Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
.n. 2754/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2754/2021 promossa da:
(C.F. , con sede in Piazza Cavour n. 13, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGI GIANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montalcino (SI), Via Soccorso
Saloni n. 36, PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Napoli, Via Ferrante Imparato 190 Ed. F4, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. INSERRA
VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Castellammare
27, 80054 Gragnano, PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni Parte_1 esposte nella superiore narrativa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
A) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale della convenuta in persona del l.r.p.t., nei confronti del in relazione al CP_2 Parte_1 rapporto inerente la fornitura e posa in opera dell'ascensore dell'istituto scolastico comprensivo
“Insieme” di Parte_1
pagina 1 di 8
da quest'ultimo subiti e/o subendi;
[...]
C) per l'effetto di quanto sopra:
1) condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., a rifondere all'attore CP_2 Parte_1 la somma di € 2.332,00 oltre IVA di legge (per un totale di € 2.845,04) o la
[...] maggiore/minore somma ritenuta equa e di giustizia che risulterà in corso di causa;
in ogni caso oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) al contempo condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., a risarcire al CP_2 Parte_1 il danno derivato dal fermo e dalla inutilizzabilità dell'ascensore, nonché il danno
[...] all'immagine subito e/o subendo dall'Ente, pagando in favore del la somma complessiva di Pt_1
€.5.000,00, o la maggiore/minore somma ritenuta equa e di giustizia – in ipotesi anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 del codice civile – che risulterà in corso di causa;
in ogni caso oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria delle spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Per la CP_2
“a) revocarsi le ordinanze del 19.01.2023 e del 18.12.2023 e pertanto: ammettere i capitoli 1 e 2 della prova articolata da con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc.; CP_2 ordinare al Convenuto l'esibizione ex art. 210 cpc delle schede di manutenzione Parte_1 periodiche a cui l'impianto in oggetto è stato sottoposto, del contratto di manutenzione dell'impianto, del verbale della verifica biennale effettuata in data 5.12.2018; nel merito conclude perchè voglia l'adito Tribunale
A. Accertare che il è decaduto dalla garanzia contrattuale in assenza di Parte_1 comunicazione nei termini dalla scoperta dei vizi e prima del biennio dalla consegna dell'impianto e pertanto dichiarare inammissibile ed infondata la domanda;
B. Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine ai danni;
C. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e oneri”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava in giudizio la Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Esponeva di aver CP_2
commissionato alla società convenuta, all'esito di una gara di appalto, la fornitura e l'installazione di un impianto di sollevamento presso la sede dell'Istituto scolastico comprensivo “Insieme” per abbattere le barriere architettoniche e garantire una migliore fruibilità del servizio e dell'edificio scolastico, specialmente agli alunni affetti da disabilità motorie;
che i lavori erano stati ultimati ed eseguiti in tempo utile ma, nonostante la certificazione di regolare esecuzione delle opere appaltate da parte del Direttore dei Lavori di data 2.11.2016, l'impianto di sollevamento non aveva mai funzionato in Persona_1 maniera corretta presentando nel corso del tempo delle problematiche di vario genere per risolvere le quali si era reso necessario ricorrere agli interventi della Controparte_3
Rappresentava, in particolare, come, a seguito dell'ennesimo fermo macchina CP_2 avvenuto il 26.10.2020, era emerso che la convenuta aveva alleggerito il contrappeso posizionando ben sei “pani” (cioè dei pesi) in meno rispetto a quelli previsti nel progetto predisposto dalla casa costruttrice dell'elevatore. Assumeva, conseguentemente, la responsabilità della sia di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., sussistendo CP_2
gravi difetti costruttivi, vizi, mancanze, difformità dell'impianto, sia di natura contrattuale per grave inadempimento attesa la non corrispondenza dell'impianto al progetto costruttivo della casa madre e il mancato rispetto delle regole della buona tecnica. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni subiti, tanto di quelli patrimoniali, derivanti dagli esborsi per gli interventi di controllo e riparazione effettuati dalla che di quelli non Controparte_3
patrimoniali, per lesione alla propria immagine ed al prestigio di Amministrazione Pubblica da determinarsi mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, la nullità della domanda per CP_2
incertezza dell'oggetto nonché la decadenza del dalla garanzia Parte_1 contrattuale atteso che la prima comunicazione di contestazione era avvenuta in data
1.12.2020 e quindi dopo più di quattro anni dalla consegna dell'opera risalente al 14.09.2016.
Sosteneva, inoltre, la piena conformità dell'impianto al progetto della ditta produttrice e alle regole dell'arte come evincibile dalla mancanza di contestazioni al momento della consegna e del collaudo;
nello specifico i pani del contrappeso consegnati e installati erano lo stesso pagina 3 di 8 numero di quelli previsti in progetto;
imputava il blocco dell'ascensore, verificatosi a distanza di un anno dalla verifica biennale avvenuta nel 2018, al presumibile carico eccessivo della cabina mentre gli altri malfunzionamenti erano stati causati o da sbalzo di tensione o dalla necessità di porre in essere interventi manutentivi ordinari quali sostituzione di batterie o caricabatterie;
riteneva, infine, l'insussistenza dei lamentati danni carenti di prova anche sotto il profilo del quantum. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Il Giudice, preso atto del mancato esperimento della negoziazione assistita, assegnava alle parti termine di legge per l'incombente e alla successiva udienza, rilevato l'esito negativo dell'esperita condizione di procedibilità, assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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L'eccezione pregiudiziale di nullità della domanda è destituita di fondamento e va disattesa.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 8077/2012), riportata peraltro dalla stessa convenuta, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c. co. 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Ed invero, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto, risiedendo la "ratio" ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo,
a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n.
11751/2013). In tal senso si è sempre espressa la Suprema Corte: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegarorio già prospettato purché risultino specificamente
pagina 4 di 8 indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cass. ord. n.
3363/2019).
Ebbene, nella fattispecie in esame il assume la responsabilità, sia di Parte_1 natura extracontrattuale che contrattuale, della società convenuta quale fornitrice e installatrice dell'impianto di sollevamento, realizzato, a suo dire, nel mancato rispetto delle regole dell'arte, circostanza attestata da una serie di malfunzionamenti: mancata risposta alle chiamate, guasto motorino limitatore di velocità, infiltrazioni di acqua piovana con conseguente necessità di sostituzione delle batterie, anomalia di funzionamento della manovra di emergenza, scivolamento delle funi su puleggia finanche al blocco dell'impianto con successivo accertamento della mancanza di 6 pani.
L'effettivo accertamento delle lamentate problematiche e la loro riconducibilità a vizi difetti costruttivi, mancanze e difformità dell'impianto, così come la prova del danno sia sotto il profilo dell'an che del quantum, costituiscono questioni attinenti al merito della causa e alla fondatezza della domanda e in tale sede verranno affrontate.
D'altra parte - e la circostanza è dirimente - nessuna violazione del diritto della convenuta di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nel caso di specie, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposta sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto di citazione.
Passando alla disamina del merito, si ritiene opportuno prescindere dalla fondatezza delle eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dalla ben potendo la CP_2
causa essere decisa sulla base della nozione della ragione più liquida: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. n. 363/2019, conformi ex multis Cass. Sez. U. n. 9936/2014; n.
12002/2014; n. 11458/2018).
pagina 5 di 8 Orbene, tanto premesso in diritto, questo Tribunale ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento non risultando essere stata fornita prova adeguata dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del nesso causale tra questi e l'inadempimento della convenuta, a cui l'attore era tenuto in applicazione dell'art. 2697 c.c.
Difetta, nel caso di specie, con riferimento al danno emergente, la dimostrazione delle perdite patrimoniali lamentate, non potendosi ritenere soddisfatta alla stregua della documentazione depositata in allegato all'atto di citazione sub nn. 6 – 7 – 8.
Nello specifico il documento n. 6 “Prospetto degli interventi della e quello Controparte_3
n. 7 “e-mail da a del ” - costituenti, secondo l'assunto CP_3 Per_2 Parte_1
difensivo attoreo, prova del danno di natura economico-patrimoniale subito dal per Pt_1
gli interventi di verifica e riparazione (cfr. pag. 5 memorie di replica parte attrice) – sono atti del tutto privi di efficacia probatoria: il primo è infatti una mera stampa riepilogativa degli interventi manutentivi, proveniente da un soggetto terzo (la appunto) e Controparte_3
peraltro priva di sottoscrizione, mentre il documento n. 7 è un semplice messaggio di posta elettronica ordinaria con cui viene comunicato l'ordinativo dei pani mancanti e il relativo costo. L'inidoneità probatoria degli atti in questione, puntualmente contestati dalla CP_2 non è stata integrata neppure all'esito della prova testimoniale espletata in corso di causa, finalizzata a dimostrare i reiterati interventi eseguiti dalla società ma non anche il CP_3
danno patrimoniale effettivamente subito da parte attrice - da intendersi quale diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento della convenuta - stante i limiti di ammissibilità previsti dalla legge in subiecta materia dagli artt. 2721 e ss. c.c. richiamati dal successivo art. 2726 c.c.
La possibilità di produrre la documentazione contabile e bancaria, attestante gli avvenuti pagamenti effettuati a favore della ditta esecutrice degli interventi, escludono la possibilità di ricorrere al criterio di cui all'art. 1226 c.c. la cui natura suppletiva e non sostitutiva non consente l'utilizzo di siffatto rimedio per sopperire alle carenze istruttorie delle parti (Cass. n.
26051/2020).
Parimenti indimostrato il danno per lesione dell'immagine.
Ed invero, pur essendo astrattamente configurabile, in materia di responsabilità civile, il risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti degli enti collettivi - da pagina 6 di 8 identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla lesione, compatibilmente con l'assenza di fisicità del titolare, di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (cfr. ex pluris Cass.
20345/2023) - trattandosi di una pubblica amministrazione il danno deve essere idoneo ad incidere sulla fiducia tra cittadinanza e amministratori e a compromettere l'immagine e il prestigio dell'ente pubblico.
Giova ad ogni buon conto ricordare che tale pregiudizio deve essere allegato e provato da chi lo assume non potendosi configurare, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U n. 15350/2015 e ss.), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3 n. 8421/2011), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (cfr. Cass., sez. 6 n. 22100/2013; Cass., sez. 3 n. 16133/2014), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Nel caso di specie dall'istruttoria orale e, segnatamente, dalle dichiarazioni testimoniali delle maestre e è emerso che il disservizio derivante dal Tes_1 Testimone_2 malfunzionamento dell'ascensore ha provocato un indubbio disagio agli operatori scolastici;
non sono stati, però, forniti elementi adeguati per ritenere che le problematiche lamentate abbiano comportato la lesione della reputazione sociale del (o dei suoi Parte_1 amministratori) intesa come deminutio della propria immagine in termini di serietà ed affidabilità proiettata all'esterno, come nel caso in cui la vicenda avesse avuto risonanza al di fuori dell'istituzione scolastica, sì da tradursi in una “diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. n.
12929/2007).
La compromissione in peius della reputazione dell'ente collettivo non è in alcun modo desumibile dalla pubblicazione di un articolo di giornale (doc. 9 atto citazione) relativo alla mera richiesta di contributi regionali per facilitare l'accessibilità all'edificio scolastico da parte dei portatori di handicap (doc. 9 citazione).
Per le ragioni testè addotte, la domanda va rigettata. pagina 7 di 8 Le spese processuali vengono poste a carico dell'attore in ragione del principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi – scaglione di valore determinato in base alle domande oggetto di causa - previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e al DM n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM cit. “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna il a rimborsare alla le spese di lite che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 5.032,00 per compenso professionale oltre CAP e IVA come per legge.
Siena, 27/01/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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