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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. LISI MASSIMILIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOCCHINI ROBERTO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza vertuale di precisazione delle conclusioni del 26.09.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 29.09.2021 a mezzo PEC, l'attore
[...]
[.. [...]
evocava in giudizio la , in persona del Presidente e legale rapp.te Pt_2 CP_1 p.-t., deducendo:
“− di essere proprietario dell'autovettura marchio KIA modello SPORTAGE tg. EZ790LC, assicurata per la r.c.t. presso la Compagnia Ass.va con polizza N. Controparte_2 162561949/2 convalidata fino al 10.07.2020 – (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione);
− che, in data 05.10.2020, alle ore 20.30, mentre conduceva, regolarmente e a bassa velocità, la predetta autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC, lungo la Via Delle Terme, nel tenimento del Comune di Castelforte (LT) con direzione di marcia Suio Terme (LT), dopo aver superato il civico n. 314 impattava con la propria autovettura contro un cinghiale che repentinamente attraversava la sede stradale da destra verso sinistra, senza consentirgli di porre in essere alcuna manovra di emergenza;
− che, a seguito dell'urto, il cinghiale restava riverso sulla strada per un breve tempo, accanto al proprio veicolo, dopodiché si trascinava zoppicante nel terreno dal quale era fuoriuscito facendo perdere le tracce di sé;
− che, al momento del sinistro, a bordo della KIA SPORTAGE tg. EZ790LC, vi era anche la moglie dell'odierno attore, sig.ra nata a [...] il [...] – C.F.: Controparte_3
[ – che nell'immediatezza del fatto, effettuava una prima chiamata al C.F._2 numero unico per le emergenze (112) chiedendo l'invio di una pattuglia per il rilievo del sinistro stradale ma, purtroppo, nessuna pattuglia veniva inviata in quanto asseritamente impegnata in altre attività fuori zona;
− che, su consiglio dello scrivente avvocato, i sig.ri (proprietario) e Parte_1 (terzo trasportato) restavano sul luogo del sinistro per un lungo tempo, in Controparte_3 attesa dell'invio di una pattuglia sul posto e, precisamente, fino alle ore 23:30 circa, quando, dopo aver effettuato una seconda chiamata al 112 e aver appreso che tutte le pattuglie erano ancora impegnate, decisero di allontanarsi;
− che, più precisamente, la prima chiamata al 112, è stata inoltrata alle ore 20:35 del 05.10.2020 dall'utenza cellulare recante N. +39 350/1350472 e la seconda chiamata al 112, inoltrata alle ore 23:30, circa, dall'utenza cellulare recante N. +39 328/8075419;
− che, delle predette chiamate effettuate al 112 nell'immediatezza del sinistro ad opera della sig.ra è stata richiesta ed ottenuta copia da parte del Ten. Controparte_3 Per_1
della tenenza dei Carabinieri di Formia (LT), che si forniscono in allegato alla presente
[...] richiesta danni – (cfr. doc. 3 - 4 - 5 allegati all'atto di citazione);
− che, per maggiore chiarezza rappresentativa l'attore depositava la richiesta di accesso agli atti a firma dello scrivente avvocato (con ricevute di accettazione e consegna generate dal gestore pec) nonché la comunicazione pec trasmessa dal Tenente , contenente le Persona_1 registrazioni audio richieste, al fine di scongiurare il rischio che, il mancato intervento delle autorità potesse penalizzare l'odierno attore determinando il diniego del risarcimento del danno, soprattutto sulla scorta del fatto che, il mancato intervento delle autorità non è ascrivibile alla condotta omissiva del predetto, che, come già detto, ha atteso sul luogo del sinistro per ben tre (3) ore, effettuando due (2) chiamate al 112 – (cfr. doc. 3 – 4 - 5 allegati all'atto di citazione);
− che, nell'immediatezza del sinistro venivano scattate svariate fotografie alla
[...] tg. EZ790LC di proprietà dell'attore, dalle quali si evince chiaramente la presenza di CP_4 peli di cinghiale in corrispondenza dello spigolo sinistro del paraurti della tg. CP_4 EZ790LC – (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione);
− che venivano altresì scattate numerose altre fotografie durante la fase di smontaggio della tg. EZ790LC, ad opera dell'autocarrozzeria incaricata della riparazione, a CP_4 fine di poter raccogliere la prova della reale entità dei danni subìti dalla tg. CP_4 EZ790LC a seguito della collisione con il cinghiale di cui trattasi – (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione);
− che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, l'autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC di proprietà dell'attore subiva ingenti danni, sia alla carrozzeria che alle parti meccaniche, quantificabili in euro 9.270,48 (euro novemiladuecentosettanta/48) giusta fattura di riparazione emessa dall' corrente in Via Appia lato Napoli, Controparte_5
2 637/a 04023 - FO (LT) P.IVA: – (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione); P.IVA_2
− che sul luogo del sinistro erano altresì presenti due (2) testimoni e precisamente, i sig.ri
, nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a [...]_3 Como (CO) il 14.03.1983, i quali, avevano già provveduto a rilasciare le dichiarazioni testimoniali extragiudiziali scritte – (cfr. doc. 9 – 10 allegati all'atto di citazione);
− che, vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente il sinistro di cui trattasi: invero, mediante comunicazione del 20/04/2021 la Compagnia Assicurativa incaricata dalla di gestire la procedura liquidativa, comunicava il rigetto della richiesta di CP_1 risarcimento danni avanzata dall'odierno attore – (cfr. doc 11 allegato all'atto di citazione) (v. atto introduttivo del giudizio e relativa memoria conclusionale). Pertanto, sulla base di tali premesse, l'attore così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità della , in persona del suo Presidente p.t., con sede legale in Roma, alla CP_1 Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7, in ordine al sinistro occorso alla parte attrice;
- PER L'EFFETTO: condannare la , in persona del suo Presidente e legale CP_1 rappresentante pro – tempore, con sede legale in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7, al risarcimento del danno materiale riportato dall'autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC di proprietà dell'attore, per euro 9.270,48 (euro novemiladuecentosettanta/48), giusta fattura di riparazione emessa dall' corrente in Via Appia lato Napoli, Controparte_5 637/a 04023 - FO (LT) P.IVA: ovvero, in subordine, nella diversa misura P.IVA_2 ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino alla data di pubblicazione della sentenza;
Con vittoria delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa ex D.M. 55/2014 e ss. mm. da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa memoria conclusionale).
-Con comparsa di risposta datata 11.01.2022, si costituiva in giudizio la CP_1
impugnando e contestando le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
3) nel merito rigettare la domanda proposta dalla controparte siccome infondata in fatto e diritto;
4) in via istruttoria si impugna ogni richiesta istruttoria di controparte perché irrituale ed inammissibile ed in ogni caso, salvo gravame, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che l'attore eventualmente indicherà con riserva di chiedere ulteriori mezzi di prova nei termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. ed attribuzione al procuratore antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte attrice, la causa -ritenuta matura per la decisione con provvedimento reso all'udienza cartolare del 20.03.2024 dal precedente Istruttore- precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali nei termini concessi, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
3 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali,
nel corso del giudizio, è emerso chiaramente, quanto dai documenti versati in atti, come innanzi specificamente riportati, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali (v. verbale di escussione testi del 12.10.23 e del 23.01.24), che l'incidente è da ricondurre alla esclusiva responsabilità della , in persona del CP_1 legale rapp.te p.-t., quale proprietaria della fauna selvatica.
Sul punto,
“In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito…” CP_1 (v. Cass. Civ. Sez.3, Ord. N.19332 del 7/07/2023). E ancora,
“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art 2052 c.c. giacché, da un lato il criterio d'imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L.n.157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Si è al riguardo ulteriormente precisato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla inquanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica” (v. Cass. Civ. Sez.3, Ord. N.19332 del 7/07/2023; Cass. Civ. n.16414 del 2021; Cass. Civ. n. 22271 del 2021; Cass.Civ.n. 7969/2020; Cass. Civ. n. 12113 del 2020; Cass. Civ. n. 13848/2020).
Nel caso in esame, dai documenti in atti e dalla espletata prova orale, è emerso chiaramente il nesso eziologico tra il comportamento del cinghiale e l'evento lesivo, mentre la , quale proprietaria della fauna selvatica, non ha fornito la prova liberatoria CP_1 circa la propria attività eventualmente posta in essere per evitare che nella zona del sinistro la fauna selvatica producesse i lamentati danni.
Dunque, questo giudice riconosce l'esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto nel sinistro per cui è causa.
Relativamente al quantum del danno subito dall'attore, può riconoscersi l'importo documentato e provato di € 9.270,48 (v. foto e fattura in atti e deposizione testi udienza del 12.10.23 e del 23.01.24), importo comunque non contestato specificamente con le
4 conseguenze ex art. 115 c.p.c..
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente assorbite dal tenore della presente pronuncia e in forza del suindicato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.-t., per quanto in CP_1 motivazione, al pagamento della somma di € 9.270,48 oltre interessi legali come richiesti;
c) condanna la , in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento, in CP_1 favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 03/10/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
5
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. LISI MASSIMILIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOCCHINI ROBERTO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza vertuale di precisazione delle conclusioni del 26.09.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 29.09.2021 a mezzo PEC, l'attore
[...]
[.. [...]
evocava in giudizio la , in persona del Presidente e legale rapp.te Pt_2 CP_1 p.-t., deducendo:
“− di essere proprietario dell'autovettura marchio KIA modello SPORTAGE tg. EZ790LC, assicurata per la r.c.t. presso la Compagnia Ass.va con polizza N. Controparte_2 162561949/2 convalidata fino al 10.07.2020 – (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione);
− che, in data 05.10.2020, alle ore 20.30, mentre conduceva, regolarmente e a bassa velocità, la predetta autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC, lungo la Via Delle Terme, nel tenimento del Comune di Castelforte (LT) con direzione di marcia Suio Terme (LT), dopo aver superato il civico n. 314 impattava con la propria autovettura contro un cinghiale che repentinamente attraversava la sede stradale da destra verso sinistra, senza consentirgli di porre in essere alcuna manovra di emergenza;
− che, a seguito dell'urto, il cinghiale restava riverso sulla strada per un breve tempo, accanto al proprio veicolo, dopodiché si trascinava zoppicante nel terreno dal quale era fuoriuscito facendo perdere le tracce di sé;
− che, al momento del sinistro, a bordo della KIA SPORTAGE tg. EZ790LC, vi era anche la moglie dell'odierno attore, sig.ra nata a [...] il [...] – C.F.: Controparte_3
[ – che nell'immediatezza del fatto, effettuava una prima chiamata al C.F._2 numero unico per le emergenze (112) chiedendo l'invio di una pattuglia per il rilievo del sinistro stradale ma, purtroppo, nessuna pattuglia veniva inviata in quanto asseritamente impegnata in altre attività fuori zona;
− che, su consiglio dello scrivente avvocato, i sig.ri (proprietario) e Parte_1 (terzo trasportato) restavano sul luogo del sinistro per un lungo tempo, in Controparte_3 attesa dell'invio di una pattuglia sul posto e, precisamente, fino alle ore 23:30 circa, quando, dopo aver effettuato una seconda chiamata al 112 e aver appreso che tutte le pattuglie erano ancora impegnate, decisero di allontanarsi;
− che, più precisamente, la prima chiamata al 112, è stata inoltrata alle ore 20:35 del 05.10.2020 dall'utenza cellulare recante N. +39 350/1350472 e la seconda chiamata al 112, inoltrata alle ore 23:30, circa, dall'utenza cellulare recante N. +39 328/8075419;
− che, delle predette chiamate effettuate al 112 nell'immediatezza del sinistro ad opera della sig.ra è stata richiesta ed ottenuta copia da parte del Ten. Controparte_3 Per_1
della tenenza dei Carabinieri di Formia (LT), che si forniscono in allegato alla presente
[...] richiesta danni – (cfr. doc. 3 - 4 - 5 allegati all'atto di citazione);
− che, per maggiore chiarezza rappresentativa l'attore depositava la richiesta di accesso agli atti a firma dello scrivente avvocato (con ricevute di accettazione e consegna generate dal gestore pec) nonché la comunicazione pec trasmessa dal Tenente , contenente le Persona_1 registrazioni audio richieste, al fine di scongiurare il rischio che, il mancato intervento delle autorità potesse penalizzare l'odierno attore determinando il diniego del risarcimento del danno, soprattutto sulla scorta del fatto che, il mancato intervento delle autorità non è ascrivibile alla condotta omissiva del predetto, che, come già detto, ha atteso sul luogo del sinistro per ben tre (3) ore, effettuando due (2) chiamate al 112 – (cfr. doc. 3 – 4 - 5 allegati all'atto di citazione);
− che, nell'immediatezza del sinistro venivano scattate svariate fotografie alla
[...] tg. EZ790LC di proprietà dell'attore, dalle quali si evince chiaramente la presenza di CP_4 peli di cinghiale in corrispondenza dello spigolo sinistro del paraurti della tg. CP_4 EZ790LC – (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione);
− che venivano altresì scattate numerose altre fotografie durante la fase di smontaggio della tg. EZ790LC, ad opera dell'autocarrozzeria incaricata della riparazione, a CP_4 fine di poter raccogliere la prova della reale entità dei danni subìti dalla tg. CP_4 EZ790LC a seguito della collisione con il cinghiale di cui trattasi – (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione);
− che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, l'autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC di proprietà dell'attore subiva ingenti danni, sia alla carrozzeria che alle parti meccaniche, quantificabili in euro 9.270,48 (euro novemiladuecentosettanta/48) giusta fattura di riparazione emessa dall' corrente in Via Appia lato Napoli, Controparte_5
2 637/a 04023 - FO (LT) P.IVA: – (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione); P.IVA_2
− che sul luogo del sinistro erano altresì presenti due (2) testimoni e precisamente, i sig.ri
, nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a [...]_3 Como (CO) il 14.03.1983, i quali, avevano già provveduto a rilasciare le dichiarazioni testimoniali extragiudiziali scritte – (cfr. doc. 9 – 10 allegati all'atto di citazione);
− che, vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente il sinistro di cui trattasi: invero, mediante comunicazione del 20/04/2021 la Compagnia Assicurativa incaricata dalla di gestire la procedura liquidativa, comunicava il rigetto della richiesta di CP_1 risarcimento danni avanzata dall'odierno attore – (cfr. doc 11 allegato all'atto di citazione) (v. atto introduttivo del giudizio e relativa memoria conclusionale). Pertanto, sulla base di tali premesse, l'attore così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità della , in persona del suo Presidente p.t., con sede legale in Roma, alla CP_1 Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7, in ordine al sinistro occorso alla parte attrice;
- PER L'EFFETTO: condannare la , in persona del suo Presidente e legale CP_1 rappresentante pro – tempore, con sede legale in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7, al risarcimento del danno materiale riportato dall'autovettura KIA SPORTAGE tg. EZ790LC di proprietà dell'attore, per euro 9.270,48 (euro novemiladuecentosettanta/48), giusta fattura di riparazione emessa dall' corrente in Via Appia lato Napoli, Controparte_5 637/a 04023 - FO (LT) P.IVA: ovvero, in subordine, nella diversa misura P.IVA_2 ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino alla data di pubblicazione della sentenza;
Con vittoria delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa ex D.M. 55/2014 e ss. mm. da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa memoria conclusionale).
-Con comparsa di risposta datata 11.01.2022, si costituiva in giudizio la CP_1
impugnando e contestando le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
3) nel merito rigettare la domanda proposta dalla controparte siccome infondata in fatto e diritto;
4) in via istruttoria si impugna ogni richiesta istruttoria di controparte perché irrituale ed inammissibile ed in ogni caso, salvo gravame, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che l'attore eventualmente indicherà con riserva di chiedere ulteriori mezzi di prova nei termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. ed attribuzione al procuratore antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte attrice, la causa -ritenuta matura per la decisione con provvedimento reso all'udienza cartolare del 20.03.2024 dal precedente Istruttore- precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali nei termini concessi, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
3 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali,
nel corso del giudizio, è emerso chiaramente, quanto dai documenti versati in atti, come innanzi specificamente riportati, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali (v. verbale di escussione testi del 12.10.23 e del 23.01.24), che l'incidente è da ricondurre alla esclusiva responsabilità della , in persona del CP_1 legale rapp.te p.-t., quale proprietaria della fauna selvatica.
Sul punto,
“In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito…” CP_1 (v. Cass. Civ. Sez.3, Ord. N.19332 del 7/07/2023). E ancora,
“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art 2052 c.c. giacché, da un lato il criterio d'imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L.n.157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Si è al riguardo ulteriormente precisato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla inquanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica” (v. Cass. Civ. Sez.3, Ord. N.19332 del 7/07/2023; Cass. Civ. n.16414 del 2021; Cass. Civ. n. 22271 del 2021; Cass.Civ.n. 7969/2020; Cass. Civ. n. 12113 del 2020; Cass. Civ. n. 13848/2020).
Nel caso in esame, dai documenti in atti e dalla espletata prova orale, è emerso chiaramente il nesso eziologico tra il comportamento del cinghiale e l'evento lesivo, mentre la , quale proprietaria della fauna selvatica, non ha fornito la prova liberatoria CP_1 circa la propria attività eventualmente posta in essere per evitare che nella zona del sinistro la fauna selvatica producesse i lamentati danni.
Dunque, questo giudice riconosce l'esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto nel sinistro per cui è causa.
Relativamente al quantum del danno subito dall'attore, può riconoscersi l'importo documentato e provato di € 9.270,48 (v. foto e fattura in atti e deposizione testi udienza del 12.10.23 e del 23.01.24), importo comunque non contestato specificamente con le
4 conseguenze ex art. 115 c.p.c..
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente assorbite dal tenore della presente pronuncia e in forza del suindicato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.-t., per quanto in CP_1 motivazione, al pagamento della somma di € 9.270,48 oltre interessi legali come richiesti;
c) condanna la , in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento, in CP_1 favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 03/10/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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