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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 930/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 930 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Fina
attore e
e per essa quale mandataria rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'avv. Alessandro Lembo convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto dei presupposti dell'azione esecutiva indicata in premessa e/o la nullità e/o inefficacia del pignoramento introduttivo del predetto giudizio;
- condannare controparte alle spese e competenze di lite in favore dello scrivente difensore antistatario.”; per parte convenuta: “1. in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate dalla nei confronti di nella causa iscritta al rg: 930/2021, con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione di legge ivi inclusa la compensazione delle spese di lite;
2. in via del tutto subordinata, respingere con qualsiasi congrua formula, tutte le domande attoree, siccome inammissibili e/o comunque infondate per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., in qualità di parte Parte_1 esecutata nella procedura immobiliare R.G.E.I. n. 350/2019, eccependo la nullità delle notifiche sia del precetto sia dell'atto di pignoramento immobiliare.
All'esito della fase sommaria dell'opposizione, il G.E., con ordinanza emessa in data 19.01.2021, ha accolto la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente. L'opponente ha dunque introdotto il presente giudizio di merito, nei termini concessi dal G.E. per la sua instaurazione, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione, stante la nullità della notificazione degli atti esecutivi.
Al riguardo, ha esposto che:
- il legale rappresentante della aveva ricevuto all'indirizzo di residenza Parte_1 Testimone_1 in Via del Teatro Greco, 3/A in Tivoli una raccomandata, indirizzata anche alla sede sociale della con la quale era stato comunicato che in data 12.10.2020 si sarebbe tenuto l'accesso Parte_1 all'immobile di proprietà della predetta società, oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Tivoli n. 350/2019 RGEI;
- a seguito dell'accesso al fascicolo telematico della procedura in oggetto, parte opponente aveva quindi preso conoscenza di essere parte esecutata nella procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà;
- la non aveva tuttavia mai ricevuto la notifica tanto dell'atto di precetto che dell'atto di Parte_1 pignoramento;
- nel maggio 2019 l'atto di precetto sarebbe stato difatti oggetto di un tentativo di notifica presso la sede sociale in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Maremmana Inferiore 335, ma la notificazione non sarebbe andata a buon fine per “indirizzo sconosciuto”;
- attesa la notificazione negativa presso la sede sociale, nel giugno 2019 la creditrice procedente aveva quindi eseguito la notifica del precetto presso il legale rappresentate della all'indirizzo di Parte_1
Largo Ugo La Malfa n. 10 in Tivoli, che si sarebbe perfezionata per mancato ritiro nel termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- nel luglio del 2019, la creditrice procedente aveva poi notificato l'atto di pignoramento immobiliare presso la sede sociale della con esito negativo in quanto non rinvenuta al domicilio Parte_1 indicato in atti e presso il legale rappresentate della al medesimo indirizzo di Largo Ugo Parte_1
La Malfa n. 10 in Tivoli, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per mancato ritiro nel termine di dieci giorni;
- tuttavia, dall'08.1.2019, non era più residente all'indirizzo di Largo Ugo La Malfa n. Testimone_1
10 in Tivoli bensì alla Via del Teatro Greco 3/A;
- parimenti, la società era invece attiva, con sede alla Via Maremmana Inferiore 335 in Parte_1
Guidonia Montecelio;
- la sede della società aveva in particolare un ingresso visibile dalla strada ed il cancello Parte_1
d'ingresso era munito di cassetta delle lettere ove è apposta la scritta;
Pt_1
- pertanto, le notificazioni dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare erano entrambe affette da nullità.
2 2. Si è costituita in giudizio e per essa la chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 della domanda attorea poiché inammissibile e infondata.
Ha eccepito, in sintesi, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della parte esecutata, avendo l'ordinanza di sospensione acquisito efficacia definitiva in assenza di reclamo e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c., il processo esecutivo era da considerarsi estinto.
Ha altresì assunto la regolarità delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, comunque,
l'eventuale nullità era da considerare sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., per effetto dell'opposizione proposta.
3. All'udienza di prima comparizione del 02.07.2021, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con ordinanza del 05.08.2023, il processo esecutivo R.G.E. n. 350/2019 è stato dichiarato estinto.
Conseguentemente, all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, il difensore di parte convenuta ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il procuratore di parte attrice si è riportato al proprio atto introduttivo.
4. Nel caso di specie, come anzidetto, con ordinanza del 05.08.2023, il G.E. ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione R.G.E. n. 350/2019, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda volta a conseguire la pronuncia di nullità/inefficacia degli atti esecutivi opposti, permanendo così il solo interesse delle parti ex art. 100 c.p.c., in mancanza di accordo, alla pronuncia sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Sotto questo profilo, si osserva che il debitore esecutato, beneficiario del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha comunque iscritto a ruolo il presente giudizio quale merito dell'opposizione.
Orbene, gli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedono che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex artt. 615 e 617 c.p.c. viene introdotta dalla “parte interessata”.
Al riguardo, giova osservare come ai sensi dell'art. 624 c.p.c. “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese” (comma 3), “La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618” (comma 4).
3 Atteso tale sistema normativo, orientato teleologicamente ad esigenze deflattive del processo, questo giudicante rileva come la parte “interessata” all'introduzione del giudizio di merito deve qualificarsi alla stregua del disposto del richiamato art. 624 comma 3 c.p.c.
Ed invero, in caso di avvenuta sospensione dell'esecuzione, atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia degli atti esecutivi intrapresi, deve evidenziarsi l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito in capo al solo creditore, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo degli atti esecutivi intrapresi.
In assenza di un'attività processuale del creditore volta a rimuovere gli effetti, di per sé pregiudizievoli, della sospensione, l'effetto estintivo della procedura esecutiva è difatti previsto dalla legge in via automatica, senza alcun bisogno che la parte esecutata faccia alcunché.
La struttura bifasica delle opposizioni esecutive, caratterizzata dalla previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, assolve del resto, in primo luogo, allo scopo di incentivare un meccanismo deflattivo, proprio in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione.
Ed infatti il legislatore con le riforme del 2006 che prevedono la possibilità di introduzione della fase di merito, come sostanziale riassunzione del giudizio nel ruolo degli affari contenziosi, solo dopo la fase sommaria endoesecutiva, ha inteso rendere la stessa “soltanto eventuale” e possibilmente da evitare,
“laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena” (cfr. Cass. n. 20788/2018; Cass.
25170/2018).
Nella fattispecie, premesso l'intervenuto accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., doveva dunque ravvisarsi in capo al creditore procedente e non all'esecutato, l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso gli atti esecutivi oggetto di opposizione.
In definitiva, la domanda introduttiva della presente fase di merito deve essere considerata inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo alla Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 agg. D.M. n. 147/2022 - valori minimi, tenuto conto del carattere documentale della controversia e della risoluzione di un'unica questione di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 930/2021, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
4 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 6.023,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa legge.
Si comunichi.
Addì, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 930 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Fina
attore e
e per essa quale mandataria rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'avv. Alessandro Lembo convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto dei presupposti dell'azione esecutiva indicata in premessa e/o la nullità e/o inefficacia del pignoramento introduttivo del predetto giudizio;
- condannare controparte alle spese e competenze di lite in favore dello scrivente difensore antistatario.”; per parte convenuta: “1. in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate dalla nei confronti di nella causa iscritta al rg: 930/2021, con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione di legge ivi inclusa la compensazione delle spese di lite;
2. in via del tutto subordinata, respingere con qualsiasi congrua formula, tutte le domande attoree, siccome inammissibili e/o comunque infondate per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., in qualità di parte Parte_1 esecutata nella procedura immobiliare R.G.E.I. n. 350/2019, eccependo la nullità delle notifiche sia del precetto sia dell'atto di pignoramento immobiliare.
All'esito della fase sommaria dell'opposizione, il G.E., con ordinanza emessa in data 19.01.2021, ha accolto la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente. L'opponente ha dunque introdotto il presente giudizio di merito, nei termini concessi dal G.E. per la sua instaurazione, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione, stante la nullità della notificazione degli atti esecutivi.
Al riguardo, ha esposto che:
- il legale rappresentante della aveva ricevuto all'indirizzo di residenza Parte_1 Testimone_1 in Via del Teatro Greco, 3/A in Tivoli una raccomandata, indirizzata anche alla sede sociale della con la quale era stato comunicato che in data 12.10.2020 si sarebbe tenuto l'accesso Parte_1 all'immobile di proprietà della predetta società, oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Tivoli n. 350/2019 RGEI;
- a seguito dell'accesso al fascicolo telematico della procedura in oggetto, parte opponente aveva quindi preso conoscenza di essere parte esecutata nella procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà;
- la non aveva tuttavia mai ricevuto la notifica tanto dell'atto di precetto che dell'atto di Parte_1 pignoramento;
- nel maggio 2019 l'atto di precetto sarebbe stato difatti oggetto di un tentativo di notifica presso la sede sociale in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Maremmana Inferiore 335, ma la notificazione non sarebbe andata a buon fine per “indirizzo sconosciuto”;
- attesa la notificazione negativa presso la sede sociale, nel giugno 2019 la creditrice procedente aveva quindi eseguito la notifica del precetto presso il legale rappresentate della all'indirizzo di Parte_1
Largo Ugo La Malfa n. 10 in Tivoli, che si sarebbe perfezionata per mancato ritiro nel termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- nel luglio del 2019, la creditrice procedente aveva poi notificato l'atto di pignoramento immobiliare presso la sede sociale della con esito negativo in quanto non rinvenuta al domicilio Parte_1 indicato in atti e presso il legale rappresentate della al medesimo indirizzo di Largo Ugo Parte_1
La Malfa n. 10 in Tivoli, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per mancato ritiro nel termine di dieci giorni;
- tuttavia, dall'08.1.2019, non era più residente all'indirizzo di Largo Ugo La Malfa n. Testimone_1
10 in Tivoli bensì alla Via del Teatro Greco 3/A;
- parimenti, la società era invece attiva, con sede alla Via Maremmana Inferiore 335 in Parte_1
Guidonia Montecelio;
- la sede della società aveva in particolare un ingresso visibile dalla strada ed il cancello Parte_1
d'ingresso era munito di cassetta delle lettere ove è apposta la scritta;
Pt_1
- pertanto, le notificazioni dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare erano entrambe affette da nullità.
2 2. Si è costituita in giudizio e per essa la chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 della domanda attorea poiché inammissibile e infondata.
Ha eccepito, in sintesi, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della parte esecutata, avendo l'ordinanza di sospensione acquisito efficacia definitiva in assenza di reclamo e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c., il processo esecutivo era da considerarsi estinto.
Ha altresì assunto la regolarità delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, comunque,
l'eventuale nullità era da considerare sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., per effetto dell'opposizione proposta.
3. All'udienza di prima comparizione del 02.07.2021, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con ordinanza del 05.08.2023, il processo esecutivo R.G.E. n. 350/2019 è stato dichiarato estinto.
Conseguentemente, all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, il difensore di parte convenuta ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il procuratore di parte attrice si è riportato al proprio atto introduttivo.
4. Nel caso di specie, come anzidetto, con ordinanza del 05.08.2023, il G.E. ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione R.G.E. n. 350/2019, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda volta a conseguire la pronuncia di nullità/inefficacia degli atti esecutivi opposti, permanendo così il solo interesse delle parti ex art. 100 c.p.c., in mancanza di accordo, alla pronuncia sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Sotto questo profilo, si osserva che il debitore esecutato, beneficiario del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha comunque iscritto a ruolo il presente giudizio quale merito dell'opposizione.
Orbene, gli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedono che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex artt. 615 e 617 c.p.c. viene introdotta dalla “parte interessata”.
Al riguardo, giova osservare come ai sensi dell'art. 624 c.p.c. “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese” (comma 3), “La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618” (comma 4).
3 Atteso tale sistema normativo, orientato teleologicamente ad esigenze deflattive del processo, questo giudicante rileva come la parte “interessata” all'introduzione del giudizio di merito deve qualificarsi alla stregua del disposto del richiamato art. 624 comma 3 c.p.c.
Ed invero, in caso di avvenuta sospensione dell'esecuzione, atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia degli atti esecutivi intrapresi, deve evidenziarsi l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito in capo al solo creditore, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo degli atti esecutivi intrapresi.
In assenza di un'attività processuale del creditore volta a rimuovere gli effetti, di per sé pregiudizievoli, della sospensione, l'effetto estintivo della procedura esecutiva è difatti previsto dalla legge in via automatica, senza alcun bisogno che la parte esecutata faccia alcunché.
La struttura bifasica delle opposizioni esecutive, caratterizzata dalla previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, assolve del resto, in primo luogo, allo scopo di incentivare un meccanismo deflattivo, proprio in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione.
Ed infatti il legislatore con le riforme del 2006 che prevedono la possibilità di introduzione della fase di merito, come sostanziale riassunzione del giudizio nel ruolo degli affari contenziosi, solo dopo la fase sommaria endoesecutiva, ha inteso rendere la stessa “soltanto eventuale” e possibilmente da evitare,
“laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena” (cfr. Cass. n. 20788/2018; Cass.
25170/2018).
Nella fattispecie, premesso l'intervenuto accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., doveva dunque ravvisarsi in capo al creditore procedente e non all'esecutato, l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso gli atti esecutivi oggetto di opposizione.
In definitiva, la domanda introduttiva della presente fase di merito deve essere considerata inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo alla Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 agg. D.M. n. 147/2022 - valori minimi, tenuto conto del carattere documentale della controversia e della risoluzione di un'unica questione di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 930/2021, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
4 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 6.023,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa legge.
Si comunichi.
Addì, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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