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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 24972 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC EL PI ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 24/9/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 24972/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: accertamento diritto al subentro in alloggio di edilizia residenziale pubblica ( ERP ), e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Umberto I n. 228 presso gli avv.ti Daniela PI e Rosaria Minucci, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo in quanto apposta su foglio separato e a questo congiunta materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c.
e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTRICE
E
con codice fiscale rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Silvia Fusco e dall'avv. Domenico Di
US in servizio presso l'avvocatura dell'ente locale giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di risposta, rilasciata dal Sindaco,con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 2
9761 del 22/1/2024 rogato dal Notaio con essi elettivamente Persona_1
domiciliato presso la Casa Comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza
Municipio n. 1
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 24/9/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/11/2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi nelle forme del rito semplificato di cognizione,
ha dedotto che in data 30/10/2003, a seguito del decesso del padre Parte_1
, aveva inoltrato al tramite richiesta di Persona_2 Controparte_1
voltura mortis causa protocollata con n. EN200335112, la domanda per il subentro nel contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile di edilizia residenziale popolare sito nel Comune di Napoli al Viale della Resistenza n. 161 Is. T4, in quanto convivente con il padre, originario assegnatario, nel suddetto alloggio a far data dal
1988.
La ricorrente ha precisato di essere sempre stata puntuale nei pagamenti, come confermato dalla richiesta della nel giugno 2024 di invio del modello CP_2
ISEE 2024 per il ricalcolo dei canoni di affitto ERP 2025 , ed ha lamentato che nel mese di marzo 2024, dunque a distanza di più di 20 anni dalla sua richiesta di subentro effettuata nel 2003, aveva ricevuto una missiva da parte del Controparte_1
contenente il rigetto dell'istanza di subentro per “mancanza dei requisiti reddituali”
sulla base del Decreto Dirigenziale n. 163 del 31/10/2013, espressamente richiamato a 3
motivazione all'interno della comunicazione, ma a dire della non più in Parte_1
vigore in quanto sostituito dal Regolamento Regionale n. 11 del 28/10/2019.
L'attrice ha asserito infatti che i criteri di valutazione della sua domanda di subentro vanno ravvisati nelle norme del Regolamento Regionale n. 11 del 30/10/2019 , il quale prevede i requisiti per il subentro all'art. 19, il cui comma 1 recita che “i componenti del
nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto
nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario” ed il comma 3 bis recita che “ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i
componenti il nucleo familiare del subentrante non deve superare euro 15.000
aumentato del 50%”.
Di qui la richiesta di dichiarare in via giudiziale il suo legittimo diritto a subentrare nel contratto di locazione ERP in quanto in possesso di tutti i requisiti sia temporali che reddituali previsti dal Regolamento Regionale n. 11 del 30/10/2019, attualmente in vigore in materia di Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Campania.
Instaurato il contraddittorio con il questo si è costituito in giudizio Controparte_1
con comparsa di risposta ed ha eccepito che nel corso dell'istruttoria svolta dal Servizio
competente era emerso che la non possedeva i requisiti previsti dalla Legge Parte_1
Regionale n. 18/1997, vigente ratione temporis, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lett. g) e e comma 4 e dell'art. 14, comma 1 della Legge Regionale Campania n.
18/1997 e successive modifiche, il subentro nell'assegnazione è subordinato all'accertamento della sussistenza ed alla permanenza dei requisiti reddituali richiesti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica, biennalmente aggiornati dalla Regione
ed individuabili, nella fattispecie in esame, nei limiti indicati dal Decreto Dirigenziale n.
163 del 31/10/2013 del Controparte_3
e quindi nella soglia di euro 24.567,60.
[...] 4
In particolare, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
sull'ultimo anno fiscale oggetto di analisi in sede di istruttoria (All. 5), era risultato in capo ai componenti del nucleo familiare dell'istante un reddito complessivo pari ad euro
26.152,61.
Il resistente ha altresì specificato che al momento dell'istruttoria, come da certificato di stato di famiglia allegato ( All. 6 ), il nucleo familiare di era Parte_1
CP_ formato dalla stessa nonché da , e . Parte_2 CP_4
Di qui la notifica in data 20/3/2024 con raccomandata A/R nr. 0000000121042 ( All. 8 )
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge
241/1990 e in un secondo momento il rigetto vero e proprio della richiesta di subentro con Disposizione Dirigenziale n. 437 del 5/4/2024 ( All. 9 ), notificata in data 17/4/2024
tramite raccomandata A/R nr. 0000000113141 ( All. 8 ).
Il convenuto ha eccepito altresì di aver applicato la normativa regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza ( anno 2003 ) e che comunque anche applicando il Regolamento Regionale l'istanza di subentro sarebbe stata respinta.
Nel merito, la domanda attorea è palesemente infondata. Invero è corretto l'assunto del convenuto, secondo il quale la disciplina della fattispecie in esame si rinviene nella
Legge della Regione Campania n. 18/1997, come rappresentato sia nella comunicazione di preavviso di rigetto che nell'impugnata Disposizione Dirigenziale e successiva
Ordinanza di Sgombero.
Ciò in ossequio all'art. 34 del Regolamento regionale n. 11/2019 , in base al quale
“Ogni altro procedimento amministrativo avviato prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento si conclude ai sensi della normativa previgente”.
In applicazione di tale principio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale
18/1997, al momento della voltura del contratto “l'Ente gestore verifica che non 5
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali
condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”.
Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), che recita “reddito annuo complessivo del
nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due
componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino
dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. (…)” e comma 4,
della Legge Regionale Campania n. 18/1997 e successive modifiche, il subentro all'assegnazione è subordinato all'accertamento della sussistenza ed alla permanenza dei requisiti reddituali richiesti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica,
biennalmente aggiornati dalla Regione ed individuabili, nella fattispecie in esame, nei limiti indicati dal Decreto Dirigenziale n. 163 del 31/10/2013 del
[...]
della nella soglia di € 24.567,60. Controparte_3 Controparte_3
Nel caso in esame, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
sull'ultimo anno fiscale risultava per l'appunto in capo ai componenti del nucleo familiare dell'attrice un reddito complessivo pari ad euro 26.152,61 e quindi superiore a tale soglia ( v. All. 5 ).
Inoltre anche il Regolamento regionale n. 11/2019, e, nello specifico, l'art. 19 comma 3,
ha ribadito la regola secondo cui, al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore
è tenuto a verificare che non sussistano, per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare, eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Pertanto, anche qualora avesse trovato applicazione il Regolamento regionale n. 11 del
28 ottobre 2019, attualmente vigente, il quale disciplina ex novo l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 6
esistenti nel territorio regionale della Campania, la non avrebbe avuto i Parte_1
requisiti per subentrare nel possesso dell'alloggio.
Invero, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 19, “Ai fini della voltura del contratto, il limite
di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere
superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per
cento” e a sua volta l'art. 9, comma 1, lett. e) del citato Regolamento regionale fa riferimento ad un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000, aggiornato biennalmente,
che, in caso di subentro, deve essere aumentato del 50%, ossia di ulteriori euro 7.500, il tutto per una cifra di euro 22.500, che è sempre un limite inferiore rispetto al reddito complessivo di euro 26.152,61 riscontrato in capo ai componenti del nucleo familiare dell'attrice.
Ma vi è di più, perché , al di là della questione di diritto intertemporale, in realtà esiste un contrasto tra la legge regionale del 1997 e il regolamento sempre regionale del 2019,
laddove solo il secondo fa espressa menzione di un subentro di diritto dei familiari dell'originario assegnatario. Invero tale contrasto tra un atto normativo di natura regolamentare e la normativa primaria va risolto in senso favorevole a quest'ultima. In
altri termini, laddove si ravvisi una antinomia, la fonte regolamentare deve essere disapplicata dal Giudice, pure in assenza di rituale impugnazione del regolamento o dell'atto allo stesso equiparato, perché la disapplicazione della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo della cui legittimità si tratta è uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone ( vedi Consiglio
di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 1 ) che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado 7
superiore. Il che è lo stesso che dire che quando l'atto impugnato si riflette con esiti opposti ( conformità/difformità rispetto al parametro normativo ) in disposizioni di forza differente che siano l'una di norma primaria e l'altra di norma secondaria, il Giudice
che è chiamato a giudicare della legittimità di un provvedimento conforme al regolamento ma in contrasto con la norma primaria, o viceversa, deve dare prevalenza a quest'ultima, in ragione della gerarchia delle fonti ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II,
9/1/2020, n. 219 ). Tale prevalenza della norma primaria fa sì che in caso di morte dell'assegnatario originario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ( norma nazionale di legge, anch'essa sovraordinata rispetto alla normativa regionale di natura regolamentare e quindi subordinata ).
A prescindere dunque dalla stessa normativa transitoria contenuta nel regolamento regionale, va fatto comunque riferimento alla Legge della Regione Campania n. 18 del
1997 ( l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione,
attuata con L. Cost. n. 3 del 1999 ), che regola, all'art. 14, il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio, disponendo, al comma 1, che: "In caso di decesso
dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella
domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo
l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge". Il successivo comma 4 dispone,
ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali 8
condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", verificate le quali, il Sindaco o il dirigente del settore competente dichiarano la decadenza dell'assegnazione.
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia ( cfr. Cass. civ. sez.
un., 16/1/2007, n. 757 ). La previsione, inoltre, che in ipotesi d'insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell'assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l'instaurazione di uno nuovo e diverso ( v. Cass. civ. sez. un., 12/7/2019, n 18828 ).
Tale conclusione è erroneamente assunta dalla ricorrente a fondamento della sua tesi,
quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti di convivenza familiare con l'assegnatario originario. Essa, infatti, è stata già
ritenuta infondata dall'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal chè in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un 9
diritto al subentro automatico ( cfr. Cass. civ. sez. III, 7/6/2023, n. 16063 ; Cass. civ.
sez. III, 5/1/2023, n. 234 ; Cass. civ. sez. VI, 22/4/2021, n. 10587 ).
A tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Campania
n. 18 del 1997, perché ( cfr. Cass. civ. sez. III, 9/5/2017, n. 11230 e Cass. civ.
10587/2021 cit. ) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il
complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone:
a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione,
nonchè in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.
Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell'alloggio E.R.P.
Pertanto l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio.
Tantomeno in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione 10
dell'alloggio, può essere conseguita per “facta concludentia” , per esempio per l'inerzia,
durata vari anni, dell'ente locale nell'esaminare la domanda di subentro o nella ricezione del pagamento dei canoni di locazione, in quanto la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari ( cfr. Cass. civ. sez. III, 11/5/2023, n. 12957 ).
Il che è lo stesso che dire che la disciplina dettata dalla L.R. Campania n. 18 del 1997
all'art. 14 individua i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti, anche reddituali,
prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa
( v. Cass. civ. sez. III, 20/12/2019, n. 34161 ).
Di qui il rigetto della domanda attorea di accertamento del diritto della al Parte_1
subentro nell'assegnazione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide , in mancanza di altra specifica indicazione contenuta nel ricorso introduttivo, ex art. 12 c.p.c. con quello che in base al contratto 11
originario è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II, 20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie ad euro 449,32, corrispondenti a lire 870.000 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola sono dovute “in ogni caso” e quindi seguono automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la 12
fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il
1 gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n.
3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A.
ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr.
Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che la ha agito in giudizio Parte_1
pretestuosamente .
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente 13
derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I,
30/7/2010, n. 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v.
Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96
comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde 14
dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile,
ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da
Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI,
11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività,
ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016,
n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma RT del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non 15
superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a Controparte_6
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la
nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio
che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d.
condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la
parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso
che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di
definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da
ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici
primari dello Stato.” ( Trib. Varese, 23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo
Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella 16
discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango,
purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità
di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I,
7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla 17
precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è
stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a 18
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass.
civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge PI
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è
riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96
c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f),
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, stabilisce che il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore Controparte_6
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto 19
dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass.
civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n.
220 ) .
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis,
comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma RT ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione 20
pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è
quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. 21
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale.
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con
Cass. civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con 22
l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023,
n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma,
segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata,
chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto
una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la 23
consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623
).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus
della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., 24
di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ;
Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio contrariamente ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale sulla non automaticità del subingresso ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. lav.,
27/11/2007, n. 24645 ) e nonostante la fosse consapevole di non avere Parte_1
alcun diritto al subentro nella assegnazione dell'immobile per superamento del limite reddituale, sia in base alla normativa primaria che in virtù di quella regolamentare, il tutto con la finalità, meramente dilatoria, di ritardare l'attuazione della successiva ordinanza di sgombero, che di fatto è stata comunque emessa.
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore,
giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o 25
colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav.,
16/4/1988, n. 3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il
Giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La
determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del
2001 ( cosiddetta legge PI ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno,
e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma
1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia
sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al 26
fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità,
vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione,
nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non
è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla 27
correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ;
v. anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c.,
la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Controparte_6
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale 28
statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea di subentro;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 662 Controparte_1
per compensi;
c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
del della somma di euro 1.986 a titolo di responsabilità aggravata per Controparte_1
lite temeraria;
d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 2.500 . Controparte_6
Napoli, 20/10/2025
Il G.U.
IC EL PI
Proc. 24972 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC EL PI ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 24/9/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 24972/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: accertamento diritto al subentro in alloggio di edilizia residenziale pubblica ( ERP ), e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Umberto I n. 228 presso gli avv.ti Daniela PI e Rosaria Minucci, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo in quanto apposta su foglio separato e a questo congiunta materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c.
e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTRICE
E
con codice fiscale rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Silvia Fusco e dall'avv. Domenico Di
US in servizio presso l'avvocatura dell'ente locale giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di risposta, rilasciata dal Sindaco,con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 2
9761 del 22/1/2024 rogato dal Notaio con essi elettivamente Persona_1
domiciliato presso la Casa Comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza
Municipio n. 1
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 24/9/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/11/2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi nelle forme del rito semplificato di cognizione,
ha dedotto che in data 30/10/2003, a seguito del decesso del padre Parte_1
, aveva inoltrato al tramite richiesta di Persona_2 Controparte_1
voltura mortis causa protocollata con n. EN200335112, la domanda per il subentro nel contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile di edilizia residenziale popolare sito nel Comune di Napoli al Viale della Resistenza n. 161 Is. T4, in quanto convivente con il padre, originario assegnatario, nel suddetto alloggio a far data dal
1988.
La ricorrente ha precisato di essere sempre stata puntuale nei pagamenti, come confermato dalla richiesta della nel giugno 2024 di invio del modello CP_2
ISEE 2024 per il ricalcolo dei canoni di affitto ERP 2025 , ed ha lamentato che nel mese di marzo 2024, dunque a distanza di più di 20 anni dalla sua richiesta di subentro effettuata nel 2003, aveva ricevuto una missiva da parte del Controparte_1
contenente il rigetto dell'istanza di subentro per “mancanza dei requisiti reddituali”
sulla base del Decreto Dirigenziale n. 163 del 31/10/2013, espressamente richiamato a 3
motivazione all'interno della comunicazione, ma a dire della non più in Parte_1
vigore in quanto sostituito dal Regolamento Regionale n. 11 del 28/10/2019.
L'attrice ha asserito infatti che i criteri di valutazione della sua domanda di subentro vanno ravvisati nelle norme del Regolamento Regionale n. 11 del 30/10/2019 , il quale prevede i requisiti per il subentro all'art. 19, il cui comma 1 recita che “i componenti del
nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto
nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario” ed il comma 3 bis recita che “ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i
componenti il nucleo familiare del subentrante non deve superare euro 15.000
aumentato del 50%”.
Di qui la richiesta di dichiarare in via giudiziale il suo legittimo diritto a subentrare nel contratto di locazione ERP in quanto in possesso di tutti i requisiti sia temporali che reddituali previsti dal Regolamento Regionale n. 11 del 30/10/2019, attualmente in vigore in materia di Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Campania.
Instaurato il contraddittorio con il questo si è costituito in giudizio Controparte_1
con comparsa di risposta ed ha eccepito che nel corso dell'istruttoria svolta dal Servizio
competente era emerso che la non possedeva i requisiti previsti dalla Legge Parte_1
Regionale n. 18/1997, vigente ratione temporis, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lett. g) e e comma 4 e dell'art. 14, comma 1 della Legge Regionale Campania n.
18/1997 e successive modifiche, il subentro nell'assegnazione è subordinato all'accertamento della sussistenza ed alla permanenza dei requisiti reddituali richiesti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica, biennalmente aggiornati dalla Regione
ed individuabili, nella fattispecie in esame, nei limiti indicati dal Decreto Dirigenziale n.
163 del 31/10/2013 del Controparte_3
e quindi nella soglia di euro 24.567,60.
[...] 4
In particolare, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
sull'ultimo anno fiscale oggetto di analisi in sede di istruttoria (All. 5), era risultato in capo ai componenti del nucleo familiare dell'istante un reddito complessivo pari ad euro
26.152,61.
Il resistente ha altresì specificato che al momento dell'istruttoria, come da certificato di stato di famiglia allegato ( All. 6 ), il nucleo familiare di era Parte_1
CP_ formato dalla stessa nonché da , e . Parte_2 CP_4
Di qui la notifica in data 20/3/2024 con raccomandata A/R nr. 0000000121042 ( All. 8 )
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge
241/1990 e in un secondo momento il rigetto vero e proprio della richiesta di subentro con Disposizione Dirigenziale n. 437 del 5/4/2024 ( All. 9 ), notificata in data 17/4/2024
tramite raccomandata A/R nr. 0000000113141 ( All. 8 ).
Il convenuto ha eccepito altresì di aver applicato la normativa regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza ( anno 2003 ) e che comunque anche applicando il Regolamento Regionale l'istanza di subentro sarebbe stata respinta.
Nel merito, la domanda attorea è palesemente infondata. Invero è corretto l'assunto del convenuto, secondo il quale la disciplina della fattispecie in esame si rinviene nella
Legge della Regione Campania n. 18/1997, come rappresentato sia nella comunicazione di preavviso di rigetto che nell'impugnata Disposizione Dirigenziale e successiva
Ordinanza di Sgombero.
Ciò in ossequio all'art. 34 del Regolamento regionale n. 11/2019 , in base al quale
“Ogni altro procedimento amministrativo avviato prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento si conclude ai sensi della normativa previgente”.
In applicazione di tale principio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale
18/1997, al momento della voltura del contratto “l'Ente gestore verifica che non 5
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali
condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”.
Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), che recita “reddito annuo complessivo del
nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due
componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino
dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. (…)” e comma 4,
della Legge Regionale Campania n. 18/1997 e successive modifiche, il subentro all'assegnazione è subordinato all'accertamento della sussistenza ed alla permanenza dei requisiti reddituali richiesti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica,
biennalmente aggiornati dalla Regione ed individuabili, nella fattispecie in esame, nei limiti indicati dal Decreto Dirigenziale n. 163 del 31/10/2013 del
[...]
della nella soglia di € 24.567,60. Controparte_3 Controparte_3
Nel caso in esame, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
sull'ultimo anno fiscale risultava per l'appunto in capo ai componenti del nucleo familiare dell'attrice un reddito complessivo pari ad euro 26.152,61 e quindi superiore a tale soglia ( v. All. 5 ).
Inoltre anche il Regolamento regionale n. 11/2019, e, nello specifico, l'art. 19 comma 3,
ha ribadito la regola secondo cui, al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore
è tenuto a verificare che non sussistano, per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare, eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Pertanto, anche qualora avesse trovato applicazione il Regolamento regionale n. 11 del
28 ottobre 2019, attualmente vigente, il quale disciplina ex novo l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 6
esistenti nel territorio regionale della Campania, la non avrebbe avuto i Parte_1
requisiti per subentrare nel possesso dell'alloggio.
Invero, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 19, “Ai fini della voltura del contratto, il limite
di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere
superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per
cento” e a sua volta l'art. 9, comma 1, lett. e) del citato Regolamento regionale fa riferimento ad un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000, aggiornato biennalmente,
che, in caso di subentro, deve essere aumentato del 50%, ossia di ulteriori euro 7.500, il tutto per una cifra di euro 22.500, che è sempre un limite inferiore rispetto al reddito complessivo di euro 26.152,61 riscontrato in capo ai componenti del nucleo familiare dell'attrice.
Ma vi è di più, perché , al di là della questione di diritto intertemporale, in realtà esiste un contrasto tra la legge regionale del 1997 e il regolamento sempre regionale del 2019,
laddove solo il secondo fa espressa menzione di un subentro di diritto dei familiari dell'originario assegnatario. Invero tale contrasto tra un atto normativo di natura regolamentare e la normativa primaria va risolto in senso favorevole a quest'ultima. In
altri termini, laddove si ravvisi una antinomia, la fonte regolamentare deve essere disapplicata dal Giudice, pure in assenza di rituale impugnazione del regolamento o dell'atto allo stesso equiparato, perché la disapplicazione della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo della cui legittimità si tratta è uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone ( vedi Consiglio
di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 1 ) che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado 7
superiore. Il che è lo stesso che dire che quando l'atto impugnato si riflette con esiti opposti ( conformità/difformità rispetto al parametro normativo ) in disposizioni di forza differente che siano l'una di norma primaria e l'altra di norma secondaria, il Giudice
che è chiamato a giudicare della legittimità di un provvedimento conforme al regolamento ma in contrasto con la norma primaria, o viceversa, deve dare prevalenza a quest'ultima, in ragione della gerarchia delle fonti ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II,
9/1/2020, n. 219 ). Tale prevalenza della norma primaria fa sì che in caso di morte dell'assegnatario originario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ( norma nazionale di legge, anch'essa sovraordinata rispetto alla normativa regionale di natura regolamentare e quindi subordinata ).
A prescindere dunque dalla stessa normativa transitoria contenuta nel regolamento regionale, va fatto comunque riferimento alla Legge della Regione Campania n. 18 del
1997 ( l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione,
attuata con L. Cost. n. 3 del 1999 ), che regola, all'art. 14, il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio, disponendo, al comma 1, che: "In caso di decesso
dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella
domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo
l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge". Il successivo comma 4 dispone,
ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali 8
condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", verificate le quali, il Sindaco o il dirigente del settore competente dichiarano la decadenza dell'assegnazione.
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia ( cfr. Cass. civ. sez.
un., 16/1/2007, n. 757 ). La previsione, inoltre, che in ipotesi d'insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell'assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l'instaurazione di uno nuovo e diverso ( v. Cass. civ. sez. un., 12/7/2019, n 18828 ).
Tale conclusione è erroneamente assunta dalla ricorrente a fondamento della sua tesi,
quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti di convivenza familiare con l'assegnatario originario. Essa, infatti, è stata già
ritenuta infondata dall'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal chè in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un 9
diritto al subentro automatico ( cfr. Cass. civ. sez. III, 7/6/2023, n. 16063 ; Cass. civ.
sez. III, 5/1/2023, n. 234 ; Cass. civ. sez. VI, 22/4/2021, n. 10587 ).
A tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Campania
n. 18 del 1997, perché ( cfr. Cass. civ. sez. III, 9/5/2017, n. 11230 e Cass. civ.
10587/2021 cit. ) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il
complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone:
a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione,
nonchè in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.
Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell'alloggio E.R.P.
Pertanto l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio.
Tantomeno in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione 10
dell'alloggio, può essere conseguita per “facta concludentia” , per esempio per l'inerzia,
durata vari anni, dell'ente locale nell'esaminare la domanda di subentro o nella ricezione del pagamento dei canoni di locazione, in quanto la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari ( cfr. Cass. civ. sez. III, 11/5/2023, n. 12957 ).
Il che è lo stesso che dire che la disciplina dettata dalla L.R. Campania n. 18 del 1997
all'art. 14 individua i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti, anche reddituali,
prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa
( v. Cass. civ. sez. III, 20/12/2019, n. 34161 ).
Di qui il rigetto della domanda attorea di accertamento del diritto della al Parte_1
subentro nell'assegnazione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide , in mancanza di altra specifica indicazione contenuta nel ricorso introduttivo, ex art. 12 c.p.c. con quello che in base al contratto 11
originario è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II, 20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie ad euro 449,32, corrispondenti a lire 870.000 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola sono dovute “in ogni caso” e quindi seguono automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la 12
fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il
1 gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n.
3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A.
ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr.
Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che la ha agito in giudizio Parte_1
pretestuosamente .
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente 13
derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I,
30/7/2010, n. 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v.
Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96
comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde 14
dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile,
ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da
Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI,
11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività,
ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016,
n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma RT del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non 15
superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a Controparte_6
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la
nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio
che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d.
condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la
parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso
che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di
definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da
ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici
primari dello Stato.” ( Trib. Varese, 23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo
Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella 16
discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango,
purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità
di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I,
7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla 17
precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è
stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a 18
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass.
civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge PI
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è
riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96
c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f),
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, stabilisce che il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore Controparte_6
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto 19
dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass.
civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n.
220 ) .
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis,
comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma RT ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione 20
pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è
quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. 21
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale.
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con
Cass. civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con 22
l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023,
n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma,
segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata,
chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto
una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la 23
consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623
).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus
della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., 24
di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ;
Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio contrariamente ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale sulla non automaticità del subingresso ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. lav.,
27/11/2007, n. 24645 ) e nonostante la fosse consapevole di non avere Parte_1
alcun diritto al subentro nella assegnazione dell'immobile per superamento del limite reddituale, sia in base alla normativa primaria che in virtù di quella regolamentare, il tutto con la finalità, meramente dilatoria, di ritardare l'attuazione della successiva ordinanza di sgombero, che di fatto è stata comunque emessa.
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore,
giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o 25
colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav.,
16/4/1988, n. 3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il
Giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La
determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del
2001 ( cosiddetta legge PI ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno,
e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma
1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia
sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al 26
fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità,
vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione,
nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non
è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla 27
correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ;
v. anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c.,
la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Controparte_6
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale 28
statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea di subentro;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 662 Controparte_1
per compensi;
c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
del della somma di euro 1.986 a titolo di responsabilità aggravata per Controparte_1
lite temeraria;
d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 2.500 . Controparte_6
Napoli, 20/10/2025
Il G.U.
IC EL PI