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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianmarco Negri che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
PROCURA DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza - Sede
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taglio di Po (RO) di rettificare la trascrizione dell'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 1994), facendo constare, per Parte_1 mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne Persona_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 5 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al di Taglio di Po (RO), affinché l'Ufficiale dello Pt_2
Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva essere autorizzata alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile ed Pt_1 al mutamento del nome da “ ” a ”; chiedeva, inoltre, di sentir accertare il proprio Pt_1 Persona_1 diritto “di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili”. A sostegno della domanda parte ricorrente riferiva “di essere conosciuta da tutti con il prenome
[...]
, di comportarsi e vivere già da molti anni in maniera serena e stabile al femminile” e che “in Per_1 sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona rispetta già il suo “sentire”, rivolgendole aggettivi e sostantivi nel genere femminile che le appartiene”. Esponeva altresì che “in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel 2018 parte attrice si è rivolta al prof. (…) con la Persona_2 richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante” e che “quest'ultima aveva ridotto il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”. All'udienza del 4.12.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava:” Dal 2019 mi sto sottoponendo alla terapia ormonale, sono soddisfatta del percorso intrapreso, era quello che volevo. Attualmente non sto lavorando, sto percependo la Naspi, fino all'anno scorso lavoravo come commessa in un negozio di abbigliamento. Sul lavoro mi sono sempre presentata con abbigliamento femminile e mi chiamano ”. Persona_3 Nessuno compariva per la parte resistente. Il G.D. ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi. In punto di fatto emerge dagli atti che , nel mese di settembre 2018, si è rivolto al Prof. Parte_1 in qualità di “Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico e Professore Associato di Persona_2 Psicologia Clinica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca” per intraprendere il percorso di affermazione di genere. Ha depositato una relazione a sua firma, aggiornata al 18.5.2025, secondo la quale è possibile
“formulare pienamente una diagnosi di incongruenza di genere, escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto, inficiare la capacità della perizianda di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso, costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento di vaginoplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
la perizianda comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la
pagina 2 di 5 transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile;
la perizianda nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico (…) alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione della perizianda con il genere femminile: l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale femminilizzante;
il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica. La perizianda è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere”. Il Prof. ha pertanto concluso nel senso che “alla luce delle informazioni in possesso Persona_2 dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi nel corso dei colloqui di consultazione, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la Sig.na si attribuisce e del suo Pt_1 diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
ha depositato anche una breve relazione clinica a firma del Dott. in Parte_1 Persona_4 qualità di Endocrinologo, aggiornata al 9.5.2025, il quale ha certificato che “dal punto di vista endocrinologico, l'intervento chirurgico potrebbe portare beneficio soprattutto per consentire la riduzione o la sospensione delle terapie antiandrogeniche e facilitare la gestione ed il dosaggio ormonale dell'estradiolo”. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetto da disforia di genere ovvero da Parte_1 un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile ormai in fase avanzata. La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come una donna. Parte_1 In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, pagina 3 di 5 “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. pagina 4 di 5 Come già sopra rilevato in virtù del percorso iniziato da anni, già da tempo si presenta ai Parte_1 terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che ha acquisito una nuova identità di genere.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 4.12.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. secondo cui la stessa “presenta sembianze e tono della voce del tutto femminile ed è comparso con un abito da donna”, consentono di accogliere la domanda di rettifica di sesso.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali Parte_1 condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...] Parte_1 (atto n. 3 Parte II Serie B Ufficio 1 anno 1994 del Comune di Taglio di Po), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ Pt_1 [...]
”; Per_1
II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di Taglio di Po (RO) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II);
III. DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
IV. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianmarco Negri che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
PROCURA DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza - Sede
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taglio di Po (RO) di rettificare la trascrizione dell'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 1994), facendo constare, per Parte_1 mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne Persona_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 5 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al di Taglio di Po (RO), affinché l'Ufficiale dello Pt_2
Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva essere autorizzata alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile ed Pt_1 al mutamento del nome da “ ” a ”; chiedeva, inoltre, di sentir accertare il proprio Pt_1 Persona_1 diritto “di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili”. A sostegno della domanda parte ricorrente riferiva “di essere conosciuta da tutti con il prenome
[...]
, di comportarsi e vivere già da molti anni in maniera serena e stabile al femminile” e che “in Per_1 sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona rispetta già il suo “sentire”, rivolgendole aggettivi e sostantivi nel genere femminile che le appartiene”. Esponeva altresì che “in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel 2018 parte attrice si è rivolta al prof. (…) con la Persona_2 richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante” e che “quest'ultima aveva ridotto il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”. All'udienza del 4.12.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava:” Dal 2019 mi sto sottoponendo alla terapia ormonale, sono soddisfatta del percorso intrapreso, era quello che volevo. Attualmente non sto lavorando, sto percependo la Naspi, fino all'anno scorso lavoravo come commessa in un negozio di abbigliamento. Sul lavoro mi sono sempre presentata con abbigliamento femminile e mi chiamano ”. Persona_3 Nessuno compariva per la parte resistente. Il G.D. ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi. In punto di fatto emerge dagli atti che , nel mese di settembre 2018, si è rivolto al Prof. Parte_1 in qualità di “Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico e Professore Associato di Persona_2 Psicologia Clinica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca” per intraprendere il percorso di affermazione di genere. Ha depositato una relazione a sua firma, aggiornata al 18.5.2025, secondo la quale è possibile
“formulare pienamente una diagnosi di incongruenza di genere, escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto, inficiare la capacità della perizianda di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso, costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento di vaginoplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
la perizianda comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la
pagina 2 di 5 transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile;
la perizianda nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico (…) alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione della perizianda con il genere femminile: l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale femminilizzante;
il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica. La perizianda è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere”. Il Prof. ha pertanto concluso nel senso che “alla luce delle informazioni in possesso Persona_2 dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi nel corso dei colloqui di consultazione, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la Sig.na si attribuisce e del suo Pt_1 diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
ha depositato anche una breve relazione clinica a firma del Dott. in Parte_1 Persona_4 qualità di Endocrinologo, aggiornata al 9.5.2025, il quale ha certificato che “dal punto di vista endocrinologico, l'intervento chirurgico potrebbe portare beneficio soprattutto per consentire la riduzione o la sospensione delle terapie antiandrogeniche e facilitare la gestione ed il dosaggio ormonale dell'estradiolo”. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetto da disforia di genere ovvero da Parte_1 un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile ormai in fase avanzata. La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come una donna. Parte_1 In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, pagina 3 di 5 “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. pagina 4 di 5 Come già sopra rilevato in virtù del percorso iniziato da anni, già da tempo si presenta ai Parte_1 terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che ha acquisito una nuova identità di genere.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 4.12.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. secondo cui la stessa “presenta sembianze e tono della voce del tutto femminile ed è comparso con un abito da donna”, consentono di accogliere la domanda di rettifica di sesso.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali Parte_1 condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...] Parte_1 (atto n. 3 Parte II Serie B Ufficio 1 anno 1994 del Comune di Taglio di Po), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ Pt_1 [...]
”; Per_1
II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di Taglio di Po (RO) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II);
III. DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
IV. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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