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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1630/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta CI, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 1630/2020 RG promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bianchi Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Rafael Viscarelli CP_1
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
in atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta ed in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 del 27.07.2020, pubblicata in data 30.07.2020, Rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – notificata in data 02.09.2020, che ha deciso il giudizio civile n. 431/2016 R.G.:
- In via istruttoria ammettere la CTU tecnica (già richiesta e non ammessa nel corso del giudizio di primo grado), volta ad accertare e verificare la rispondenza delle opere eseguite sul fabbricato de quo al progetto strutturale redatto dall'Ing. e sottoposto al parere di fattibilità del GE Per_1
CI e ad accertare in ogni caso la sanabilità o meno delle opere stesse ed i relativi costi;
- Nel merito in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 pubblicata in data
30.07.2020, rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – N. 431/2016 R.G., notificata in data 02.09.2020, dichiarare, per i motivi dedotti, le domande formulate dalla signora tutte infondate CP_1
in fatto ed in diritto e, come tali, rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi legali di primo e secondo grado, nonché di eventuale CTU”.
Nelle note scritte depositate in data 7.5.25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 pubblicata in data
30.07.2020, rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – N. 431/2016 R.G., notificata in data 02.09.2020, dichiarare, per i motivi dedotti, le domande formulate dalla signora tutte infondate CP_1
in fatto ed in diritto e, come tali, rigettarle integralmente, dichiarando nulla essere alla stessa dovuto per alcun titolo o ragione.
Con vittoria delle spese di CTU, nonchè delle spese e compensi legali di primo e secondo grado con distrazione delle stesse direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il sottoscritto procuratore chiede, altresì, concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e repliche Con le più ampie riserve”.
*** per la parte appellata : CP_1
in comparsa di risposta ed anche nelle note scritte depositate in data 8.5.25:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal geom. per tutti i motivi Parte_1
rappresentati in comparsa di costituzione e risposta;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio e del procedimento per inibitoria già rigettato, oltre spese, anche forfettarie, CPA. e IVA ove dovuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio il geom. di fronte al Tribunale di Prato per CP_1 Parte_1 sentir accertare la sua responsabilità professionale in merito al rapporto di prestazione d'opera intellettuale con la stessa intercorso e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito ed al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per l'accertamento tecnico preventivo.
L'attrice sosteneva di avere stipulato con in data 5/06/2012, un contratto di appalto per la CP_2 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà posto in Cantagallo (PO), via Mario Nanni n. 10; che le opere vennero progettate dal geom. incaricato anche della direzione dei lavori;
Parte_1 di avere corrisposto a quest'ultimo, per compensi professionali, la somma di € 19.831,40 e di avere inoltre pagato a quale corrispettivo dell'appalto, € 180.000,00. CP_2
I lavori riguardavano opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria e più dettagliatamente: rifacimento completo dell'impianto elettrico ed idro sanitario, rifacimento delle pavimentazioni dei due piani, fornitura e posa in opera di sanitari e di nuovi rivestimenti per i due bagni e per la cucina, fornitura e posa in opera di nuovi infissi esterni (finestre e porte -finestre), realizzazione di un camino nel locale soggiorno, nuova pavimentazione esterna sia per il balcone che per la terrazza esclusiva, demolizione della veranda a chiusura della terrazza tergale, fornitura e posa in opera di ringhiera a protezione della terrazza, modifiche alle aperture interne tramite tamponatura di alcune e realizzazione di nuove (per l'accesso ai locali cucina e bagno del piano terra), spostamento delle scale interne che dal piano terra conducono al piano primo, rifacimento completo del solaio tra il piano terra ed il piano primo, rifacimento completo del manto di copertura compresa l'orditura principale costituita da travi in legno e l'orditura secondaria costituita da travetti in legno.
Riferiva la stessa che il rapporto proseguiva sino all'agosto 2013, allorquando, a fronte delle CP_1 sue contestazioni circa alcuni vizi palesi delle opere edili e circa l'omessa consegna dell'opera nel termine pattuito, chiedeva ulteriori pagamenti per poi interrompere ogni lavorazione;
CP_2
aggiungeva l'attrice che dalla perizia eseguita da un tecnico appositamente da lei incaricato erano emersi gravi difetti dell'opera e la responsabilità sia dell'appaltatrice che del progettista e direttore dei lavori, soggetti ai quali venivano contestate le citate inadempienze con espresso invito al ripristino dei vizi e a risarcire i danni causati. In data 21/03/2014 la depositava un ricorso per accertamento tecnico preventivo (proc. n. CP_1
1342/2014) nel quale, in contraddittorio con la sola (CTU - relazione del CP_2 Persona_2
22/10/2014) venivano accertati i vizi lamentati dalla ricorrente e venivano quantificati in complessivi € 108.280,00 i costi necessari per l'eliminazione dei difetti e per l'adeguamento dell'opera alle regole dell'arte, nonché le spese relative alle autorizzazioni in sanatoria e tecniche.
Sulla base dei predetti accertamenti, l'attrice lamentava l'esistenza di vizi nella progettazione e nell'esecuzione delle opere, imputabili alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori, sia perché le opere strutturali – lo spostamento della scala, il rifacimento del solaio tra il piano terra e il piano primo, il rifacimento completo della copertura – erano state eseguite in totale assenza di titolo abilitativo, in quanto la pratica edilizia presentata il 20 giugno 2012 era costituita da una comunicazione di inizio lavori ex art. 6, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 per interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali dell'edificio; sia perché altre opere – le modifiche ai tramezzi interni posti al piano terra e al piano primo – erano state eseguite in difformità al progetto iniziale assentito.
Ad avviso della esponente erano state accertate importanti lacune nel progetto dell'intervento sulle parti strutturali, che rendevano impossibile la sanatoria, con conseguente obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, prevedendo la demolizione di tutte le opere strutturali eseguite in assenza di autorizzazione, smontando completamente sia il solaio in struttura portante lignea tra il piano terra e il piano primo, sia la copertura, per poi presentare al GE CI la richiesta di autorizzazione al fine di ricostruire legittimamente quella porzione di fabbricato, anche eseguendo le necessarie opere aggiuntive non realizzate durante la precedente lavorazione.
La rilevava inoltre che diverse parti dell'immobile - l'intonaco e la tinteggiatura su alcune CP_1 pareti esterne, la canna fumaria del camino, le porte interne, l'antibagno al piano terra a separazione del servizio igienico dal locale pranzo, alcune parti di battiscopa, il controtelaio ligneo di una porta al piano primo – non erano state realizzate, mentre altre - le soglie dei davanzali e gli elementi in pietra di finitura della scala, le mazzette interne sono fuori squadra, le intonacature interne – erano state mal eseguite.
L'attrice, infine, lamentava l'assenza delle certificazioni di esecuzione a regola d'arte degli impianti tecnologici installati;
in definitiva, quanto al danno patrimoniale subito si riportava alla CTU svolta in ATP, ma chiedeva anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, questi ultimi da liquidarsi in € 25.000,00, oltre alla restituzione dei compensi professionali pagati al geom. Pt_1
previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera intellettuale per inadempimento del convenuto. Si costituiva in giudizio il geom. riferendo di aver effettivamente eseguito i Parte_1
rilievi dello stato dei luoghi e iniziato la progettazione delle opere;
di aver predisposto la relazione tecnica da fornire al notaio per il rogito della compravendita e di essersi occupato della redazione del computo metrico e del preventivo di spesa dei lavori, individuando anche l'impresa che potesse eseguirli.
Preso atto della sottoscrizione, in data 5/06/2012, del contratto d'appalto, il professionista evidenziava di aver spiegato alla cliente che, per le opere strutturali, era necessario ottenere preventivamente il nulla osta del GE CI;
tuttavia, in seguito alle pressanti richieste della CP_1
di cominciare subito e considerati i tempi di rilascio del permesso, egli le aveva consigliato di presentare al Comune la dichiarazione per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria non strutturali nonché la richiesta di nulla osta al GE CI per gli interventi strutturali e quindi iniziare subito i lavori in attesa di quest'ultima autorizzazione, cosicché, nella peggiore delle ipotesi, a lavori finiti o in corso d'opera in caso di controllo, sarebbe stato sufficiente presentare una domanda di sanatoria al e al GE CI, non mancando di informare la stessa dei rischi e CP_3
delle responsabilità in cui avrebbero potuto incorrere sia la committente che il direttore dei lavori e l'appaltatrice.
Il tecnico evidenziava che, a seguito dell'accettazione della cliente, si diede avvio alla esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto e nel computo metrico, nonché alla predisposizione, in corso d'opera, delle certificazioni dei materiali e delle pratiche necessarie, avvalendosi della collaborazione dell'Ing. Persona_3
Il convenuto sosteneva inoltre che la ristrutturazione dell'abitazione era terminata nella prima metà dell'anno 2013, tanto che la vi si trasferì e, nel frattempo, di aver dato la propria disponibilità CP_1
alla presentazione, sia al Comune che al GE CI, delle pratiche, già redatte e complete della documentazione tecnica necessaria, per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, ma che la cliente, a quel punto, interruppe anche i rapporti con il tecnico.
Il convenuto, contestando le risultanze della consulenza redatta nel procedimento per ATP, manifestava la propria disponibilità ad eseguire il necessario per ottenere la sanatoria delle opere strutturali ed eccepiva che la regolarizzazione dell'immobile era certamente possibile perché le opere erano conformi al progetto dell'ing. a sua volta rispettoso della normativa vigente e Per_1
dei requisiti richiesti dal GE CI ai fini del nulla osta, allegando il parere favorevole rilasciato da tale ultimo ente.
Il geom. infine, evidenziava la possibilità di risolvere agevolmente i vizi lamentati Pt_1 dall'attrice, quanto alla mancanza dell'antibagno, mediante l'installazione di una porta a chiusura del vano sottoscala, che avrebbe impedito l'affaccio diretto del bagno sul soggiorno, senza la necessità di permesso edilizio. Riguardo alla necessità di completare alcune opere mancanti, il convenuto spiegava che l'impresa appaltatrice aveva offerto la propria disponibilità alla loro realizzazione mercé versamento di € 5.000,00, trattandosi di interventi extra contratto.
Quanto alla domanda di restituzione dei compensi professionali, il geom. rilevava come Pt_1
una parte di essi riguardavano prestazioni diverse da quelle di cui si discute, consistenti nella redazione della relazione tecnica da allegare alla pratica di mutuo e alla compravendita, nei rilievi catastali e nella sicurezza.
In ordine ai danni lamentati lo stesso precisava che non vi era alcuna necessità di demolire e ricostruire il fabbricato, essendo possibile la sanatoria;
che le porte interne erano state acquistate dall'appaltatrice ed erano pronte per essere installate;
che il procedimento di ATP avrebbe potuto essere evitato qualora l'attrice avesse consentito alla regolarizzazione urbanistica del bene;
che non vi era prova del pregiudizio non patrimoniale lamentato da e del nesso causale con la CP_1
condotta del professionista.
Il Tribunale di Prato, istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione peritale depositata nel procedimento per ATP n. 1342/2014 RG e con le prove testimoniali richieste dal convenuto, nei limiti dei capitoli ammessi, riteneva fondata la domanda condividendo gli esiti dell'accertamento tecnico, rilevando sia la tardività delle contestazioni avanzate dal convenuto, rimasto contumace nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia l'infondatezza delle sue allegazioni difensive, stante l'irrilevanza del richiamato parere favorevole del GE CI, perché rilasciato in modo preventivo, senza entrare nel merito della sanabilità delle opere strutturali già realizzate.
Accertata, in definitiva, la responsabilità contrattuale del convenuto per violazione del dovere di diligenza professionale e per imperizia, il Tribunale riteneva non provata la tesi del convenuto secondo la quale la sua responsabilità professionale sarebbe stata esclusa dal preventivo consenso di all'esecuzione delle opere strutturali in assenza del titolo abilitativo. CP_1
In relazione al quantum debeatur, respinte parte delle pretese risarcitorie, o perché non provate o perché comunque prive di nesso eziologico con le inadempienze ascritte al tecnico, il giudice di prime cure condannava quest'ultimo al pagamento di complessivi € 103.209,28 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali, respingendo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perchè non provato o fondato su mezzi istruttori (prove testimoniali) inammissibili.
Inoltre il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale concluso con il geom. (ravvisando la parziale esecuzione dell'incarico professionale) e rigettava Pt_1
anche la domanda di ripetizione dei compensi professionali versati, ponendo a carico del convenuto le spese del giudizio nonché le spese del procedimento di ATP, come quantificate in dispositivo. 2. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi questa Corte di Appello, al fine di impugnare la sentenza n. 373/2020 emessa dal CP_1
Tribunale di Prato il 27/07/2020, ritenuta erronea ed ingiusta, per affidarsi ai seguenti motivi:
I MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, ove, aderendo pedissequamente alle conclusioni della CTU resa nel procedimento n.
1342/2014 R.G., ritiene insanabili le opere strutturali eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta del GE CI e aderisce alla soluzione del medesimo CTU, per il quale “l'unica strada per rendere legittimo l'immobile dal punto di vista strutturale consiste nella demolizione del solaio fra il piano terra e il primo piano e della copertura, con successiva richiesta di autorizzazione al GE
CI ed esecuzione ex novo dell'opera, completa degli accorgimenti omessi in origine”.
II MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove nega che la responsabilità del professionista possa essere esclusa dal preventivo consenso della signora all'esecuzione dell'intervento alle strutture senza attendere CP_1
il preventivo nulla osta del GE CI.
III MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capo 7 della sentenza impugnata, ove ritiene imputabile al geometra nella sua qualità di Direttore dei Lavori, la Pt_1
mancata esecuzione di interventi previsti nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (quali intonaco e tinteggiatura di alcune pareti esterne, la canna fumaria del camino, le porte interne,
l'antibagno al piano terra a separazione del servizio igienico dal locale pranzo, parti di battiscopa, il controtelaio ligneo di una porta al primo piano).
IV MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 9 e 10 della sentenza impugnata, ove viene quantificato in €.103.209,28 il complessivo danno imputato al geom. Pt_1
con sua consequenziale condanna al risarcimento.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituita in appello , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis cpc in quanto l'impugnazione non pare avere possibilità di essere accolta e, nel merito, ha contestato tutte le argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza appellata (prestando così acquiescenza ai capi della decisione con cui sono state rigettate le sue domande di risarcimento del danno non patrimoniale, risoluzione del contratto d'opera professionale e ripetizione dei compensi professionali versati).
4. La causa è andata in decisione la prima volta all'udienza del 19.1.23 ma poi è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU con l'ing. (depositata il 24.6.24), nonché di un Per_4 supplemento istruttorio resosi necessario alla luce delle risultanze peritali (CTU integrativa depositata in data 14.1.25); quindi la causa è passata nuovamente in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.25, mediante ordinanza emessa in data 13.5.25, e viene decisa all'esito della scadenza dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc è infondata, come dimostrato dal fatto che la causa è passata alla fase decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza.
Allorquando invece la causa viene trattenuta in decisione, come nel caso di specie, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
6. Passando al merito dell'impugnazione, si esamina preliminarmente il secondo motivo di appello, perché preliminare sul piano logico, in quanto mirante ad escludere la responsabilità del professionista sulla base del presunto consenso della alla realizzazione delle opere strutturali in CP_1
assenza del relativo titolo autorizzativo.
In particolare viene impugnata la seguente parte della motivazione:
“Prendendo le mosse dalle conclusioni del c.t.u., deve rilevarsi altresì l'infondatezza della tesi del convenuto, secondo cui la responsabilità del professionista sarebbe esclusa dal preventivo consenso di all'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione senza attendere il CP_1
preventivo nulla osta del GE CI per la parte strutturale. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso geom. (contestata dall'attrice), il tecnico rappresentò alla la possibilità di Pt_1 CP_1 iniziare immediatamente i lavori senza attendere l'autorizzazione del GE CI, presentando al contempo la relativa richiesta o avvalendosi - «alle brutte» - di una sanatoria successiva alla conclusione dei lavori, o in corso d'opera in caso di controllo durante l'esecuzione. Tuttavia, da un lato, è pacifico che il geom. non presentò mai la pratica strutturale all'Ufficio del GE Pt_1
CI, dall'altro è smentita dalla c.t.u. la possibilità di ottenere una sanatoria dell'abuso una volta terminati i lavori. In altri termini, la volontà di dare avvio alle opere di ristrutturazione in mancanza di idoneo titolo abilitativo strutturale che, secondo il convenuto, CP_1 manifestò al geom. e all'impresa, si formò sulla base di un duplice presupposto che, in Pt_1
realtà, non si è mai avverato: la presentazione della richiesta di nulla osta al GE CI in concomitanza con l'inizio dei lavori (o in seguito) e la sanabilità successiva delle opere”.
Viene altresì impugnata anche l'ulteriore parte della decisione con cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di concorso di colpa della nella causazione dei danni lamentati, con la seguente CP_1 motivazione: “Ritiene il Tribunale che, alla causazione dei pregiudizi alla sfera patrimoniale dell'attrice correlati all'illegittimità dell'opera (v. infra) non abbia concorso la condotta di
È vero che il teste , collaboratore di all'epoca dei fatti con CP_1 _1 CP_2 mansioni di controllo degli operai e dei subappaltatori, sentito all'udienza del 9/05/2017, ha dichiarato di avere sentito il geom. parlare con la nel corso di un incontro avvenuto Pt_1 CP_1
nel luglio 2012, alla presenza del legale rappresentante di , e pure in altre Controparte_4
occasioni, circa la necessità di ottenere preventivamente il nulla osta dal GE CI, per il quale occorreva un lasso di tempo non inferiore a due mesi, senza contare il mese di agosto, e che, di fronte alla insistenze dell'attrice, informata della responsabilità che ciò avrebbe comportato per la stessa, per il direttore dei lavori e per l'impresa esecutrice, le parti concordarono di dar corso anche alle opere strutturali, senza attendere l'autorizzazione del GE CI, che sarebbe stata chiesta in corso d'opera o a opere concluse.
Tuttavia, anche a prescindere dal rilievo che, totalmente difforme dalla testimonianza di , è la _1
deposizione testimoniale di sentito alla stessa udienza, marito dell'attrice in regime Testimone_2 di separazione dei beni (il quale ha dichiarato che la questione dell'inizio dei lavori in mancanza del nulla osta del GE CI non fu mai discussa tra il geom. e la moglie), quindi Pt_1
assumendo come provata la circostanza che avesse accettato di far eseguire le opere CP_1 strutturali in mancanza del titolo abilitativo, pur essendo stata informata dell'illegittimità dell'opera, non è dimostrato – e l'onere della prova sul punto era a carico del convenuto – che il professionista avesse altresì edotto la cliente delle possibili o probabili, gravi, conseguenze della violazione, sì da ritenere che la prospettata volontà della stessa si fosse formata in modo consapevole, sulla base di informazioni complete ed esaustive. Senza contare che proprio il geom.
come si è detto, aveva assicurato alla cliente la possibilità di sanare l'abuso in un Pt_1
momento successivo;
possibilità che, invece, è stata azzerata dalle carenze del progetto strutturale, ascrivibili a colpa grave del convenuto, essendo necessaria la demolizione e la ricostruzione ex novo delle opere illegittime. La condotta dell'attrice, in definitiva, non avrebbe in ogni caso interrotto il collegamento eziologico tra l'inadempimento del professionista, nella sua qualità di progettista, e il danno, né avrebbe concorso a cagionarlo”.
Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe erronea ed a tale scopo ribadisce che aveva personalmente “fortemente spronato la soluzione di procedere con CP_1
l'esecuzione delle opere anche strutturali senza attendere il preventivo nulla osta del GE CI ed era stata compiutamente informata (dal n.d.r.) delle conseguenze che tale modus Pt_1 operandi avrebbe per lei potuto avere”, circostanze entrambe riferite in giudizio dal teste _1
(collaboratore ed ex dipendente della società esecutrice delle opere).
[...]
Sostiene l'appellante che quindi la committente era in totale mala fede, in quanto, non avendo “mai firmato documenti, grafici, moduli o altro indirizzati agli Enti preposti e assistendo quotidianamente alla prosecuzione dei lavori anche strutturali, la signora non poteva non CP_1 avere piena contezza “dell'irregolarità” della situazione e certo avrebbe potuto rifiutare l'inizio dei lavori o impedirne la prosecuzione. La verità è dunque questa: sia la Committente che la Ditta esecutrice hanno volutamente e consapevolmente deciso di correre un rischio, se pur calcolato”.
Il motivo di appello è infondato, anche se a tale scopo va integrata la motivazione del giudice appellato.
Il Tribunale è arrivato alla conclusione che, anche ammesso e non concesso che la fosse al CP_1
corrente dell'abusività delle opere strutturali oggetto della programmata ristrutturazione, il suo consenso all'esecuzione di esse non era comunque giuridicamente valido nè per escludere la responsabilità professionale del nè per ritenere sussistente il concorso di colpa della Pt_1 CP_1
per i conseguenti danni (costituiti sostanzialmente dalla necessità di demolire e ricostruire ex novo le opere abusive) e questa conclusione a parere della Corte va condivisa, tuttavia per un dirimente ed ulteriore motivo non menzionato dal Tribunale.
Invero in questa vicenda non si deve porre l'accento sul fatto che il consenso della committente alla realizzazione delle opere abusive – ammesso di poterlo ritenere provato – si sarebbe formato sulla base di una informativa del professionista non corretta e/o incompleta, perché, anche in caso contrario, tale consenso sarebbe stato comunque pur sempre invalido: va infatti ribadito il principio che il geom. avrebbe dovuto progettare e dirigere la realizzazione dei lavori in piena Pt_1
conformità alle normative vigenti, sicché non avrebbe mai dovuto, per nessun motivo, autorizzare l'esecuzione delle opere in difetto dei necessari titoli autorizzativi, ed anzi avrebbe dovuto semmai impedirne la prosecuzione nel caso in cui esse fossero state iniziate a sua insaputa per volontà della committente: in sostanza, il fatto che la committente fosse stata al corrente dell'abusività delle opere strutturali, ammesso di poterlo ritenere provato, non sollevava certo il professionista dalle sue responsabilità per aver fatto eseguire alle maestranze dette opere abusive, né integrava il concorso di colpa della cliente.
Invero la Suprema Corte in un recente arresto ha ribadito che “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto
l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 8058/2023).
Dunque, anche ammettendo l'esistenza di un accordo eventualmente intercorrente tra appaltatore e committente per la realizzazione di un abuso edilizio, il professionista incaricato il quale consente la realizzazione dell'abuso aderendo alle determinazioni delle parti non è comunque esente dalla responsabilità per il proprio inadempimento, trattandosi di esperto dotato di specifiche competenze tecniche e di precisi doveri deontologici.
7. Si passa ora all'esame del terzo motivo di appello, con cui si impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto imputabile al geometra nella sua qualità di Direttore dei Pt_1
Lavori, la mancata esecuzione di determinate opere previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato - tra l'altro secondo l'appellante carenze modestissime del valore di poche centinaia di euro - nonostante che il geom. non avesse mai assunto l'incarico di Direttore dei Lavori e Pt_1
che nessuna prova di segno contrario fosse stata fornita in giudizio dalla CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
L'argomentazione oltre che tardiva, perché mai prospettata nel primo grado di giudizio, appare sconfessata dallo stesso che, nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, non solo Pt_1 non ha contestato la specifica qualità di Direttore dei Lavori attribuitagli dall'attrice in atto di citazione, ma a pagg. 4/5 dell'atto difensivo l'ha esplicitamente ammessa: “Di fronte alle insistenti preghiere della sig.ra il geom. in assoluta buona fede e solo in virtù CP_1 Pt_1 dell'amicizia e della parentela che lo legava all'attrice, suggerì di iniziare subito i lavori anche strutturali, senza attendere il relativo Nulla Osta del GE CI. La soluzione, concordata con la sig.ra ed anzi da questa spronata, era quella di presentare al la dichiarazione CP_1 CP_3
necessaria per l'esecuzione di opere straordinarie (non strutturali) e di iniziare l'esecuzione degli interventi, anche strutturali, presentando nel frattempo la richiesta di Nulla Osta al GE CI.
Nella peggiore delle ipotesi sarebbe stata presentata una sanatoria in Comune e presso il GE
CI a lavori finiti o, in caso di controllo, durante l'esecuzione degli stessi. La sig. ra venne, CP_1
ripetiamo, compiutamente informata che un tal modo di operare comportava sua responsabilità (la stessa si sarebbe fatta carico delle sanzioni, ove applicate), responsabilità del Direttore dei Lavori
(geom. e responsabilità dell'impresa esecutrice che, fidandosi del comparente, accettò di Pt_1 dar corso alle opere” (n.d.r. sottolineatura dell'estensore).
Non solo: a pag. 2 della propria memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, il geom. chiariva il Pt_1
contenuto delle proprie notule professionali inviate alla spiegando che esse comprendevano CP_1 anche l'attività di assistenza quale Direttore dei Lavori, oltre a quella di progettista: “Il totale delle altre notule (pari ad €. 18.887,60, iva e cap compresi), recanti la dicitura generica di 'pratica inerente ristrutturazione immobile in Cantagallo...' comprende, poi, oltre alla progettazione e direzione dei lavori, anche le prestazioni inerenti la pratica di mutuo e tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a circa €. 4.000,00.=)”.
Proprio in virtù di tali esplicite difese del convenuto il Tribunale ha giustamente scritto, proprio all'inizio della motivazione della sentenza appellata: “Non è contestato tra le parti che il geom. fosse stato incaricato da tra l'altro, della progettazione e Parte_1 CP_1 direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile posto in Cantagallo (PO), via Mario
Nanni n. 10, eseguita da in forza di contratto di appalto stipulato il 5/06/2012”. CP_2
8. Si esamina ora il primo motivo di appello con cui il censura la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, aderendo pedissequamente alle conclusioni della CTU resa dal geom. nel procedimento di ATP n. 1342/2014 R.G., ha ritenuto insanabili le opere strutturali eseguite Per_2 in assenza del preventivo “nulla osta” del GE CI in quanto non conformi alla normativa vigente ed ha quindi aderito alla soluzione del medesimo CTU per il quale “l'unica strada per rendere legittimo l'immobile dal punto di vista strutturale consiste nella demolizione del solaio fra il piano terra e il primo piano e della copertura, con successiva richiesta di autorizzazione al GE
CI ed esecuzione ex novo dell'opera, completa degli accorgimenti omessi in origine”.
Secondo l'appellante, viceversa, le opere realizzate senza il preventivo nulla osta del GE CI
(solaio fra il piano terra ed il primo piano e copertura dell'edificio), non solo sarebbero state conformi alla normativa vigente, ma anche in caso contrario sarebbero ugualmente sanabili, sicché non sarebbe necessario che le stesse vengano demolite e poi ricostruite. Di conseguenza il
“quantum” del danno stabilito dal primo giudice sarebbe eccessivo, poiché la sanatoria comporterebbe certamente minori aggravi economici di quelli calcolati dal geom. per la Per_2
demolizione e ricostruzione.
In particolare, premesso che il contratto d'appalto fu stipulato con il 5.6.2012, che la pratica CP_2
edilizia fu presentata il 20 giugno 2012 e che i lavori proseguirono sino al mese di agosto 2013, il geom. aveva sostenuto nella sua CTU che le opere strutturali realizzate senza il preventivo Per_2
nulla osta del GE CI non potevano essere sanate alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 101 del 2013 la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 140 della Legge Regionale Toscana 1/2005 (normativa in tema di “Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone simiche e nelle zone a bassa sismicità”), aveva effettivamente sancito l'impossibilità di sanare opere abusive non conformi alla normativa vigente perché aveva escluso la possibilità di realizzare interventi di adeguamento, tali da poter rendere le opere realizzate conformi alla normativa vigente.
In forza di tale sentenza rimanevano quindi sanabili solo le opere strutturali realizzate in assenza di autorizzazione del GE CI ma conformi alla normativa vigente (ossia quelle per cui, se l'autorizzazione fosse stata chiesta per tempo, sarebbe stata rilasciata), ma non invece quelle non conformi, che quindi avrebbero potuto essere sanate solo eventualmente a condizione di apportare gli opportuni adeguamenti tecnici per renderle conformi.
L'appellante sostiene però che la non sanabilità delle opere “non conformi” sarebbe stata in vigore per soli 18 mesi, dal 22.05.2013 (data di pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n.
101/2013) al 12.11.2014, data di entrata in vigore della L.R. 65/2014, il cui art. 182 avrebbe consentito la sanatoria di opere strutturali eseguite senza il preventivo nulla osta del GE CI sia conformi che non conformi alla normativa vigente, per queste ultime con la possibilità di eseguire le necessarie opere di adeguamento, previa specifica ordinanza comunale.
In sostanza, a seguito della normativa intervenuta in epoca successiva al periodo in cui furono eseguiti i lavori ed anche successivamente al deposito della CTU, perderebbe completamente di validità la drastica conclusione cui era giunto il geom. in sede di ATP. Per_2
A supporto della propria tesi l'appellante ha depositato una nota dell'
[...]
sede di Prato, datata 02.09.2020, che in effetti Controparte_5
conferma tale suo assunto.
La Corte ha quindi disposto CTU, considerato che, differentemente da quanto sostenuto da parte appellata, la contumacia del convenuto nel procedimento per accertamento tecnico Pt_1
preventivo non gli impedisce certo di muovere contestazioni alla CTU nella fase di merito del processo, ed anche per la prima volta in fase di appello: difatti la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con sentenza n. 5624 del 2022 ha affermato il principio per il quale “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, di carattere non tecnico giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non costituiscano fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande ed eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della CTU o volte a sollecitare il potere valutativo del giudice, non avendo alcuna importanza la mancata prospettazione al CTU di osservazioni e rilievi critici”.
Quindi non solo è sicuramente consentito all'appellante sviluppare in appello le stesse argomentazioni per le quali già nella comparsa conclusionale di primo grado egli chiedeva al
Tribunale una nuova CTU per accertare la concreta attuale sanabilità delle opere strutturali abusive e con quali costi (quindi escludendo la necessità di demolire e ricostruire il solaio del primo piano e il tetto), ma addirittura in questa vicenda si discute del corretto inquadramento giuridico della fattispecie di abuso edilizio e quindi vale il principio iura novit curia, secondo cui il giudice deve applicare alla fattispecie concreta le giuste norme anche indipendentemente dalla prospettazione delle parti.
La nuova CTU è apparsa alla Corte necessaria anche alla luce del fatto che lo stesso geom. a Per_2
pag. 26 della sua relazione peritale, ha sostanzialmente reputato pericolosa la demolizione e successiva ricostruzione del solaio fra il piano terra ed il primo piano e quella della copertura dell'edificio: “Il sottoscritto C.T.U. ritiene opportuno specificare che, quanto previsto in relazione agli interventi da eseguirsi per legittimare la situazione esistente sotto il profilo strutturale, risulta essere frutto della lettura ed interpretazione della normativa rispondente, anche se da un punto di vista pratico risulta essere di difficile esecuzione e per giunta pericoloso soprattutto il fatto di lasciare un fabbricato “chiuso” tra altri due edifici privo di opere di collegamento tra le murature perimetrali, quindi non si esclude di poter successivamente tentare “la strada del dialogo” al fine di valutare con i responsabili dell'ufficio GE CI una procedura esecutiva alternativa che permetta di raggiungere lo stesso risultato”.
E' stata quindi nominata CTU l'ing. ponendole il seguente quesito: "fermo restando Per_4
l'accertamento già eseguito con la precedente consulenza tecnica, dica il CTU, anche previa interlocuzione con le pubbliche amministrazioni competenti, se le opere accertate come non conformi alla normativa antisismica e non sanabili siano ora sanabili alla luce della LRT 65/2014
e, se sì, con quali interventi di modifica e con quali costi".
La consulente ha svolto accurate indagini (completate anche previa esecuzione di “piccoli saggi ispettivi sui paramenti murari, sulle scale e porzioni di solaio onde riscontrare l'effettiva consistenza strutturale”, autorizzati dal collegio ex art. 92 disp. att. cpc), verificando, anche all'esito di specifica interlocuzione con l'ing. del GE CI di Prato, la Controparte_6 concreta sanabilità delle opere strutturali eseguite nell'appartamento della senza previo nulla CP_1
osta del GE CI, diversamente da quanto ritenuto dal CTU dell'ATP, geom. Per_2
Pers In particolare l'ing. ha provveduto ad effettuare le verifiche strutturali delle opere realmente eseguite, sia seguendo la normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere stesse, ovvero le NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), sia seguendo la normativa sismica ad oggi vigente (quando si presuppone cioè che venga presentata l'istanza di sanatoria al GE CI di
Prato), ovvero le NTC 2018 (Decreto 17 gennaio 2018, in vigore il 22 marzo 2018).
E' stato così possibile concludere che “essendo tutti gli elementi strutturali verificati sia alla normativa vigente all'epoca della realizzazione che ad oggi, si può affermare che sia possibile sanare le opere alla luce della LRT 65/2014, secondo l'ex art. 182 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, ammesso che siano urbanisticamente ammissibili”, e questo senza necessità di eseguire interventi di modifica (vedi CTU Cei a pag. 60/61).
Pers In sostanza l'ing. a accertato che le opere strutturali eseguite dall'impresa sotto la direzione dei lavori del geom. diversamente da quanto sostenuto dal geom. erano conformi sia alla Pt_1 Per_2
normativa antisismica vigente al momento nella loro realizzazione che a quella attualmente vigente
(e la sanatoria occorre quindi solo perché non è mai stato chiesto il previo nulla osta al GE
CI).
Si è pertanto reso necessario un supplemento di consulenza tecnica per capire come tale conclusione incidesse sulla quantificazione del danno risarcibile, in quanto lo stesso giudice appellato ha evidenziato (vedi a pag. 11 della sentenza di primo grado) che la somma di € 76.000,00 (indicata complessivamente dal geom. quale costo per l'intervento di adeguamento sia edilizio che Per_2 strutturale) atteneva per la parte più rilevante “alla demolizione e al rifacimento del solaio tra il piano terra e il primo piano e della copertura”, opere di cui invece non c'è più necessità alla luce della CTU svolta in grado di appello.
Pers Si è quindi richiesto all'ing. di ricalcolare ex novo il danno risarcibile complessivo, calcolando anche le spese necessarie per ottenere la sanatoria delle opere abusive e/o difformi sia dal punto di vista urbanistico/edilizio che strutturale, in modo tale da ottenere la totale regolarizzazione dell'immobile di proprietà di . CP_1
Pers La presente causa va quindi decisa sulla base degli accertamenti compiuti dall'ing. che consentono di ritenere assorbito il quarto motivo di appello, dato che esso non contiene alcuna ulteriore censura alla sentenza di primo grado, ma consiste solo nella contestazione del quantum debeatur individuato dal primo giudice, fondata sulle argomentazioni contenute nei precedenti motivi di appello. Pers Orbene, nel supplemento di CTU l'ing. ha accertato quale danno emergente per la CP_1
l'insieme delle seguenti somme:
€ 11.891,20 quale costo totale per ottenere la sanatoria strutturale;
€ 6.409,43, quale costo totale per ottenere la sanatoria edilizia/urbanistica;
€ 5.487,34 (già comprensiva di IVA) per la realizzazione delle opere necessarie inerenti le canne fumarie e i complementi (somma capitale € 4.497,82);
€ 4.000,00 oltre IVA di legge (totale € 4.880,00), per la realizzazione della linea vita e dei dispositivi di sicurezza sulla copertura;
€ 15.000,00 oltre Iva di legge per la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termico, della distribuzione del gas, dell'impianto idro-sanitario, comprensiva del costo di eventuali opere edili, progetti tecnici e deposito delle relative certificazioni di conformità;
€ 1.856,32 (somma comprensiva di Iva e contributi previdenziali) a titolo di spese professionali necessarie per il deposito dell'abitabilità presso il Comune di Cantagallo.
A parere della Corte vanno riconosciute a favore della tutte queste somme indicate dal CTU ad CP_1 eccezione di quella di € 15.000,00 oltre Iva, necessaria per il rifacimento completo degli impianti tecnologici.
Pers Infatti sul punto va disattesa la conclusione del CTU ing. che, a richiesta di chiarimenti della
Corte, ha confermato questa voce di danno richiamandosi integralmente alla identica conclusione che sul punto aveva indicato CTU in particolare, pur essendo pacifico in causa che tutti gli Per_2
impianti tecnologici sono stati concretamente realizzati (tanto è vero che la a metà dell'anno CP_1
2013 è potuta andare ad abitare nell'immobile ristrutturato) e che l'unica doglianza lamentata dall'attrice in proposito non fosse l'esistenza di vizi e difetti degli impianti, bensì solo la mancata redazione e presentazione di idonee certificazioni di esecuzione a regola d'arte degli stessi (avendo l'impresa lasciato il cantiere senza aver consegnato alla committente dette certificazioni), il CP_2 geom. ha ritenuto necessario includere nel danno risarcibile il costo necessario per “il Per_2
rifacimento completo degli impianti tecnologici, o quanto meno delle loro componentistiche, in quanto la normativa vigente non prevede che il Certificato di Conformità alla Regola d'Arte possa essere redatto da impresa diversa da quella esecutrice dell'opera e che per gli stessi, essendo oggetto di intervento recente (successivo al 2008), non è prevista la Redazione del Certificato di
Rispondenza, valutando così un costo a corpo e non a misura per la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termico, della distribuzione del gas, nonché impianto idro -sanitario comprensivi di eventuali opere edili, progetti tecnici e deposito delle suddette Certificazioni in circa
€ 15.000,00 oltre IVA come per legge” (vedi CTU a pagg. 14 e 26). Per_2 A parere della Corte, pur non essendo in discussione la bontà sul piano puramente tecnico del Pers ragionamento del CTU confermato anche dal CTU secondo cui la non può oggi Per_2 CP_1
ottenere le necessarie certificazioni di conformità di tutti gli impianti del suo immobile (elettrico, termosanitario e del gas) se non facendo ricorso ad una impresa diversa da la quale tuttavia CP_2
dovrebbe provvedere al rifacimento ex novo degli stessi per poterne poi dichiarare la conformità alla normativa vigente (non potendo essa rilasciare alcuna certificazione di conformità per impianti installati in precedenza da altra impresa), appare evidente come di tale particolare situazione non possa essere ritenuto responsabile il geom. ma solo che all'epoca abbandonò il Pt_1 CP_2
cantiere della ristrutturazione senza consegnare alla committente le certificazioni di conformità relative ai nuovi impianti installati.
Il geom. avrebbe potuto semmai essere ritenuto responsabile, nella sua qualità di Direttore Pt_1
dei Lavori, solo della mancata esecuzione a regola d'arte degli impianti tecnologici, per omesso controllo sull'operato dell'impresa esecutrice, ma tale addebito non è mai stato formulato dall'attrice perché non è mai stato lamentato il mancato funzionamento di uno o più impianti installati da (del resto detta circostanza è da escludere anche in via puramente logica, CP_2 considerato che l'attrice dal 2013 abita nell'immobile oggetto di causa, come si evince anche dalla sua costituzione nel giudizio di appello).
In definitiva, non potendo il direttore dei lavori rispondere dei danni provocati dall'inadempimento di un obbligo ricadente solo sull'impresa, il danno patrimoniale che il geom. deve risarcire Pt_1
a ammonta complessivamente ad euro 30.524,29 (e non invece alla somma CP_1
Pers complessiva di euro 48.824,29 risultante dalla CTU considerato inoltre che l'ulteriore somma di euro 2.532,00 per il pagamento della sanzione amministrativa, richiesta come danno dall'appellata in comparsa conclusionale, in realtà è già stata ricompresa dal CTU in quella necessaria per la sanatoria urbanistica) ed in tal senso va quindi riformata la sentenza appellata.
Sulla predetta somma capitale decorrono solo gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente sentenza, come stabilito dal primo giudice nel dispositivo, in quanto la non ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la seguente motivazione del Tribunale: “Pur trattandosi di debito di valore, poiché l'attrice non ha provato di avere già sostenuto tali esborsi - nemmeno la spesa di € 1.464,00 per l'installazione delle porte è dimostrata perché la fattura non è quietanzata
(doc. 35 fascicolo , non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi”. CP_1
9. In punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Applicando questi principi al caso di specie il geom. va sicuramente condannato al Pt_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di ATP, come già liquidate dal primo giudice, così come al pagamento delle spese per le due CTU eseguite in questo grado, perché gli accertamenti tecnici sono stati necessari per accertare il danno risarcibile;
tuttavia, alla luce della valutazione unitaria della vicenda processuale, si ritiene opportuna una parziale compensazione delle spese dei due giudizi di merito: infatti l'attrice è sicuramente vittoriosa sulla domanda risarcitoria per danno patrimoniale, sebbene per importo inferiore rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice, ma è risultata soccombente sia sul risarcimento del danno non patrimoniale, sia sulla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, sia sulla domanda di ripetizione del compenso versato;
ricorre pertanto una ipotesi di soccombenza reciproca alla luce della nozione che è stata fornita recentemente dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), la quale consente di compensare per un terzo le spese di entrambi i giudizi di merito e porre a carico del solo i due terzi residui, considerato che la Pt_1 domanda di risarcimento del danno patrimoniale, su cui l'attrice è risultata vittoriosa, è quella che ha necessitato del maggior sforzo difensivo delle parti e della maggiore attenzione da parte del giudice.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia alla luce della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, così decide;
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Parte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
[...] CP_1 della somma di euro € 30.524,29, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di ATP come già liquidate dal Parte_1
primo giudice e delle spese per le due CTU espletate nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto in corso di causa;
compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi e condanna al Parte_1 pagamento dei due terzi residui, spese che si liquidano per l'intero per il primo grado nella somma di euro 7.616,00 e per il presente giudizio nella somma di euro 9.991,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.9.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta CI, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 1630/2020 RG promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bianchi Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Rafael Viscarelli CP_1
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
in atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta ed in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 del 27.07.2020, pubblicata in data 30.07.2020, Rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – notificata in data 02.09.2020, che ha deciso il giudizio civile n. 431/2016 R.G.:
- In via istruttoria ammettere la CTU tecnica (già richiesta e non ammessa nel corso del giudizio di primo grado), volta ad accertare e verificare la rispondenza delle opere eseguite sul fabbricato de quo al progetto strutturale redatto dall'Ing. e sottoposto al parere di fattibilità del GE Per_1
CI e ad accertare in ogni caso la sanabilità o meno delle opere stesse ed i relativi costi;
- Nel merito in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 pubblicata in data
30.07.2020, rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – N. 431/2016 R.G., notificata in data 02.09.2020, dichiarare, per i motivi dedotti, le domande formulate dalla signora tutte infondate CP_1
in fatto ed in diritto e, come tali, rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi legali di primo e secondo grado, nonché di eventuale CTU”.
Nelle note scritte depositate in data 7.5.25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Giudice Unico dott.ssa Giulia Simoni n. 373/2020 pubblicata in data
30.07.2020, rep. 1069/2020 del 30.07.2020 – N. 431/2016 R.G., notificata in data 02.09.2020, dichiarare, per i motivi dedotti, le domande formulate dalla signora tutte infondate CP_1
in fatto ed in diritto e, come tali, rigettarle integralmente, dichiarando nulla essere alla stessa dovuto per alcun titolo o ragione.
Con vittoria delle spese di CTU, nonchè delle spese e compensi legali di primo e secondo grado con distrazione delle stesse direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il sottoscritto procuratore chiede, altresì, concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e repliche Con le più ampie riserve”.
*** per la parte appellata : CP_1
in comparsa di risposta ed anche nelle note scritte depositate in data 8.5.25:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal geom. per tutti i motivi Parte_1
rappresentati in comparsa di costituzione e risposta;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio e del procedimento per inibitoria già rigettato, oltre spese, anche forfettarie, CPA. e IVA ove dovuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio il geom. di fronte al Tribunale di Prato per CP_1 Parte_1 sentir accertare la sua responsabilità professionale in merito al rapporto di prestazione d'opera intellettuale con la stessa intercorso e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito ed al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per l'accertamento tecnico preventivo.
L'attrice sosteneva di avere stipulato con in data 5/06/2012, un contratto di appalto per la CP_2 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà posto in Cantagallo (PO), via Mario Nanni n. 10; che le opere vennero progettate dal geom. incaricato anche della direzione dei lavori;
Parte_1 di avere corrisposto a quest'ultimo, per compensi professionali, la somma di € 19.831,40 e di avere inoltre pagato a quale corrispettivo dell'appalto, € 180.000,00. CP_2
I lavori riguardavano opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria e più dettagliatamente: rifacimento completo dell'impianto elettrico ed idro sanitario, rifacimento delle pavimentazioni dei due piani, fornitura e posa in opera di sanitari e di nuovi rivestimenti per i due bagni e per la cucina, fornitura e posa in opera di nuovi infissi esterni (finestre e porte -finestre), realizzazione di un camino nel locale soggiorno, nuova pavimentazione esterna sia per il balcone che per la terrazza esclusiva, demolizione della veranda a chiusura della terrazza tergale, fornitura e posa in opera di ringhiera a protezione della terrazza, modifiche alle aperture interne tramite tamponatura di alcune e realizzazione di nuove (per l'accesso ai locali cucina e bagno del piano terra), spostamento delle scale interne che dal piano terra conducono al piano primo, rifacimento completo del solaio tra il piano terra ed il piano primo, rifacimento completo del manto di copertura compresa l'orditura principale costituita da travi in legno e l'orditura secondaria costituita da travetti in legno.
Riferiva la stessa che il rapporto proseguiva sino all'agosto 2013, allorquando, a fronte delle CP_1 sue contestazioni circa alcuni vizi palesi delle opere edili e circa l'omessa consegna dell'opera nel termine pattuito, chiedeva ulteriori pagamenti per poi interrompere ogni lavorazione;
CP_2
aggiungeva l'attrice che dalla perizia eseguita da un tecnico appositamente da lei incaricato erano emersi gravi difetti dell'opera e la responsabilità sia dell'appaltatrice che del progettista e direttore dei lavori, soggetti ai quali venivano contestate le citate inadempienze con espresso invito al ripristino dei vizi e a risarcire i danni causati. In data 21/03/2014 la depositava un ricorso per accertamento tecnico preventivo (proc. n. CP_1
1342/2014) nel quale, in contraddittorio con la sola (CTU - relazione del CP_2 Persona_2
22/10/2014) venivano accertati i vizi lamentati dalla ricorrente e venivano quantificati in complessivi € 108.280,00 i costi necessari per l'eliminazione dei difetti e per l'adeguamento dell'opera alle regole dell'arte, nonché le spese relative alle autorizzazioni in sanatoria e tecniche.
Sulla base dei predetti accertamenti, l'attrice lamentava l'esistenza di vizi nella progettazione e nell'esecuzione delle opere, imputabili alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori, sia perché le opere strutturali – lo spostamento della scala, il rifacimento del solaio tra il piano terra e il piano primo, il rifacimento completo della copertura – erano state eseguite in totale assenza di titolo abilitativo, in quanto la pratica edilizia presentata il 20 giugno 2012 era costituita da una comunicazione di inizio lavori ex art. 6, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 per interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali dell'edificio; sia perché altre opere – le modifiche ai tramezzi interni posti al piano terra e al piano primo – erano state eseguite in difformità al progetto iniziale assentito.
Ad avviso della esponente erano state accertate importanti lacune nel progetto dell'intervento sulle parti strutturali, che rendevano impossibile la sanatoria, con conseguente obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, prevedendo la demolizione di tutte le opere strutturali eseguite in assenza di autorizzazione, smontando completamente sia il solaio in struttura portante lignea tra il piano terra e il piano primo, sia la copertura, per poi presentare al GE CI la richiesta di autorizzazione al fine di ricostruire legittimamente quella porzione di fabbricato, anche eseguendo le necessarie opere aggiuntive non realizzate durante la precedente lavorazione.
La rilevava inoltre che diverse parti dell'immobile - l'intonaco e la tinteggiatura su alcune CP_1 pareti esterne, la canna fumaria del camino, le porte interne, l'antibagno al piano terra a separazione del servizio igienico dal locale pranzo, alcune parti di battiscopa, il controtelaio ligneo di una porta al piano primo – non erano state realizzate, mentre altre - le soglie dei davanzali e gli elementi in pietra di finitura della scala, le mazzette interne sono fuori squadra, le intonacature interne – erano state mal eseguite.
L'attrice, infine, lamentava l'assenza delle certificazioni di esecuzione a regola d'arte degli impianti tecnologici installati;
in definitiva, quanto al danno patrimoniale subito si riportava alla CTU svolta in ATP, ma chiedeva anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, questi ultimi da liquidarsi in € 25.000,00, oltre alla restituzione dei compensi professionali pagati al geom. Pt_1
previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera intellettuale per inadempimento del convenuto. Si costituiva in giudizio il geom. riferendo di aver effettivamente eseguito i Parte_1
rilievi dello stato dei luoghi e iniziato la progettazione delle opere;
di aver predisposto la relazione tecnica da fornire al notaio per il rogito della compravendita e di essersi occupato della redazione del computo metrico e del preventivo di spesa dei lavori, individuando anche l'impresa che potesse eseguirli.
Preso atto della sottoscrizione, in data 5/06/2012, del contratto d'appalto, il professionista evidenziava di aver spiegato alla cliente che, per le opere strutturali, era necessario ottenere preventivamente il nulla osta del GE CI;
tuttavia, in seguito alle pressanti richieste della CP_1
di cominciare subito e considerati i tempi di rilascio del permesso, egli le aveva consigliato di presentare al Comune la dichiarazione per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria non strutturali nonché la richiesta di nulla osta al GE CI per gli interventi strutturali e quindi iniziare subito i lavori in attesa di quest'ultima autorizzazione, cosicché, nella peggiore delle ipotesi, a lavori finiti o in corso d'opera in caso di controllo, sarebbe stato sufficiente presentare una domanda di sanatoria al e al GE CI, non mancando di informare la stessa dei rischi e CP_3
delle responsabilità in cui avrebbero potuto incorrere sia la committente che il direttore dei lavori e l'appaltatrice.
Il tecnico evidenziava che, a seguito dell'accettazione della cliente, si diede avvio alla esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto e nel computo metrico, nonché alla predisposizione, in corso d'opera, delle certificazioni dei materiali e delle pratiche necessarie, avvalendosi della collaborazione dell'Ing. Persona_3
Il convenuto sosteneva inoltre che la ristrutturazione dell'abitazione era terminata nella prima metà dell'anno 2013, tanto che la vi si trasferì e, nel frattempo, di aver dato la propria disponibilità CP_1
alla presentazione, sia al Comune che al GE CI, delle pratiche, già redatte e complete della documentazione tecnica necessaria, per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, ma che la cliente, a quel punto, interruppe anche i rapporti con il tecnico.
Il convenuto, contestando le risultanze della consulenza redatta nel procedimento per ATP, manifestava la propria disponibilità ad eseguire il necessario per ottenere la sanatoria delle opere strutturali ed eccepiva che la regolarizzazione dell'immobile era certamente possibile perché le opere erano conformi al progetto dell'ing. a sua volta rispettoso della normativa vigente e Per_1
dei requisiti richiesti dal GE CI ai fini del nulla osta, allegando il parere favorevole rilasciato da tale ultimo ente.
Il geom. infine, evidenziava la possibilità di risolvere agevolmente i vizi lamentati Pt_1 dall'attrice, quanto alla mancanza dell'antibagno, mediante l'installazione di una porta a chiusura del vano sottoscala, che avrebbe impedito l'affaccio diretto del bagno sul soggiorno, senza la necessità di permesso edilizio. Riguardo alla necessità di completare alcune opere mancanti, il convenuto spiegava che l'impresa appaltatrice aveva offerto la propria disponibilità alla loro realizzazione mercé versamento di € 5.000,00, trattandosi di interventi extra contratto.
Quanto alla domanda di restituzione dei compensi professionali, il geom. rilevava come Pt_1
una parte di essi riguardavano prestazioni diverse da quelle di cui si discute, consistenti nella redazione della relazione tecnica da allegare alla pratica di mutuo e alla compravendita, nei rilievi catastali e nella sicurezza.
In ordine ai danni lamentati lo stesso precisava che non vi era alcuna necessità di demolire e ricostruire il fabbricato, essendo possibile la sanatoria;
che le porte interne erano state acquistate dall'appaltatrice ed erano pronte per essere installate;
che il procedimento di ATP avrebbe potuto essere evitato qualora l'attrice avesse consentito alla regolarizzazione urbanistica del bene;
che non vi era prova del pregiudizio non patrimoniale lamentato da e del nesso causale con la CP_1
condotta del professionista.
Il Tribunale di Prato, istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione peritale depositata nel procedimento per ATP n. 1342/2014 RG e con le prove testimoniali richieste dal convenuto, nei limiti dei capitoli ammessi, riteneva fondata la domanda condividendo gli esiti dell'accertamento tecnico, rilevando sia la tardività delle contestazioni avanzate dal convenuto, rimasto contumace nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia l'infondatezza delle sue allegazioni difensive, stante l'irrilevanza del richiamato parere favorevole del GE CI, perché rilasciato in modo preventivo, senza entrare nel merito della sanabilità delle opere strutturali già realizzate.
Accertata, in definitiva, la responsabilità contrattuale del convenuto per violazione del dovere di diligenza professionale e per imperizia, il Tribunale riteneva non provata la tesi del convenuto secondo la quale la sua responsabilità professionale sarebbe stata esclusa dal preventivo consenso di all'esecuzione delle opere strutturali in assenza del titolo abilitativo. CP_1
In relazione al quantum debeatur, respinte parte delle pretese risarcitorie, o perché non provate o perché comunque prive di nesso eziologico con le inadempienze ascritte al tecnico, il giudice di prime cure condannava quest'ultimo al pagamento di complessivi € 103.209,28 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali, respingendo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perchè non provato o fondato su mezzi istruttori (prove testimoniali) inammissibili.
Inoltre il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale concluso con il geom. (ravvisando la parziale esecuzione dell'incarico professionale) e rigettava Pt_1
anche la domanda di ripetizione dei compensi professionali versati, ponendo a carico del convenuto le spese del giudizio nonché le spese del procedimento di ATP, come quantificate in dispositivo. 2. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi questa Corte di Appello, al fine di impugnare la sentenza n. 373/2020 emessa dal CP_1
Tribunale di Prato il 27/07/2020, ritenuta erronea ed ingiusta, per affidarsi ai seguenti motivi:
I MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, ove, aderendo pedissequamente alle conclusioni della CTU resa nel procedimento n.
1342/2014 R.G., ritiene insanabili le opere strutturali eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta del GE CI e aderisce alla soluzione del medesimo CTU, per il quale “l'unica strada per rendere legittimo l'immobile dal punto di vista strutturale consiste nella demolizione del solaio fra il piano terra e il primo piano e della copertura, con successiva richiesta di autorizzazione al GE
CI ed esecuzione ex novo dell'opera, completa degli accorgimenti omessi in origine”.
II MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove nega che la responsabilità del professionista possa essere esclusa dal preventivo consenso della signora all'esecuzione dell'intervento alle strutture senza attendere CP_1
il preventivo nulla osta del GE CI.
III MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capo 7 della sentenza impugnata, ove ritiene imputabile al geometra nella sua qualità di Direttore dei Lavori, la Pt_1
mancata esecuzione di interventi previsti nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (quali intonaco e tinteggiatura di alcune pareti esterne, la canna fumaria del camino, le porte interne,
l'antibagno al piano terra a separazione del servizio igienico dal locale pranzo, parti di battiscopa, il controtelaio ligneo di una porta al primo piano).
IV MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e violazione di legge, nei capi 9 e 10 della sentenza impugnata, ove viene quantificato in €.103.209,28 il complessivo danno imputato al geom. Pt_1
con sua consequenziale condanna al risarcimento.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituita in appello , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis cpc in quanto l'impugnazione non pare avere possibilità di essere accolta e, nel merito, ha contestato tutte le argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza appellata (prestando così acquiescenza ai capi della decisione con cui sono state rigettate le sue domande di risarcimento del danno non patrimoniale, risoluzione del contratto d'opera professionale e ripetizione dei compensi professionali versati).
4. La causa è andata in decisione la prima volta all'udienza del 19.1.23 ma poi è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU con l'ing. (depositata il 24.6.24), nonché di un Per_4 supplemento istruttorio resosi necessario alla luce delle risultanze peritali (CTU integrativa depositata in data 14.1.25); quindi la causa è passata nuovamente in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.25, mediante ordinanza emessa in data 13.5.25, e viene decisa all'esito della scadenza dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc è infondata, come dimostrato dal fatto che la causa è passata alla fase decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza.
Allorquando invece la causa viene trattenuta in decisione, come nel caso di specie, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
6. Passando al merito dell'impugnazione, si esamina preliminarmente il secondo motivo di appello, perché preliminare sul piano logico, in quanto mirante ad escludere la responsabilità del professionista sulla base del presunto consenso della alla realizzazione delle opere strutturali in CP_1
assenza del relativo titolo autorizzativo.
In particolare viene impugnata la seguente parte della motivazione:
“Prendendo le mosse dalle conclusioni del c.t.u., deve rilevarsi altresì l'infondatezza della tesi del convenuto, secondo cui la responsabilità del professionista sarebbe esclusa dal preventivo consenso di all'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione senza attendere il CP_1
preventivo nulla osta del GE CI per la parte strutturale. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso geom. (contestata dall'attrice), il tecnico rappresentò alla la possibilità di Pt_1 CP_1 iniziare immediatamente i lavori senza attendere l'autorizzazione del GE CI, presentando al contempo la relativa richiesta o avvalendosi - «alle brutte» - di una sanatoria successiva alla conclusione dei lavori, o in corso d'opera in caso di controllo durante l'esecuzione. Tuttavia, da un lato, è pacifico che il geom. non presentò mai la pratica strutturale all'Ufficio del GE Pt_1
CI, dall'altro è smentita dalla c.t.u. la possibilità di ottenere una sanatoria dell'abuso una volta terminati i lavori. In altri termini, la volontà di dare avvio alle opere di ristrutturazione in mancanza di idoneo titolo abilitativo strutturale che, secondo il convenuto, CP_1 manifestò al geom. e all'impresa, si formò sulla base di un duplice presupposto che, in Pt_1
realtà, non si è mai avverato: la presentazione della richiesta di nulla osta al GE CI in concomitanza con l'inizio dei lavori (o in seguito) e la sanabilità successiva delle opere”.
Viene altresì impugnata anche l'ulteriore parte della decisione con cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di concorso di colpa della nella causazione dei danni lamentati, con la seguente CP_1 motivazione: “Ritiene il Tribunale che, alla causazione dei pregiudizi alla sfera patrimoniale dell'attrice correlati all'illegittimità dell'opera (v. infra) non abbia concorso la condotta di
È vero che il teste , collaboratore di all'epoca dei fatti con CP_1 _1 CP_2 mansioni di controllo degli operai e dei subappaltatori, sentito all'udienza del 9/05/2017, ha dichiarato di avere sentito il geom. parlare con la nel corso di un incontro avvenuto Pt_1 CP_1
nel luglio 2012, alla presenza del legale rappresentante di , e pure in altre Controparte_4
occasioni, circa la necessità di ottenere preventivamente il nulla osta dal GE CI, per il quale occorreva un lasso di tempo non inferiore a due mesi, senza contare il mese di agosto, e che, di fronte alla insistenze dell'attrice, informata della responsabilità che ciò avrebbe comportato per la stessa, per il direttore dei lavori e per l'impresa esecutrice, le parti concordarono di dar corso anche alle opere strutturali, senza attendere l'autorizzazione del GE CI, che sarebbe stata chiesta in corso d'opera o a opere concluse.
Tuttavia, anche a prescindere dal rilievo che, totalmente difforme dalla testimonianza di , è la _1
deposizione testimoniale di sentito alla stessa udienza, marito dell'attrice in regime Testimone_2 di separazione dei beni (il quale ha dichiarato che la questione dell'inizio dei lavori in mancanza del nulla osta del GE CI non fu mai discussa tra il geom. e la moglie), quindi Pt_1
assumendo come provata la circostanza che avesse accettato di far eseguire le opere CP_1 strutturali in mancanza del titolo abilitativo, pur essendo stata informata dell'illegittimità dell'opera, non è dimostrato – e l'onere della prova sul punto era a carico del convenuto – che il professionista avesse altresì edotto la cliente delle possibili o probabili, gravi, conseguenze della violazione, sì da ritenere che la prospettata volontà della stessa si fosse formata in modo consapevole, sulla base di informazioni complete ed esaustive. Senza contare che proprio il geom.
come si è detto, aveva assicurato alla cliente la possibilità di sanare l'abuso in un Pt_1
momento successivo;
possibilità che, invece, è stata azzerata dalle carenze del progetto strutturale, ascrivibili a colpa grave del convenuto, essendo necessaria la demolizione e la ricostruzione ex novo delle opere illegittime. La condotta dell'attrice, in definitiva, non avrebbe in ogni caso interrotto il collegamento eziologico tra l'inadempimento del professionista, nella sua qualità di progettista, e il danno, né avrebbe concorso a cagionarlo”.
Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe erronea ed a tale scopo ribadisce che aveva personalmente “fortemente spronato la soluzione di procedere con CP_1
l'esecuzione delle opere anche strutturali senza attendere il preventivo nulla osta del GE CI ed era stata compiutamente informata (dal n.d.r.) delle conseguenze che tale modus Pt_1 operandi avrebbe per lei potuto avere”, circostanze entrambe riferite in giudizio dal teste _1
(collaboratore ed ex dipendente della società esecutrice delle opere).
[...]
Sostiene l'appellante che quindi la committente era in totale mala fede, in quanto, non avendo “mai firmato documenti, grafici, moduli o altro indirizzati agli Enti preposti e assistendo quotidianamente alla prosecuzione dei lavori anche strutturali, la signora non poteva non CP_1 avere piena contezza “dell'irregolarità” della situazione e certo avrebbe potuto rifiutare l'inizio dei lavori o impedirne la prosecuzione. La verità è dunque questa: sia la Committente che la Ditta esecutrice hanno volutamente e consapevolmente deciso di correre un rischio, se pur calcolato”.
Il motivo di appello è infondato, anche se a tale scopo va integrata la motivazione del giudice appellato.
Il Tribunale è arrivato alla conclusione che, anche ammesso e non concesso che la fosse al CP_1
corrente dell'abusività delle opere strutturali oggetto della programmata ristrutturazione, il suo consenso all'esecuzione di esse non era comunque giuridicamente valido nè per escludere la responsabilità professionale del nè per ritenere sussistente il concorso di colpa della Pt_1 CP_1
per i conseguenti danni (costituiti sostanzialmente dalla necessità di demolire e ricostruire ex novo le opere abusive) e questa conclusione a parere della Corte va condivisa, tuttavia per un dirimente ed ulteriore motivo non menzionato dal Tribunale.
Invero in questa vicenda non si deve porre l'accento sul fatto che il consenso della committente alla realizzazione delle opere abusive – ammesso di poterlo ritenere provato – si sarebbe formato sulla base di una informativa del professionista non corretta e/o incompleta, perché, anche in caso contrario, tale consenso sarebbe stato comunque pur sempre invalido: va infatti ribadito il principio che il geom. avrebbe dovuto progettare e dirigere la realizzazione dei lavori in piena Pt_1
conformità alle normative vigenti, sicché non avrebbe mai dovuto, per nessun motivo, autorizzare l'esecuzione delle opere in difetto dei necessari titoli autorizzativi, ed anzi avrebbe dovuto semmai impedirne la prosecuzione nel caso in cui esse fossero state iniziate a sua insaputa per volontà della committente: in sostanza, il fatto che la committente fosse stata al corrente dell'abusività delle opere strutturali, ammesso di poterlo ritenere provato, non sollevava certo il professionista dalle sue responsabilità per aver fatto eseguire alle maestranze dette opere abusive, né integrava il concorso di colpa della cliente.
Invero la Suprema Corte in un recente arresto ha ribadito che “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto
l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 8058/2023).
Dunque, anche ammettendo l'esistenza di un accordo eventualmente intercorrente tra appaltatore e committente per la realizzazione di un abuso edilizio, il professionista incaricato il quale consente la realizzazione dell'abuso aderendo alle determinazioni delle parti non è comunque esente dalla responsabilità per il proprio inadempimento, trattandosi di esperto dotato di specifiche competenze tecniche e di precisi doveri deontologici.
7. Si passa ora all'esame del terzo motivo di appello, con cui si impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto imputabile al geometra nella sua qualità di Direttore dei Pt_1
Lavori, la mancata esecuzione di determinate opere previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato - tra l'altro secondo l'appellante carenze modestissime del valore di poche centinaia di euro - nonostante che il geom. non avesse mai assunto l'incarico di Direttore dei Lavori e Pt_1
che nessuna prova di segno contrario fosse stata fornita in giudizio dalla CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
L'argomentazione oltre che tardiva, perché mai prospettata nel primo grado di giudizio, appare sconfessata dallo stesso che, nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, non solo Pt_1 non ha contestato la specifica qualità di Direttore dei Lavori attribuitagli dall'attrice in atto di citazione, ma a pagg. 4/5 dell'atto difensivo l'ha esplicitamente ammessa: “Di fronte alle insistenti preghiere della sig.ra il geom. in assoluta buona fede e solo in virtù CP_1 Pt_1 dell'amicizia e della parentela che lo legava all'attrice, suggerì di iniziare subito i lavori anche strutturali, senza attendere il relativo Nulla Osta del GE CI. La soluzione, concordata con la sig.ra ed anzi da questa spronata, era quella di presentare al la dichiarazione CP_1 CP_3
necessaria per l'esecuzione di opere straordinarie (non strutturali) e di iniziare l'esecuzione degli interventi, anche strutturali, presentando nel frattempo la richiesta di Nulla Osta al GE CI.
Nella peggiore delle ipotesi sarebbe stata presentata una sanatoria in Comune e presso il GE
CI a lavori finiti o, in caso di controllo, durante l'esecuzione degli stessi. La sig. ra venne, CP_1
ripetiamo, compiutamente informata che un tal modo di operare comportava sua responsabilità (la stessa si sarebbe fatta carico delle sanzioni, ove applicate), responsabilità del Direttore dei Lavori
(geom. e responsabilità dell'impresa esecutrice che, fidandosi del comparente, accettò di Pt_1 dar corso alle opere” (n.d.r. sottolineatura dell'estensore).
Non solo: a pag. 2 della propria memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, il geom. chiariva il Pt_1
contenuto delle proprie notule professionali inviate alla spiegando che esse comprendevano CP_1 anche l'attività di assistenza quale Direttore dei Lavori, oltre a quella di progettista: “Il totale delle altre notule (pari ad €. 18.887,60, iva e cap compresi), recanti la dicitura generica di 'pratica inerente ristrutturazione immobile in Cantagallo...' comprende, poi, oltre alla progettazione e direzione dei lavori, anche le prestazioni inerenti la pratica di mutuo e tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a circa €. 4.000,00.=)”.
Proprio in virtù di tali esplicite difese del convenuto il Tribunale ha giustamente scritto, proprio all'inizio della motivazione della sentenza appellata: “Non è contestato tra le parti che il geom. fosse stato incaricato da tra l'altro, della progettazione e Parte_1 CP_1 direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile posto in Cantagallo (PO), via Mario
Nanni n. 10, eseguita da in forza di contratto di appalto stipulato il 5/06/2012”. CP_2
8. Si esamina ora il primo motivo di appello con cui il censura la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, aderendo pedissequamente alle conclusioni della CTU resa dal geom. nel procedimento di ATP n. 1342/2014 R.G., ha ritenuto insanabili le opere strutturali eseguite Per_2 in assenza del preventivo “nulla osta” del GE CI in quanto non conformi alla normativa vigente ed ha quindi aderito alla soluzione del medesimo CTU per il quale “l'unica strada per rendere legittimo l'immobile dal punto di vista strutturale consiste nella demolizione del solaio fra il piano terra e il primo piano e della copertura, con successiva richiesta di autorizzazione al GE
CI ed esecuzione ex novo dell'opera, completa degli accorgimenti omessi in origine”.
Secondo l'appellante, viceversa, le opere realizzate senza il preventivo nulla osta del GE CI
(solaio fra il piano terra ed il primo piano e copertura dell'edificio), non solo sarebbero state conformi alla normativa vigente, ma anche in caso contrario sarebbero ugualmente sanabili, sicché non sarebbe necessario che le stesse vengano demolite e poi ricostruite. Di conseguenza il
“quantum” del danno stabilito dal primo giudice sarebbe eccessivo, poiché la sanatoria comporterebbe certamente minori aggravi economici di quelli calcolati dal geom. per la Per_2
demolizione e ricostruzione.
In particolare, premesso che il contratto d'appalto fu stipulato con il 5.6.2012, che la pratica CP_2
edilizia fu presentata il 20 giugno 2012 e che i lavori proseguirono sino al mese di agosto 2013, il geom. aveva sostenuto nella sua CTU che le opere strutturali realizzate senza il preventivo Per_2
nulla osta del GE CI non potevano essere sanate alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 101 del 2013 la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 140 della Legge Regionale Toscana 1/2005 (normativa in tema di “Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone simiche e nelle zone a bassa sismicità”), aveva effettivamente sancito l'impossibilità di sanare opere abusive non conformi alla normativa vigente perché aveva escluso la possibilità di realizzare interventi di adeguamento, tali da poter rendere le opere realizzate conformi alla normativa vigente.
In forza di tale sentenza rimanevano quindi sanabili solo le opere strutturali realizzate in assenza di autorizzazione del GE CI ma conformi alla normativa vigente (ossia quelle per cui, se l'autorizzazione fosse stata chiesta per tempo, sarebbe stata rilasciata), ma non invece quelle non conformi, che quindi avrebbero potuto essere sanate solo eventualmente a condizione di apportare gli opportuni adeguamenti tecnici per renderle conformi.
L'appellante sostiene però che la non sanabilità delle opere “non conformi” sarebbe stata in vigore per soli 18 mesi, dal 22.05.2013 (data di pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n.
101/2013) al 12.11.2014, data di entrata in vigore della L.R. 65/2014, il cui art. 182 avrebbe consentito la sanatoria di opere strutturali eseguite senza il preventivo nulla osta del GE CI sia conformi che non conformi alla normativa vigente, per queste ultime con la possibilità di eseguire le necessarie opere di adeguamento, previa specifica ordinanza comunale.
In sostanza, a seguito della normativa intervenuta in epoca successiva al periodo in cui furono eseguiti i lavori ed anche successivamente al deposito della CTU, perderebbe completamente di validità la drastica conclusione cui era giunto il geom. in sede di ATP. Per_2
A supporto della propria tesi l'appellante ha depositato una nota dell'
[...]
sede di Prato, datata 02.09.2020, che in effetti Controparte_5
conferma tale suo assunto.
La Corte ha quindi disposto CTU, considerato che, differentemente da quanto sostenuto da parte appellata, la contumacia del convenuto nel procedimento per accertamento tecnico Pt_1
preventivo non gli impedisce certo di muovere contestazioni alla CTU nella fase di merito del processo, ed anche per la prima volta in fase di appello: difatti la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con sentenza n. 5624 del 2022 ha affermato il principio per il quale “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, di carattere non tecnico giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non costituiscano fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande ed eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della CTU o volte a sollecitare il potere valutativo del giudice, non avendo alcuna importanza la mancata prospettazione al CTU di osservazioni e rilievi critici”.
Quindi non solo è sicuramente consentito all'appellante sviluppare in appello le stesse argomentazioni per le quali già nella comparsa conclusionale di primo grado egli chiedeva al
Tribunale una nuova CTU per accertare la concreta attuale sanabilità delle opere strutturali abusive e con quali costi (quindi escludendo la necessità di demolire e ricostruire il solaio del primo piano e il tetto), ma addirittura in questa vicenda si discute del corretto inquadramento giuridico della fattispecie di abuso edilizio e quindi vale il principio iura novit curia, secondo cui il giudice deve applicare alla fattispecie concreta le giuste norme anche indipendentemente dalla prospettazione delle parti.
La nuova CTU è apparsa alla Corte necessaria anche alla luce del fatto che lo stesso geom. a Per_2
pag. 26 della sua relazione peritale, ha sostanzialmente reputato pericolosa la demolizione e successiva ricostruzione del solaio fra il piano terra ed il primo piano e quella della copertura dell'edificio: “Il sottoscritto C.T.U. ritiene opportuno specificare che, quanto previsto in relazione agli interventi da eseguirsi per legittimare la situazione esistente sotto il profilo strutturale, risulta essere frutto della lettura ed interpretazione della normativa rispondente, anche se da un punto di vista pratico risulta essere di difficile esecuzione e per giunta pericoloso soprattutto il fatto di lasciare un fabbricato “chiuso” tra altri due edifici privo di opere di collegamento tra le murature perimetrali, quindi non si esclude di poter successivamente tentare “la strada del dialogo” al fine di valutare con i responsabili dell'ufficio GE CI una procedura esecutiva alternativa che permetta di raggiungere lo stesso risultato”.
E' stata quindi nominata CTU l'ing. ponendole il seguente quesito: "fermo restando Per_4
l'accertamento già eseguito con la precedente consulenza tecnica, dica il CTU, anche previa interlocuzione con le pubbliche amministrazioni competenti, se le opere accertate come non conformi alla normativa antisismica e non sanabili siano ora sanabili alla luce della LRT 65/2014
e, se sì, con quali interventi di modifica e con quali costi".
La consulente ha svolto accurate indagini (completate anche previa esecuzione di “piccoli saggi ispettivi sui paramenti murari, sulle scale e porzioni di solaio onde riscontrare l'effettiva consistenza strutturale”, autorizzati dal collegio ex art. 92 disp. att. cpc), verificando, anche all'esito di specifica interlocuzione con l'ing. del GE CI di Prato, la Controparte_6 concreta sanabilità delle opere strutturali eseguite nell'appartamento della senza previo nulla CP_1
osta del GE CI, diversamente da quanto ritenuto dal CTU dell'ATP, geom. Per_2
Pers In particolare l'ing. ha provveduto ad effettuare le verifiche strutturali delle opere realmente eseguite, sia seguendo la normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere stesse, ovvero le NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), sia seguendo la normativa sismica ad oggi vigente (quando si presuppone cioè che venga presentata l'istanza di sanatoria al GE CI di
Prato), ovvero le NTC 2018 (Decreto 17 gennaio 2018, in vigore il 22 marzo 2018).
E' stato così possibile concludere che “essendo tutti gli elementi strutturali verificati sia alla normativa vigente all'epoca della realizzazione che ad oggi, si può affermare che sia possibile sanare le opere alla luce della LRT 65/2014, secondo l'ex art. 182 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, ammesso che siano urbanisticamente ammissibili”, e questo senza necessità di eseguire interventi di modifica (vedi CTU Cei a pag. 60/61).
Pers In sostanza l'ing. a accertato che le opere strutturali eseguite dall'impresa sotto la direzione dei lavori del geom. diversamente da quanto sostenuto dal geom. erano conformi sia alla Pt_1 Per_2
normativa antisismica vigente al momento nella loro realizzazione che a quella attualmente vigente
(e la sanatoria occorre quindi solo perché non è mai stato chiesto il previo nulla osta al GE
CI).
Si è pertanto reso necessario un supplemento di consulenza tecnica per capire come tale conclusione incidesse sulla quantificazione del danno risarcibile, in quanto lo stesso giudice appellato ha evidenziato (vedi a pag. 11 della sentenza di primo grado) che la somma di € 76.000,00 (indicata complessivamente dal geom. quale costo per l'intervento di adeguamento sia edilizio che Per_2 strutturale) atteneva per la parte più rilevante “alla demolizione e al rifacimento del solaio tra il piano terra e il primo piano e della copertura”, opere di cui invece non c'è più necessità alla luce della CTU svolta in grado di appello.
Pers Si è quindi richiesto all'ing. di ricalcolare ex novo il danno risarcibile complessivo, calcolando anche le spese necessarie per ottenere la sanatoria delle opere abusive e/o difformi sia dal punto di vista urbanistico/edilizio che strutturale, in modo tale da ottenere la totale regolarizzazione dell'immobile di proprietà di . CP_1
Pers La presente causa va quindi decisa sulla base degli accertamenti compiuti dall'ing. che consentono di ritenere assorbito il quarto motivo di appello, dato che esso non contiene alcuna ulteriore censura alla sentenza di primo grado, ma consiste solo nella contestazione del quantum debeatur individuato dal primo giudice, fondata sulle argomentazioni contenute nei precedenti motivi di appello. Pers Orbene, nel supplemento di CTU l'ing. ha accertato quale danno emergente per la CP_1
l'insieme delle seguenti somme:
€ 11.891,20 quale costo totale per ottenere la sanatoria strutturale;
€ 6.409,43, quale costo totale per ottenere la sanatoria edilizia/urbanistica;
€ 5.487,34 (già comprensiva di IVA) per la realizzazione delle opere necessarie inerenti le canne fumarie e i complementi (somma capitale € 4.497,82);
€ 4.000,00 oltre IVA di legge (totale € 4.880,00), per la realizzazione della linea vita e dei dispositivi di sicurezza sulla copertura;
€ 15.000,00 oltre Iva di legge per la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termico, della distribuzione del gas, dell'impianto idro-sanitario, comprensiva del costo di eventuali opere edili, progetti tecnici e deposito delle relative certificazioni di conformità;
€ 1.856,32 (somma comprensiva di Iva e contributi previdenziali) a titolo di spese professionali necessarie per il deposito dell'abitabilità presso il Comune di Cantagallo.
A parere della Corte vanno riconosciute a favore della tutte queste somme indicate dal CTU ad CP_1 eccezione di quella di € 15.000,00 oltre Iva, necessaria per il rifacimento completo degli impianti tecnologici.
Pers Infatti sul punto va disattesa la conclusione del CTU ing. che, a richiesta di chiarimenti della
Corte, ha confermato questa voce di danno richiamandosi integralmente alla identica conclusione che sul punto aveva indicato CTU in particolare, pur essendo pacifico in causa che tutti gli Per_2
impianti tecnologici sono stati concretamente realizzati (tanto è vero che la a metà dell'anno CP_1
2013 è potuta andare ad abitare nell'immobile ristrutturato) e che l'unica doglianza lamentata dall'attrice in proposito non fosse l'esistenza di vizi e difetti degli impianti, bensì solo la mancata redazione e presentazione di idonee certificazioni di esecuzione a regola d'arte degli stessi (avendo l'impresa lasciato il cantiere senza aver consegnato alla committente dette certificazioni), il CP_2 geom. ha ritenuto necessario includere nel danno risarcibile il costo necessario per “il Per_2
rifacimento completo degli impianti tecnologici, o quanto meno delle loro componentistiche, in quanto la normativa vigente non prevede che il Certificato di Conformità alla Regola d'Arte possa essere redatto da impresa diversa da quella esecutrice dell'opera e che per gli stessi, essendo oggetto di intervento recente (successivo al 2008), non è prevista la Redazione del Certificato di
Rispondenza, valutando così un costo a corpo e non a misura per la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termico, della distribuzione del gas, nonché impianto idro -sanitario comprensivi di eventuali opere edili, progetti tecnici e deposito delle suddette Certificazioni in circa
€ 15.000,00 oltre IVA come per legge” (vedi CTU a pagg. 14 e 26). Per_2 A parere della Corte, pur non essendo in discussione la bontà sul piano puramente tecnico del Pers ragionamento del CTU confermato anche dal CTU secondo cui la non può oggi Per_2 CP_1
ottenere le necessarie certificazioni di conformità di tutti gli impianti del suo immobile (elettrico, termosanitario e del gas) se non facendo ricorso ad una impresa diversa da la quale tuttavia CP_2
dovrebbe provvedere al rifacimento ex novo degli stessi per poterne poi dichiarare la conformità alla normativa vigente (non potendo essa rilasciare alcuna certificazione di conformità per impianti installati in precedenza da altra impresa), appare evidente come di tale particolare situazione non possa essere ritenuto responsabile il geom. ma solo che all'epoca abbandonò il Pt_1 CP_2
cantiere della ristrutturazione senza consegnare alla committente le certificazioni di conformità relative ai nuovi impianti installati.
Il geom. avrebbe potuto semmai essere ritenuto responsabile, nella sua qualità di Direttore Pt_1
dei Lavori, solo della mancata esecuzione a regola d'arte degli impianti tecnologici, per omesso controllo sull'operato dell'impresa esecutrice, ma tale addebito non è mai stato formulato dall'attrice perché non è mai stato lamentato il mancato funzionamento di uno o più impianti installati da (del resto detta circostanza è da escludere anche in via puramente logica, CP_2 considerato che l'attrice dal 2013 abita nell'immobile oggetto di causa, come si evince anche dalla sua costituzione nel giudizio di appello).
In definitiva, non potendo il direttore dei lavori rispondere dei danni provocati dall'inadempimento di un obbligo ricadente solo sull'impresa, il danno patrimoniale che il geom. deve risarcire Pt_1
a ammonta complessivamente ad euro 30.524,29 (e non invece alla somma CP_1
Pers complessiva di euro 48.824,29 risultante dalla CTU considerato inoltre che l'ulteriore somma di euro 2.532,00 per il pagamento della sanzione amministrativa, richiesta come danno dall'appellata in comparsa conclusionale, in realtà è già stata ricompresa dal CTU in quella necessaria per la sanatoria urbanistica) ed in tal senso va quindi riformata la sentenza appellata.
Sulla predetta somma capitale decorrono solo gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente sentenza, come stabilito dal primo giudice nel dispositivo, in quanto la non ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la seguente motivazione del Tribunale: “Pur trattandosi di debito di valore, poiché l'attrice non ha provato di avere già sostenuto tali esborsi - nemmeno la spesa di € 1.464,00 per l'installazione delle porte è dimostrata perché la fattura non è quietanzata
(doc. 35 fascicolo , non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi”. CP_1
9. In punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Applicando questi principi al caso di specie il geom. va sicuramente condannato al Pt_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di ATP, come già liquidate dal primo giudice, così come al pagamento delle spese per le due CTU eseguite in questo grado, perché gli accertamenti tecnici sono stati necessari per accertare il danno risarcibile;
tuttavia, alla luce della valutazione unitaria della vicenda processuale, si ritiene opportuna una parziale compensazione delle spese dei due giudizi di merito: infatti l'attrice è sicuramente vittoriosa sulla domanda risarcitoria per danno patrimoniale, sebbene per importo inferiore rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice, ma è risultata soccombente sia sul risarcimento del danno non patrimoniale, sia sulla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, sia sulla domanda di ripetizione del compenso versato;
ricorre pertanto una ipotesi di soccombenza reciproca alla luce della nozione che è stata fornita recentemente dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), la quale consente di compensare per un terzo le spese di entrambi i giudizi di merito e porre a carico del solo i due terzi residui, considerato che la Pt_1 domanda di risarcimento del danno patrimoniale, su cui l'attrice è risultata vittoriosa, è quella che ha necessitato del maggior sforzo difensivo delle parti e della maggiore attenzione da parte del giudice.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia alla luce della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, così decide;
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Parte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
[...] CP_1 della somma di euro € 30.524,29, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di ATP come già liquidate dal Parte_1
primo giudice e delle spese per le due CTU espletate nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto in corso di causa;
compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi e condanna al Parte_1 pagamento dei due terzi residui, spese che si liquidano per l'intero per il primo grado nella somma di euro 7.616,00 e per il presente giudizio nella somma di euro 9.991,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.9.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori