato il pagamento della Controparte_2 CP_1 somma di Euro 24.537,24 per residuo importo in linea capitale alla data del 31.12.2013 di un mutuo agrario ipotecario di originari Euro 45.000,00, concessogli il 21.12.2003 dalla
[...]
(incorporata per fusione in con atto per notaio dott. CP_3 Controparte_1 Per_1
rep. 41408 e raccolta 11106.
[...]
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto:
1) l'usura originaria pattizia del contratto di finanziamento;
2) la scorretta individuazione dell'indicatore sintetico di costo (TAEG/ISC) da parte dell'istituto bancario, in assenza di un accordo e di una chiara indicazione sul tasso effettivamente applicato, e la conseguente nullità degli interessi corrispettivi pattizi;
3) la responsabilità aggravata della ex art. 96 c.p.c. CP_1
pagina 1 di 12 L'attore ha altresì mosso censure relative all'indeterminatezza degli interessi da corrispondere per effetto del sistema di ammortamento alla francese e ha dedotto la connessa violazione delle regole della trasparenza bancaria.
Ha dunque concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: Preliminarmente:
Procedere in via cautelare alla sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo con la declaratoria di non procedibilità in qualsivoglia procedimento esecutivo, anche per le ragioni indicate nell'apposita istanza a depositarsi contestualmente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, stante la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel Merito:
Accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto è illegittimo ed invalido per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto;
Conseguentemente accertare e dichiarare per le causali in atto che gli interessi a qualsiasi titolo dovuti, le commissioni, le remunerazioni, le spese, la clausola di estinzione anticipata, la clausola di risoluzione per inadempimento e la relativa penale, il piano di ammortamento, tutti previsti e pattuiti nel mutuo fondiario del 21.12.2003, Repertorio n. 41406 e nel successivo atto di erogazione e quietanza del 17.02.2004, Repertorio n. 42025, tra da una parte e Parte_1 la , oggi , sono nulli in quanto Controparte_3 Controparte_4 rispondenti alla fattispecie di usura oggettiva originaria pattizia in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ. poiché pattuiti oltre il tasso soglia usura per tempo vigente, così come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come allegato in atti;
Per l'effetto disporre che ex 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione civile per tali invalide ed illecite pattuizioni usurarie, non erano dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo promessi e/o pagati e/o richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale indicato o qualsiasi altra somma per spese, interessi di mora per risoluzione anticipata, ipoteche, fideiussioni e piano di ammortamento;
Per l'effetto accertare e dichiarare che al momento della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e al momento della notificazione dell'atto di precetto il mutuatario non doveva pagare quanto preteso dalla e ciò in quanto dovevano essere imputati al capitale CP_1 anche le quote interessi già pagate nelle rate di mutuo conseguentemente rideterminare le somme dovute;
Per l'effetto accertare e dichiarare che i ridetti interessi anche di mora, spese, clausola di estinzione anticipata e clausola penale di risoluzione sono stati indebitamente pattuiti e/o percepiti e/o richiesti dall'Istituto di Credito;
Per l'effetto disporre che l' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, debba restituire i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato e alle rispettive scadenze ex art. 2033 cod. civ., somme a compensarsi con la parte residuale di capitale dovuto;
Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti posti in essere dall'Istituto di Credito, a diverso titolo lo stesso Istituto risponde per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e relativamente alla conclusione del ridetto contratto di mutuo, nascente da reato di usura ed è tenuto anche al risarcimento dei danni materiali e anche morali patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.;
Per l'effetto sempre a tale titolo condannare l' , Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno materiale e morale patito dall'istante e liquidato equitativamente nella somma di Euro 5.000,00 - o quella minore o
pagina 2 di 12 maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di mutuo e sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti processuali posti in essere dall'Istituto di Credito, a diverso titolo lo stesso Istituto risponde per fatto illecito ex art. 96 cpc per responsabilità processuale aggravata ed è tenuto anche al risarcimento dei danni materiali, che si quantificano in Euro 5.000,00- o quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della notificazione dell'atto di precetto e sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
Per l'effetto disporre anche l'eventuale compensazione delle poste di dare ed avere anche in ragione della domanda di risarcimento del danno materiale e morale ex artt 2043, 2059 cod. civ.
e 96 cpc, rideterminando la residua quota di capitale dovuta;
In via gradata in caso di mancato accoglimento delle domande principali in tema di usura accertare e dichiarare la mancanza di validità dei tassi effettivamente applicati al rapporto di finanziamento ovvero l'ISC/TAEG del mutuo in parola con la conseguente declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
Per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB, accertare e dichiarare applicabile al rapporto di finanziamento gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
Per l'effetto accertare e dichiarare che al momento della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e al momento della notificazione dell'atto di precetto la mutuataria non doveva pagare quanto preteso dalla AN e ciò in quanto dovevano essere considerato applicabili al rapporto gli interessi previsti dagli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB;
Per l'effetto rideterminare il relativo piano di ammortamento per verificare il capitale effettivamente dovuto;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 cpc. ”.
Si è costituita in giudizio la convenuta constatando i calcoli effettuati dal perito di parte CP_4 attrice ed insistendo nella legittimità e correttezza del precetto opposto.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite C.T.U. contabile volta alla determinazione del TAEG/ISC ed alla verifica dell'usura. Quindi, la causa perviene in decisione all'udienza odierna celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
3. Vanno rigettate le censure di nullità per indeterminatezza e usurarietà delle clausole del contratto relative al tasso di interessi. E invero, il mutuo per cui è causa è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, con piano di ammortamento c.d. "alla francese" - vale a dire articolato in rate di importo comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi - della durata di quindici anni e tassi compensativo e di mora fissi.
3.1. Non rileva, ai fini della validità del contratto, la lamentata omessa/errata indicazione dell' Pt_2 Par L' non costituisce infatti un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_3 piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo. E' dunque infondata la pagina 3 di 12 tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l' art. 117, comma 6, TUB, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ne' può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente -consumatore.
Sulla questione si è pronunciata pure la S.C. chiarendo che "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (cfr. sez. 1 civ. n. 39169/21).
3.2. La questione della dedotta usurarietà dei tassi di interesse va affrontata invece procedendo, prima di soffermarsi sulla verifica relativa al caso concreto, a un inquadramento generale dei termini del problema, partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. "usura genetica" - sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. che in essa individua l'elemento oggettivo del reato e, su quello civile, dall'art. 1815 c.c., comma 2 - ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (L. n. 394 del 2000, art. 1).
Invero, il meccanismo delineato dalla L. n. 108 del 1996 impone - ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente, dell'individuazione del tasso soglia di riferimento - di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la
AN d'AL) a classificare le operazioni (con apposito DM) per categorie omogenee "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie".
Tanto è disposto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 c.p., comma 3, demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la AN d'AL) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.
I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione delle categorie di operazioni e dei relativi tassi soglia, secondo il meccanismo delineato dall' art. 644 c.p., comma 3 e L. n. 108 del 1996, art. 2 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora, come pure della cms in materia di conti correnti).
Le istruzioni della AN d'AL non sono tuttavia in alcun modo vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'usurarietà di un'operazione, identificando le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni - di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate - dettate dall'art. 644 c.p., comma 4.
La centralità della pattuizione - che nel sistema delineato dal legislatore del '96 è il secondo termine di paragone per come si evince dal tenore letterale tanto dell' art. 644 c.p. quanto dell'art. 1815 c.c., comma 2 - impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, dunque le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.
Sebbene inoltre l'art. 644 c.p., comma 4 non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale;
considerata la natura sanzionatoria e dunque di stretta interpretazione delle norme in esame;
è però indispensabile, per confrontare il tasso pattuito e quello soglia, che i due tassi siano pagina 4 di 12 "costruiti" in modo omogeneo non solo dal punto di vista funzionale - omogeneità garantita proprio dall'identità di criteri previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 e dall'art. 644 c.p., comma 4, che attribuiscono rilievo al principio causale - ma anche dal punto di vista strutturale.
E' dunque indispensabile che i due valori siano entrambi costruiti come costo in funzione di un tempo predeterminato.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 c.p. e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, senza che assumano rilievo eventuali clausole c.d. di salvaguardia, affette da nullità ex art. 1344 c.c. in quanto tese a eludere il divieto di pattuire interessi usurari
(cfr. ex multis Cass. sez. 1 civ. n. 12965/16), trattandosi sostanzialmente di clausole volte ad aggirare la norma, mediante il rinvio tempo per tempo a un parametro (il TEGM rilevato ai fini della L. n. 108 del 1996) che deve essere il frutto di rilevazioni di mercato da parte del MEF, e dunque una sostanziale vanificazione del meccanismo delineato dalla disciplina antiusura.
Quando invece il secondo valore, cioè il TAEG, sia condizionato da componenti che, pur avendo la funzione di remunerare il denaro e dunque rientrando tra i costi da considerare, non sono parametrate sul tempo (p. es. i costi una tantum), oppure abbiano un'incidenza che muta in funzione del valore delle base di calcolo - si pensi agli effetti dei giroconti di competenze dai conti anticipi a quelli ordinari, alle clausole relative alla cms nei conti correnti prima della riforma del 2009, alla penale per estinzione anticipata nei mutui o ancora all'incidenza degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, comprensive di una quota di interessi compensativi - allora, non potrà parlarsi di usura genetica o pattizia;
né potrà procedersi ad un'applicazione analogica di norme quali quelle sopra richiamate che, essendo sanzionatone, sono di stretta interpretazione.
Neppure però potrà negarsi rilievo ai costi in questione, proprio in ragione della loro sostanziale funzione di interessi e, dunque, si ragionerà in termini analoghi a quelli che regolano la c.d.
"usura sopravvenuta" di cui si dirà, individuando nel tasso soglia un limite di esigibilità come meglio si spiegherà. Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. 2^ pen. 46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore del D.L. n. 394 del
2000, art. 1, "ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito". La S.C. (sez. 1^ civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n.
5324/2003)". Il principio è stato ribadito in motivazione anche dalla sentenza n. 12965/16 (che pure se n'e' discostata in materia di cms per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L 2/09 per essere sul punto superata dalle sezioni unite).
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall' art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. Nella prassi applicativa, tuttavia, tale essenziale indicazione, che nel rispetto dello spirito della norma tende a disegnare il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari con la pagina 5 di 12 trasparenza e l'oggettività proprie di una fotografia, risulta sostanzialmente ignorata se è vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, adottate dalla AN d'AL escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione
"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".
Nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003, gli interessi di mora sono esclusi infatti dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi (e rilevati "separatamente", nella misura media pari a 2,1 punti percentuali ).
L'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale, che valorizzando il concetto di costo complessivo dell'operazione e azzerando le differenziazioni tra le singole componenti, correttamente esclude la creazione di zone franche rispetto all'applicazione della disciplina imperativa di cui alla L. n. 108 del 1996, rende tuttavia necessarie talune precisazioni. Precisazioni che prendono le mosse da una verifica in ordine al tradizionale differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori.
Secondo l'impostazione tradizionale, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito, i secondi assolvono, a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. E' tuttavia innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento.
La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che, per il debitore, sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all' art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c., comma 2. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio. Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.
Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall' art. 1815 c.c., comma 2, che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.
La nullità parziale comminata dall'art. 1815 c.c., comma, con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.
La rilevanza penalistica della condotta di usura e l'imperatività della norma contenuta nell'art. 1815 c.c. escludono, invero, che possano essere tentate soluzioni di salvaguardia della pattuizione contrattuale degli interessi di mora operando la riduzione della penale manifestamente eccessiva, prevista dall'art. 1384 c.c., o facendo ricorso all'art. 1224 c.c., comma 1, il cui ultimo inciso, disponendo l'allineamento della misura degli interessi moratori non diversamente pattuiti a quella degli interessi corrispettivi, ha effetti sostanzialmente elusivi;
né è ipotizzabile ricondurre gli interessi moratori usurai entro il tasso soglia, siffatta riduzione essendo possibile solo (nei rapporti di durata o in quelli regolati da clausole che non abbiano esaurito i loro effetti, come pagina 6 di 12 meglio si vedrà infra) quando il superamento del c.d. tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto, per l'abbassamento della soglia, ma non nel caso di "vizio congenito" ravvisabile cioè al tempo in cui "gli interessi moratori sono promessi o convenuti".
Se dunque gli interessi compensativi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno a incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegue nel rispetto del piano di ammortamento, al verificarsi dell'inadempimento, invece, non saranno dovuti gli interessi moratori (e in caso di decadenza del beneficio del termine neppure i compensativi che avranno esaurito la loro funzione), ma risulterà esigibile, per intero ed immediatamente, la sorte capitale.
Il mutuatario avrà dunque interesse in qualunque momento a ottenere una pronuncia che accerti la nullità della clausola che prevede tassi di interessi di mora usurari, ma gli effetti di tale declaratoria - gratuità del prestito e restituzione di quanto eventualmente corrisposto a tale titolo - si produrranno solo nel momento in cui il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento e nella conseguente eventuale decadenza dal beneficio del termine.
Dalle considerazioni svolte discende che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e che in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 c.p., comma 4, non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate - si pensi a titolo esemplificativo a costi di addebito forfettizzati, alle penali come pure al costo di polizze accessorie che, prevedendo il diritto di rivalsa dell'assicurazione, sono di fatto prive della causa tipica del contratto di assicurazione, risolvendosi sostanzialmente in una fideiussione ad ulteriore garanzia del mutuante - che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).
Tra tali costi non va tuttavia considerata, a parere del Tribunale e in difformità da quanto rilevato dal CTU, la penale per estinzione anticipata.
Sebbene infatti l'art. 644 c.p., comma 4 non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale;
proprio guardando al programma negoziale emerge ancora una volta che quella della restituzione anticipata è un'ipotesi ulteriore e diversa rispetto a quelle precedentemente prese in esame (restituzione tempestiva e restituzione tardiva), peraltro (a differenza di queste ultime) tutt'altro che necessitata, ma rimessa esclusivamente alla volontà e all'iniziativa del mutuatario.
Se così è - considerato peraltro che la penale per estinzione anticipata va corrisposta una sola volta ed è determinata in misura percentuale sul capitale restituito in anticipo indipendentemente dal momento della restituzione - ai fini della verifica a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto, ancora una volta non si potrà procedere alla mera somma tra tale misura percentuale e quella che esprime (in relazione al periodo di tempo di un anno) il tasso di interesse
(compensativo e moratorio); l'incidenza della penale per estinzione anticipata piuttosto potrà essere valutata, ai fini dell'individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, esclusivamente a valle, dunque se e quando dovesse concretizzarsi l'ipotesi .
Peraltro anche a tal fine non potrebbe procedersi ad una mera somma delle percentuali, ma occorrerebbe individuare il TAEG considerando per un verso l'intervallo di tempo in concreto trascorso tra l'erogazione del prestito e la sua restituzione e per altro verso il concreto ammontare delle somme corrisposte dal mutuatario fino al momento dell'estinzione in aggiunta al capitale, procedendo in caso di superamento del tasso soglia a una riconduzione del tasso effettivo entro tale limite (ragionando in termini analoghi a quelli relativi alla c.d. usura sopravvenuta).
La c.d. "usura sopravvenuta" si verifica allorquando tassi di interesse pattuiti prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 divengano usurari sulla base della disciplina sopravvenuta, oppure quando tassi di interesse pattuiti dopo l'entrata in vigore della legge nel rispetto delle soglie pagina 7 di 12 vigenti, divengano usurari per effetto dell'abbassamento delle soglie (che come sopra già accennato secondo il sistema delineato devono riflettere l'andamento del mercato). In passato, parte della giurisprudenza di legittimità aveva affermato (cfr. in motivazione ex multis cass. Sez. 1^ civ. n. 603/13) quanto segue.
"Con riferimento a fattispecie anteriore alla L. n. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.
Validedu nque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. N 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell' art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia".
La disposizione di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in L. n. 24 del 2001 (secondo la quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento") precluderebbe soltanto, nel caso di sopravvenuta usu rarietà del tasso, l'applicazione della sanzione civile comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2 secondo il quale non è dovuto alcun interesse. Restano invece estranei all'ambito di applicazione della disposizione di interpretazione autentica "gli ulteriori istituti e strumenti di tutela... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. sul punto anche Corte Cost. Sentenza n. 29/2002).
Continuerebbe ad avere rilievo dunque, anche dopo l'emanazione della disposizione di cui al D.L.
29 dicembre 2000, n. 394, l'interpretazione della Suprema Corte che fa riferimento alla categoria della nullità parziale sopravvenuta per violazione di norme imperative, in base alla quale una clausola contrattuale, originariamente valida ed efficace ma che non abbia ancora esaurito i suoi effetti, non può continuare ad avere effetto, in contrasto con norme imperative sopravvenute come nel caso in cui in ragione del mutamento nel tempo dei tassi soglia gli interessi originariamente pattuiti diventino, nel tempo, usurai (cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286; Cass., 17 novembre 2000,
n. 14899). Alle stesse conclusioni si giungerebbe, considerato il rilievo pubblicistico della disciplina dettata dalla L. n. 108 del 1996, facendo riferimento agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Invero tali argomenti risultano superati dalla pronuncia delle sezioni unite (n. 24675/17) che ha escluso la correttezza della tesi della nullità parziale sopravvenuta della clausola e quella fondata sul canone della buona fede ex art. 1375 c.c., inidoneo a incidere sul piano dell'integrazione del contenuto del contratto. Residua tuttavia - alla luce della stessa pronuncia che sembra aver lasciato aperto uno spiraglio - la possibilità di ricorrere a "ulteriori istituti e strumenti di tutela... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cost. Sentenza n.
29/2002).
Ciò posto, questo Tribunale osserva quanto segue.
Se è incontestabile (cfr. sez. un. già cit.) che "il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato" e che dunque la ratio pagina 8 di 12 della normativa dettata dalla L. n. 108 del 1996 non è (come pure sostenuto da qualcuno) quella di calmierare il mercato del credito, è del pari innegabile che la suddetta normativa - che intervenne contestualmente sul codice penale (art. 644 c.p.) e sul codice civile (art. 1815 c.c., comma 2) - sottende un interesse di carattere pubblicistico all'equilibrio del mercato del credito.
Considerata la centralità che assume il momento della pattuizione nel sistema delineato dalla disciplina in questione;
non possono restare insensibili alle fluttuazioni del tasso soglia nel corso del tempo, le pattuizioni destinate a produrre effetti nel corso del tempo;
dunque, quelle contenute nei contratti di durata, così come quelle, pure contenute in contratti istantanei quali quelli di mutuo, che non abbiano tuttavia esaurito i loro effetti al momento della stipula.
Il tasso soglia rappresenta infatti alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla ratio della disciplina e al suo tenore un limite di esigibilità della controprestazione pattuita - dunque una soglia massima invalicabile - il cui superamento si pone in contrasto con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e rispetto al quale può richiamarsi l'art. 1339 c.c. in relazione all'art. 1374
c.c. che (a differenza dell'art. 1375 c.c. rispetto al quale i giudici di legittimità hanno escluso la correttezza del ragionamento) opera non già sul piano dell'esecuzione del contratto, quanto su quello dell'integrazione dei suoi contenuti (Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l'equità).
Il problema si pone dunque nei contratti di conto corrente - che sono contratti di durata - ma pure nei contratti di mutuo contenenti clausole di determinazione dei tassi in funzione di parametri destinati a mutare nel corso del tempo (c.d. mutui a tasso variabile), sebbene in concreto la variabilità la maggior parte delle volte assorbe gli effetti del calo dei tassi, sicché il fenomeno, di fatto, nei contratti di mutuo è destinato a incidere prevalentemente sul piano degli interessi di mora (che tuttavia a loro volta, per le considerazioni sopra esposte in ordine alla portata delle istruzioni di AN d'AL risultano in molti casi viziati geneticamente).
Sempre in ragione della centralità del momento e del contenuto della pattuizione, la questione non assumerà alcun rilievo con riferimento ai rapporti esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge o che siano comunque regolati da clausole che esauriscano i loro effetti al momento della stipula, rientrando tra questi - a parere del Tribunale - pure i contratti di mutuo a tasso fisso che sono contratti istantanei nell'ambito dei quali le clausole (nella specie quelle relative agli interessi), a differenza di quanto avviene nei mutui a tasso variabile, esauriscono i loro effetti al momento della pattuizione definendo integralmente il contenuto dell'obbligazione restitutoria, della quale la rateizzazione nel tempo rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento.
Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla necessità di considerare, ai fini del TAEG dell'operazione, l'incidenza di tutte le voci di costo che non siano imposte e tasse;
non può prescindersi dal fatto che, ove il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento delle rate, se e fino a quando non gli venga comminata la decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora decorreranno sull'intero importo delle rate, comprensive (come si è visto di una quota di capitale). Ciò comporterà all'evidenza un incremento del TAEG che tuttavia - tenuto conto delle considerazioni svolte in ordine alla natura di contratto istantaneo del contratto di mutuo e all'unicità dell'obbligazione restitutoria che, pure rateizzata, nel caso del tasso fisso è determinata in ogni suo aspetto al momento della pattuizione - andrà sempre individuato complessivamente, dunque considerando l'intero piano di ammortamento e all'esito della restituzione ed eventualmente, in caso di sforamento del tasso soglia vigente all'epoca della pattuizione, ricondotto entro tale limite di esigibilità.
3.3.Nel caso di specie, il contratto di cui si controverte, stipulato in data 23.12.2003, è garantito da ipoteca e prevede tassi (compensativo e di mora) fissi.
pagina 9 di 12 Rilevato che il tasso soglia all'epoca della sottoscrizione del contratto in questione, per i mutui con garanzia reale a tasso fisso era pari al 6,2250%; osserva il Tribunale che il tasso nominale relativo agli interessi compensativi pattuito nel caso di specie è pari al 6,14% e il TAEG - sostanzialmente sovrapponibile all'ISC è pari al 5,8562% (cfr. elaborato CTU pag.5) entrambi valori inferiori al tasso soglia. Va dunque escluso che ricorra, con riferimento al tasso compensativo, un'ipotesi di usura genetica.
Neppure può ravvisarsi un'ipotesi di usura sopravvenuta, dovendosi richiamare in proposito le considerazioni sopra svolte in ordine alla irrilevanza del fenomeno nei contratti di mutuo a tasso fisso.
A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento agli interessi di mora, convenuti in misura pari a due punti percentuali in più del tasso nominale indicato, dunque nella misura del 6,20% annuo, ancora una volta inferiore al tasso soglia applicabile.
3.4. Per le ragioni sopra illustrate l'incidenza della penale per estinzione anticipata potrà assumere rilievo solo in termini di inesigibilità della quota che eventualmente superi il tasso soglia di periodo, solo ove l'ipotesi dell'estinzione anticipata si verifichi, dunque a valle della sua applicazione, ma non potrà mai assumere rilievo per come è strutturata la clausola ai fini della configurazione dell'usura genetica.
Sul punto, va sottolineata l'erroneità della metodologia prospettata dal CTU, non potendosi sommare voci di costo sempre presenti (interessi corrispettivi, spese di istruttoria e spese varie) con altre voci di costo che invece saranno applicate solo in determinate ipotesi.
Ed invero la c.d. commissione di estinzione anticipata del mutuo non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, posto che la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la AN mutuante delle conseguenze economiche negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
La pattuizione di "un compenso omnicomprensivo per l'estinzione" è d'altronde operazione lecita in forza dell'art. 40 TUB, che rimanda a criteri stabiliti dal CICR "al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni".
È noto inoltre che le istruzioni della B.I., delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG dall'art. 121 comma 3 TUB e dalle Delibere CICR (da ultimo del 03 febbraio 2011), sono da sempre chiare nel ritenere che: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica" (così B.I., Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" del 2002). L'inserimento della penale d'estinzione anticipata nel calcolo del TAEG appare priva di significato, anche perché "il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito" (così p. 62, sez.
VII, paragrafo 4.2.4 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", B.I., 2009).
pagina 10 di 12 La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.
In giurisprudenza la tesi è seguita da numerose pronunce di merito.
Si richiama quella secondo cui "Sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. ... Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la AN per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori" (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016).
3.5. Respinta anche tale censura, residua l'esame delle contestazioni mosse al c.d. piano di ammortamento alla francese, che, a giudizio del Tribunale, risultano parimenti infondate.
Come noto, infatti, trattasi di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo tale che esse rimangano costanti nel tempo (cioè per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente a quanto statuito dall'art. 1194
c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati pagina 11 di 12 sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, in linea con la giurisprudenza prevalente, bisogna osservare, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico -finanziario di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (cfr. Trib. Milano, 29 gennaio 2015).
D'altronde, l'insussistenza dell'effetto contestato dell'illegittima capitalizzazione è confermata dal
C.T.U. nominato alle pagg. 8 e 9 dell'elaborato depositato, ove partendo dall'analisi del piano dei pagamenti effettivamente eseguiti dal mutuatario, afferma che gli interessi corrispettivi applicati dalla AN in costanza di rapporto non risultano essere superiori al tasso soglia.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione spiegata da avverso Parte_1 il precetto notificatogli dalla va rigettata. CP_4
4. Le spese di lite, incluse le spese di CTU, vanno compensate in ragione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza locale come dimostrato anche dalle opposte conclusioni cui è pervenuto il CTU, non condivise dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 4.10.2018 Parte_1 Cont dall' ( ; Controparte_2 CP_4
2) compensa le spese.
Bari, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza cartolare del 28.03.2025, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15459/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA D'AGOSTO; Parte_1 C.F._1
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CANTORE;
Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
2. Con atto di citazione notificato in data 19.10.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (notificato il 4.10.2018 con il quale l'
[...]
(in forma abbreviata , ha intimato il pagamento della Controparte_2 CP_1 somma di Euro 24.537,24 per residuo importo in linea capitale alla data del 31.12.2013 di un mutuo agrario ipotecario di originari Euro 45.000,00, concessogli il 21.12.2003 dalla
[...]
(incorporata per fusione in con atto per notaio dott. CP_3 Controparte_1 Per_1
rep. 41408 e raccolta 11106.
[...]
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto:
1) l'usura originaria pattizia del contratto di finanziamento;
2) la scorretta individuazione dell'indicatore sintetico di costo (TAEG/ISC) da parte dell'istituto bancario, in assenza di un accordo e di una chiara indicazione sul tasso effettivamente applicato, e la conseguente nullità degli interessi corrispettivi pattizi;
3) la responsabilità aggravata della ex art. 96 c.p.c. CP_1
pagina 1 di 12 L'attore ha altresì mosso censure relative all'indeterminatezza degli interessi da corrispondere per effetto del sistema di ammortamento alla francese e ha dedotto la connessa violazione delle regole della trasparenza bancaria.
Ha dunque concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: Preliminarmente:
Procedere in via cautelare alla sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo con la declaratoria di non procedibilità in qualsivoglia procedimento esecutivo, anche per le ragioni indicate nell'apposita istanza a depositarsi contestualmente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, stante la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel Merito:
Accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto è illegittimo ed invalido per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto;
Conseguentemente accertare e dichiarare per le causali in atto che gli interessi a qualsiasi titolo dovuti, le commissioni, le remunerazioni, le spese, la clausola di estinzione anticipata, la clausola di risoluzione per inadempimento e la relativa penale, il piano di ammortamento, tutti previsti e pattuiti nel mutuo fondiario del 21.12.2003, Repertorio n. 41406 e nel successivo atto di erogazione e quietanza del 17.02.2004, Repertorio n. 42025, tra da una parte e Parte_1 la , oggi , sono nulli in quanto Controparte_3 Controparte_4 rispondenti alla fattispecie di usura oggettiva originaria pattizia in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ. poiché pattuiti oltre il tasso soglia usura per tempo vigente, così come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come allegato in atti;
Per l'effetto disporre che ex 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione civile per tali invalide ed illecite pattuizioni usurarie, non erano dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo promessi e/o pagati e/o richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale indicato o qualsiasi altra somma per spese, interessi di mora per risoluzione anticipata, ipoteche, fideiussioni e piano di ammortamento;
Per l'effetto accertare e dichiarare che al momento della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e al momento della notificazione dell'atto di precetto il mutuatario non doveva pagare quanto preteso dalla e ciò in quanto dovevano essere imputati al capitale CP_1 anche le quote interessi già pagate nelle rate di mutuo conseguentemente rideterminare le somme dovute;
Per l'effetto accertare e dichiarare che i ridetti interessi anche di mora, spese, clausola di estinzione anticipata e clausola penale di risoluzione sono stati indebitamente pattuiti e/o percepiti e/o richiesti dall'Istituto di Credito;
Per l'effetto disporre che l' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, debba restituire i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato e alle rispettive scadenze ex art. 2033 cod. civ., somme a compensarsi con la parte residuale di capitale dovuto;
Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti posti in essere dall'Istituto di Credito, a diverso titolo lo stesso Istituto risponde per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e relativamente alla conclusione del ridetto contratto di mutuo, nascente da reato di usura ed è tenuto anche al risarcimento dei danni materiali e anche morali patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.;
Per l'effetto sempre a tale titolo condannare l' , Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno materiale e morale patito dall'istante e liquidato equitativamente nella somma di Euro 5.000,00 - o quella minore o
pagina 2 di 12 maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di mutuo e sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti processuali posti in essere dall'Istituto di Credito, a diverso titolo lo stesso Istituto risponde per fatto illecito ex art. 96 cpc per responsabilità processuale aggravata ed è tenuto anche al risarcimento dei danni materiali, che si quantificano in Euro 5.000,00- o quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della notificazione dell'atto di precetto e sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
Per l'effetto disporre anche l'eventuale compensazione delle poste di dare ed avere anche in ragione della domanda di risarcimento del danno materiale e morale ex artt 2043, 2059 cod. civ.
e 96 cpc, rideterminando la residua quota di capitale dovuta;
In via gradata in caso di mancato accoglimento delle domande principali in tema di usura accertare e dichiarare la mancanza di validità dei tassi effettivamente applicati al rapporto di finanziamento ovvero l'ISC/TAEG del mutuo in parola con la conseguente declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
Per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB, accertare e dichiarare applicabile al rapporto di finanziamento gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
Per l'effetto accertare e dichiarare che al momento della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e al momento della notificazione dell'atto di precetto la mutuataria non doveva pagare quanto preteso dalla AN e ciò in quanto dovevano essere considerato applicabili al rapporto gli interessi previsti dagli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB;
Per l'effetto rideterminare il relativo piano di ammortamento per verificare il capitale effettivamente dovuto;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 cpc. ”.
Si è costituita in giudizio la convenuta constatando i calcoli effettuati dal perito di parte CP_4 attrice ed insistendo nella legittimità e correttezza del precetto opposto.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite C.T.U. contabile volta alla determinazione del TAEG/ISC ed alla verifica dell'usura. Quindi, la causa perviene in decisione all'udienza odierna celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
3. Vanno rigettate le censure di nullità per indeterminatezza e usurarietà delle clausole del contratto relative al tasso di interessi. E invero, il mutuo per cui è causa è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, con piano di ammortamento c.d. "alla francese" - vale a dire articolato in rate di importo comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi - della durata di quindici anni e tassi compensativo e di mora fissi.
3.1. Non rileva, ai fini della validità del contratto, la lamentata omessa/errata indicazione dell' Pt_2 Par L' non costituisce infatti un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_3 piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo. E' dunque infondata la pagina 3 di 12 tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l' art. 117, comma 6, TUB, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ne' può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente -consumatore.
Sulla questione si è pronunciata pure la S.C. chiarendo che "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (cfr. sez. 1 civ. n. 39169/21).
3.2. La questione della dedotta usurarietà dei tassi di interesse va affrontata invece procedendo, prima di soffermarsi sulla verifica relativa al caso concreto, a un inquadramento generale dei termini del problema, partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. "usura genetica" - sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. che in essa individua l'elemento oggettivo del reato e, su quello civile, dall'art. 1815 c.c., comma 2 - ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (L. n. 394 del 2000, art. 1).
Invero, il meccanismo delineato dalla L. n. 108 del 1996 impone - ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente, dell'individuazione del tasso soglia di riferimento - di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la
AN d'AL) a classificare le operazioni (con apposito DM) per categorie omogenee "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie".
Tanto è disposto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 c.p., comma 3, demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la AN d'AL) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.
I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione delle categorie di operazioni e dei relativi tassi soglia, secondo il meccanismo delineato dall' art. 644 c.p., comma 3 e L. n. 108 del 1996, art. 2 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora, come pure della cms in materia di conti correnti).
Le istruzioni della AN d'AL non sono tuttavia in alcun modo vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'usurarietà di un'operazione, identificando le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni - di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate - dettate dall'art. 644 c.p., comma 4.
La centralità della pattuizione - che nel sistema delineato dal legislatore del '96 è il secondo termine di paragone per come si evince dal tenore letterale tanto dell' art. 644 c.p. quanto dell'art. 1815 c.c., comma 2 - impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, dunque le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.
Sebbene inoltre l'art. 644 c.p., comma 4 non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale;
considerata la natura sanzionatoria e dunque di stretta interpretazione delle norme in esame;
è però indispensabile, per confrontare il tasso pattuito e quello soglia, che i due tassi siano pagina 4 di 12 "costruiti" in modo omogeneo non solo dal punto di vista funzionale - omogeneità garantita proprio dall'identità di criteri previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 e dall'art. 644 c.p., comma 4, che attribuiscono rilievo al principio causale - ma anche dal punto di vista strutturale.
E' dunque indispensabile che i due valori siano entrambi costruiti come costo in funzione di un tempo predeterminato.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 c.p. e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, senza che assumano rilievo eventuali clausole c.d. di salvaguardia, affette da nullità ex art. 1344 c.c. in quanto tese a eludere il divieto di pattuire interessi usurari
(cfr. ex multis Cass. sez. 1 civ. n. 12965/16), trattandosi sostanzialmente di clausole volte ad aggirare la norma, mediante il rinvio tempo per tempo a un parametro (il TEGM rilevato ai fini della L. n. 108 del 1996) che deve essere il frutto di rilevazioni di mercato da parte del MEF, e dunque una sostanziale vanificazione del meccanismo delineato dalla disciplina antiusura.
Quando invece il secondo valore, cioè il TAEG, sia condizionato da componenti che, pur avendo la funzione di remunerare il denaro e dunque rientrando tra i costi da considerare, non sono parametrate sul tempo (p. es. i costi una tantum), oppure abbiano un'incidenza che muta in funzione del valore delle base di calcolo - si pensi agli effetti dei giroconti di competenze dai conti anticipi a quelli ordinari, alle clausole relative alla cms nei conti correnti prima della riforma del 2009, alla penale per estinzione anticipata nei mutui o ancora all'incidenza degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, comprensive di una quota di interessi compensativi - allora, non potrà parlarsi di usura genetica o pattizia;
né potrà procedersi ad un'applicazione analogica di norme quali quelle sopra richiamate che, essendo sanzionatone, sono di stretta interpretazione.
Neppure però potrà negarsi rilievo ai costi in questione, proprio in ragione della loro sostanziale funzione di interessi e, dunque, si ragionerà in termini analoghi a quelli che regolano la c.d.
"usura sopravvenuta" di cui si dirà, individuando nel tasso soglia un limite di esigibilità come meglio si spiegherà. Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. 2^ pen. 46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore del D.L. n. 394 del
2000, art. 1, "ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito". La S.C. (sez. 1^ civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n.
5324/2003)". Il principio è stato ribadito in motivazione anche dalla sentenza n. 12965/16 (che pure se n'e' discostata in materia di cms per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L 2/09 per essere sul punto superata dalle sezioni unite).
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall' art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. Nella prassi applicativa, tuttavia, tale essenziale indicazione, che nel rispetto dello spirito della norma tende a disegnare il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari con la pagina 5 di 12 trasparenza e l'oggettività proprie di una fotografia, risulta sostanzialmente ignorata se è vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, adottate dalla AN d'AL escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione
"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".
Nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003, gli interessi di mora sono esclusi infatti dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi (e rilevati "separatamente", nella misura media pari a 2,1 punti percentuali ).
L'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale, che valorizzando il concetto di costo complessivo dell'operazione e azzerando le differenziazioni tra le singole componenti, correttamente esclude la creazione di zone franche rispetto all'applicazione della disciplina imperativa di cui alla L. n. 108 del 1996, rende tuttavia necessarie talune precisazioni. Precisazioni che prendono le mosse da una verifica in ordine al tradizionale differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori.
Secondo l'impostazione tradizionale, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito, i secondi assolvono, a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. E' tuttavia innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento.
La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che, per il debitore, sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all' art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c., comma 2. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio. Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.
Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall' art. 1815 c.c., comma 2, che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.
La nullità parziale comminata dall'art. 1815 c.c., comma, con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.
La rilevanza penalistica della condotta di usura e l'imperatività della norma contenuta nell'art. 1815 c.c. escludono, invero, che possano essere tentate soluzioni di salvaguardia della pattuizione contrattuale degli interessi di mora operando la riduzione della penale manifestamente eccessiva, prevista dall'art. 1384 c.c., o facendo ricorso all'art. 1224 c.c., comma 1, il cui ultimo inciso, disponendo l'allineamento della misura degli interessi moratori non diversamente pattuiti a quella degli interessi corrispettivi, ha effetti sostanzialmente elusivi;
né è ipotizzabile ricondurre gli interessi moratori usurai entro il tasso soglia, siffatta riduzione essendo possibile solo (nei rapporti di durata o in quelli regolati da clausole che non abbiano esaurito i loro effetti, come pagina 6 di 12 meglio si vedrà infra) quando il superamento del c.d. tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto, per l'abbassamento della soglia, ma non nel caso di "vizio congenito" ravvisabile cioè al tempo in cui "gli interessi moratori sono promessi o convenuti".
Se dunque gli interessi compensativi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno a incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegue nel rispetto del piano di ammortamento, al verificarsi dell'inadempimento, invece, non saranno dovuti gli interessi moratori (e in caso di decadenza del beneficio del termine neppure i compensativi che avranno esaurito la loro funzione), ma risulterà esigibile, per intero ed immediatamente, la sorte capitale.
Il mutuatario avrà dunque interesse in qualunque momento a ottenere una pronuncia che accerti la nullità della clausola che prevede tassi di interessi di mora usurari, ma gli effetti di tale declaratoria - gratuità del prestito e restituzione di quanto eventualmente corrisposto a tale titolo - si produrranno solo nel momento in cui il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento e nella conseguente eventuale decadenza dal beneficio del termine.
Dalle considerazioni svolte discende che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e che in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 c.p., comma 4, non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate - si pensi a titolo esemplificativo a costi di addebito forfettizzati, alle penali come pure al costo di polizze accessorie che, prevedendo il diritto di rivalsa dell'assicurazione, sono di fatto prive della causa tipica del contratto di assicurazione, risolvendosi sostanzialmente in una fideiussione ad ulteriore garanzia del mutuante - che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).
Tra tali costi non va tuttavia considerata, a parere del Tribunale e in difformità da quanto rilevato dal CTU, la penale per estinzione anticipata.
Sebbene infatti l'art. 644 c.p., comma 4 non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale;
proprio guardando al programma negoziale emerge ancora una volta che quella della restituzione anticipata è un'ipotesi ulteriore e diversa rispetto a quelle precedentemente prese in esame (restituzione tempestiva e restituzione tardiva), peraltro (a differenza di queste ultime) tutt'altro che necessitata, ma rimessa esclusivamente alla volontà e all'iniziativa del mutuatario.
Se così è - considerato peraltro che la penale per estinzione anticipata va corrisposta una sola volta ed è determinata in misura percentuale sul capitale restituito in anticipo indipendentemente dal momento della restituzione - ai fini della verifica a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto, ancora una volta non si potrà procedere alla mera somma tra tale misura percentuale e quella che esprime (in relazione al periodo di tempo di un anno) il tasso di interesse
(compensativo e moratorio); l'incidenza della penale per estinzione anticipata piuttosto potrà essere valutata, ai fini dell'individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, esclusivamente a valle, dunque se e quando dovesse concretizzarsi l'ipotesi .
Peraltro anche a tal fine non potrebbe procedersi ad una mera somma delle percentuali, ma occorrerebbe individuare il TAEG considerando per un verso l'intervallo di tempo in concreto trascorso tra l'erogazione del prestito e la sua restituzione e per altro verso il concreto ammontare delle somme corrisposte dal mutuatario fino al momento dell'estinzione in aggiunta al capitale, procedendo in caso di superamento del tasso soglia a una riconduzione del tasso effettivo entro tale limite (ragionando in termini analoghi a quelli relativi alla c.d. usura sopravvenuta).
La c.d. "usura sopravvenuta" si verifica allorquando tassi di interesse pattuiti prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 divengano usurari sulla base della disciplina sopravvenuta, oppure quando tassi di interesse pattuiti dopo l'entrata in vigore della legge nel rispetto delle soglie pagina 7 di 12 vigenti, divengano usurari per effetto dell'abbassamento delle soglie (che come sopra già accennato secondo il sistema delineato devono riflettere l'andamento del mercato). In passato, parte della giurisprudenza di legittimità aveva affermato (cfr. in motivazione ex multis cass. Sez. 1^ civ. n. 603/13) quanto segue.
"Con riferimento a fattispecie anteriore alla L. n. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.
Validedu nque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. N 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell' art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia".
La disposizione di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in L. n. 24 del 2001 (secondo la quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento") precluderebbe soltanto, nel caso di sopravvenuta usu rarietà del tasso, l'applicazione della sanzione civile comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2 secondo il quale non è dovuto alcun interesse. Restano invece estranei all'ambito di applicazione della disposizione di interpretazione autentica "gli ulteriori istituti e strumenti di tutela... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. sul punto anche Corte Cost. Sentenza n. 29/2002).
Continuerebbe ad avere rilievo dunque, anche dopo l'emanazione della disposizione di cui al D.L.
29 dicembre 2000, n. 394, l'interpretazione della Suprema Corte che fa riferimento alla categoria della nullità parziale sopravvenuta per violazione di norme imperative, in base alla quale una clausola contrattuale, originariamente valida ed efficace ma che non abbia ancora esaurito i suoi effetti, non può continuare ad avere effetto, in contrasto con norme imperative sopravvenute come nel caso in cui in ragione del mutamento nel tempo dei tassi soglia gli interessi originariamente pattuiti diventino, nel tempo, usurai (cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286; Cass., 17 novembre 2000,
n. 14899). Alle stesse conclusioni si giungerebbe, considerato il rilievo pubblicistico della disciplina dettata dalla L. n. 108 del 1996, facendo riferimento agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Invero tali argomenti risultano superati dalla pronuncia delle sezioni unite (n. 24675/17) che ha escluso la correttezza della tesi della nullità parziale sopravvenuta della clausola e quella fondata sul canone della buona fede ex art. 1375 c.c., inidoneo a incidere sul piano dell'integrazione del contenuto del contratto. Residua tuttavia - alla luce della stessa pronuncia che sembra aver lasciato aperto uno spiraglio - la possibilità di ricorrere a "ulteriori istituti e strumenti di tutela... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cost. Sentenza n.
29/2002).
Ciò posto, questo Tribunale osserva quanto segue.
Se è incontestabile (cfr. sez. un. già cit.) che "il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato" e che dunque la ratio pagina 8 di 12 della normativa dettata dalla L. n. 108 del 1996 non è (come pure sostenuto da qualcuno) quella di calmierare il mercato del credito, è del pari innegabile che la suddetta normativa - che intervenne contestualmente sul codice penale (art. 644 c.p.) e sul codice civile (art. 1815 c.c., comma 2) - sottende un interesse di carattere pubblicistico all'equilibrio del mercato del credito.
Considerata la centralità che assume il momento della pattuizione nel sistema delineato dalla disciplina in questione;
non possono restare insensibili alle fluttuazioni del tasso soglia nel corso del tempo, le pattuizioni destinate a produrre effetti nel corso del tempo;
dunque, quelle contenute nei contratti di durata, così come quelle, pure contenute in contratti istantanei quali quelli di mutuo, che non abbiano tuttavia esaurito i loro effetti al momento della stipula.
Il tasso soglia rappresenta infatti alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla ratio della disciplina e al suo tenore un limite di esigibilità della controprestazione pattuita - dunque una soglia massima invalicabile - il cui superamento si pone in contrasto con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e rispetto al quale può richiamarsi l'art. 1339 c.c. in relazione all'art. 1374
c.c. che (a differenza dell'art. 1375 c.c. rispetto al quale i giudici di legittimità hanno escluso la correttezza del ragionamento) opera non già sul piano dell'esecuzione del contratto, quanto su quello dell'integrazione dei suoi contenuti (Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l'equità).
Il problema si pone dunque nei contratti di conto corrente - che sono contratti di durata - ma pure nei contratti di mutuo contenenti clausole di determinazione dei tassi in funzione di parametri destinati a mutare nel corso del tempo (c.d. mutui a tasso variabile), sebbene in concreto la variabilità la maggior parte delle volte assorbe gli effetti del calo dei tassi, sicché il fenomeno, di fatto, nei contratti di mutuo è destinato a incidere prevalentemente sul piano degli interessi di mora (che tuttavia a loro volta, per le considerazioni sopra esposte in ordine alla portata delle istruzioni di AN d'AL risultano in molti casi viziati geneticamente).
Sempre in ragione della centralità del momento e del contenuto della pattuizione, la questione non assumerà alcun rilievo con riferimento ai rapporti esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge o che siano comunque regolati da clausole che esauriscano i loro effetti al momento della stipula, rientrando tra questi - a parere del Tribunale - pure i contratti di mutuo a tasso fisso che sono contratti istantanei nell'ambito dei quali le clausole (nella specie quelle relative agli interessi), a differenza di quanto avviene nei mutui a tasso variabile, esauriscono i loro effetti al momento della pattuizione definendo integralmente il contenuto dell'obbligazione restitutoria, della quale la rateizzazione nel tempo rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento.
Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla necessità di considerare, ai fini del TAEG dell'operazione, l'incidenza di tutte le voci di costo che non siano imposte e tasse;
non può prescindersi dal fatto che, ove il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento delle rate, se e fino a quando non gli venga comminata la decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora decorreranno sull'intero importo delle rate, comprensive (come si è visto di una quota di capitale). Ciò comporterà all'evidenza un incremento del TAEG che tuttavia - tenuto conto delle considerazioni svolte in ordine alla natura di contratto istantaneo del contratto di mutuo e all'unicità dell'obbligazione restitutoria che, pure rateizzata, nel caso del tasso fisso è determinata in ogni suo aspetto al momento della pattuizione - andrà sempre individuato complessivamente, dunque considerando l'intero piano di ammortamento e all'esito della restituzione ed eventualmente, in caso di sforamento del tasso soglia vigente all'epoca della pattuizione, ricondotto entro tale limite di esigibilità.
3.3.Nel caso di specie, il contratto di cui si controverte, stipulato in data 23.12.2003, è garantito da ipoteca e prevede tassi (compensativo e di mora) fissi.
pagina 9 di 12 Rilevato che il tasso soglia all'epoca della sottoscrizione del contratto in questione, per i mutui con garanzia reale a tasso fisso era pari al 6,2250%; osserva il Tribunale che il tasso nominale relativo agli interessi compensativi pattuito nel caso di specie è pari al 6,14% e il TAEG - sostanzialmente sovrapponibile all'ISC è pari al 5,8562% (cfr. elaborato CTU pag.5) entrambi valori inferiori al tasso soglia. Va dunque escluso che ricorra, con riferimento al tasso compensativo, un'ipotesi di usura genetica.
Neppure può ravvisarsi un'ipotesi di usura sopravvenuta, dovendosi richiamare in proposito le considerazioni sopra svolte in ordine alla irrilevanza del fenomeno nei contratti di mutuo a tasso fisso.
A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento agli interessi di mora, convenuti in misura pari a due punti percentuali in più del tasso nominale indicato, dunque nella misura del 6,20% annuo, ancora una volta inferiore al tasso soglia applicabile.
3.4. Per le ragioni sopra illustrate l'incidenza della penale per estinzione anticipata potrà assumere rilievo solo in termini di inesigibilità della quota che eventualmente superi il tasso soglia di periodo, solo ove l'ipotesi dell'estinzione anticipata si verifichi, dunque a valle della sua applicazione, ma non potrà mai assumere rilievo per come è strutturata la clausola ai fini della configurazione dell'usura genetica.
Sul punto, va sottolineata l'erroneità della metodologia prospettata dal CTU, non potendosi sommare voci di costo sempre presenti (interessi corrispettivi, spese di istruttoria e spese varie) con altre voci di costo che invece saranno applicate solo in determinate ipotesi.
Ed invero la c.d. commissione di estinzione anticipata del mutuo non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, posto che la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la AN mutuante delle conseguenze economiche negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
La pattuizione di "un compenso omnicomprensivo per l'estinzione" è d'altronde operazione lecita in forza dell'art. 40 TUB, che rimanda a criteri stabiliti dal CICR "al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni".
È noto inoltre che le istruzioni della B.I., delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG dall'art. 121 comma 3 TUB e dalle Delibere CICR (da ultimo del 03 febbraio 2011), sono da sempre chiare nel ritenere che: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica" (così B.I., Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" del 2002). L'inserimento della penale d'estinzione anticipata nel calcolo del TAEG appare priva di significato, anche perché "il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito" (così p. 62, sez.
VII, paragrafo 4.2.4 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", B.I., 2009).
pagina 10 di 12 La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.
In giurisprudenza la tesi è seguita da numerose pronunce di merito.
Si richiama quella secondo cui "Sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. ... Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la AN per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori" (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016).
3.5. Respinta anche tale censura, residua l'esame delle contestazioni mosse al c.d. piano di ammortamento alla francese, che, a giudizio del Tribunale, risultano parimenti infondate.
Come noto, infatti, trattasi di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo tale che esse rimangano costanti nel tempo (cioè per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente a quanto statuito dall'art. 1194
c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati pagina 11 di 12 sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, in linea con la giurisprudenza prevalente, bisogna osservare, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico -finanziario di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (cfr. Trib. Milano, 29 gennaio 2015).
D'altronde, l'insussistenza dell'effetto contestato dell'illegittima capitalizzazione è confermata dal
C.T.U. nominato alle pagg. 8 e 9 dell'elaborato depositato, ove partendo dall'analisi del piano dei pagamenti effettivamente eseguiti dal mutuatario, afferma che gli interessi corrispettivi applicati dalla AN in costanza di rapporto non risultano essere superiori al tasso soglia.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione spiegata da avverso Parte_1 il precetto notificatogli dalla va rigettata. CP_4
4. Le spese di lite, incluse le spese di CTU, vanno compensate in ragione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza locale come dimostrato anche dalle opposte conclusioni cui è pervenuto il CTU, non condivise dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 4.10.2018 Parte_1 Cont dall' ( ; Controparte_2 CP_4
2) compensa le spese.
Bari, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
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