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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4052/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Carlo Tenuta, per mandato in atti;
opponenti
e società a responsabilità limitata, costituita ai sensi della legge 30 aprile Controparte_1
1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via
Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA
, e all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa la P.IVA_1 Controparte_2
con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v.,
[...] iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al P.IVA_2
R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta procura speciale del 11/6/2020 a rogito del
Notaio di Pordenone, repertorio n.304820, raccolta n. 36263, Persona_1 rappresentata da rappresentata, assistita e difesa, Controparte_3
unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare e Avv. Maria Gabriella
Cesare, per mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI Come in atti e verbali e note conclusive autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13.10.2023 n. 1020/2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro € 134.842,88, dovuta in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente del 23.02.2004 n. 855496, sottoscritto dall'amministratore delegato della , di cui erano costituiti fideiussori in forza di Parte_3
atto del 4.5.2017.
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito, nell'ordine: mancata indicazione del tasso creditorio ed insufficienza della certificazione prodotta ex articolo 50 Tub a corredo della domanda monitoria;
superamento di tassi ultra soglia e la violazione, dell'art. 2 della legge n. 108/1996, dell'art. 644 cod. pen., in relazione ai D.M. 20.12.2002 – 19.9.2003, 18.12.2003 e
17.3.2004; mancata corrispondenza tra il tasso effettivamente applicato e quale quello c.d. nominale;
mancato invio ai fidejussori della gli estratti conto o altri similari Parte_3 atti informativi sull'andamento del rapporto;
disconoscimento e nullità della fidejussione omnibus, in quanto riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI, sanzionato con provvedimento della Banca d'italia 55/2005.; mancanza di prova della legittimazione attiva in capo alla società opposta;
decadenza dalla azione e la prescrizione del diritto in quanto, per non avere la creditrice agito, preventivamente e nei termini normativamente previsti, nei confronti della Parte_3
Ha resistito la società opposta, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Espletata mediazione, concessa la provvisoria esecuzione ed integrati gli scritti dalla sola parte opponente, la causa viene per la decisione.
Va esaminata preliminarmente la questione relativa al disconoscimento della fideiussione prodotta in giudizio dalla società opposta.
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura, se intende disconoscerla, è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione”; la Corte di
Cassazione ha chiarito che “la parte costituita contro la quale la scrittura privata è prodotta, anche se in copia fotostatica, ha l'onere onde verificarne il disconoscimento tacito di disconoscerlo nella prima udienza o nella prima riposta successiva alla produzione, salvo il caso che la produzione avvenga in copia autentica non essendo la parte tenuta all'immediata dichiarazione di disconoscimento “ (Cass. 28.12.1993 n. 12856). La Corte ha anche chiarito che “tale onere grava esclusivamente sul soggetto che appare autore della sottoscrizione” (Cass. 17.05.1999 n. 4791).
All'uopo, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento non richiede formule sacramentali o vincolate ma deve, secondo la giurisprudenza di legittimità, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass. n. 1537/2018) e risultando così con certezza una volontà espressa in tal senso
(Cass. n. 15790/2016; Cass. n. 18042/2014) riferentesi solo a quelli sottoscritti e la cui firma viene disconosciuta.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quindi, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.
La giurisprudenza nomofilattica è chiara nell'evidenziare: "il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione...". (Cassazione civile sez. I, 05/07/1993,
n.ro 7334)
Nella specie, e nella citazione di opposizione Parte_4 Parte_2
avevano contestato la legittimazione passiva in capo ai medesimi, affermando: " non sono stati inviati ai fidejussori della , gli estratti conto o altri similari atti informativi Parte_3 sull'andamento del rapporto che, in virtù di sottoscrizioni, disconosciute espressamente e da essi non apposte, avrebbero generato il rapporto di apertura di credito in conto corrente” ed aggiunto
“perché la qualità stessa di consumatori riconosciuta in capo ai sig.ri e Parte_2
, i quali ammesso che possano essere considerati fidejussori nonostante l'espresso Parte_1 disconoscimento delle sottoscrizioni implica la nullità di numerose clausole contrattuali, comprese quelle efferenti gli artt. 1956 e 1957 cod. civ., con l'ovvia conseguenza, sotto questo ulteriore profilo, della inesigibilità della asserita pretesa creditoria nei loro confronti”.
Ciò chiarito, a fronte del rilievo di aspecificità formulato dalla società opposta per destituire di ogni valenza il detto disconoscimento, nella comparsa di costituzione, la parte opponente nella memoria depositata in data 30.10.2024 ha specificato di aver inteso disconoscere le sottoscrizioni apposte al contratto di fidejussione. (cfr. pagina 2: “Da ciò deriva l'inversione dell'onere probatorio in capo alla società opposta, la quale deve dimostrare che le clausole contenute nel contratto di fidejussione, le cui sottoscrizioni, tra l'altro, sono state debitamente disconosciute, non rientrino nel novero di quelle c.d. vessatorie, compresa quella di cui all'art. 1957 cod.”).
Ad avviso di chi scrive, re melius perpensa, pur non essendo il disconoscimento delle sottoscrizioni stato formulato a mò di incipit di una delle censure compendiate nella numerazione contenuta nella citazione in opposizione e/o isolato graficamente rispetto alle deduzioni critiche ivi articolate, risultando inserito all'interno dei punti n. 7 e 8 dell'atto, il tenore della deduzione espressa a pagina 3 e 4 del documento, su cui gli istanti hanno inteso fugare il dubbio espresso dalla società opposta nel successivo scritto, tempestivamente depositato in giudizio, integra complessivamente una condotta difensiva idonea ad integrare gli estremi di un valido disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione azionata in giudizio.
Ed ancora, tenuto conto del fatto il disconoscimento è riferito alle sottoscrizioni della fideiussioni – e non paiono evincibili possibilità di attribuirlo ad altre scritture depositate in atti – nonché della circostanza che la negazione di autenticità sia stata ripetuta più volte nell'atto di opposizione, deve ritenersi riscontrato in maniera completa il requisito di cui all'art. 214 c.p.c..
In ragione del tempestivo disconoscimento operato dagli odierni opponenti, la società opposta avrebbe, quindi, potuto avvalersi della fideiussione solo previa proposizione di istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova e le scritture di comparazione. Trattasi di procedimento incidentale che avrebbe dovuto avanzare l'opposta, che fonda la propria difesa di merito su quella scrittura (fideiussione del 4.5.2017).
L'istanza non è stata proposta neanche implicitamente, atteso che la difesa della opposta ha sempre insistito solo sulla irritualità del disconoscimento e neppure a fronte della specificazione contenuta all'interno della memoria depositata in data 30.10.2024 – ove il disconoscimento risulta espresso in termini netti ed inequivocabili – ha inteso prendere posizione sulla questione.
In conseguenza della inutilizzabilità della fideiussione apparentemente riferibile agli odierni opponenti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Spese di lite compensate, tenuto conto della obiettiva controvertibilità della questione trattata e del limitato perimetro dell'indagine, stante la natura assorbente della censura posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
➢ Compensa le spese di lite.
Cosenza, 13.5.2025 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4052/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Carlo Tenuta, per mandato in atti;
opponenti
e società a responsabilità limitata, costituita ai sensi della legge 30 aprile Controparte_1
1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via
Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA
, e all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa la P.IVA_1 Controparte_2
con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v.,
[...] iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al P.IVA_2
R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta procura speciale del 11/6/2020 a rogito del
Notaio di Pordenone, repertorio n.304820, raccolta n. 36263, Persona_1 rappresentata da rappresentata, assistita e difesa, Controparte_3
unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare e Avv. Maria Gabriella
Cesare, per mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI Come in atti e verbali e note conclusive autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13.10.2023 n. 1020/2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro € 134.842,88, dovuta in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente del 23.02.2004 n. 855496, sottoscritto dall'amministratore delegato della , di cui erano costituiti fideiussori in forza di Parte_3
atto del 4.5.2017.
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito, nell'ordine: mancata indicazione del tasso creditorio ed insufficienza della certificazione prodotta ex articolo 50 Tub a corredo della domanda monitoria;
superamento di tassi ultra soglia e la violazione, dell'art. 2 della legge n. 108/1996, dell'art. 644 cod. pen., in relazione ai D.M. 20.12.2002 – 19.9.2003, 18.12.2003 e
17.3.2004; mancata corrispondenza tra il tasso effettivamente applicato e quale quello c.d. nominale;
mancato invio ai fidejussori della gli estratti conto o altri similari Parte_3 atti informativi sull'andamento del rapporto;
disconoscimento e nullità della fidejussione omnibus, in quanto riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI, sanzionato con provvedimento della Banca d'italia 55/2005.; mancanza di prova della legittimazione attiva in capo alla società opposta;
decadenza dalla azione e la prescrizione del diritto in quanto, per non avere la creditrice agito, preventivamente e nei termini normativamente previsti, nei confronti della Parte_3
Ha resistito la società opposta, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Espletata mediazione, concessa la provvisoria esecuzione ed integrati gli scritti dalla sola parte opponente, la causa viene per la decisione.
Va esaminata preliminarmente la questione relativa al disconoscimento della fideiussione prodotta in giudizio dalla società opposta.
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura, se intende disconoscerla, è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione”; la Corte di
Cassazione ha chiarito che “la parte costituita contro la quale la scrittura privata è prodotta, anche se in copia fotostatica, ha l'onere onde verificarne il disconoscimento tacito di disconoscerlo nella prima udienza o nella prima riposta successiva alla produzione, salvo il caso che la produzione avvenga in copia autentica non essendo la parte tenuta all'immediata dichiarazione di disconoscimento “ (Cass. 28.12.1993 n. 12856). La Corte ha anche chiarito che “tale onere grava esclusivamente sul soggetto che appare autore della sottoscrizione” (Cass. 17.05.1999 n. 4791).
All'uopo, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento non richiede formule sacramentali o vincolate ma deve, secondo la giurisprudenza di legittimità, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass. n. 1537/2018) e risultando così con certezza una volontà espressa in tal senso
(Cass. n. 15790/2016; Cass. n. 18042/2014) riferentesi solo a quelli sottoscritti e la cui firma viene disconosciuta.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quindi, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.
La giurisprudenza nomofilattica è chiara nell'evidenziare: "il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione...". (Cassazione civile sez. I, 05/07/1993,
n.ro 7334)
Nella specie, e nella citazione di opposizione Parte_4 Parte_2
avevano contestato la legittimazione passiva in capo ai medesimi, affermando: " non sono stati inviati ai fidejussori della , gli estratti conto o altri similari atti informativi Parte_3 sull'andamento del rapporto che, in virtù di sottoscrizioni, disconosciute espressamente e da essi non apposte, avrebbero generato il rapporto di apertura di credito in conto corrente” ed aggiunto
“perché la qualità stessa di consumatori riconosciuta in capo ai sig.ri e Parte_2
, i quali ammesso che possano essere considerati fidejussori nonostante l'espresso Parte_1 disconoscimento delle sottoscrizioni implica la nullità di numerose clausole contrattuali, comprese quelle efferenti gli artt. 1956 e 1957 cod. civ., con l'ovvia conseguenza, sotto questo ulteriore profilo, della inesigibilità della asserita pretesa creditoria nei loro confronti”.
Ciò chiarito, a fronte del rilievo di aspecificità formulato dalla società opposta per destituire di ogni valenza il detto disconoscimento, nella comparsa di costituzione, la parte opponente nella memoria depositata in data 30.10.2024 ha specificato di aver inteso disconoscere le sottoscrizioni apposte al contratto di fidejussione. (cfr. pagina 2: “Da ciò deriva l'inversione dell'onere probatorio in capo alla società opposta, la quale deve dimostrare che le clausole contenute nel contratto di fidejussione, le cui sottoscrizioni, tra l'altro, sono state debitamente disconosciute, non rientrino nel novero di quelle c.d. vessatorie, compresa quella di cui all'art. 1957 cod.”).
Ad avviso di chi scrive, re melius perpensa, pur non essendo il disconoscimento delle sottoscrizioni stato formulato a mò di incipit di una delle censure compendiate nella numerazione contenuta nella citazione in opposizione e/o isolato graficamente rispetto alle deduzioni critiche ivi articolate, risultando inserito all'interno dei punti n. 7 e 8 dell'atto, il tenore della deduzione espressa a pagina 3 e 4 del documento, su cui gli istanti hanno inteso fugare il dubbio espresso dalla società opposta nel successivo scritto, tempestivamente depositato in giudizio, integra complessivamente una condotta difensiva idonea ad integrare gli estremi di un valido disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione azionata in giudizio.
Ed ancora, tenuto conto del fatto il disconoscimento è riferito alle sottoscrizioni della fideiussioni – e non paiono evincibili possibilità di attribuirlo ad altre scritture depositate in atti – nonché della circostanza che la negazione di autenticità sia stata ripetuta più volte nell'atto di opposizione, deve ritenersi riscontrato in maniera completa il requisito di cui all'art. 214 c.p.c..
In ragione del tempestivo disconoscimento operato dagli odierni opponenti, la società opposta avrebbe, quindi, potuto avvalersi della fideiussione solo previa proposizione di istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova e le scritture di comparazione. Trattasi di procedimento incidentale che avrebbe dovuto avanzare l'opposta, che fonda la propria difesa di merito su quella scrittura (fideiussione del 4.5.2017).
L'istanza non è stata proposta neanche implicitamente, atteso che la difesa della opposta ha sempre insistito solo sulla irritualità del disconoscimento e neppure a fronte della specificazione contenuta all'interno della memoria depositata in data 30.10.2024 – ove il disconoscimento risulta espresso in termini netti ed inequivocabili – ha inteso prendere posizione sulla questione.
In conseguenza della inutilizzabilità della fideiussione apparentemente riferibile agli odierni opponenti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Spese di lite compensate, tenuto conto della obiettiva controvertibilità della questione trattata e del limitato perimetro dell'indagine, stante la natura assorbente della censura posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
➢ Compensa le spese di lite.
Cosenza, 13.5.2025 il Giudice
Germana Maffei