Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 11810 /2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
CHRISTIAN ALESSI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
con l'Avv. MARCO DI GLORIA
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 10.2.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà che liquida in euro 400,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dell'avv.to ALESSI CHRISTIAN.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/10/2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva di “Ritenere e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 596 2021
0002817212000”,
gestione contributiva sin dal 2019, aveva provveduto in autotutela allo sgravio e all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto sgravio e annullamento dell'avviso opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha effettuato il detto sgravio in data antecedente alla prima udienza, per compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino