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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI LO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCCIONI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente Oggetto: risarcimento danni per colpa medica Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
conveniva in giudizio l in
[...] Controparte_2
proprio e nella sua qualità di erede del Sig. nato a [...] Persona_1 CP_1
22/04/1954 ed ivi deceduto in data 05/10/2022.
A fondamento della domanda esponeva quanto segue.
Il 20.9.2022 , che aveva da diversi giorni alcune palpitazioni, si rivolgeva al Persona_1
cardiologo di fiducia che immediatamente chiamava il 118 per IMA (infarto miocardico acuto) anteriore evoluto;
il paziente veniva ricoverato d'urgenza presso l' Controparte_1
[...
[...] nel reparto di cardiologia con diagnosi di “cardiopatia dilatativa- Controparte_3
ipocinetica, ventricolo sinistro dilatato con marcata riduzione della funzione sistolica,
insufficienza mitralica funzionale di grado moderato-severo”; il giorno successivo veniva eseguita una coronarografia, all'esito della quale, i medici del reparto ponevano indicazione chirurgica alla rivascolarizzazione miocardica e correzione della vasculopatia mitralica;
durante l'intervento, eseguito il 3.10.22, veniva effettuato un tentativo di introduzione nella arteria femorale di una guida, per effettuare lo svezzamento della circolazione extracorporea con un contropulsatore aortico (IAPB); tale tentativo non andò buon fine per l'impossibilità
di risalita dello IAPB nel lume aortico, dovuta ad una lesione iliaco-femorale iatrogena
(perforazione/dissecazione arteriosa), che richiedeva un immediato trattamento;
in data
5.10.22 alle ore 10.36, i sanitari dell'azienda convenuta, senza aver indagato le cause della mancata incompleta introduzione della guida, procedevano alla rimozione della stessa al letto del paziente;
a seguito di tale manovra, i sanitari si accorgevano di una emorragia causata dall'estrazione del filo dell'introduttore ed il paziente moriva in conseguenza di tale emorragia alle ore 11.55; non veniva effettuato alcun esame autoptico.
Secondo la prospettazione attorea sussistono profili di responsabilità medica: a)in relazione alla condotta negligente dei sanitari nella esecuzione dell'intervento, connotato da una bassissima mortalità, finalizzato ad introdurre nella femorale un
contro
-pulsatore aortico necessario a garantire la circolazione extracorporea, senza alcuna attività preventiva di controllo sullo stato della arteria femorale;
b)per aver lasciato in sede la guida fino alla letale rimozione della stessa avvenuta solo in un secondo tempo;
c)in ragione del fatto che detto intervento ha una bassissima mortalità (1% a tre mesi); d) in relazione alla manovra di introduzione della guida o filo guida che avrebbe dovuto essere effettuato con perizia e per non aver indagato le ragioni della mancata progressione e dei danni connessi al mancato compimento di tale manovra;
e) per la mancata esecuzione di indagini diagnostiche volte a
2 stabilire l'integrità del vaso sanguigno;
f) per l'estrazione della guida direttamente al letto del paziente, causando il decesso rapidissimo dello stesso.
Parte attrice, dopo aver dato atto di aver assolto la condizione di procedibilità attraverso l'instaurazione della procedura di ATP, esponeva le proprie critiche alla CTU, nella parte in cui ravvisava un danno da perdita di chance nella misura del 50%, pur avendo accertato l'esistenza di gravi condotte colpose da parte dei sanitari che ebbero in cura il paziente
Secondo parte attrice, la condotta incongrua dei sanitari descritta dai CCTTUU ha interrotto il nesso di causa con eventuali precedenti cause naturali che avrebbero potuto causarne il decesso, anche in ragione del fatto che l'intervento era riuscito, posto che il è Pt_1
deceduto a causa dell'emorragia e non della cardiopatia, in assenza di elementi predittivi sulla quantità di sopravvivenza che restava al paziente dopo l'intervento.
Parte attrice, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, invoca il relativo regime probatorio e chiede: a) il risarcimento del danno iure hereditatis in relazione al danno non patrimoniale sofferto direttamente dalla vittima in termini di danno morale catastrofale, posto che il è stato sempre lucido e cosciente, fino a pochi minuti prima Pt_1
del decesso quando il dissanguamento ha tolto ossigeno al cervello spegnendolo ed avendo subito l'intervento di estrazione della sonda mentre era a letto in stato di assoluta coscienza;
b)il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in relazione al rapporto solidissimo che legava l'attrice al proprio padre e al fatto che attualmente l'istante è priva di parenti stretti essendo scomparsa anche la madre.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera contestando la scelta del rito e la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente.
A fondamento delle sue difese assumeva: che il paziente aveva una patologia pregressa che non è stata approcciata in maniera immediata, in quanto il paziente stesso ne trascurava i sintomi, giungendo in ospedale con una grave patologia cardiaca, come accertato dai CTU;
che a seguito di accertamenti diagnostici venne indicata la necessità dell'intervento che egli
3 inizialmente non accettava, chiedendo le dimissioni volontarie;
che successivamente, avuto un ripensamento, venne nuovamente ricoverato e fu eseguito l'intervento; che tanto nella ctu quanto nella ctp emerge la correttezza della gestione chirurgica e clinica;
che l'attività
emergenziale praticata al manifestarsi dello shock emorragico è stata adeguata per tempestività e qualità; che manca la prova del danno da perdita di chance e non sussiste il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente;
che in particolare il si è rivolto alla struttura con un esteso infarto del miocardio a fronte di sintomi che Pt_1
persistevano da 15 giorni;
che manca la prova del danno catastrofale;
che manca la prova degli elementi rilevanti per la quantificazione dal danno da perdita del rapporto parentale.
Disattesa l'istanza di conversione del rito, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
II)A) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della azienda ospedaliera, per erroneità del rito prescelto, sanzione non prevista dal legislatore che contempla la conversione del rito, non necessaria tuttavia nel caso concreto: da un lato, infatti, è stata esperita la procedura di ATP prima del presente giudizio -
che assolve anche alla condizione di procedibilità- e dall'altro non sono state formulate dalle parti istanze istruttorie, ulteriori rispetto alla acquisizione al giudizio del fascicolo dell'ATP,
tali da rendere complessa l'istruttoria e dunque imporre la trattazione del processo con il rito ordinario di cognizione.
B)La domanda di parte attrice è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
1)Occorre premettere in diritto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass.
18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02).
4 Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass.
1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05).
La struttura dunque risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, SS.UU., 9556/02, nonché
Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (sulla quale non ha in alcun modo inciso l'art. 3 d.l. 158/2012, e che è stata poi anche espressamente confermata dall'art. 7, co. 1, l. 24/2017) incide sul riparto dell'onere della prova, atteso che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, Cass. 26907/2020, Cass.
24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass.
22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016,
Cass. 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass.
28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018,
Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass.
8665/2017).
5 In tema di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti in una struttura sanitaria, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria esplica normalmente i suoi effetti tra le sole parti del contratto, pertanto l'inadempimento della struttura genera soltanto nei confronti dell'assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure
hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, in quanto rispetto a tali danni può essere invocata esclusivamente una responsabilità
extracontrattuale.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità “la responsabilità della struttura sanitaria per
i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente
deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto
contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella
categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi
del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale
tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul
piano della programmazione negoziale”
(Cass.n. 21404 del 26/07/2021;conformi:Sez. 3, Sent.n. 14258 del 08/07/2020; n.14615 del 09
/07/2020;Sez. 6, Ord.n. 21404 del 26/07/2021; Sez. 3, Sent. n. 11320/2022; si veda anche recentemente Cass. n. 6386/2023).
Tale ricostruzione incide sulla ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che incombe sul prossimo congiunto che invochi il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale iure proprio, l'onere di provare l'evento, il danno, il nesso causale, la colpa, mentre con riferimento al danno invocato iure hereditatis valgono le consuete regole di riparto della prova proprie delle azioni di responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto compiutamente all'onere della prova che incombeva su di essa nei termini che di seguito si esporranno.
6 2)Dalla documentazione medica in atti e dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che, per completezza argomentativa e linearità logica, è ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice, è possibile ricostruire la vicenda di cui è causa come segue:
(68 anni all'epoca dei fatti) si rivolgeva alla Persona_1 Controparte_1
presso il Pronto Soccorso, in data 20.9.2022, inviato dal cardiologo curante, che formulava la diagnosi di infarto acuto del miocardio, indirizzandolo con urgenza in ospedale;
-10 giorni prima il paziente aveva effettuato una visita cardiologica per riscontro di polso tachicardico;
-presso il Pronto Soccorso veniva formulata la diagnosi di “Cardiopatia dilatativa-ipocinetica
di nuovo riscontro”;
-a seguito di accertamenti veniva diagnosticata una “Cardiopatia dilatativa-ipocinetica di
nuovo riscontro, con evidenza di QS in sede anteriore al tracciato elettrocardiografico” e veniva disposto il ricovero presso l'UTIC, dove, all'esito degli ulteriori accertamenti veniva diagnosticata una “insufficienza mitralica funzionale post-ischemica e coronaropatia bivasale
significativa” con indicazione chirurgica alla rivascolarizzazione miocardica e correzione della valvulopatia mitralica;
-a seguito della informativa resa dal medico al paziente, costui rifiutava l'intervento e, su sua richiesta, veniva dimesso a domicilio;
-successivamente il paziente accettava la proposta di intervento chirurgico, che veniva effettuato in data 3.10.2022 sulla base della seguente diagnosi operatoria: “Disturbi della
valvola mitrale. Aterosclerosi coronarica di arteria coronarica nativa. Coronaropatia
ostruttiva monovasale. Insufficienza mitralica”.
-dalla descrizione della operazione emerge che “in considerazione della severa disfunzione
ventricolare sinistra preoperatoria si tenta di posizionare contropulsatore aortico per via
transfemorale destra senza successo per mancato avanzamento della guida. Rimozione delle
cannule. Emostasi accurata. Posizionamento di un drenaggio pleurico sinistro, uno
7 pericardico ed uno retrosternale. Sternosintesi con 6 fili metallici semplici. Sintesi a strati
della parete toracica e della ferita alla gamba con filo riassorbibile”
-dopo l'intervento, il paziente veniva trasferito in TIPO (Terapia Intensiva Post Operatoria),
senza complicazioni;
-in data 4.10.2022 il paziente veniva estubato e veniva interrotta la infusione di noradrenalina e di morfina;
-il 5.10.2022 nel diario infermieristico veniva riportato che:
alle ore 10:20 il paziente veniva trasferito in degenza in condizioni di lucidità, tanto che gli venivano consegnati effetti personali di valore e vestiario e lo stesso sottoscriveva il modulo del consenso informato;
alle ore 10:36 il paziente era stazionario, vigile, orientato e collaborante e venivano rimossi i drenaggi toracici e, a cura del cardioanestesista, veniva “rimosso introduttore femorale
inguine dx, rimossa arteria femorale inguine sx con monitoraggio PAC, applicate
compressive femorali dx e sx, rimosso Urinometro e applicata danese…”;
veniva richiesta una Tac per il sospetto di un “ematoma retroperitoneale dopo rimozione
introduttore femorale destro. Addome teso duro dolente e dolorabile non trattabile. Paziente
ipoteso e tachicardico”;
alle ore 11:37 le condizioni del paziente peggioravano drasticamente (“paziente soporoso ma
eupnoico; PA 50/70 tachicardia sinusale a 150 bpm;
arti freddi non leggibile la saturazione.
Addome teso dolorabile non trattabile soprattutto nell'emilato destro dal quale è stato
rimosso stamane in TIPO introduttore femorale. Si sostiene il circolo con emagel rapido e si
esegue emogas in emergenza che mostra Hb 6,8 con Ht 20, lattati 9; ematosi scadente
nonostante ventimask (questa mattina 10 Hb)…”) e veniva condotto al reparto di radiologia ma sopraggiungeva una crisi cardiaca che non consentiva l'esecuzione dell'esame e,
nonostante le pratiche rianimatorie, il paziente decedeva alle ore 11:55.
8 I CTU hanno accertato che la causa del decesso del signor è stata una Persona_1
emorragia “assai probabilmente originata da una lesione iatrogena della arteria iliaca o
della aorta addominale” prodottasi nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in data
3.10.2022 nel posizionamento del catetere endovascolare al fine di disporre di un contropulsatore aortico.
Secondo i consulenti la storia clinica del paziente deve essere suddivisa in diverse fasi a cui seguono distinte valutazioni medico legali.
Il signor quando ha fatto accesso al Pronto Soccorso, era affetto da una grave Pt_1
patologia, ossia “infarto acuto del miocardio, transmurale, con grave deficit della frazione di
eiezione del ventricolo sinistro del cuore (30%) ed insufficienza della valvola mitralica”.
In ragione di tale diagnosi vi era indicazione “piena e corretta” dell'intervento chirurgico per la rivascolarizzazione miocardica e per il trattamento della patologia della valvola mitralica,
che venne eseguito con tecnica corretta ed anche le tappe della fase post operatoria non mostravano anomalie.
Durante l'intervento l'equipe medica decise di introdurre un contropulsatore al fine di favorire lo svezzamento della circolazione extracorporea, decisione corretta ad avviso dei consulenti, i quali hanno anche evidenziato che questa manovra, in ragione della sua invasività, presentava un elevato grado di complicazioni prevedibili e note nella letteratura scientifica consolidata, ma necessaria a causa della grave disfunzione ventricolare di cui il paziente era affetto e della constatazione di un cuore di volume aumentato, al fine di prevenire insufficienze cardiovascolari post operatorie.
I CTU hanno dunque ritenuto tale scelta corretta, sebbene non preceduta da esami strumentali,
perché la rapidità decisionale che si richiede durante questa tipologia di intervento non era compatibile con un ulteriori accertamenti, ritenuti non necessari nel caso concreto.
La manovra chirurgica non fu portata a termine, in quanto dal diario operatorio emerge “…si
tenta di posizionare contropulsatore aortico per via transfemorale destra senza successo per
9 mancato avanzamento della guida” e venne scelta un'altra strada ossia lo svezzamento in modo standard del paziente dalla circolazione extracorporea.
I CTU ritengono che, rispetto a tale fase, pur essendo corretta la metodica scelta per la prosecuzione dell'intervento, i sanitari successivamente hanno errato nel non indagare le cause della mancata progressione della guida del contropulsatore, che “non
infrequentemente” può essere indice di una lesione del vaso sanguigno o di dissecazione correlata al posizionamento dell'introduttore, evenienza ricorrente quando la manovra viene eseguita in cieco, ossia senza guida radioscopica.
I CTU concludono nel senso che “Risulta (…) non già deficitario il comportamento dei
sanitari nella fase di pianificazione ed esecuzione del posizionamento (ancorché fallito)
intraoperatorio del device, ma risulta subottimale, invece, la gestione post operatoria del
paziente, laddove, conseguita la immediata sopravvivenza del Signor si sarebbe Pt_1
potuto e dovuto indagare circa le cause del mancato avanzamento della guida
dell'introduttore prima di procedere alla sua rimozione, con metodica ecocolordoppler e/o
TAC con contrasto”
I CTU quindi hanno evidenziato la condotta doverosa ed utile che i sanitari avrebbero dovuto adottare, ossia l'esecuzione di alcuni esami per accertare le cause della mancata progressione della guida ed hanno stigmatizzato la condotta dei sanitari nella rimozione della stessa presso il reparto di terapia intensiva, con modalità “alla cieca”: tale manovra doveva essere eseguita in una sala emodinamica sotto controllo radioscopico, il quale avrebbe evidenziato immediatamente l'emorragia e consentito l'adozione di metodiche chirurgiche finalizzate ad arrestarla.
Dopo la rimozione della sonda senza radioguida si è verificata una rapidissima anemizzazione del paziente, che ha condotto alla sua morte per arresto cardiocircolatorio.
I CTU hanno ravvisato un duplice errore nella condotta dei sanitari, per non aver indagato le ragioni della mancata progressione del guida finalizzata alla introduzione di un
10 contropulsatore aortico e per averla rimossa senza radioguida, condotte imprudenti, che hanno azzerato le possibilità di sopravvivenza del paziente, già alterate dalla grave patologia di cui era affetto.
I CTU hanno concluso che “Deve dunque ritenersi censurabile per imprudenza la condotta
dei sanitari afferenti alla resistente che non indagarono quanto accaduto, pur CP_4
avendone avuto il tempo e ben sapendo che vi era stato un problema che non aveva permesso
di introdurre il contropulsatore, esponendo, in tal modo, il Signor ad un Persona_1
rischio quoad vitam incongruo, in quanto maggiore di quello che il paziente correva
comunque a cagione della sua situazione di avanzata patologia cardiovascolare” .
I CTU hanno infine accertato l'incidenza della patologia preesistente ed hanno chiarito che “il
paziente avrebbe comunque sofferto, assai probabilmente, per l'instaurarsi, su tale stato di
comorbidità preesistenti, di un sanguinamento (incolpevole), sia che un ematoma si fosse già
formato, sia che una emorragia si determinasse al momento della rimozione dell'introduttore,
costringendo addirittura ad un ulteriore intervento e anestesia. Dunque, certamente un
corretto monitoraggio della situazione avrebbe dovuto indurre un diverso approccio
diagnostico-terapeutico, offrendo al Signor maggiori chance di sopravvivenza, ma Pt_1
l'instaurarsi di una (incolpevole) complicanza come quella della emorragia avrebbe
comunque avuto non trascurabili ripercussioni su un organismo provato e fragile come
quello del paziente in oggetto. Riteniamo, dunque, che la censurabile condotta individuata
abbia azzerato il patrimonio di chance di sopravvivenza del quale il Signor Persona_1
era in possesso all'esito del grave infarto acuto del miocardio che aveva patito;
e che tali
chance di sopravvivenza, qualora non si fosse interposta la imprudente condotta da noi
addebitata ai sanitari afferenti alla resistente sarebbero state quantificabili nella CP_4
misura del 50%. Non è invece possibile affermare che il diverso comportamento dei Sanitari
avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, impedito l'esito infausto”.
11 Infine i CTU hanno accertato che “stante il rapidissimo volgere degli eventi, non ebbe a
configurarsi alcun postumo permanente quantificabile quale danno biologico, né una
inabilità temporanea assoluta o parziale”.
Il Tribunale ritiene che alla luce delle risultanze della consulenza sia stata raggiunta la prova della condotta colposa dei sanitari e dell'evento, ossia la morte del signor a causa di Pt_1
una emorragia improvvisa a seguito della rimozione della guida del contropulsatore, inserita durante l'intervento chirurgico eseguito il 4.10.2022.
In tema di nesso causale, che per giurisprudenza costante deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, vi è una sostanziale divergenza tra la prospettazione di parte attrice, suffragata dalla relazione e dalle note critiche del consulente di parte -che ascrive integralmente alla condotta colposa dei sanitari la morte del paziente- e la posizione dei CTU.
Parte attrice lamenta anche che i CTU non avrebbero risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte, ma questa doglianza non ha pregio, in quanto i consulenti, proprio in risposta alle osservazioni del ct di parte attrice hanno offerto spunti significativi ed esaustivi con riferimento al nesso causale.
I CTU hanno evidenziato che il signor era affetto da una grave patologia, in quanto Pt_1
giungeva al pronto soccorso con tutte le conseguenze dannose di un infarto del miocardio, non diagnosticato e non trattato tempestivamente, per il quale vi era l'indicazione dell'intervento che venne correttamente eseguito.
Anche la manovra operatoria non portata a compimento era necessaria e determinava un
“sanguinamento non colpevole” che aggravava la condizione clinica del paziente già critica in ragione della grave insufficienza cardiovascolare in atto.
I CTU hanno chiarito che l'emorragia verificatasi era una “incolpevole complicanza” che avrebbe avuto comunque delle “ripercussioni su un organismo provato a fragile come quello
del paziente in oggetto” .
12 I CTU quindi hanno chiarito che la situazione era gravata da un elevato tasso di mortalità ed un approccio corretto avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza, ma non vi è certezza che avrebbe potuto impedire la morte del paziente, in ragione della grave patologia di cui era affetto, che lo esponeva ad uno stato emorragico “non riconducibile a malpractice medica”.
I CTU hanno ravvisato una “incertezza di sopravvivenza” pur in presenza del comportamento doveroso ed utile che non è stato adottato ed hanno ritenuto sussistente “una perdita di
chance di sopravvivenza e non un nesso pieno ed univoco tra la malpractice ed il decesso
sotto l'ottica del più probabile che non”.
La stima del 50%, da loro operata, tiene conto delle elevata mortalità preesistente ed in termini descrittivi i CTU hanno affermato che “le chance perdute sono di livello elevato”.
Il Tribunale alla luce dei condivisibili accertamenti compiuti dai CTU ritiene provata la condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente, ma al contempo ritiene che non vi sia certezza, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta omissiva abbia causato la morte del paziente, come invece prospettato da parte attrice, mentre vi è prova che tale condotta ha sicuramente ridotto le possibilità di sopravvivenza del paziente.
Nel caso di specie, quindi, è provato il danno per la perdita della mera opportunità e possibilità di conseguire un diverso risultato, in quanto una metodica corretta non avrebbe impedito con certezza, ovvero alla stregua del criterio civilistico di maggiore probabilità, il decesso del paziente, con la conseguenza che in capo alla azienda ospedaliera deve essere posto l'obbligo di risarcire il danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza, per la mancata attuazione di un corretto approccio terapeutico che avrebbe potuto migliorare la prognosi del signor Pt_1
Alla luce della argomentazioni che precedono sussiste la responsabilità della convenuta, in quanto la condotta dei sanitari ha interferito in termini di perdita di chances di maggiore sopravvivenza, stimabile nella misura del 50%
13 Sul tema del danno da perdita di chance è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui non sussistono i presupposti per risarcire un danno da "perdita di chance",
quando la condotta, omissiva o commissiva colpevolmente tenuta dal sanitario, ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, in quanto in un simile caso "l'evento (conseguenza del concorso di
due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario,
chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del
rapporto parentale cagionato ai familiari" (così Cass. Sez. 3, sent. 28993 del 2019, cit.
richiamata in motivazione da Cass. 13870/2020).
In altra recente sentenza la Suprema Corte ha chiarito che “-in materia di risarcimento del
danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad
ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto, o se volta
ad ottenere il danno da perdita di chance;
-dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla
verifica dell'esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull'attore, tra
condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;
- se il danno lamentato consiste nella
perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove
fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe
verificato; -se invece il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se
il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un
risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso.” (Cass. sent. n. 31136/22
depositata il 21 ottobre 2022 in motivazione).
Tali argomentazioni trovano conferma anche in una recente sentenza della Suprema Corte
(sent. n. 26851/2023 cit.) che ha ulteriormente chiarito come nel caso della vittima che sia già
deceduta al momento della introduzione del giudizio da parte degli eredi (come nel caso di specie), sono “di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se
allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la
14 perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno
biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella
sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della
propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale
acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la
perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum),
come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
La Suprema Corte ha chiarito che questa voce di danno sarà risarcita equitativamente ogni volta che “da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad
mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia
cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente
accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi
sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia
pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a
quelli del danno biologico temporaneo” ( Cass. cit. in motivazione).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza
(cfr. Cass. 28993/2019) e, una volta accertato il nesso causale tra la condotta colposa e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del paziente.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che alla luce degli accertamenti peritali,
l'esecuzione di accertamenti successivi all'intervento volti ad accertare le ragioni della mancata progressione della guida e la rimozione della stessa non alla cieca ma con radioguida
15 avrebbe consentito l'attuazione di una corretta e tempestiva strategia terapeutica che avrebbe garantito maggiori probabilità di sopravvivenza, secondo una significativa probabilità
statistica stimata nella misura del 50%.
In ragione della inadeguata assistenza sanitaria da parte dei medici che ebbero in cura il paziente il signor ha subito una perdita di chance di sopravvivenza nella misura del Pt_1
50% e, a tale titolo, può essere accolta la domanda proposta in via subordinata da parte attrice.
3)Passando ad esaminare i danni risarcibili, la domanda attorea è fondata nei limiti che di seguito si esporranno.
A)Parte attrice, figlia del signor circostanza non contestata ed evincibile anche dalla Pt_1
dichiarazione di successione in atti, ha domandato iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, allegando la sussistenza di un solido rapporto con il padre e l'assenza della madre.
Giova premettere in diritto che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di danno non patrimoniale, consistente non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, comprese le sofferenze interiori transeunti.
La prova di tale pregiudizio è, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c., a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità
causale, la sofferenza per la perdita di un familiare.
Quanto alle modalità di accertamento di un simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche a quanto osservato da Cass. civ. n.10527 del 2011, la quale osserva che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità
(Cass., 12/6/2006, n.13546) e non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti
16 accertati, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull' id quod plerumque accidit (cfr. Cass., 30/11/2005,
n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082).
Dunque, in presenza di tali allegazioni, il giudice deve ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Orbene la morte di una persona fa presumere da sola, ex art.2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, in tal caso, gravando sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Parte convenuta, nel caso di specie, non ha assolto tale onere, né vi sono state specifiche contestazioni ex art.115 c.p.c. delle allegazioni di parte ricorrente relative al solido legame familiare tra l'attrice ed il padre.
La Suprema Corte ha anche chiarito “che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto
della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto
interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto
parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla
cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla
17 distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il
giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle
conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cass. n.
28255/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Per la valutazione di questa posta risarcitoria occorre anzitutto muovere dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, le quali hanno evidenziato che, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione concreta (Cass. Sent. n.10579/2021 e Cass. sent. n.26300/2021).
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova, in quanto in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n.
21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass
21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
18 Il Tribunale ritiene che l'effettività e la consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata come nel caso concreto, può essere acquisita in via presuntiva.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, risulta provato il rapporto di filiazione tra l'attrice e la vittima e ciò fonda il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie parte attrice, tuttavia, non ha provato la coabitazione attraverso idonea documentazione anagrafica, né gli elementi presuntivi che consentono di inferire la sofferenza patita in conseguenza della perdita del prossimo congiunto con riferimento agli aspetti dinamico relazionali, rispetto ai quali vi è solo l'allegazione della solidità del rapporto padre figlia che costituisce il presupposto per la liquidazione del danno.
Il Tribunale ritiene di dover applicare nel caso concreto, anche in ragione della data di verificazione dell'illecito, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (ed. 2024), in base all'insegnamento della Suprema Corte che le valorizza quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Ord. n.37009/2022),
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, sia in termini di sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva come spiegato nelle stesse note di accompagnamento delle tabelle, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria secondo una dimensione dinamico relazionale allegata e provata, anche con presunzioni;
ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo ad una valutazione equitativa "pura", purché motivata.
In linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione le tabelle in vigore al momento della liquidazione del danno risarcibile (Cass.
19 Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017) e non quelle vigenti al momento del fatto o della domanda.
Nel caso concreto sono attribuibili 55 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (68 anni), 24 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto
(30 anni), nessun punto per la convivenza in mancanza di prova (manca agli atti un certificato storico di residenza sia dell'attrice che del de cuius); nessun punto per la residualità affettiva per l'assenza di superstiti del nucleo familiare, in mancanza di un certificato storico dello stato di famiglia;
15 punti, per l'intensità della relazione affettiva, in ragione della sofferenza interiore patita dalla vittima provata in via presuntiva in ragione del legame parentale, non ravvisandosi, per carenza di allegazione prima ancora che di prova, elementi che provino i riflessi della sofferenza patita su specifici aspetti dinamico relazionali che abbiano determinato uno stravolgimento della vita dell'attrice.
Applicando i suddetti parametri alla attrice spetta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la somma di euro 215.105,00 (3911,00x55), che va ridotta del 50% per l'attribuzione del solo danno da perdita di chances, con la conseguenza che va riconosciuto a tale titolo l'importo di euro 107.552,50.
B)Parte attrice ha domandato iure hereditatis il risarcimento del danno cd catastrofale e la domanda è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
Come ribadito dalle Corte di Cassazione, nei casi in cui la morte cagionata da un illecito contrattuale o extracontrattuale sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, non vi è dubbio circa l'esistenza del diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni non patrimoniali che si verificano nella sfera del soggetto leso, nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni sino a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, poiché tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di trasmissione agli eredi (v. Cass., SS.UU., 15350/2015 e successive conformi n. 5684/2016;
n.33009/2024).
20 La Suprema Corte ha chiarito che “Deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un
danno da perdita della vita (Cass., sez. un. nr . 15350 del 2015; v., ex multis, in motiv. Cass.
nr. 8580 del 2019), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio.
Piuttosto, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non
patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico
da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la
morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del
2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di
danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella
sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita,
quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra
l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria
trasmissibile agli eredi (Cass. n. 6503/2022 che richiama in motivazione Cass. n. 13537 del
2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il danno morale terminale, ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima in ragione della consapevolezza della morte imminente (Cass. n. 33009 del 17/12/2024;
n. 7923 del 23/03/2024).
Il danno catastrofale, o da lucida agonia, si concretizza nel periodo tra la lesione e l'imminenza della fine della vita, allorché in detto torno di tempo, necessariamente breve (alcune ore o, al più, pochi giorni), la persona lesa rimanga vigile e cosciente e acquisisca e sviluppi la tragica consapevolezza della propria ineluttabile e prossima morte
21 (Cass. n. 23153 del 17/09/2019; Cass. n. 18056 del 05/07/2019 richiamate da
Cass.4776/2025).
La Suprema Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento del danno terminale morale è
sufficiente un breve, o anche brevissimo, «lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta 'manifestamente lucida'» pertanto più la sopravvivenza in tale stato d'animo si protrae, maggiore sarà il danno catastrofale patito, e questo inciderà sull'ammontare del risarcimento (Cass. n. 21508/2020), che dovrà essere determinato secondo criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v.
pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019, richiamate da Cass. n. 36841/2022).
La Suprema Corte suggerisce la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi,
tra le altre, Cass. n. 23183/2014 richiamata da Cass. n. 36841/2022).
Dalla ricostruzione della storia clinica del paziente operata dai CTU, desumibile anche dal diario infermieristico, emerge che il paziente, prima della rimozione della guida, era lucido,
vigile, orientato e collaborante, tanto che gli venivano restituiti gli effetti personali e firmava il consenso informato. Alle 10.36 la guida è stata rimossa e da quel momento le condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto alle ore 11.55.
Dal diario infermieristico emerge che dopo la rimozione della guida fu richiesta in urgenza una Tac per il sospetto di un ematoma retroperitoneale ed il paziente, ipoteso e tachicardico,
aveva un “addome teso, duro, dolente, dolorabile non trattabile”, ma è stato sempre vigile e solo alle 11.37 è entrato in uno stato “soporoso ma eupnoico” e sono state avviate le procedure per fronteggiare il progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche a
22 seguito della improvvisa grave anemizzazione, che rendeva necessaria una TAC urgente, mai eseguita per il sopraggiungere del decesso alle ore 11.55.
Il Tribunale ritiene, diversamente da quanto assume parte convenuta, che non siano trascorsi pochi minuti tra la condotta che ha determinato l'anemizzazione del paziente ed il suo decesso, in quanto dal diario infermieristico emerge che il paziente era vigile e orientato e tale
è stato fino alle 11:37 e dunque, in questo lasso di tempo, ha avuto la possibilità di rendersi conto della sua fine imminente anche in ragione del dolore fisico che lo stesso ha provato dopo l'estrazione della guida e dell'improvviso peggioramento della sue condizioni, che, solo nella fase finale, hanno determinato una perdita di coscienza.
Il Tribunale ritiene che nell'apprezzamento del danno da cd lucida agonia non rileva il lasso di tempo, che può essere anche minimo, ma unicamente la sofferenza patita dalla vittima per la consapevolezza della imminenza della propria morte, apprezzamento che richiede una valutazione necessariamente casistica, ancorata alle condizioni soggettive del paziente e all'evento che ne ha provocato sul piano della causalità materiale il decesso.
Il Tribunale a tal proposito rileva che tra l'evento (rimozione della guida a cui è seguita la rapida anemizzazione del paziente) e la morte sia decorso un lasso di tempo di circa un'ora che, in ragione delle peculiarità del caso concreto, è un tempo sufficiente affinchè la coscienza elabori e rappresenti il rischio della morte, anche in ragione delle manovre che il signor ha subito mentre era ancora cosciente, finalizzate a fronteggiare l'improvvisa Pt_1
anemizzazione.
Il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, sia stata massima la sofferenza patita dal paziente,
essendo egli passato da una condizione di relativo benessere, tanto che era vigile e collaborante dopo un intervento salva vita, ad una improvvisa condizione di elevato dolore all'addome divenuto “non trattabile”, con la conseguenza che egli ha avuto piena consapevolezza dell'improvviso peggioramento delle proprie condizioni fino alle 11.37,
23 quando è entrato in uno stato soporoso, dal quale purtroppo non si è più ripreso, essendo sopraggiunto da lì a poco il decesso alle ore 11:55.
Il Tribunale ritiene che nel caso concreto sia liquidabile in via equitativa la somma di euro
10.000,00, non potendosi accedere alla maggiore quantificazione proposta da parte, la quale appare prossima ai parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano per il cd danno terminale protratto per più giorni, non ravvisabile nel caso concreto.
C)Considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, su tutti gli importi liquidati all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo le variazioni dell'indice Istat.
In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme come sopra liquidate devalutate all'epoca del decesso
(21.4.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.
dal 5.10.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale ai sensi dell'art. 91 cpc.
24 La liquidazione deve avvenire tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014, come aggiornata dal D.M. 147/2022, vigente al momento della liquidazione.
Per quanto attiene al valore della controversia ed alla individuazione dello scaglione di riferimento, trova applicazione l'art. 5, co. 1 del predetto D.M., secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per il pagamento di somme o di liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della causa si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata e, nel caso di specie, trova applicazione lo scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00.
Tenuto conto del suddetto valore, della natura e della complessità della controversia,
connotata da una istruttoria non complessa, nonché dell'opera complessivamente prestata e delle questioni sottese al giudizio, si ritiene che possano essere liquidati importi prossimi ai parametri minimi della tabella di riferimento.
Il regolamento delle spese di lite con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 18918 del 11/9/2020).
Alla luce dei parametri richiamati, le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in misura prossima ai minimi tabellari.
Le spese della CTU, liquidate nel procedimento di ATP, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta, in quanto soccombente nel giudizio di merito.
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica e tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole
25 eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013; Cass. n. 3380 del 2015, richiamate da Cass.
1153/2023), situazione non ravvisabile nel caso concreto.
Parte attrice ha prodotto in giudizio la notula emessa dal consulente di parte, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata (Cass. n.26729/2024 in motivazione), con la conseguenza che l'importo indicato di euro 2.420,00 deve essere posto a carico della parte soccombente (v. doc. 9
allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 107.552,00 per il risarcimento del danno iure Parte_1
proprio, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento: -delle spese Controparte_1
processuali relative al procedimento per ATP liquidate nella misura di euro 286,00 per esborsi ed euro 2.000,00 oltre CPA e IVA se dovuta, per compensi professionali;
- delle spese processuali relative al presente giudizio, liquidate nella misura di euro 1242,00 per esborsi,
euro 8.000,00, oltre CPA e IVA se dovuta, per compensi professionali, euro 2.420,00 per il compenso del consulente tecnico di parte attrice;
26 -pone in via definitiva a carico dell le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio come liquidata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Terni, 22/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
27
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI LO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCCIONI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente Oggetto: risarcimento danni per colpa medica Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
conveniva in giudizio l in
[...] Controparte_2
proprio e nella sua qualità di erede del Sig. nato a [...] Persona_1 CP_1
22/04/1954 ed ivi deceduto in data 05/10/2022.
A fondamento della domanda esponeva quanto segue.
Il 20.9.2022 , che aveva da diversi giorni alcune palpitazioni, si rivolgeva al Persona_1
cardiologo di fiducia che immediatamente chiamava il 118 per IMA (infarto miocardico acuto) anteriore evoluto;
il paziente veniva ricoverato d'urgenza presso l' Controparte_1
[...
[...] nel reparto di cardiologia con diagnosi di “cardiopatia dilatativa- Controparte_3
ipocinetica, ventricolo sinistro dilatato con marcata riduzione della funzione sistolica,
insufficienza mitralica funzionale di grado moderato-severo”; il giorno successivo veniva eseguita una coronarografia, all'esito della quale, i medici del reparto ponevano indicazione chirurgica alla rivascolarizzazione miocardica e correzione della vasculopatia mitralica;
durante l'intervento, eseguito il 3.10.22, veniva effettuato un tentativo di introduzione nella arteria femorale di una guida, per effettuare lo svezzamento della circolazione extracorporea con un contropulsatore aortico (IAPB); tale tentativo non andò buon fine per l'impossibilità
di risalita dello IAPB nel lume aortico, dovuta ad una lesione iliaco-femorale iatrogena
(perforazione/dissecazione arteriosa), che richiedeva un immediato trattamento;
in data
5.10.22 alle ore 10.36, i sanitari dell'azienda convenuta, senza aver indagato le cause della mancata incompleta introduzione della guida, procedevano alla rimozione della stessa al letto del paziente;
a seguito di tale manovra, i sanitari si accorgevano di una emorragia causata dall'estrazione del filo dell'introduttore ed il paziente moriva in conseguenza di tale emorragia alle ore 11.55; non veniva effettuato alcun esame autoptico.
Secondo la prospettazione attorea sussistono profili di responsabilità medica: a)in relazione alla condotta negligente dei sanitari nella esecuzione dell'intervento, connotato da una bassissima mortalità, finalizzato ad introdurre nella femorale un
contro
-pulsatore aortico necessario a garantire la circolazione extracorporea, senza alcuna attività preventiva di controllo sullo stato della arteria femorale;
b)per aver lasciato in sede la guida fino alla letale rimozione della stessa avvenuta solo in un secondo tempo;
c)in ragione del fatto che detto intervento ha una bassissima mortalità (1% a tre mesi); d) in relazione alla manovra di introduzione della guida o filo guida che avrebbe dovuto essere effettuato con perizia e per non aver indagato le ragioni della mancata progressione e dei danni connessi al mancato compimento di tale manovra;
e) per la mancata esecuzione di indagini diagnostiche volte a
2 stabilire l'integrità del vaso sanguigno;
f) per l'estrazione della guida direttamente al letto del paziente, causando il decesso rapidissimo dello stesso.
Parte attrice, dopo aver dato atto di aver assolto la condizione di procedibilità attraverso l'instaurazione della procedura di ATP, esponeva le proprie critiche alla CTU, nella parte in cui ravvisava un danno da perdita di chance nella misura del 50%, pur avendo accertato l'esistenza di gravi condotte colpose da parte dei sanitari che ebbero in cura il paziente
Secondo parte attrice, la condotta incongrua dei sanitari descritta dai CCTTUU ha interrotto il nesso di causa con eventuali precedenti cause naturali che avrebbero potuto causarne il decesso, anche in ragione del fatto che l'intervento era riuscito, posto che il è Pt_1
deceduto a causa dell'emorragia e non della cardiopatia, in assenza di elementi predittivi sulla quantità di sopravvivenza che restava al paziente dopo l'intervento.
Parte attrice, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, invoca il relativo regime probatorio e chiede: a) il risarcimento del danno iure hereditatis in relazione al danno non patrimoniale sofferto direttamente dalla vittima in termini di danno morale catastrofale, posto che il è stato sempre lucido e cosciente, fino a pochi minuti prima Pt_1
del decesso quando il dissanguamento ha tolto ossigeno al cervello spegnendolo ed avendo subito l'intervento di estrazione della sonda mentre era a letto in stato di assoluta coscienza;
b)il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in relazione al rapporto solidissimo che legava l'attrice al proprio padre e al fatto che attualmente l'istante è priva di parenti stretti essendo scomparsa anche la madre.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera contestando la scelta del rito e la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente.
A fondamento delle sue difese assumeva: che il paziente aveva una patologia pregressa che non è stata approcciata in maniera immediata, in quanto il paziente stesso ne trascurava i sintomi, giungendo in ospedale con una grave patologia cardiaca, come accertato dai CTU;
che a seguito di accertamenti diagnostici venne indicata la necessità dell'intervento che egli
3 inizialmente non accettava, chiedendo le dimissioni volontarie;
che successivamente, avuto un ripensamento, venne nuovamente ricoverato e fu eseguito l'intervento; che tanto nella ctu quanto nella ctp emerge la correttezza della gestione chirurgica e clinica;
che l'attività
emergenziale praticata al manifestarsi dello shock emorragico è stata adeguata per tempestività e qualità; che manca la prova del danno da perdita di chance e non sussiste il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente;
che in particolare il si è rivolto alla struttura con un esteso infarto del miocardio a fronte di sintomi che Pt_1
persistevano da 15 giorni;
che manca la prova del danno catastrofale;
che manca la prova degli elementi rilevanti per la quantificazione dal danno da perdita del rapporto parentale.
Disattesa l'istanza di conversione del rito, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
II)A) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della azienda ospedaliera, per erroneità del rito prescelto, sanzione non prevista dal legislatore che contempla la conversione del rito, non necessaria tuttavia nel caso concreto: da un lato, infatti, è stata esperita la procedura di ATP prima del presente giudizio -
che assolve anche alla condizione di procedibilità- e dall'altro non sono state formulate dalle parti istanze istruttorie, ulteriori rispetto alla acquisizione al giudizio del fascicolo dell'ATP,
tali da rendere complessa l'istruttoria e dunque imporre la trattazione del processo con il rito ordinario di cognizione.
B)La domanda di parte attrice è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
1)Occorre premettere in diritto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass.
18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02).
4 Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass.
1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05).
La struttura dunque risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, SS.UU., 9556/02, nonché
Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (sulla quale non ha in alcun modo inciso l'art. 3 d.l. 158/2012, e che è stata poi anche espressamente confermata dall'art. 7, co. 1, l. 24/2017) incide sul riparto dell'onere della prova, atteso che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, Cass. 26907/2020, Cass.
24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass.
22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016,
Cass. 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass.
28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018,
Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass.
8665/2017).
5 In tema di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti in una struttura sanitaria, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria esplica normalmente i suoi effetti tra le sole parti del contratto, pertanto l'inadempimento della struttura genera soltanto nei confronti dell'assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure
hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, in quanto rispetto a tali danni può essere invocata esclusivamente una responsabilità
extracontrattuale.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità “la responsabilità della struttura sanitaria per
i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente
deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto
contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella
categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi
del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale
tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul
piano della programmazione negoziale”
(Cass.n. 21404 del 26/07/2021;conformi:Sez. 3, Sent.n. 14258 del 08/07/2020; n.14615 del 09
/07/2020;Sez. 6, Ord.n. 21404 del 26/07/2021; Sez. 3, Sent. n. 11320/2022; si veda anche recentemente Cass. n. 6386/2023).
Tale ricostruzione incide sulla ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che incombe sul prossimo congiunto che invochi il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale iure proprio, l'onere di provare l'evento, il danno, il nesso causale, la colpa, mentre con riferimento al danno invocato iure hereditatis valgono le consuete regole di riparto della prova proprie delle azioni di responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto compiutamente all'onere della prova che incombeva su di essa nei termini che di seguito si esporranno.
6 2)Dalla documentazione medica in atti e dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che, per completezza argomentativa e linearità logica, è ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice, è possibile ricostruire la vicenda di cui è causa come segue:
(68 anni all'epoca dei fatti) si rivolgeva alla Persona_1 Controparte_1
presso il Pronto Soccorso, in data 20.9.2022, inviato dal cardiologo curante, che formulava la diagnosi di infarto acuto del miocardio, indirizzandolo con urgenza in ospedale;
-10 giorni prima il paziente aveva effettuato una visita cardiologica per riscontro di polso tachicardico;
-presso il Pronto Soccorso veniva formulata la diagnosi di “Cardiopatia dilatativa-ipocinetica
di nuovo riscontro”;
-a seguito di accertamenti veniva diagnosticata una “Cardiopatia dilatativa-ipocinetica di
nuovo riscontro, con evidenza di QS in sede anteriore al tracciato elettrocardiografico” e veniva disposto il ricovero presso l'UTIC, dove, all'esito degli ulteriori accertamenti veniva diagnosticata una “insufficienza mitralica funzionale post-ischemica e coronaropatia bivasale
significativa” con indicazione chirurgica alla rivascolarizzazione miocardica e correzione della valvulopatia mitralica;
-a seguito della informativa resa dal medico al paziente, costui rifiutava l'intervento e, su sua richiesta, veniva dimesso a domicilio;
-successivamente il paziente accettava la proposta di intervento chirurgico, che veniva effettuato in data 3.10.2022 sulla base della seguente diagnosi operatoria: “Disturbi della
valvola mitrale. Aterosclerosi coronarica di arteria coronarica nativa. Coronaropatia
ostruttiva monovasale. Insufficienza mitralica”.
-dalla descrizione della operazione emerge che “in considerazione della severa disfunzione
ventricolare sinistra preoperatoria si tenta di posizionare contropulsatore aortico per via
transfemorale destra senza successo per mancato avanzamento della guida. Rimozione delle
cannule. Emostasi accurata. Posizionamento di un drenaggio pleurico sinistro, uno
7 pericardico ed uno retrosternale. Sternosintesi con 6 fili metallici semplici. Sintesi a strati
della parete toracica e della ferita alla gamba con filo riassorbibile”
-dopo l'intervento, il paziente veniva trasferito in TIPO (Terapia Intensiva Post Operatoria),
senza complicazioni;
-in data 4.10.2022 il paziente veniva estubato e veniva interrotta la infusione di noradrenalina e di morfina;
-il 5.10.2022 nel diario infermieristico veniva riportato che:
alle ore 10:20 il paziente veniva trasferito in degenza in condizioni di lucidità, tanto che gli venivano consegnati effetti personali di valore e vestiario e lo stesso sottoscriveva il modulo del consenso informato;
alle ore 10:36 il paziente era stazionario, vigile, orientato e collaborante e venivano rimossi i drenaggi toracici e, a cura del cardioanestesista, veniva “rimosso introduttore femorale
inguine dx, rimossa arteria femorale inguine sx con monitoraggio PAC, applicate
compressive femorali dx e sx, rimosso Urinometro e applicata danese…”;
veniva richiesta una Tac per il sospetto di un “ematoma retroperitoneale dopo rimozione
introduttore femorale destro. Addome teso duro dolente e dolorabile non trattabile. Paziente
ipoteso e tachicardico”;
alle ore 11:37 le condizioni del paziente peggioravano drasticamente (“paziente soporoso ma
eupnoico; PA 50/70 tachicardia sinusale a 150 bpm;
arti freddi non leggibile la saturazione.
Addome teso dolorabile non trattabile soprattutto nell'emilato destro dal quale è stato
rimosso stamane in TIPO introduttore femorale. Si sostiene il circolo con emagel rapido e si
esegue emogas in emergenza che mostra Hb 6,8 con Ht 20, lattati 9; ematosi scadente
nonostante ventimask (questa mattina 10 Hb)…”) e veniva condotto al reparto di radiologia ma sopraggiungeva una crisi cardiaca che non consentiva l'esecuzione dell'esame e,
nonostante le pratiche rianimatorie, il paziente decedeva alle ore 11:55.
8 I CTU hanno accertato che la causa del decesso del signor è stata una Persona_1
emorragia “assai probabilmente originata da una lesione iatrogena della arteria iliaca o
della aorta addominale” prodottasi nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in data
3.10.2022 nel posizionamento del catetere endovascolare al fine di disporre di un contropulsatore aortico.
Secondo i consulenti la storia clinica del paziente deve essere suddivisa in diverse fasi a cui seguono distinte valutazioni medico legali.
Il signor quando ha fatto accesso al Pronto Soccorso, era affetto da una grave Pt_1
patologia, ossia “infarto acuto del miocardio, transmurale, con grave deficit della frazione di
eiezione del ventricolo sinistro del cuore (30%) ed insufficienza della valvola mitralica”.
In ragione di tale diagnosi vi era indicazione “piena e corretta” dell'intervento chirurgico per la rivascolarizzazione miocardica e per il trattamento della patologia della valvola mitralica,
che venne eseguito con tecnica corretta ed anche le tappe della fase post operatoria non mostravano anomalie.
Durante l'intervento l'equipe medica decise di introdurre un contropulsatore al fine di favorire lo svezzamento della circolazione extracorporea, decisione corretta ad avviso dei consulenti, i quali hanno anche evidenziato che questa manovra, in ragione della sua invasività, presentava un elevato grado di complicazioni prevedibili e note nella letteratura scientifica consolidata, ma necessaria a causa della grave disfunzione ventricolare di cui il paziente era affetto e della constatazione di un cuore di volume aumentato, al fine di prevenire insufficienze cardiovascolari post operatorie.
I CTU hanno dunque ritenuto tale scelta corretta, sebbene non preceduta da esami strumentali,
perché la rapidità decisionale che si richiede durante questa tipologia di intervento non era compatibile con un ulteriori accertamenti, ritenuti non necessari nel caso concreto.
La manovra chirurgica non fu portata a termine, in quanto dal diario operatorio emerge “…si
tenta di posizionare contropulsatore aortico per via transfemorale destra senza successo per
9 mancato avanzamento della guida” e venne scelta un'altra strada ossia lo svezzamento in modo standard del paziente dalla circolazione extracorporea.
I CTU ritengono che, rispetto a tale fase, pur essendo corretta la metodica scelta per la prosecuzione dell'intervento, i sanitari successivamente hanno errato nel non indagare le cause della mancata progressione della guida del contropulsatore, che “non
infrequentemente” può essere indice di una lesione del vaso sanguigno o di dissecazione correlata al posizionamento dell'introduttore, evenienza ricorrente quando la manovra viene eseguita in cieco, ossia senza guida radioscopica.
I CTU concludono nel senso che “Risulta (…) non già deficitario il comportamento dei
sanitari nella fase di pianificazione ed esecuzione del posizionamento (ancorché fallito)
intraoperatorio del device, ma risulta subottimale, invece, la gestione post operatoria del
paziente, laddove, conseguita la immediata sopravvivenza del Signor si sarebbe Pt_1
potuto e dovuto indagare circa le cause del mancato avanzamento della guida
dell'introduttore prima di procedere alla sua rimozione, con metodica ecocolordoppler e/o
TAC con contrasto”
I CTU quindi hanno evidenziato la condotta doverosa ed utile che i sanitari avrebbero dovuto adottare, ossia l'esecuzione di alcuni esami per accertare le cause della mancata progressione della guida ed hanno stigmatizzato la condotta dei sanitari nella rimozione della stessa presso il reparto di terapia intensiva, con modalità “alla cieca”: tale manovra doveva essere eseguita in una sala emodinamica sotto controllo radioscopico, il quale avrebbe evidenziato immediatamente l'emorragia e consentito l'adozione di metodiche chirurgiche finalizzate ad arrestarla.
Dopo la rimozione della sonda senza radioguida si è verificata una rapidissima anemizzazione del paziente, che ha condotto alla sua morte per arresto cardiocircolatorio.
I CTU hanno ravvisato un duplice errore nella condotta dei sanitari, per non aver indagato le ragioni della mancata progressione del guida finalizzata alla introduzione di un
10 contropulsatore aortico e per averla rimossa senza radioguida, condotte imprudenti, che hanno azzerato le possibilità di sopravvivenza del paziente, già alterate dalla grave patologia di cui era affetto.
I CTU hanno concluso che “Deve dunque ritenersi censurabile per imprudenza la condotta
dei sanitari afferenti alla resistente che non indagarono quanto accaduto, pur CP_4
avendone avuto il tempo e ben sapendo che vi era stato un problema che non aveva permesso
di introdurre il contropulsatore, esponendo, in tal modo, il Signor ad un Persona_1
rischio quoad vitam incongruo, in quanto maggiore di quello che il paziente correva
comunque a cagione della sua situazione di avanzata patologia cardiovascolare” .
I CTU hanno infine accertato l'incidenza della patologia preesistente ed hanno chiarito che “il
paziente avrebbe comunque sofferto, assai probabilmente, per l'instaurarsi, su tale stato di
comorbidità preesistenti, di un sanguinamento (incolpevole), sia che un ematoma si fosse già
formato, sia che una emorragia si determinasse al momento della rimozione dell'introduttore,
costringendo addirittura ad un ulteriore intervento e anestesia. Dunque, certamente un
corretto monitoraggio della situazione avrebbe dovuto indurre un diverso approccio
diagnostico-terapeutico, offrendo al Signor maggiori chance di sopravvivenza, ma Pt_1
l'instaurarsi di una (incolpevole) complicanza come quella della emorragia avrebbe
comunque avuto non trascurabili ripercussioni su un organismo provato e fragile come
quello del paziente in oggetto. Riteniamo, dunque, che la censurabile condotta individuata
abbia azzerato il patrimonio di chance di sopravvivenza del quale il Signor Persona_1
era in possesso all'esito del grave infarto acuto del miocardio che aveva patito;
e che tali
chance di sopravvivenza, qualora non si fosse interposta la imprudente condotta da noi
addebitata ai sanitari afferenti alla resistente sarebbero state quantificabili nella CP_4
misura del 50%. Non è invece possibile affermare che il diverso comportamento dei Sanitari
avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, impedito l'esito infausto”.
11 Infine i CTU hanno accertato che “stante il rapidissimo volgere degli eventi, non ebbe a
configurarsi alcun postumo permanente quantificabile quale danno biologico, né una
inabilità temporanea assoluta o parziale”.
Il Tribunale ritiene che alla luce delle risultanze della consulenza sia stata raggiunta la prova della condotta colposa dei sanitari e dell'evento, ossia la morte del signor a causa di Pt_1
una emorragia improvvisa a seguito della rimozione della guida del contropulsatore, inserita durante l'intervento chirurgico eseguito il 4.10.2022.
In tema di nesso causale, che per giurisprudenza costante deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, vi è una sostanziale divergenza tra la prospettazione di parte attrice, suffragata dalla relazione e dalle note critiche del consulente di parte -che ascrive integralmente alla condotta colposa dei sanitari la morte del paziente- e la posizione dei CTU.
Parte attrice lamenta anche che i CTU non avrebbero risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte, ma questa doglianza non ha pregio, in quanto i consulenti, proprio in risposta alle osservazioni del ct di parte attrice hanno offerto spunti significativi ed esaustivi con riferimento al nesso causale.
I CTU hanno evidenziato che il signor era affetto da una grave patologia, in quanto Pt_1
giungeva al pronto soccorso con tutte le conseguenze dannose di un infarto del miocardio, non diagnosticato e non trattato tempestivamente, per il quale vi era l'indicazione dell'intervento che venne correttamente eseguito.
Anche la manovra operatoria non portata a compimento era necessaria e determinava un
“sanguinamento non colpevole” che aggravava la condizione clinica del paziente già critica in ragione della grave insufficienza cardiovascolare in atto.
I CTU hanno chiarito che l'emorragia verificatasi era una “incolpevole complicanza” che avrebbe avuto comunque delle “ripercussioni su un organismo provato a fragile come quello
del paziente in oggetto” .
12 I CTU quindi hanno chiarito che la situazione era gravata da un elevato tasso di mortalità ed un approccio corretto avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza, ma non vi è certezza che avrebbe potuto impedire la morte del paziente, in ragione della grave patologia di cui era affetto, che lo esponeva ad uno stato emorragico “non riconducibile a malpractice medica”.
I CTU hanno ravvisato una “incertezza di sopravvivenza” pur in presenza del comportamento doveroso ed utile che non è stato adottato ed hanno ritenuto sussistente “una perdita di
chance di sopravvivenza e non un nesso pieno ed univoco tra la malpractice ed il decesso
sotto l'ottica del più probabile che non”.
La stima del 50%, da loro operata, tiene conto delle elevata mortalità preesistente ed in termini descrittivi i CTU hanno affermato che “le chance perdute sono di livello elevato”.
Il Tribunale alla luce dei condivisibili accertamenti compiuti dai CTU ritiene provata la condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente, ma al contempo ritiene che non vi sia certezza, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta omissiva abbia causato la morte del paziente, come invece prospettato da parte attrice, mentre vi è prova che tale condotta ha sicuramente ridotto le possibilità di sopravvivenza del paziente.
Nel caso di specie, quindi, è provato il danno per la perdita della mera opportunità e possibilità di conseguire un diverso risultato, in quanto una metodica corretta non avrebbe impedito con certezza, ovvero alla stregua del criterio civilistico di maggiore probabilità, il decesso del paziente, con la conseguenza che in capo alla azienda ospedaliera deve essere posto l'obbligo di risarcire il danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza, per la mancata attuazione di un corretto approccio terapeutico che avrebbe potuto migliorare la prognosi del signor Pt_1
Alla luce della argomentazioni che precedono sussiste la responsabilità della convenuta, in quanto la condotta dei sanitari ha interferito in termini di perdita di chances di maggiore sopravvivenza, stimabile nella misura del 50%
13 Sul tema del danno da perdita di chance è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui non sussistono i presupposti per risarcire un danno da "perdita di chance",
quando la condotta, omissiva o commissiva colpevolmente tenuta dal sanitario, ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, in quanto in un simile caso "l'evento (conseguenza del concorso di
due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario,
chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del
rapporto parentale cagionato ai familiari" (così Cass. Sez. 3, sent. 28993 del 2019, cit.
richiamata in motivazione da Cass. 13870/2020).
In altra recente sentenza la Suprema Corte ha chiarito che “-in materia di risarcimento del
danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad
ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto, o se volta
ad ottenere il danno da perdita di chance;
-dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla
verifica dell'esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull'attore, tra
condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;
- se il danno lamentato consiste nella
perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove
fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe
verificato; -se invece il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se
il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un
risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso.” (Cass. sent. n. 31136/22
depositata il 21 ottobre 2022 in motivazione).
Tali argomentazioni trovano conferma anche in una recente sentenza della Suprema Corte
(sent. n. 26851/2023 cit.) che ha ulteriormente chiarito come nel caso della vittima che sia già
deceduta al momento della introduzione del giudizio da parte degli eredi (come nel caso di specie), sono “di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se
allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la
14 perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno
biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella
sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della
propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale
acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la
perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum),
come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
La Suprema Corte ha chiarito che questa voce di danno sarà risarcita equitativamente ogni volta che “da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad
mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia
cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente
accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi
sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia
pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a
quelli del danno biologico temporaneo” ( Cass. cit. in motivazione).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza
(cfr. Cass. 28993/2019) e, una volta accertato il nesso causale tra la condotta colposa e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del paziente.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che alla luce degli accertamenti peritali,
l'esecuzione di accertamenti successivi all'intervento volti ad accertare le ragioni della mancata progressione della guida e la rimozione della stessa non alla cieca ma con radioguida
15 avrebbe consentito l'attuazione di una corretta e tempestiva strategia terapeutica che avrebbe garantito maggiori probabilità di sopravvivenza, secondo una significativa probabilità
statistica stimata nella misura del 50%.
In ragione della inadeguata assistenza sanitaria da parte dei medici che ebbero in cura il paziente il signor ha subito una perdita di chance di sopravvivenza nella misura del Pt_1
50% e, a tale titolo, può essere accolta la domanda proposta in via subordinata da parte attrice.
3)Passando ad esaminare i danni risarcibili, la domanda attorea è fondata nei limiti che di seguito si esporranno.
A)Parte attrice, figlia del signor circostanza non contestata ed evincibile anche dalla Pt_1
dichiarazione di successione in atti, ha domandato iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, allegando la sussistenza di un solido rapporto con il padre e l'assenza della madre.
Giova premettere in diritto che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di danno non patrimoniale, consistente non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, comprese le sofferenze interiori transeunti.
La prova di tale pregiudizio è, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c., a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità
causale, la sofferenza per la perdita di un familiare.
Quanto alle modalità di accertamento di un simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche a quanto osservato da Cass. civ. n.10527 del 2011, la quale osserva che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità
(Cass., 12/6/2006, n.13546) e non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti
16 accertati, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull' id quod plerumque accidit (cfr. Cass., 30/11/2005,
n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082).
Dunque, in presenza di tali allegazioni, il giudice deve ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Orbene la morte di una persona fa presumere da sola, ex art.2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, in tal caso, gravando sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Parte convenuta, nel caso di specie, non ha assolto tale onere, né vi sono state specifiche contestazioni ex art.115 c.p.c. delle allegazioni di parte ricorrente relative al solido legame familiare tra l'attrice ed il padre.
La Suprema Corte ha anche chiarito “che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto
della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto
interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto
parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla
cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla
17 distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il
giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle
conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cass. n.
28255/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Per la valutazione di questa posta risarcitoria occorre anzitutto muovere dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, le quali hanno evidenziato che, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione concreta (Cass. Sent. n.10579/2021 e Cass. sent. n.26300/2021).
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova, in quanto in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n.
21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass
21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
18 Il Tribunale ritiene che l'effettività e la consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata come nel caso concreto, può essere acquisita in via presuntiva.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, risulta provato il rapporto di filiazione tra l'attrice e la vittima e ciò fonda il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie parte attrice, tuttavia, non ha provato la coabitazione attraverso idonea documentazione anagrafica, né gli elementi presuntivi che consentono di inferire la sofferenza patita in conseguenza della perdita del prossimo congiunto con riferimento agli aspetti dinamico relazionali, rispetto ai quali vi è solo l'allegazione della solidità del rapporto padre figlia che costituisce il presupposto per la liquidazione del danno.
Il Tribunale ritiene di dover applicare nel caso concreto, anche in ragione della data di verificazione dell'illecito, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (ed. 2024), in base all'insegnamento della Suprema Corte che le valorizza quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Ord. n.37009/2022),
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, sia in termini di sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva come spiegato nelle stesse note di accompagnamento delle tabelle, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria secondo una dimensione dinamico relazionale allegata e provata, anche con presunzioni;
ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo ad una valutazione equitativa "pura", purché motivata.
In linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione le tabelle in vigore al momento della liquidazione del danno risarcibile (Cass.
19 Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017) e non quelle vigenti al momento del fatto o della domanda.
Nel caso concreto sono attribuibili 55 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (68 anni), 24 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto
(30 anni), nessun punto per la convivenza in mancanza di prova (manca agli atti un certificato storico di residenza sia dell'attrice che del de cuius); nessun punto per la residualità affettiva per l'assenza di superstiti del nucleo familiare, in mancanza di un certificato storico dello stato di famiglia;
15 punti, per l'intensità della relazione affettiva, in ragione della sofferenza interiore patita dalla vittima provata in via presuntiva in ragione del legame parentale, non ravvisandosi, per carenza di allegazione prima ancora che di prova, elementi che provino i riflessi della sofferenza patita su specifici aspetti dinamico relazionali che abbiano determinato uno stravolgimento della vita dell'attrice.
Applicando i suddetti parametri alla attrice spetta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la somma di euro 215.105,00 (3911,00x55), che va ridotta del 50% per l'attribuzione del solo danno da perdita di chances, con la conseguenza che va riconosciuto a tale titolo l'importo di euro 107.552,50.
B)Parte attrice ha domandato iure hereditatis il risarcimento del danno cd catastrofale e la domanda è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
Come ribadito dalle Corte di Cassazione, nei casi in cui la morte cagionata da un illecito contrattuale o extracontrattuale sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, non vi è dubbio circa l'esistenza del diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni non patrimoniali che si verificano nella sfera del soggetto leso, nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni sino a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, poiché tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di trasmissione agli eredi (v. Cass., SS.UU., 15350/2015 e successive conformi n. 5684/2016;
n.33009/2024).
20 La Suprema Corte ha chiarito che “Deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un
danno da perdita della vita (Cass., sez. un. nr . 15350 del 2015; v., ex multis, in motiv. Cass.
nr. 8580 del 2019), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio.
Piuttosto, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non
patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico
da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la
morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del
2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di
danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella
sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita,
quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra
l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria
trasmissibile agli eredi (Cass. n. 6503/2022 che richiama in motivazione Cass. n. 13537 del
2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il danno morale terminale, ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima in ragione della consapevolezza della morte imminente (Cass. n. 33009 del 17/12/2024;
n. 7923 del 23/03/2024).
Il danno catastrofale, o da lucida agonia, si concretizza nel periodo tra la lesione e l'imminenza della fine della vita, allorché in detto torno di tempo, necessariamente breve (alcune ore o, al più, pochi giorni), la persona lesa rimanga vigile e cosciente e acquisisca e sviluppi la tragica consapevolezza della propria ineluttabile e prossima morte
21 (Cass. n. 23153 del 17/09/2019; Cass. n. 18056 del 05/07/2019 richiamate da
Cass.4776/2025).
La Suprema Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento del danno terminale morale è
sufficiente un breve, o anche brevissimo, «lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta 'manifestamente lucida'» pertanto più la sopravvivenza in tale stato d'animo si protrae, maggiore sarà il danno catastrofale patito, e questo inciderà sull'ammontare del risarcimento (Cass. n. 21508/2020), che dovrà essere determinato secondo criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v.
pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019, richiamate da Cass. n. 36841/2022).
La Suprema Corte suggerisce la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi,
tra le altre, Cass. n. 23183/2014 richiamata da Cass. n. 36841/2022).
Dalla ricostruzione della storia clinica del paziente operata dai CTU, desumibile anche dal diario infermieristico, emerge che il paziente, prima della rimozione della guida, era lucido,
vigile, orientato e collaborante, tanto che gli venivano restituiti gli effetti personali e firmava il consenso informato. Alle 10.36 la guida è stata rimossa e da quel momento le condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto alle ore 11.55.
Dal diario infermieristico emerge che dopo la rimozione della guida fu richiesta in urgenza una Tac per il sospetto di un ematoma retroperitoneale ed il paziente, ipoteso e tachicardico,
aveva un “addome teso, duro, dolente, dolorabile non trattabile”, ma è stato sempre vigile e solo alle 11.37 è entrato in uno stato “soporoso ma eupnoico” e sono state avviate le procedure per fronteggiare il progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche a
22 seguito della improvvisa grave anemizzazione, che rendeva necessaria una TAC urgente, mai eseguita per il sopraggiungere del decesso alle ore 11.55.
Il Tribunale ritiene, diversamente da quanto assume parte convenuta, che non siano trascorsi pochi minuti tra la condotta che ha determinato l'anemizzazione del paziente ed il suo decesso, in quanto dal diario infermieristico emerge che il paziente era vigile e orientato e tale
è stato fino alle 11:37 e dunque, in questo lasso di tempo, ha avuto la possibilità di rendersi conto della sua fine imminente anche in ragione del dolore fisico che lo stesso ha provato dopo l'estrazione della guida e dell'improvviso peggioramento della sue condizioni, che, solo nella fase finale, hanno determinato una perdita di coscienza.
Il Tribunale ritiene che nell'apprezzamento del danno da cd lucida agonia non rileva il lasso di tempo, che può essere anche minimo, ma unicamente la sofferenza patita dalla vittima per la consapevolezza della imminenza della propria morte, apprezzamento che richiede una valutazione necessariamente casistica, ancorata alle condizioni soggettive del paziente e all'evento che ne ha provocato sul piano della causalità materiale il decesso.
Il Tribunale a tal proposito rileva che tra l'evento (rimozione della guida a cui è seguita la rapida anemizzazione del paziente) e la morte sia decorso un lasso di tempo di circa un'ora che, in ragione delle peculiarità del caso concreto, è un tempo sufficiente affinchè la coscienza elabori e rappresenti il rischio della morte, anche in ragione delle manovre che il signor ha subito mentre era ancora cosciente, finalizzate a fronteggiare l'improvvisa Pt_1
anemizzazione.
Il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, sia stata massima la sofferenza patita dal paziente,
essendo egli passato da una condizione di relativo benessere, tanto che era vigile e collaborante dopo un intervento salva vita, ad una improvvisa condizione di elevato dolore all'addome divenuto “non trattabile”, con la conseguenza che egli ha avuto piena consapevolezza dell'improvviso peggioramento delle proprie condizioni fino alle 11.37,
23 quando è entrato in uno stato soporoso, dal quale purtroppo non si è più ripreso, essendo sopraggiunto da lì a poco il decesso alle ore 11:55.
Il Tribunale ritiene che nel caso concreto sia liquidabile in via equitativa la somma di euro
10.000,00, non potendosi accedere alla maggiore quantificazione proposta da parte, la quale appare prossima ai parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano per il cd danno terminale protratto per più giorni, non ravvisabile nel caso concreto.
C)Considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, su tutti gli importi liquidati all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo le variazioni dell'indice Istat.
In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme come sopra liquidate devalutate all'epoca del decesso
(21.4.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.
dal 5.10.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale ai sensi dell'art. 91 cpc.
24 La liquidazione deve avvenire tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014, come aggiornata dal D.M. 147/2022, vigente al momento della liquidazione.
Per quanto attiene al valore della controversia ed alla individuazione dello scaglione di riferimento, trova applicazione l'art. 5, co. 1 del predetto D.M., secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per il pagamento di somme o di liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della causa si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata e, nel caso di specie, trova applicazione lo scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00.
Tenuto conto del suddetto valore, della natura e della complessità della controversia,
connotata da una istruttoria non complessa, nonché dell'opera complessivamente prestata e delle questioni sottese al giudizio, si ritiene che possano essere liquidati importi prossimi ai parametri minimi della tabella di riferimento.
Il regolamento delle spese di lite con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 18918 del 11/9/2020).
Alla luce dei parametri richiamati, le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in misura prossima ai minimi tabellari.
Le spese della CTU, liquidate nel procedimento di ATP, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta, in quanto soccombente nel giudizio di merito.
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica e tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole
25 eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013; Cass. n. 3380 del 2015, richiamate da Cass.
1153/2023), situazione non ravvisabile nel caso concreto.
Parte attrice ha prodotto in giudizio la notula emessa dal consulente di parte, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata (Cass. n.26729/2024 in motivazione), con la conseguenza che l'importo indicato di euro 2.420,00 deve essere posto a carico della parte soccombente (v. doc. 9
allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 107.552,00 per il risarcimento del danno iure Parte_1
proprio, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento: -delle spese Controparte_1
processuali relative al procedimento per ATP liquidate nella misura di euro 286,00 per esborsi ed euro 2.000,00 oltre CPA e IVA se dovuta, per compensi professionali;
- delle spese processuali relative al presente giudizio, liquidate nella misura di euro 1242,00 per esborsi,
euro 8.000,00, oltre CPA e IVA se dovuta, per compensi professionali, euro 2.420,00 per il compenso del consulente tecnico di parte attrice;
26 -pone in via definitiva a carico dell le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio come liquidata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Terni, 22/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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