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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 289/2025 promosso da:
EA IN, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. IPPOLITI
ARNALDO;
e
SO NN, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. IPPOLITI ARNALDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: Voglia rimettere gli atti al Collegio per l'omologazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
2) I genitori concordano sul fatto che la figlia minorenne OL continuerà a vivere con la madre presso la attuale casa coniugale in ET (AN), ove manterrà anche la residenza anagrafica, potendo intrattenersi con il padre ogni qualvolta lo vorrà.
In ogni caso, ciascun genitore si impegna a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. I due figli disabili della SO di primo letto continueranno a vivere con la madre e la sorella presso l'abitazione coniugale.
3) Attualmente la figlia OL frequenta il secondo anno del liceo classico opzione economico sociale, della scuola G. Leopardi di Recanati con orario dalle 8.00 alle 13.00.
- 1 - Dal momento della separazione dei genitori, la minore potrà frequentare il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e da parte sua il padre si impegna ad essere presente nella vita della figlia. Lasciando ampia libertà alla minore, la gestione prevede comunque il sabato e la domenica alternati tra i due genitori, le festività alternate, un periodo di 10 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive durante il quale è facoltà dei genitori intrattenersi con la figlia, il tutto, compatibilmente agli impegni e alla volontà della figlia, e salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Il Sig. EA verserà alla Sig.ra SO, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento di OL, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che la madre dovrà utilizzare per la minore, oltre al 50% delle spese di straordinaria amministrazione della minore che verranno concordate di volta in volta e fatte conoscere anche via wup.
L'importo dell'Assegno Unico Universale, pari ad attuali € 170,00 sarà trattenuto integralmente dalla Sig.ra SO.
[Il Sig. EA entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2024 lascerà l'attuale casa coniugale e trasferirà altrove la propria residenza.]
6) Le spese straordinarie, relative alla figlia minore OL, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50 %.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro il giorno 16 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale.
7) Le detrazioni fiscali IRPEF, saranno suddivise a metà tra i genitori, come per legge.
8) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e/o assegnazione dei doni di nozze, degli effetti personali, beni mobili, ecc. e di aver regolato i reciproci rapporti economici di dare-avere, per cui dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai titoli anzidetti.
[9) Il coniuge EA rimane proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Autovettura Ford bmax targa fk044zf e Moto Yamaha tracer 900 targa ed95524.]
I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore”
“Ad integrazione della precedente separazione già depositata, si precisa quanto segue che fa parte integrante e sostanziale della separazione:
- La sig. ra SO dichiara di rinunciare al mantenimento da parte del sig. OR EA per lei stessa e per la minore LI, loro nipote, figlia di OL;
- La sig.ra SO dichiara che pagherà in autonomia il mutuo della propria casa a ET a decorrere dal mese di Maggio 2025;
- 2 - - La sig.ra SO lascia in dono al sig. OR l'attuale motociclo Moto yamaha tracer 900 targa ed95524 che prima spettava alla medesima, con oneri a spese di passaggio a carico di quest'ultimo;
- Il Sig. EA in data 15.04 si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica dalla abitazione della SO”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente EA OR e SO NN, che si sono sposati a ET (AN) il 26/07/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia OL (in data 25/11/2008) e che è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale per cui i coniugi concordemente ritengono impossibile l'ulteriore protrarsi della convivenza.
2. Nelle more del procedimento e con successivo atto i coniugi hanno precisato la domanda e integrato e modificato le condizioni della separazione.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, contenenti le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 06/02/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore OL.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Le modifiche apportate con le note di trattazione in sostituzione dell'udienza – relativamente al momento in cui il sig. EA deve trasferire la propria residenza e alla destinazione dell'autovettura e del motoveicolo nella disponibilità della coppia – sono evidenziate inserendo tra parentesi quadre la previsione precedente, da intendersi sostituita dalla previsione successiva riportata
- 3 - nelle note di udienza. Si tratta, nella fattispecie, di condizioni (in parte relative a questioni non oggetto di scrutinio da parte del Tribunale) non contrastanti con l'interesse superiore della famiglia.
Le integrazioni apportate con le note di trattazione – rinuncia da parte della sig.ra SO al mantenimento per sé e per la nipotina, figlia della figlia;
dichiarazione di pagamento “in autonomia” del mutuo gravante sulla casa di ET (non documentato) – attengono del pari ai rapporti economici tra le parti, su cui, non essendovi contrasto con gli interessi della figlia minore, il Tribunale non ritiene di esprimere rilievi.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi EA IN e SO NN, i quali hanno contatto matrimonio a ET il 26/07/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
ET al n. 10, parte 1, dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni contenute nel ricorso come integrate e modificate nelle note scritte e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 289/2025 promosso da:
EA IN, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. IPPOLITI
ARNALDO;
e
SO NN, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. IPPOLITI ARNALDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: Voglia rimettere gli atti al Collegio per l'omologazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
2) I genitori concordano sul fatto che la figlia minorenne OL continuerà a vivere con la madre presso la attuale casa coniugale in ET (AN), ove manterrà anche la residenza anagrafica, potendo intrattenersi con il padre ogni qualvolta lo vorrà.
In ogni caso, ciascun genitore si impegna a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. I due figli disabili della SO di primo letto continueranno a vivere con la madre e la sorella presso l'abitazione coniugale.
3) Attualmente la figlia OL frequenta il secondo anno del liceo classico opzione economico sociale, della scuola G. Leopardi di Recanati con orario dalle 8.00 alle 13.00.
- 1 - Dal momento della separazione dei genitori, la minore potrà frequentare il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e da parte sua il padre si impegna ad essere presente nella vita della figlia. Lasciando ampia libertà alla minore, la gestione prevede comunque il sabato e la domenica alternati tra i due genitori, le festività alternate, un periodo di 10 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive durante il quale è facoltà dei genitori intrattenersi con la figlia, il tutto, compatibilmente agli impegni e alla volontà della figlia, e salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Il Sig. EA verserà alla Sig.ra SO, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento di OL, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che la madre dovrà utilizzare per la minore, oltre al 50% delle spese di straordinaria amministrazione della minore che verranno concordate di volta in volta e fatte conoscere anche via wup.
L'importo dell'Assegno Unico Universale, pari ad attuali € 170,00 sarà trattenuto integralmente dalla Sig.ra SO.
[Il Sig. EA entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2024 lascerà l'attuale casa coniugale e trasferirà altrove la propria residenza.]
6) Le spese straordinarie, relative alla figlia minore OL, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50 %.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro il giorno 16 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale.
7) Le detrazioni fiscali IRPEF, saranno suddivise a metà tra i genitori, come per legge.
8) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e/o assegnazione dei doni di nozze, degli effetti personali, beni mobili, ecc. e di aver regolato i reciproci rapporti economici di dare-avere, per cui dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai titoli anzidetti.
[9) Il coniuge EA rimane proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Autovettura Ford bmax targa fk044zf e Moto Yamaha tracer 900 targa ed95524.]
I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore”
“Ad integrazione della precedente separazione già depositata, si precisa quanto segue che fa parte integrante e sostanziale della separazione:
- La sig. ra SO dichiara di rinunciare al mantenimento da parte del sig. OR EA per lei stessa e per la minore LI, loro nipote, figlia di OL;
- La sig.ra SO dichiara che pagherà in autonomia il mutuo della propria casa a ET a decorrere dal mese di Maggio 2025;
- 2 - - La sig.ra SO lascia in dono al sig. OR l'attuale motociclo Moto yamaha tracer 900 targa ed95524 che prima spettava alla medesima, con oneri a spese di passaggio a carico di quest'ultimo;
- Il Sig. EA in data 15.04 si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica dalla abitazione della SO”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente EA OR e SO NN, che si sono sposati a ET (AN) il 26/07/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia OL (in data 25/11/2008) e che è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale per cui i coniugi concordemente ritengono impossibile l'ulteriore protrarsi della convivenza.
2. Nelle more del procedimento e con successivo atto i coniugi hanno precisato la domanda e integrato e modificato le condizioni della separazione.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, contenenti le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 06/02/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore OL.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Le modifiche apportate con le note di trattazione in sostituzione dell'udienza – relativamente al momento in cui il sig. EA deve trasferire la propria residenza e alla destinazione dell'autovettura e del motoveicolo nella disponibilità della coppia – sono evidenziate inserendo tra parentesi quadre la previsione precedente, da intendersi sostituita dalla previsione successiva riportata
- 3 - nelle note di udienza. Si tratta, nella fattispecie, di condizioni (in parte relative a questioni non oggetto di scrutinio da parte del Tribunale) non contrastanti con l'interesse superiore della famiglia.
Le integrazioni apportate con le note di trattazione – rinuncia da parte della sig.ra SO al mantenimento per sé e per la nipotina, figlia della figlia;
dichiarazione di pagamento “in autonomia” del mutuo gravante sulla casa di ET (non documentato) – attengono del pari ai rapporti economici tra le parti, su cui, non essendovi contrasto con gli interessi della figlia minore, il Tribunale non ritiene di esprimere rilievi.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi EA IN e SO NN, i quali hanno contatto matrimonio a ET il 26/07/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
ET al n. 10, parte 1, dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni contenute nel ricorso come integrate e modificate nelle note scritte e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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