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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
(4/03/2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1081/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATOO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to ANGELO CARDIELLO, giusta procura alle liti in atti, ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PARISI TOMMASO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 10/05/2019 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1404/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir dichiarare la ricorrente
“invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% o in subordine di essere dichiarata invalida con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% con diritto al trattamento alla pensione di invalidità o in subordine all'assegno mensile di assistenza, nonché al trattamento delle prestazioni di cui alla l. 104/92 art. 3 comma, 3 a far data dalla revoca del beneficio o con la decorrenza che verrà determinata dal Giudice”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott.ssa ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con integrazione depositata in data
22/11/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Pregresso intervento chirurgico di esostosi tibia destra e ulteriore intervento alla rotula destra. Esiti di quadrantectomia duttale dx infiltrante (pT2N2G2M0) già sottoposta a trattamento cht nel 2014 ed in in follow up negativo dopo 9 anni.
Osteoporosi. Stato ansioso reattivo. Pregressa tiroidite di HA in attuale eutiroidismo. Distiroidismo in assenza di terapia. Riferita ipertensione arteriosa, ma in assenza di evidenza clinico documentale della stessa”
Il CTU ha aggiunto che “Tali infermità, non determinano un'invalidità del 46% con decorrenza, sulla base degli atti esibitimi, 1.10.2019”
Orbene, la domanda deve essere rigettata dell'integrazione resa dalla dott.ssa
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto trae origine da una Per_2
ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detta integrazione, neanche in merito all'omissione di qualsiasi valutazione in merito all'handicap (omissione, è il caso di rammentare, operata da CTU anche in sede di ATPO).
3.0 Le spese di lite vanno poste pertanto in capo a parte ricorrente per entrambe le fasi, atteso che le dichiarazioni 152 disp. att. c.p.c. in atti risultano inefficaci e
Pag. 2 di 4 non integrate, anche a seguito di ordinanza del 02/02/2024. Per quel che riguarda le spese di merito il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n.
183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1
avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando
l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n.
19034/19).
3.1 Vanno ugualmente poste a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATPO così' come integrata, dichiarando che , non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
proprie del riconoscimento né della pensione d'inabilità né dell'assegno di invalidità;
2) per quel che riguarda il procedimento di ATPO condanna il ricorrente alla
Pag. 3 di 4 rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 960,00= per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 260,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico della ricorrente, spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 26/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
(4/03/2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1081/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATOO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to ANGELO CARDIELLO, giusta procura alle liti in atti, ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PARISI TOMMASO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 10/05/2019 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1404/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir dichiarare la ricorrente
“invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% o in subordine di essere dichiarata invalida con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% con diritto al trattamento alla pensione di invalidità o in subordine all'assegno mensile di assistenza, nonché al trattamento delle prestazioni di cui alla l. 104/92 art. 3 comma, 3 a far data dalla revoca del beneficio o con la decorrenza che verrà determinata dal Giudice”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott.ssa ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con integrazione depositata in data
22/11/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Pregresso intervento chirurgico di esostosi tibia destra e ulteriore intervento alla rotula destra. Esiti di quadrantectomia duttale dx infiltrante (pT2N2G2M0) già sottoposta a trattamento cht nel 2014 ed in in follow up negativo dopo 9 anni.
Osteoporosi. Stato ansioso reattivo. Pregressa tiroidite di HA in attuale eutiroidismo. Distiroidismo in assenza di terapia. Riferita ipertensione arteriosa, ma in assenza di evidenza clinico documentale della stessa”
Il CTU ha aggiunto che “Tali infermità, non determinano un'invalidità del 46% con decorrenza, sulla base degli atti esibitimi, 1.10.2019”
Orbene, la domanda deve essere rigettata dell'integrazione resa dalla dott.ssa
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto trae origine da una Per_2
ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detta integrazione, neanche in merito all'omissione di qualsiasi valutazione in merito all'handicap (omissione, è il caso di rammentare, operata da CTU anche in sede di ATPO).
3.0 Le spese di lite vanno poste pertanto in capo a parte ricorrente per entrambe le fasi, atteso che le dichiarazioni 152 disp. att. c.p.c. in atti risultano inefficaci e
Pag. 2 di 4 non integrate, anche a seguito di ordinanza del 02/02/2024. Per quel che riguarda le spese di merito il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n.
183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1
avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando
l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n.
19034/19).
3.1 Vanno ugualmente poste a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATPO così' come integrata, dichiarando che , non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
proprie del riconoscimento né della pensione d'inabilità né dell'assegno di invalidità;
2) per quel che riguarda il procedimento di ATPO condanna il ricorrente alla
Pag. 3 di 4 rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 960,00= per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 260,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico della ricorrente, spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 26/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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