Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 133 -1 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente Rel Dott.ssa Ida Moretti Giudice Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 133-1/2024 R.G.A.V.G., avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata proposto da OR CO, nato a [...] il [...] e residente in Ponte (Bn) cod. fisc. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Stefanucci, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima in Benevento al Viale Mellusi n. 7 con l'assistenza dell'avv. Emilia De Simone, nominata quale gestore della crisi;
Fatto e diritto Lletto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 24.10.2024 da AR CO con l'assistenza del gestore della Crisi dott.ssa Emilia De Simone;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, in essa è altresì contenuta l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
considerato che
il debitore, in quanto lavoratore dipendente, è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di oltre € 124.000,00, come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente non
dato atto che il AR è celibe e attualmente convive con la compagna, la quale non percepisce alcun reddito;
i dati di fatto innanzi evidenziati certificano, quindi, l'impossibilità per la parte ricorrente di procurarsi, entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinchè i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), così risultando dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
preso atto della dichiarazione del sig. AR RI (cfr. in atti Dichiarazione AR RI depositata il 30.01.2025), padre del AR CO, con cui questi ha formalmente manifestato la propria volontà di garantire col proprio stipendio il versamento mensile dell'importo destinato alla procedura e con cui ha dichiarato che , qualora il AR CO non ottenesse il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, scadente al 15.04.2025, provvederà con le sue finanze al pagamento dell'intero importo mensile, fino a quando il figlio non sarà in grado di adempiere autonomamente;
considerata l'ammissibilità dell'offerta, a titolo di liberalità , e quindi senza obbligo di ripetizione, della finanza esterna da parte del terzi AR CO atteso che “la nozione di beni liquidabili, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto, può ritenersi estesa a beni (o crediti) futuri (quali anche liberalità erogate in funzione della liquidazione e destinate al soddisfacimento dei creditori), quando ne sia ragionevolmente probabile o certa l'acquisizione all'attivo della procedura e non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio (cfr tribunale di Parma, sentenza n 49 del 20 settembre 2023, Tribunale Bolzano n 30/2023, Tribunale Padova 22 ottobre 2024 ) verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, è quantificato dal gestore in € 1.300,00 –– restando, quindi, a disposizione dei creditori € 300,00 mensili, e che l'importo così determinato è, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
la cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.
osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di OR CO, nato a [...] il [...] e residente in Ponte (Bn) cod. fisc. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Stefanucci, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima in Benevento al Viale Mellusi n. 7;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
nomina liquidatore la dott.ssa Emilia De Simone, che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione di che sono lasciati nella disponibilità della parte ricorrente sino alla liquidazione degli stessi) il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
dispone che il liquidatore: a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1.300,00 (relativa a tredici mensilità): la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori. Si comunichi.
Benevento, 14.03.2025 Il Presidente est. Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi