Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 01862/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2019, proposto da
Impresa Zerbato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Bianchedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail Direzione Regionale del Veneto, Inail Direzione Territoriale – Treviso – Sede di Treviso, non costituiti in giudizio;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bocchi, Pasquale Schiavulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento, a seguito di riesame, del 10/06/2019, comunicato a mezzo PEC in pari data, di esclusione dai benefici INAIL in fase di verifica tecnico amministrativa ex art. 19 Avviso pubblico ISI 2017 Regione Veneto – Codice domanda ISI n. I1517-000045;
- della comunicazione INAIL dell'11/01/2019 di mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa ex art. 19 dell'Avviso pubblico ISI 2017 Regione Veneto;
- della comunicazione INAIL dell'08/11/2018 di richiesta di integrazioni e chiarimenti in fase di verifica tecnico amministrativa ex art. 19 dell'Avviso pubblico ISI 2017 Regione Veneto;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, anche se non noto, relativi alla predetta procedura;
per l'accertamento del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dei provvedimenti impugnati nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Andrea Gana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Chiamato il ricorso all'odierna udienza pubblica ed ivi trattenuto in decisione, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa dal procuratore della ricorrente; l’Amministrazione ha preso atto con apposita dichiarazione resa fuori udienza, e depositata tramite PAT, e ha concordato sulla compensazione delle spese
La suddetta rinuncia al ricorso è tuttavia da considerarsi irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84 c.p.a., considerato che il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso (depositando anche apposita nota) non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a., non potendo qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso in cui è menzionata anche la facoltà di rinunciare agli atti (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 2940 del 2015, e Sez. IV, sent. n. 1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 2189 del 2015; T.A.R. Veneto, sentt. n. 800 e n. 276 del 2018; T.A.R. Veneto, sent. n. 116 del 2019), e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Da tale "rinuncia irrituale", è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che "anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa" (cfr. cit. C.d.S., Sez. V, n. 2940 del 2015, e Sez. IV, sent. n. 1846 del 2017; T.A.R. Veneto, sentt. n. 1214 e 827 del 2018 e sent. n. 116 del 2019; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014).
Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO