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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2523/2024 R.G.
UDIENZA 16/12/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte congiunte;
- che la causa, a fronte della allegata cessazione della materia del contendere, va decisa ex art. 281-sexies c.p.c.;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza;
- che, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'ufficio del processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2523, Ruolo Generale
dell'anno 2024, all'udienza 16/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso l'Avv. Flaviano Pontini, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliate presso CP_1
l'Avv. Claudio Dragone, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONI EX ART. 615 C.P.C.;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore adiva l'intestato Tribunale, così concludendo: Parte_1
“(…) In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione e con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, considerato la fondatezza dell'azione in tema di fumus boni iuris e che il danno grave e irreparabile è in re ipsa in merito al periculum in mora. nel merito: accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata per inesistenza/nullità del titolo esecutivo in virtù delle superiori motivazioni con conseguente estinzione del diritto del convenuto a procedere in executivis (…)”.
Si costituiva contestando le avverse pretese, di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma AR (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Preliminarmente, al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando che, in base all'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617 c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262/2005).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono (si ricorda che la qualificazione
Pagina 4 Dott. Renato Buzi del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al Giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte) di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione.
Ciò detto, va preso atto di quanto comunicato dalle parti, che, con istanza congiunta 15/12/2025, hanno affermato quanto si riporta per semplicità espositiva:
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Conclusione, questa, ribadita nelle note di trattazione scritta
15/12/2025:
Dunque, i contendenti hanno sostanzialmente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta composizione in via bonaria della vertenza.
D'altro canto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del
Pagina 7 Dott. Renato Buzi giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata inter-partes, per espressa rinuncia ad essa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite (v. Cass. 14939/2020: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sull'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Renato Buzi
Pagina 8 Dott. Renato Buzi