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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10125/2023 RG fissata all'udienza del 29/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LORENZO DANILO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI LECCE
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) in via preliminare, previa disapplicazione del provvedimento del prot.n. Controparte_1
559/C/3/E/8/GdF/S.E. datato 12.11.2019, solo e limitatamente alla parte in cui ha quantificato la Invalidità Complessiva nella misura del 12 (dodici) %, accertare e dichiarare che la patologia “frattura – lussazione scapolo omerale dx. Contusione costale dx + calcificazioni multiple” contratta dal ricorrente in qualità di Vittima del Dovere, abbia determinato una Invalidità Permanente
(IP) pari al 25%, o alla maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
b) accertare e dichiarare che la invalidità complessiva (IC) residuata al ricorrente a seguito della patologia sub a) contratta come Vittima del Dovere, debba essere calcolata prendendo in
1 considerazione la Invalidità Permanente (IP), il Danno Biologico (DB) e il Danno Morale (DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dall'App. Sc. abbiano comportato una Parte_1 invalidità complessiva pari a non meno del 28%, o alla maggiore percentuale riscontrata in corso di causa anche a mezzo CTU;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione e conseguente riliquidazione della Speciale Elargizione, prendendo a base di calcolo la percentuale di invalidità complessiva sub b);
d) condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento della Controparte_1 CP_2 prestazione sub c), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nella misura di € 500,00 mensili oltre perequazione;
f) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento della prestazione sub e) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
h) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento della prestazione sub g) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
[…]
In punto di fatto, ha rappresentato che:
Giunto presso il citato Ospedale e a seguito di esami diagnostici, al ricorrente venne riscontrata una
“frattura del trochite omerale – lussazione scapolo omerale destra;
contusione costale destra”.
Con mod C prot n. 0485765/12 del 20.09.2012 la citata affezione veniva giudicata SI dipendente da causa di servizio.
Sottoposto a visita medica, con verbale mod. BL/B n. 217/GdF datato 15.09.2015 la C.M.O: di Taranto esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “frattura – lussazione
2 scapolo omerale dx. Contusione costale dx + calcificazioni multiple”; la citata infermità veniva ascritta alla
Tab A – VIII categoria. Con Decreto n. 4134 del 20.10.2016 il
[...]
nel confermare la dipendenza da causa di servizio della Controparte_3 infermità sopra descritta, liquidava l'equo indennizzo spettante in ragione della tabella e categoria di riconoscimento (VIII Tab A).
Con successiva domanda il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, in ragione dell'infortunio occorso e delle circostanze dell'evento per come innanzi descritte.
Con verbale mod. BL/G n. 144 datato 24.06.2019 la Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di
Taranto, nel confermare il giudizio diagnostico, riconosceva una percentuale unica di invalidità, ricavata dalla formula I.C.= D.B.+(I.P.-D.B.), pari al 12%. Nel calcolo della citata percentuale non veniva computato il Danno Morale.
Con decreto prot. n. 559/C/3/E/8/GdF/SE datato 12.11.2019 il
[...]
– riconosceva al ricorrente lo status di vittima del dovere, attribuendo Controparte_4 allo stesso la speciale elargizione in misura proporzionale alla invalidità complessiva determinata dalla
C.M.O. in data 24.06.2019, ovvero il 12%. …
Incontestato il riconoscimento dello status, ritiene tuttavia ingiusta la percentuale riconosciuta e insiste nella rivalutazione della percentuale di danno ex dpr 181/2009.
Il , nel costituirsi, ha eccepito l'infondatezza del ricorso. CP_1
***
1. Orbene, nessuna prescrizione è eccepita né sarebbe ipotizzabile data la natura decennale della stessa e le tempistiche sopra descritte.
2. Non viene rimesso in discussione il presupposto della riconducibilità dello status di vittima del dovere del ricorrente, tanto che oggetto del giudizio è la percentuale di danno ex dpr 181/2009.
3. In corso di giudizio, sulla base di tali presupposti, si è deciso disporre CTU.
Il consulente nominato ha fatto presente che
3 Dall'esame delle osservazioni mosse da parte dell' Avv. Gabriella Marzo si rileva che la stessa è concorde sulla valutazione sia del danno biologico che del danno morale conseguente alle lesioni riportate dal
Sig. a seguito dell'evento traumatico del 19.9.12 (danno biologico 9%). L' Parte_1 entità di danno biologico è peraltro stata riconosciuta dalla CMO di Taranto il 15-9-15 e confermata il 24-6-19. In questa ultima visita veniva riconosciuto un danno morale del 3%.
L'esprime disaccordo invece sulla entità della invalidità permanente riconosciuta nella bozza della relazione medico-legale ella misura del 25%, così come già riconosciuto dalla CMO di Taranto il
15-9-15 che inseriva gli esiti nella categoria ottava della tabella A.
Tale Commissione il 24-6-19 determinava invece gli esiti intesi come Invalidità Permanente nella misura del 12%.
Non si riescono a comprendere i motivi medici di tale riduzione , probabilmente per sopravvenuto miglioramento.
Si precisa che il Sig. il 19-9-12 riportava una grave lesione della articolazione Parte_1 scapolo omerale interessata sia da frattura che da lussazione. È noto che nel tempo le articolazioni interessate da tali processi, essendo lesioni articolari, vadano incontro gravi fenomeni degenerativi.
La visita peritale ha rilevato una significativa riduzione funzionale di tale articolare . L' RMN d eseguito il 23-2-18 rilevava: artrosi gleno-omerale, acromion-claveare, segni di conflitto subacromiale della cuffia dei rotatori, macro-frammenti ossei da esiti fratturativi inveterati, borsite subacromiale , cisti geodica sub contrale del trochite omerale e alterazioni degenerative di pregressa avulsione traumatica del cercine glenoideo anteriore-inferiore.
Alla luce di quanto esposto si conferma l'Invalidità Permanente del 25% che è un parametro espressione della capacità lavorativa generica.
4. Al riguardo va fatto anche presente che il ricorrente già aveva visto riconosciuta la riconducibilità della propria patologia alla tabella A cat. VIII.
Deve quindi concordarsi sulla valutazione del consulente nominato.
5. Deve anche farsi presente che lo stesso ctu ha riconosciuta come erronea la valutazione medica dell'evento traumatico ab origine e quindi non si pone alcun problema di stabilizzazione del grado di invalidità.
4 6. Resta un ultimo punto da valutare, ossia se sia decurtabile quanto ottenuto a titolo di equo indennizzo.
È pacifico che il fatto materiale generatore delle prestazioni sia il medesimo. Parte ricorrente, a seguito di sollecitazione al contraddittorio di questo giudice, ha argomentato circa la sussistenza di una diversità di elementi costitutivi tra le due fattispecie che ne consentirebbe il cumulo.
In linea con quanto già affermato dalla locale Corte d'Appello con la sentenza n. 721/2024,
l'incumulabilità dell'equo indennizzo con gli assegni spettanti all'appellato in relazione al riconosciuto status di vittima del dovere risponde alla necessità di impedire che, a causa di un medesimo fatto genetico,
l'interessato possa percepire più provvidenze, anche se con finalità diverse e a prescindere dalle modalità -in forma periodica o in somma capitale di erogazione delle prestazioni ([…] Cass. n. 15637/2016, n.
2754/2003 e altre conformi).
Ed invero a rilevare nel caso di specie è un principio generale dell'ordinamento che vuole evitare la moltiplicazione delle prestazioni a fronte di un medesimo fatto genetico. Inoltre,
a rilevare non si ritiene tanto siano le prestazioni in sé e i loro elementi costitutivi quanto il fatto materiale generatore (ossia l'elemento costitutivo comune alle varie provvidenze).
Da ciò ne consegue che le somme liquidate a parte appellata a titolo di equo indennizzo devono essere scomputate dai benefici economici […] spettanti in ragione del riconosciuto status di vittima del dovere.
7. Pertanto, va riconosciuto il diritto alla differenza sulla speciale elargizione nonché il diritto all'assegno vitalizio nell'importo di € 500,00 e nello speciale assegno vitalizio.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del . CP_1
Le spese di ctu devono porsi a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10125/2023, così provvede:
5 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e, riconosciuta una IC del 28%, condanna il al pagamento della differenza sulla speciale elargizione tra quanto accertato e
CP_1 quanto già corrisposto, oltre accessori di legge;
condanna il al pagamento dell'assegno vitalizio nell'importo di € 500,00 e dello
CP_1 speciale assegno vitalizio (tenuto conto di quanto in motivazione rispetto alla decorrenza) oltre accessori di legge dichiara che dalle somme liquidate a titolo di benefici riconosciuti all'appellato devono essere detratte le somme percepite a titolo di equo indennizzo;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 6115,00
CP_1 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
pone a carico del le spese di ctu.
CP_1
Lecce, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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