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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7778/2025 promossa da:
nato al Cairo (Egitto) il 9.3.1992 (CUI: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Martinelli del Foro di Torino C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 26.2.2025, notificato il 12.3.2025, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da l'11.10.2023, volta a ottenere il rinnovo del permesso Pt_1 di soggiorno per studio, il Questore di Torino, con provvedimento nr. 228/2025, reso in data
26.2.2025 e notificato il 12.3.2025 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato la presenza istanza, in quanto il ricorrente, ai sensi dell'art. 46 co. 4 D.P.R. 394/99, ha usufruito del periodo massimo concesso per il rinnovo del permesso di soggiorno a tale titolo. L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: giungeva in Italia nel 2011, nel corso degli anni, oltre aver iniziato il Pt_1 corso di laurea triennale in Scienze Internazionali della Cooperazione e dello Sviluppo, svolgeva attività lavorativa, in modo da riuscire a pagarsi gli studi. In particolare, dal 2024, lavora come libero professionista con un contratto di lavoro autonomo di natura professionale (cfr. doc. 9, 12 e
13 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 23.10.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, evidenziando, in particolare, come il ricorrente, diversamente da quanto affermato in ricorso, non abbia maturato alcun radicamento economico sul territorio (cfr. 2, comparsa di costituzione).
Il Collegio, con decreto depositato in data 28.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 24.10.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 11.10.2023. Deve pertanto Pt_1 trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Egli risiede regolarmente a Torino in via Camerana 14 come risulta dal certificato storico di residenza e dal contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Parla correntemente la lingua italiana ed è regolarmente iscritto al terzo anno del corso di Laurea in scienze internazionale, dello sviluppo e della cooperazione presso l'Università degli Studi di Torino
(cfr doc. n. 9). Dal punto di vista lavorativo, è documentale che egli abbia lavorato come operatore addetto alle vendite in lingua inglese presso la ditta In seguito, da dicembre 2023 a gennaio 2024 CP_2 lavorava come operatore in un call center per Intesa San Paolo gestito dalla ditta Covisian SPA
(doc.10) e che, da marzo ad agosto 2024, abbia svolto un tirocinio con borsa lavoro presso la ditta
Relearn che si occupa di sistemi di monitoraggio dei rifiuti con l'uso dell'intelligenza artificiale come operation specialist occupandosi della produzione, dei sopralluoghi, dell'amministrazione e della contabilità (doc.11). Da settembre 2024, al termine del periodo formativo ha inoltre proseguito l'attività presso l'azienda come libero professionista, con un contratto di lavoro autonomo di natura professionale (doc. 12-13).
In aggiunta a tali attività, dal 2016, egli ha svolto occasionalmente l'attività di interprete, anche per il Tribunale per i minorenni di Torino, e di guida turistica nella città di Torino per le società Lokafy
e Localbini (doc.16).
Occorre, quindi, considerare la ottima integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e regolarità dei contratti di lavoro, l'indipendenza abitativa, nonché l'impegno in ambito universitario e formativo, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, giunto in Italia da minorenne e privo di una rete familiare nel suo Paese
d'origine, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto e stia tutt'ora compiendo sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Per tali motivi, la domanda del ricorrente va accolta.
Sulle spese di lite Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce ad Parte_1
nato al Cairo (Egitto) il 9.3.1992 (CUI: ), del permesso di
[...] C.F._1 soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7778/2025 promossa da:
nato al Cairo (Egitto) il 9.3.1992 (CUI: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Martinelli del Foro di Torino C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 26.2.2025, notificato il 12.3.2025, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da l'11.10.2023, volta a ottenere il rinnovo del permesso Pt_1 di soggiorno per studio, il Questore di Torino, con provvedimento nr. 228/2025, reso in data
26.2.2025 e notificato il 12.3.2025 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato la presenza istanza, in quanto il ricorrente, ai sensi dell'art. 46 co. 4 D.P.R. 394/99, ha usufruito del periodo massimo concesso per il rinnovo del permesso di soggiorno a tale titolo. L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: giungeva in Italia nel 2011, nel corso degli anni, oltre aver iniziato il Pt_1 corso di laurea triennale in Scienze Internazionali della Cooperazione e dello Sviluppo, svolgeva attività lavorativa, in modo da riuscire a pagarsi gli studi. In particolare, dal 2024, lavora come libero professionista con un contratto di lavoro autonomo di natura professionale (cfr. doc. 9, 12 e
13 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 23.10.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, evidenziando, in particolare, come il ricorrente, diversamente da quanto affermato in ricorso, non abbia maturato alcun radicamento economico sul territorio (cfr. 2, comparsa di costituzione).
Il Collegio, con decreto depositato in data 28.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 24.10.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 11.10.2023. Deve pertanto Pt_1 trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Egli risiede regolarmente a Torino in via Camerana 14 come risulta dal certificato storico di residenza e dal contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Parla correntemente la lingua italiana ed è regolarmente iscritto al terzo anno del corso di Laurea in scienze internazionale, dello sviluppo e della cooperazione presso l'Università degli Studi di Torino
(cfr doc. n. 9). Dal punto di vista lavorativo, è documentale che egli abbia lavorato come operatore addetto alle vendite in lingua inglese presso la ditta In seguito, da dicembre 2023 a gennaio 2024 CP_2 lavorava come operatore in un call center per Intesa San Paolo gestito dalla ditta Covisian SPA
(doc.10) e che, da marzo ad agosto 2024, abbia svolto un tirocinio con borsa lavoro presso la ditta
Relearn che si occupa di sistemi di monitoraggio dei rifiuti con l'uso dell'intelligenza artificiale come operation specialist occupandosi della produzione, dei sopralluoghi, dell'amministrazione e della contabilità (doc.11). Da settembre 2024, al termine del periodo formativo ha inoltre proseguito l'attività presso l'azienda come libero professionista, con un contratto di lavoro autonomo di natura professionale (doc. 12-13).
In aggiunta a tali attività, dal 2016, egli ha svolto occasionalmente l'attività di interprete, anche per il Tribunale per i minorenni di Torino, e di guida turistica nella città di Torino per le società Lokafy
e Localbini (doc.16).
Occorre, quindi, considerare la ottima integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e regolarità dei contratti di lavoro, l'indipendenza abitativa, nonché l'impegno in ambito universitario e formativo, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, giunto in Italia da minorenne e privo di una rete familiare nel suo Paese
d'origine, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto e stia tutt'ora compiendo sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Per tali motivi, la domanda del ricorrente va accolta.
Sulle spese di lite Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce ad Parte_1
nato al Cairo (Egitto) il 9.3.1992 (CUI: ), del permesso di
[...] C.F._1 soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno