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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1614/2023 R.G. in data 31/8/2023, promossa d a
- (C.F. ) nata a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Biscontin
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- (C.F. ), nata in [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_3 C.F._3 entrambi residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Bianchi
r e s i s t e n t i
avente per oggetto: servitù trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 23/9/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente:
“NEL MERITO:
1 -In via Principale: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone contrariis reiectis: A) per le ragioni espresse in premessa, accertata ex art. 1079 c.c. l'esistenza dei presupposti del passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., dichiarare la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile
a favore del fondo dominante di proprietà della sig.ra ; B) per le ragioni espresse Parte_1 in premessa, accertata ex art. 1079 c.c. l'esistenza dei presupposti dell'acquedotto e scarico coattivo, nonché dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee telefoniche ex artt. 1033
e 1056 c.c. nonché artt. 119 – 129 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, dichiarare la sussistenza delle servitù coattive di acquedotto, scarico – elettriche e tecnologiche;
ordinando altresì la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'odierna resistente;
- Sempre in via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone contrariis reiectis:
A) per le ragioni espresse in premessa, accertato l'inadempimento di parti resistenti dell'accordo del 11.05.2022 di cui al doc. n. 8, condannare i sig.ri e , in solido Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre ad interessi anche moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., ovvero nella diversa quantificazione che sarà ritenuta di giustizia;
B) per le ragioni espresse in premessa, accertato ex art. 1079 c.c. il mancato pacifico godimento del bene da parte della sig.ra per le attività svolte dagli odierni resistenti, condannare i sig.ri Parte_1
e , in solido tra loro, ex art. 1079 c.c. al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_3 tutti subiti quantificato in € 2.500,00, nella misura equitativa che sarà ritenuta di giustizia;
C) per le ragioni espresse in premessa, accertato l'espletamento dell'attività stragiudiziale, nonché di quella inerente alla procedura di mediazione, condannare i sig.ri e Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali ed esborsi sostenuti dalla sig.ra
[...] [...] in complessivi € 3.076,26 ovvero nella diversa quantificazione che sarà ritenuta di Pt_1 giustizia.
- Con vittoria di spese eventualmente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre generali forfettarie, competenze ed onorari oltre iva e cpa come da D.M. 55/14 s.i.m.
- In via istruttoria Si ribadisce la produzione documentale da 1 a 14
-Qualora il Giudice lo dovesse considerare necessario al fine della decisione in causa, disporre una nuova perizia per la corretta quantificazione dell'indennità nominando un nuovo C.T.U.”.
per parti resistenti:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
2 Nel merito
Dato atto che si accettano integralmente le conclusioni della perizia del CTU geom. Persona_1
1) accogliersi le domande avversarie intese come di costituzione di servitù per il passaggio pedonale e carrabile sul terreno dei sigg.ri e a favore della Controparte_1 Parte_3 ricorrente, con le caratteristiche indicate nella CTU e quindi di mt. 2,50 di larghezza e mt. 23,00 di lunghezza e servitù di urbanizzazione primaria;
2) di conseguenza condannare parte attrice al pagamento dell'indennizzo secondo quanto determinato nella CTU e quindi nella misura di €
14.625,00; 3) respingersi ogni altra domanda ed eccezione: in particolare, respingersi le domande di risarcimento danni e di rifusione delle spese legali, di mediazione e per l'attività stragiudiziale;
4) condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese relative alla procedura di mediazione, le spese di CTU e le spese di causa ed onorari difensivi.
In via istruttoria
Si conferma l'esperita istruttoria e la prodotta documentazione;
si reiterano le contestazioni relative alla produzione avversaria dei documenti n.8 e 9.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, quale proprietaria di fondo che ha sostenuto essere Parte_1
“assolutamente intercluso”, ha agito nei confronti di e Controparte_2 Parte_3 comproprietari di immobile confinante, chiedendo al Tribunale:
- di “dichiarare la sussistenza”, a favore del proprio fondo e a carico di quello dei convenuti, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e delle servitù coattive di acquedotto, scarico, elettriche e tecnologiche;
- di ordinare la cessazione delle turbative al suo diritto di proprietà da parte dei resistenti;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, sia per inadempimento degli obblighi derivanti da un accordo stragiudiziale stipulato dalle parti in data 11/5/2022, sia per gli impedimenti e turbative posti all'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1079 c.c..
Si sono ritualmente costituite le parti resistenti, contestando le domande della parte ricorrente, in subordine non opponendosi alla servitù di passaggio, con le modalità meno gravose per la loro proprietà e comunque con equo indennizzo a proprio favore.
3 La causa, istruita mediante C.T.U., è stata discussa nell'udienza del giorno 23/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza.
2. In via preliminare, è necessario qualificare le domande.
La ricorrente, con riferimento sia alla servitù di passaggio, sia a quelle di acquedotto, scarico ed elettrodotto, ha invocato un accertamento ai sensi dell'art. 1079 c.c., con ciò presupponendo la preesistenza dei corrispondenti diritti reali. Non ha però fornito alcun elemento per documentare l'esistenza di titoli costitutivi di tali diritti, di natura contrattuale o giudiziale, né ne è stata invocata l'usucapione.
In effetti, contraddittoriamente, ha richiesto che l'accertamento abbia a oggetto Parte_1 non l'esistenza di tali diritti reali, così come previsto dalla norma, ma “... l'esistenza dei presupposti
...” del passaggio coattivo e delle altre servitù coattive. La contraddizione consiste nel fatto che, se le servitù fossero già esistenti, non sarebbe necessario accertarne i presupposti costitutivi, accertamento quest'ultimo che semmai sarebbe preliminare a una successiva costituzione.
Da quanto precede derivano due conseguenze.
La prima è che le domande, pur formulate nel senso di “... dichiarare la sussistenza delle servitù coattive ...”, non possono che intendersi, secondo il loro contenuto sostanziale, come rivolte alla costituzione dei corrispondenti diritti reali. Depongono in tal senso, in termini non equivocabili, le allegazioni in fatto e i fatti costitutivi invocati. Anche le trattative stragiudiziali, di cui si dirà più avanti, confermano indirettamente la natura costitutiva delle domande, perché l'atto con il quale le parti avrebbero dovuto perfezionare il loro accordo, se fosse stato effettivamente stipulato rendendo inutile l'iniziativa giudiziaria, avrebbe previsto la costituzione ex novo delle servitù. D'altro canto, le stesse parti resistenti, contestando che il loro fondo sia già gravato da un qualche peso a favore della proprietà della ricorrente, hanno aderito alle domande di controparte, “... intese come di costituzione di servitù ...”.
La seconda conseguenza, strettamente dipendente dalla prima, è l'inapplicabilità dell'art. 1079 c.c., di cui difetta il presupposto della preesistenza delle servitù. Ne deriva il rigetto di entrambe le richieste fondate su tale disposizione: a) quella di emissione dell'ordine di cessazione delle turbative all'esercizio della servitù (peraltro, anche sotto questo profilo la domanda è formulata in termini erronei, essendo stato richiesto un ordine di cessazione delle turbative al diritto di proprietà, diritto che è estraneo al campo di applicazione della norma citata, a tutela del quale sono previste
4 altre azioni); b) quella di risarcimento dei danni conseguenti agli impedimenti e alle turbative all'esercizio della servitù, perché non può essere stato impedito o turbato l'esercizio di un diritto che ancora non è costituito.
3. Sulle premesse che precedono, va preso atto che sono emersi i presupposti di legge per la costituzione delle servitù coattive e che le parti resistenti hanno aderito alle domande costitutive, sia con riferimento alla servitù di passaggio, sia con riferimento a quelle di acquedotto, scarico ed elettrodotto, queste ultime qualificate nelle conclusioni dei resistenti come “servitù di urbanizzazione primaria”.
In primo luogo, dunque, va preso atto che la C.T.U. disposta nel corso del giudizio, sul punto non contestata, ha attestato che il fondo dominante della ricorrente non ha uscita sulla via pubblica, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, così come ha verificato che il passaggio sul mappale 204 di proprietà dei resistenti, in particolare “... attraverso il portone immediatamente adiacente alla via pubblica ...”, costituisce il transito più breve e meno gravoso, non essendo idonei e praticabili altri percorsi alternativi, il che vale non solo per il transito pedonale e veicolare, ma anche per le altre servitù. L'inesistenza di sedimi alternativi per le servitù, quindi l'interclusione assoluta del fondo dominante, esclude l'applicazione dell'esenzione dal passaggio coattivo prevista per le aree cortilizie dagli artt. 1051 comma 4 e 1033 comma 2 c.c. (tra le altre, Cass. 10944/2024).
In secondo luogo, come anticipato, va preso atto dell'adesione dei resistenti.
Ne deriva l'accoglimento delle domande di costituzione delle servitù, con esclusione però della servitù di passaggio di cavi telefonici e, più in generale, di reti di comunicazione elettronica, perché
“... se infatti è indubbio che anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta coattivamente, ove manchi l'accordo del proprietario del fondo servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l'effetto di una pronuncia giudiziale, giacché la legge assegna il relativo potere all'autorità amministrativa e non all'autorità giudiziaria ...” (in motivazione, Cass.
18011/2021).
4. Resta controversa, invece, la misura delle indennità previste in conseguenza della costituzione delle servitù, poiché i resistenti hanno concordato sulla quantificazione proposta dal C.T.U., che è stata invece contestata dalla ricorrente, la quale ha sostenuto, in sostanza, che avendo eseguito a
5 proprie spese le opere necessarie al passaggio, avrebbe già adeguatamente compensato le controparti.
Va anche precisato che il consulente ha previsto una sola indennità per tutte le servitù.
Confermando, per quanto si dirà, l'imposizione di un'unica indennità, si ritiene congruo stimarne una misura intermedia rispetto a quanto richiesto dalle parti.
4.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c. non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, per la determinazione del quale “... non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli ...” (Cass.
21866/2020).
Quindi, l'indennità risulta dalla somma del valore venale della superficie sottoposta a servitù e dell'eventuale maggior danno conseguente al passaggio.
Nel caso in esame, il primo dei due addendi è stato calcolato dal C.T.U. in euro 2.875,00, applicando criteri di stima corretti, secondo parametri congrui.
Quanto alla seconda voce che compone l'indennità, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è indubbia l'esistenza di un ulteriore e concreto pregiudizio ai danni del fondo servente per effetto del passaggio coattivo. Basti considerare che il transito, anche veicolare, dovrà avvenire, non applicandosi l'esenzione di cui all'art. 1051 comma 4 c.c. a causa della già rilevata interclusione assoluta del fondo dominante, nel primo tratto superando un cancello e poi attraversando un portico lungo qualche metro, immediatamente sopra il quale si trova l'abitazione dei resistenti, e per il restante tratto in area cortilizia recintata, area non separata dalla restante parte di giardino utilizzata dai proprietari del fondo servente come pertinenza dell'abitazione principale.
Così descritto il sedime della servitù, è inevitabile che il transito, pedonale e veicolare, comporterà un rilevante sacrificio per i proprietari del fondo servente, che vedranno passare persone e veicoli sotto le loro camere e nel loro giardino, per una parte occupato dal sedime della servitù.
La quantificazione di tale maggior danno, secondo la condivisibile valutazione proposta dal C.T.U., deve essere commisurata alla differenza tra valore del fondo antecedente alla costituzione della servitù e valore del fondo minorato dalla presenza della servitù. Tuttavia, se il criterio prospettato è corretto, non pare condivisibile il risultato finale proposto dal consulente (pag.36 della relazione).
6 Essendo stati quantificati il valore iniziale in 17.500 euro e il valore finale in 14.625 euro, la differenza risulterebbe di 2.875,00 euro (e non 14.625 euro, cifra che rappresenterebbe non la differenza, ma il sottraendo).
Se il maggior danno per il fondo servente, come differenza di valore per effetto dell'imposizione della servitù, è quantificabile in euro 2.875,00, l'ammontare complessivo dell'indennità corrisponde a euro 5.750,00, che risulta dalla somma del valore venale dell'area gravata dalla servitù e del maggior danno, quest'ultimo fatto equitativamente coincidere con il minor valore venale del fondo servente (a sua volta coincidente, per i criteri di stima utilizzati, con il valore del sedime occupato dalla servitù, rappresentando però una voce diversa e ulteriore rispetto a quest'ultimo).
4.2. L'art. 1038 c.c., che disciplina la determinazione dell'indennità per la servitù di acquedotto e che viene richiamato dall'art. 1043 c.c. per le servitù di scarico, prevede anch'esso il criterio del valore della superfice occupata. Analogo criterio va equitativamente applicato anche per la servitù di elettrodotto.
Essendo però già previsto, per la servitù di passaggio coattivo, il pagamento di un'indennità che comprende anche la voce costituita dal valore del sedime occupato, la moltiplicazione di tale importo anche per le ulteriori servitù costituirebbe un ingiustificato arricchimento per i proprietari del fondo servente, non derivando a loro carico dalle altre servitù coattive, trattandosi di pesi gravanti sul sottosuolo, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello del transito pedonale e veicolare, già indennizzato.
5. Le restanti domande di parte ricorrente sono solo in parte fondate.
5.1. Dell'infondatezza delle domande ex art. 1079 c.c. si è già detto.
5.2. Al contrario, è fondata la domanda di pagamento dell'importo di 1.000,00 euro per inadempimento degli obblighi di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 11/5/2022.
All'art. 4) dell'accordo stragiudiziale, infatti, gli attuali resistenti si erano impegnati, a seguito dell'esecuzione da parte di delle opere di demolizione necessarie al transito sul Parte_1 loro fondo, a presentarsi davanti al notaio entro il mese di giugno 2022 per la sottoscrizione dell'atto costitutivo delle servitù. Nell'articolo successivo e Controparte_2 Pt_3
si erano impegnati, in caso di mancata presentazione davanti al notaio senza giustificato
[...] motivo, a corrispondere alla controparte la somma di 1.000,00 euro, “… a titolo di risarcimento del
7 danno arrecato alla stessa per aver dovuto farsi carico dei lavori di demolizione e rimozione che altrimenti sarebbero stati di loro competenza …”.
La scrittura privata non è stata disconosciuta, così come non sono state contestate l'effettiva regolare esecuzione delle opere di demolizione ivi previste e la mancata sottoscrizione del contratto costitutivo delle servitù.
I resistenti si sono difesi, innanzitutto premettendo genericamente “… qualche difficoltà a comprendere la lingua italiana ed i termini giuridici della questione …”, tanto da essersi “… resi conto che l'accordo di conciliazione non riportava quelle che erano le loro volontà …”. Inoltre, nello specifico, hanno sostenuto che in data 25/5/2022 era stato ricoverato per Parte_3 una grave patologia, per cui non si era potuto recare dal notaio per il rogito, previsto per il giorno successivo.
La prima difesa è generica e infondata, non essendo stati specificamente dedotti, tantomeno dimostrati, eventuali vizi nella formazione della volontà negoziale.
La specifica giustificazione dell'inadempimento è insufficiente, perché, essendone stato certificato il ricovero nel periodo compreso tra il 25/5/2022 e il 6/6/2022, ben avrebbe potuto Pt_3
comparire davanti al notaio entro la fine del mese di giugno 2022, così come previsto dal
[...] contratto.
In conclusione, ricorrono i presupposti per l'applicazione della clausola penale concordata tra le parti, oltre a interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo.
5.3. Quanto alla domanda di condanna dei resistenti al pagamento delle spese legali sostenute in sede stragiudiziale, trattandosi di spese della mediazione, sono attratte alla regolamentazione delle spese di lite, in forza del principio per il quale “…Dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva …” (in motivazione, Cass. 5389/2024).
5. Definito il giudizio nei termini che precedono, ne risulta la reciproca soccombenza, sia perché, a fronte dell'accoglimento della domanda costitutiva (come riqualificata) e della prima domanda risarcitoria, le ulteriori domande dei ricorrenti sono state rigettate, sia perché i resistenti hanno
8 aderito alla domanda di costituzione delle servitù coattive, ottenendo il pagamento dell'indennità, al cui versamento invece controparte si è opposta.
La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, in esse comprese anche quelle della mediazione. Analogamente, le spese della C.T.U. devono gravare in misura paritaria sulle parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1614/2023 R.G., così decide:
- in parziale accoglimento delle domande principali di merito di parte ricorrente Parte_1 che per il resto rigetta, costituisce servitù di passaggio per uso pedonale e veicolare, servitù di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, a carico del fondo di attuale proprietà di CP_2
e così individuato:
[...] Parte_3
- Catasto Terreni del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.204 – Ente urbano, are 3 ca 50
- Catasto Fabbricati del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.204 – via Piantuzze p.T-1 – Cat.
A/3, Cl.2, Cons. 8,5 vani, Sup. cat. Tot. 181 mq, tot. escluse aree scoperte 181 mq, R.C. 272,17 euro e a favore del fondo di attuale proprietà di così individuato: Parte_1
- Catasto Terreni del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.365 – Ente urbano, are 1 ca 70
- Catasto Fabbricati del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.365 – via Piantuzze p.T-1-2 – Cat.
C/2, Cl.1, Cons. 106 mq, Sup. cat. tot. 103 mq, R.C. 93,07 euro servitù costituite lungo il tratto della larghezza di ml. 2,50 sul lato est del fondo servente, attraverso l'apertura di un accesso della medesima larghezza sulla strada pubblica, come meglio individuato nella planimetria a pag. 13 della relazione del CTU geom. di data 05/12/2024; Persona_1
- condanna parte ricorrente a corrispondere, a titolo di indennità, la somma di € Parte_1
5.750,00 a favore delle parti resistenti e Controparte_2 Parte_3
- condanna le parti resistenti e a corrispondere alla parte Controparte_2 Parte_3 ricorrente a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00, oltre a Parte_1 interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domane proposte dalla ricorrente Parte_1
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente e delle parti resistenti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della C.T.U..
Così deciso in Pordenone, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1614/2023 R.G. in data 31/8/2023, promossa d a
- (C.F. ) nata a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Biscontin
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- (C.F. ), nata in [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_3 C.F._3 entrambi residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Bianchi
r e s i s t e n t i
avente per oggetto: servitù trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 23/9/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente:
“NEL MERITO:
1 -In via Principale: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone contrariis reiectis: A) per le ragioni espresse in premessa, accertata ex art. 1079 c.c. l'esistenza dei presupposti del passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., dichiarare la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile
a favore del fondo dominante di proprietà della sig.ra ; B) per le ragioni espresse Parte_1 in premessa, accertata ex art. 1079 c.c. l'esistenza dei presupposti dell'acquedotto e scarico coattivo, nonché dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee telefoniche ex artt. 1033
e 1056 c.c. nonché artt. 119 – 129 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, dichiarare la sussistenza delle servitù coattive di acquedotto, scarico – elettriche e tecnologiche;
ordinando altresì la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'odierna resistente;
- Sempre in via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone contrariis reiectis:
A) per le ragioni espresse in premessa, accertato l'inadempimento di parti resistenti dell'accordo del 11.05.2022 di cui al doc. n. 8, condannare i sig.ri e , in solido Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre ad interessi anche moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., ovvero nella diversa quantificazione che sarà ritenuta di giustizia;
B) per le ragioni espresse in premessa, accertato ex art. 1079 c.c. il mancato pacifico godimento del bene da parte della sig.ra per le attività svolte dagli odierni resistenti, condannare i sig.ri Parte_1
e , in solido tra loro, ex art. 1079 c.c. al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_3 tutti subiti quantificato in € 2.500,00, nella misura equitativa che sarà ritenuta di giustizia;
C) per le ragioni espresse in premessa, accertato l'espletamento dell'attività stragiudiziale, nonché di quella inerente alla procedura di mediazione, condannare i sig.ri e Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali ed esborsi sostenuti dalla sig.ra
[...] [...] in complessivi € 3.076,26 ovvero nella diversa quantificazione che sarà ritenuta di Pt_1 giustizia.
- Con vittoria di spese eventualmente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre generali forfettarie, competenze ed onorari oltre iva e cpa come da D.M. 55/14 s.i.m.
- In via istruttoria Si ribadisce la produzione documentale da 1 a 14
-Qualora il Giudice lo dovesse considerare necessario al fine della decisione in causa, disporre una nuova perizia per la corretta quantificazione dell'indennità nominando un nuovo C.T.U.”.
per parti resistenti:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
2 Nel merito
Dato atto che si accettano integralmente le conclusioni della perizia del CTU geom. Persona_1
1) accogliersi le domande avversarie intese come di costituzione di servitù per il passaggio pedonale e carrabile sul terreno dei sigg.ri e a favore della Controparte_1 Parte_3 ricorrente, con le caratteristiche indicate nella CTU e quindi di mt. 2,50 di larghezza e mt. 23,00 di lunghezza e servitù di urbanizzazione primaria;
2) di conseguenza condannare parte attrice al pagamento dell'indennizzo secondo quanto determinato nella CTU e quindi nella misura di €
14.625,00; 3) respingersi ogni altra domanda ed eccezione: in particolare, respingersi le domande di risarcimento danni e di rifusione delle spese legali, di mediazione e per l'attività stragiudiziale;
4) condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese relative alla procedura di mediazione, le spese di CTU e le spese di causa ed onorari difensivi.
In via istruttoria
Si conferma l'esperita istruttoria e la prodotta documentazione;
si reiterano le contestazioni relative alla produzione avversaria dei documenti n.8 e 9.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, quale proprietaria di fondo che ha sostenuto essere Parte_1
“assolutamente intercluso”, ha agito nei confronti di e Controparte_2 Parte_3 comproprietari di immobile confinante, chiedendo al Tribunale:
- di “dichiarare la sussistenza”, a favore del proprio fondo e a carico di quello dei convenuti, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e delle servitù coattive di acquedotto, scarico, elettriche e tecnologiche;
- di ordinare la cessazione delle turbative al suo diritto di proprietà da parte dei resistenti;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, sia per inadempimento degli obblighi derivanti da un accordo stragiudiziale stipulato dalle parti in data 11/5/2022, sia per gli impedimenti e turbative posti all'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1079 c.c..
Si sono ritualmente costituite le parti resistenti, contestando le domande della parte ricorrente, in subordine non opponendosi alla servitù di passaggio, con le modalità meno gravose per la loro proprietà e comunque con equo indennizzo a proprio favore.
3 La causa, istruita mediante C.T.U., è stata discussa nell'udienza del giorno 23/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza.
2. In via preliminare, è necessario qualificare le domande.
La ricorrente, con riferimento sia alla servitù di passaggio, sia a quelle di acquedotto, scarico ed elettrodotto, ha invocato un accertamento ai sensi dell'art. 1079 c.c., con ciò presupponendo la preesistenza dei corrispondenti diritti reali. Non ha però fornito alcun elemento per documentare l'esistenza di titoli costitutivi di tali diritti, di natura contrattuale o giudiziale, né ne è stata invocata l'usucapione.
In effetti, contraddittoriamente, ha richiesto che l'accertamento abbia a oggetto Parte_1 non l'esistenza di tali diritti reali, così come previsto dalla norma, ma “... l'esistenza dei presupposti
...” del passaggio coattivo e delle altre servitù coattive. La contraddizione consiste nel fatto che, se le servitù fossero già esistenti, non sarebbe necessario accertarne i presupposti costitutivi, accertamento quest'ultimo che semmai sarebbe preliminare a una successiva costituzione.
Da quanto precede derivano due conseguenze.
La prima è che le domande, pur formulate nel senso di “... dichiarare la sussistenza delle servitù coattive ...”, non possono che intendersi, secondo il loro contenuto sostanziale, come rivolte alla costituzione dei corrispondenti diritti reali. Depongono in tal senso, in termini non equivocabili, le allegazioni in fatto e i fatti costitutivi invocati. Anche le trattative stragiudiziali, di cui si dirà più avanti, confermano indirettamente la natura costitutiva delle domande, perché l'atto con il quale le parti avrebbero dovuto perfezionare il loro accordo, se fosse stato effettivamente stipulato rendendo inutile l'iniziativa giudiziaria, avrebbe previsto la costituzione ex novo delle servitù. D'altro canto, le stesse parti resistenti, contestando che il loro fondo sia già gravato da un qualche peso a favore della proprietà della ricorrente, hanno aderito alle domande di controparte, “... intese come di costituzione di servitù ...”.
La seconda conseguenza, strettamente dipendente dalla prima, è l'inapplicabilità dell'art. 1079 c.c., di cui difetta il presupposto della preesistenza delle servitù. Ne deriva il rigetto di entrambe le richieste fondate su tale disposizione: a) quella di emissione dell'ordine di cessazione delle turbative all'esercizio della servitù (peraltro, anche sotto questo profilo la domanda è formulata in termini erronei, essendo stato richiesto un ordine di cessazione delle turbative al diritto di proprietà, diritto che è estraneo al campo di applicazione della norma citata, a tutela del quale sono previste
4 altre azioni); b) quella di risarcimento dei danni conseguenti agli impedimenti e alle turbative all'esercizio della servitù, perché non può essere stato impedito o turbato l'esercizio di un diritto che ancora non è costituito.
3. Sulle premesse che precedono, va preso atto che sono emersi i presupposti di legge per la costituzione delle servitù coattive e che le parti resistenti hanno aderito alle domande costitutive, sia con riferimento alla servitù di passaggio, sia con riferimento a quelle di acquedotto, scarico ed elettrodotto, queste ultime qualificate nelle conclusioni dei resistenti come “servitù di urbanizzazione primaria”.
In primo luogo, dunque, va preso atto che la C.T.U. disposta nel corso del giudizio, sul punto non contestata, ha attestato che il fondo dominante della ricorrente non ha uscita sulla via pubblica, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, così come ha verificato che il passaggio sul mappale 204 di proprietà dei resistenti, in particolare “... attraverso il portone immediatamente adiacente alla via pubblica ...”, costituisce il transito più breve e meno gravoso, non essendo idonei e praticabili altri percorsi alternativi, il che vale non solo per il transito pedonale e veicolare, ma anche per le altre servitù. L'inesistenza di sedimi alternativi per le servitù, quindi l'interclusione assoluta del fondo dominante, esclude l'applicazione dell'esenzione dal passaggio coattivo prevista per le aree cortilizie dagli artt. 1051 comma 4 e 1033 comma 2 c.c. (tra le altre, Cass. 10944/2024).
In secondo luogo, come anticipato, va preso atto dell'adesione dei resistenti.
Ne deriva l'accoglimento delle domande di costituzione delle servitù, con esclusione però della servitù di passaggio di cavi telefonici e, più in generale, di reti di comunicazione elettronica, perché
“... se infatti è indubbio che anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta coattivamente, ove manchi l'accordo del proprietario del fondo servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l'effetto di una pronuncia giudiziale, giacché la legge assegna il relativo potere all'autorità amministrativa e non all'autorità giudiziaria ...” (in motivazione, Cass.
18011/2021).
4. Resta controversa, invece, la misura delle indennità previste in conseguenza della costituzione delle servitù, poiché i resistenti hanno concordato sulla quantificazione proposta dal C.T.U., che è stata invece contestata dalla ricorrente, la quale ha sostenuto, in sostanza, che avendo eseguito a
5 proprie spese le opere necessarie al passaggio, avrebbe già adeguatamente compensato le controparti.
Va anche precisato che il consulente ha previsto una sola indennità per tutte le servitù.
Confermando, per quanto si dirà, l'imposizione di un'unica indennità, si ritiene congruo stimarne una misura intermedia rispetto a quanto richiesto dalle parti.
4.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c. non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, per la determinazione del quale “... non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli ...” (Cass.
21866/2020).
Quindi, l'indennità risulta dalla somma del valore venale della superficie sottoposta a servitù e dell'eventuale maggior danno conseguente al passaggio.
Nel caso in esame, il primo dei due addendi è stato calcolato dal C.T.U. in euro 2.875,00, applicando criteri di stima corretti, secondo parametri congrui.
Quanto alla seconda voce che compone l'indennità, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è indubbia l'esistenza di un ulteriore e concreto pregiudizio ai danni del fondo servente per effetto del passaggio coattivo. Basti considerare che il transito, anche veicolare, dovrà avvenire, non applicandosi l'esenzione di cui all'art. 1051 comma 4 c.c. a causa della già rilevata interclusione assoluta del fondo dominante, nel primo tratto superando un cancello e poi attraversando un portico lungo qualche metro, immediatamente sopra il quale si trova l'abitazione dei resistenti, e per il restante tratto in area cortilizia recintata, area non separata dalla restante parte di giardino utilizzata dai proprietari del fondo servente come pertinenza dell'abitazione principale.
Così descritto il sedime della servitù, è inevitabile che il transito, pedonale e veicolare, comporterà un rilevante sacrificio per i proprietari del fondo servente, che vedranno passare persone e veicoli sotto le loro camere e nel loro giardino, per una parte occupato dal sedime della servitù.
La quantificazione di tale maggior danno, secondo la condivisibile valutazione proposta dal C.T.U., deve essere commisurata alla differenza tra valore del fondo antecedente alla costituzione della servitù e valore del fondo minorato dalla presenza della servitù. Tuttavia, se il criterio prospettato è corretto, non pare condivisibile il risultato finale proposto dal consulente (pag.36 della relazione).
6 Essendo stati quantificati il valore iniziale in 17.500 euro e il valore finale in 14.625 euro, la differenza risulterebbe di 2.875,00 euro (e non 14.625 euro, cifra che rappresenterebbe non la differenza, ma il sottraendo).
Se il maggior danno per il fondo servente, come differenza di valore per effetto dell'imposizione della servitù, è quantificabile in euro 2.875,00, l'ammontare complessivo dell'indennità corrisponde a euro 5.750,00, che risulta dalla somma del valore venale dell'area gravata dalla servitù e del maggior danno, quest'ultimo fatto equitativamente coincidere con il minor valore venale del fondo servente (a sua volta coincidente, per i criteri di stima utilizzati, con il valore del sedime occupato dalla servitù, rappresentando però una voce diversa e ulteriore rispetto a quest'ultimo).
4.2. L'art. 1038 c.c., che disciplina la determinazione dell'indennità per la servitù di acquedotto e che viene richiamato dall'art. 1043 c.c. per le servitù di scarico, prevede anch'esso il criterio del valore della superfice occupata. Analogo criterio va equitativamente applicato anche per la servitù di elettrodotto.
Essendo però già previsto, per la servitù di passaggio coattivo, il pagamento di un'indennità che comprende anche la voce costituita dal valore del sedime occupato, la moltiplicazione di tale importo anche per le ulteriori servitù costituirebbe un ingiustificato arricchimento per i proprietari del fondo servente, non derivando a loro carico dalle altre servitù coattive, trattandosi di pesi gravanti sul sottosuolo, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello del transito pedonale e veicolare, già indennizzato.
5. Le restanti domande di parte ricorrente sono solo in parte fondate.
5.1. Dell'infondatezza delle domande ex art. 1079 c.c. si è già detto.
5.2. Al contrario, è fondata la domanda di pagamento dell'importo di 1.000,00 euro per inadempimento degli obblighi di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 11/5/2022.
All'art. 4) dell'accordo stragiudiziale, infatti, gli attuali resistenti si erano impegnati, a seguito dell'esecuzione da parte di delle opere di demolizione necessarie al transito sul Parte_1 loro fondo, a presentarsi davanti al notaio entro il mese di giugno 2022 per la sottoscrizione dell'atto costitutivo delle servitù. Nell'articolo successivo e Controparte_2 Pt_3
si erano impegnati, in caso di mancata presentazione davanti al notaio senza giustificato
[...] motivo, a corrispondere alla controparte la somma di 1.000,00 euro, “… a titolo di risarcimento del
7 danno arrecato alla stessa per aver dovuto farsi carico dei lavori di demolizione e rimozione che altrimenti sarebbero stati di loro competenza …”.
La scrittura privata non è stata disconosciuta, così come non sono state contestate l'effettiva regolare esecuzione delle opere di demolizione ivi previste e la mancata sottoscrizione del contratto costitutivo delle servitù.
I resistenti si sono difesi, innanzitutto premettendo genericamente “… qualche difficoltà a comprendere la lingua italiana ed i termini giuridici della questione …”, tanto da essersi “… resi conto che l'accordo di conciliazione non riportava quelle che erano le loro volontà …”. Inoltre, nello specifico, hanno sostenuto che in data 25/5/2022 era stato ricoverato per Parte_3 una grave patologia, per cui non si era potuto recare dal notaio per il rogito, previsto per il giorno successivo.
La prima difesa è generica e infondata, non essendo stati specificamente dedotti, tantomeno dimostrati, eventuali vizi nella formazione della volontà negoziale.
La specifica giustificazione dell'inadempimento è insufficiente, perché, essendone stato certificato il ricovero nel periodo compreso tra il 25/5/2022 e il 6/6/2022, ben avrebbe potuto Pt_3
comparire davanti al notaio entro la fine del mese di giugno 2022, così come previsto dal
[...] contratto.
In conclusione, ricorrono i presupposti per l'applicazione della clausola penale concordata tra le parti, oltre a interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo.
5.3. Quanto alla domanda di condanna dei resistenti al pagamento delle spese legali sostenute in sede stragiudiziale, trattandosi di spese della mediazione, sono attratte alla regolamentazione delle spese di lite, in forza del principio per il quale “…Dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva …” (in motivazione, Cass. 5389/2024).
5. Definito il giudizio nei termini che precedono, ne risulta la reciproca soccombenza, sia perché, a fronte dell'accoglimento della domanda costitutiva (come riqualificata) e della prima domanda risarcitoria, le ulteriori domande dei ricorrenti sono state rigettate, sia perché i resistenti hanno
8 aderito alla domanda di costituzione delle servitù coattive, ottenendo il pagamento dell'indennità, al cui versamento invece controparte si è opposta.
La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, in esse comprese anche quelle della mediazione. Analogamente, le spese della C.T.U. devono gravare in misura paritaria sulle parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1614/2023 R.G., così decide:
- in parziale accoglimento delle domande principali di merito di parte ricorrente Parte_1 che per il resto rigetta, costituisce servitù di passaggio per uso pedonale e veicolare, servitù di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, a carico del fondo di attuale proprietà di CP_2
e così individuato:
[...] Parte_3
- Catasto Terreni del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.204 – Ente urbano, are 3 ca 50
- Catasto Fabbricati del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.204 – via Piantuzze p.T-1 – Cat.
A/3, Cl.2, Cons. 8,5 vani, Sup. cat. Tot. 181 mq, tot. escluse aree scoperte 181 mq, R.C. 272,17 euro e a favore del fondo di attuale proprietà di così individuato: Parte_1
- Catasto Terreni del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.365 – Ente urbano, are 1 ca 70
- Catasto Fabbricati del Comune di Polcenigo (PN) al F.14 Mapp.365 – via Piantuzze p.T-1-2 – Cat.
C/2, Cl.1, Cons. 106 mq, Sup. cat. tot. 103 mq, R.C. 93,07 euro servitù costituite lungo il tratto della larghezza di ml. 2,50 sul lato est del fondo servente, attraverso l'apertura di un accesso della medesima larghezza sulla strada pubblica, come meglio individuato nella planimetria a pag. 13 della relazione del CTU geom. di data 05/12/2024; Persona_1
- condanna parte ricorrente a corrispondere, a titolo di indennità, la somma di € Parte_1
5.750,00 a favore delle parti resistenti e Controparte_2 Parte_3
- condanna le parti resistenti e a corrispondere alla parte Controparte_2 Parte_3 ricorrente a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00, oltre a Parte_1 interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domane proposte dalla ricorrente Parte_1
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente e delle parti resistenti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della C.T.U..
Così deciso in Pordenone, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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