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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente e Relatore
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T6XCRFI00084 CRED. RIC. SVIL 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl “Ricorrente_1” ricorre, in persona del legale rappresentante, avverso l'atto di recupero n. T6XCRFI000842024 (notificato in data 30 dicembre 2024) riguardante un credito per ricerca e sviluppo formatosi nell'anno 2015 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2016 dell'importo di € 21.236,00.
La ricorrente deduce diversi profili di illegittimità dell'atto impugnato:
decadenza dall'azione di accertamento perché nel caso di specie, trattandosi di credito non spettante (e non inesistente, come sostenuto nell'atto impugnato), l'atto di recupero doveva essere notificato entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene utilizzato, perciò, entro il 31 dicembre 2021;
nessuna contestazione è intervenuta in riferimento alla non spettanza del credito formatosi nel 2015 che deve, perciò, ritenersi non contestabile;
omessa instaurazione del contraddittorio;
nell'atto impugnato vi sono dei rinvii ad atti non conosciuti dalla ricorrente;
infondatezza dei rilievi riguardanti l'asserita assenza di profili di novità nei progetti sviluppati dalla ricorrente;
richiamo del manuale di Frascati che non avrebbe rilevanza nel caso di specie;
assenza del parere tecnico del Mise che configura un difetto di motivazione;
difetto di motivazione riguardo alle sanzioni.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate espone:
infondatezza dell'eccezione di decadenza in quanto la contestazione riguarda un credito inesistente per il quale il termine per il recupero è di anni 8 ai sensi dell'art. 13, c. 5 del D.L.vo n. 471/97;
precisa che nell'atto di recupero vi è la dimostrazione che è assente il presupposto costitutivo del credito in quanto gli investimenti effettuati difettano degli elementi della novità della ricerca e dell'alea del risultato e che l'inesistenza del credito è stata riscontrata mediante un controllo sostanziale;
l'art. 38 bis del dpr n. 600/73 legittima il recupero senza la necessità di una precedente rettifica della dichiarazione in cui il credito è esposto;
l'obbligo del contraddittorio preventivo non è previsto qualora l'atto di recupero riguardi crediti di imposta inesistenti giusto il disposto dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000;
illustra le ragioni per cui non sussiste un vizio di motivazione;
deduce, infine, la correttezza dell'atto con riferimento alle sanzioni.
L'Agenzia ha depositato una memoria in data 16/9/2025 riguardante l'assenza del requisito della novità dei progetti.
Parte ricorrente ha depositato una nota di data 18/11/2025 nella quale ribadisce l'eccezione di decadenza ed illustra le novità dei progetti di ricerca della srl “Ricorrente_1, facendo riferimento anche ad una consulenza tecnica.
Ha poi depositato una nota di udienza di data 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dapprima valutata la questione della decadenza dal potere di accertamento che ha valenza pregiudiziale.
L'impugnato atto di recupero afferma che il credito in questione (relativo allo sviluppo di vari software) costituisce un credito inesistente.
In particolare, espone che l'ufficio ha riscontrato “che le innovazioni descritte nei progetti non soddisfano i requisiti di novità e rischio per qualificare le attività come R&S ai fini del credito di imposta” (pag.3)
Nell'atto impugnato si conclude affermando “che gli sviluppi realizzati da Ricorrente_1 srl non possano nel loro complesso qualificarsi come investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta - qualificazione per la quale mancherebbero, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario – ma rappresentino spese volte alla implementazione di applicativi che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già diffuse nel settore in cui opera l'impresa.
Manca quindi l'elemento di novità, senza il quale l'attività non può essere considerata Ricerca e Sviluppo ai fini dell'agevolazione. Per quanto sopra esposto, il credito iscritto nel quadro RU (2015) e utilizzato in compensazione dalla società nell'anno d'imposta 2016 è da ritenersi inesistente, in quanto i progetti svolti dalla società non possiedono le caratteristiche innovative previste dalla normativa” (pag. 6).
Appare, perciò, pacifico che la qualificazione del credito come inesistente è dovuta al difetto di innovatività dei progetti.
Le osservazioni contenute nell'atto riguardanti le spese per attività di ricerca e sviluppo non sono fondate perché, come correttamente esposto dalla ricorrente, non vi è l'obbligo, ma solo la facoltà, di capitalizzare dette spese. Inoltre, lo stesso atto di recupero riconosce che vi sono state delle spese e la consulenza tecnica dimostra che la società ha redatto dei progetti sui quali il personale ha lavorato.
Ritiene la Corte che il credito oggetto dell'atto di recupero debba essere considerato credito non spettante con la conseguenza che il termine per l'accertamento è di anni cinque, termine che è scaduto il 31 dicembre 2021.
Per distinguere tra loro il credito inesistente ed il credito non spettante, si ritiene di fare riferimento alle considerazioni che sono state svolte sulla questione nel recente quaderno del Dipartimento di giustizia tributaria (dicembre 2025 vol. n. 5) dedicato al credito per ricerca e sviluppo nel quale vi sono anche i riferimenti all'atto di indirizzo in tema di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 luglio 2025, Prot. n. 18 Si tratta di considerazioni interamente condivise da questa Corte e alle quali si rinvia per brevità di esposizione.
In questa sede giova sottolineare che esse sviluppano la questione analizzando anche le novità normative in punto definizione di credito non spettante o inesistente (art. 1, c.1 del D. L.vo n. 87/2024) e si confrontano anche con la sentenza delle SS.UU. n. 34419/2023.
La conclusione condivisa riguarda l'assunto secondo cui laddove l'attività di ricerca è stata effettivamente svolta il relativo credito non può considerarsi inesistente.
Nel caso di specie, risulta evidente che non viene considerata fasulla o fraudolenta l'attività di ricerca svolta, ma vengono ad essa disconosciute le particolari qualità richieste (innovatività) ai fini del riconoscimento del credito.
Pertanto, trattandosi di fattispecie nella quale viene contestato il difetto di innovatività, il credito deve essere qualificato come non spettante con la già esposta conseguenza che l'atto di recupero deve essere annullato per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
L'accoglimento della questione pregiudiziale assorbe le ulteriori censure rivolte all'atto impugnato.
Trattandosi di questione oggetto di non univoche valutazioni giurisprudenziali e dottrinali, si ritiene che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente e Relatore
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T6XCRFI00084 CRED. RIC. SVIL 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl “Ricorrente_1” ricorre, in persona del legale rappresentante, avverso l'atto di recupero n. T6XCRFI000842024 (notificato in data 30 dicembre 2024) riguardante un credito per ricerca e sviluppo formatosi nell'anno 2015 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2016 dell'importo di € 21.236,00.
La ricorrente deduce diversi profili di illegittimità dell'atto impugnato:
decadenza dall'azione di accertamento perché nel caso di specie, trattandosi di credito non spettante (e non inesistente, come sostenuto nell'atto impugnato), l'atto di recupero doveva essere notificato entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene utilizzato, perciò, entro il 31 dicembre 2021;
nessuna contestazione è intervenuta in riferimento alla non spettanza del credito formatosi nel 2015 che deve, perciò, ritenersi non contestabile;
omessa instaurazione del contraddittorio;
nell'atto impugnato vi sono dei rinvii ad atti non conosciuti dalla ricorrente;
infondatezza dei rilievi riguardanti l'asserita assenza di profili di novità nei progetti sviluppati dalla ricorrente;
richiamo del manuale di Frascati che non avrebbe rilevanza nel caso di specie;
assenza del parere tecnico del Mise che configura un difetto di motivazione;
difetto di motivazione riguardo alle sanzioni.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate espone:
infondatezza dell'eccezione di decadenza in quanto la contestazione riguarda un credito inesistente per il quale il termine per il recupero è di anni 8 ai sensi dell'art. 13, c. 5 del D.L.vo n. 471/97;
precisa che nell'atto di recupero vi è la dimostrazione che è assente il presupposto costitutivo del credito in quanto gli investimenti effettuati difettano degli elementi della novità della ricerca e dell'alea del risultato e che l'inesistenza del credito è stata riscontrata mediante un controllo sostanziale;
l'art. 38 bis del dpr n. 600/73 legittima il recupero senza la necessità di una precedente rettifica della dichiarazione in cui il credito è esposto;
l'obbligo del contraddittorio preventivo non è previsto qualora l'atto di recupero riguardi crediti di imposta inesistenti giusto il disposto dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000;
illustra le ragioni per cui non sussiste un vizio di motivazione;
deduce, infine, la correttezza dell'atto con riferimento alle sanzioni.
L'Agenzia ha depositato una memoria in data 16/9/2025 riguardante l'assenza del requisito della novità dei progetti.
Parte ricorrente ha depositato una nota di data 18/11/2025 nella quale ribadisce l'eccezione di decadenza ed illustra le novità dei progetti di ricerca della srl “Ricorrente_1, facendo riferimento anche ad una consulenza tecnica.
Ha poi depositato una nota di udienza di data 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dapprima valutata la questione della decadenza dal potere di accertamento che ha valenza pregiudiziale.
L'impugnato atto di recupero afferma che il credito in questione (relativo allo sviluppo di vari software) costituisce un credito inesistente.
In particolare, espone che l'ufficio ha riscontrato “che le innovazioni descritte nei progetti non soddisfano i requisiti di novità e rischio per qualificare le attività come R&S ai fini del credito di imposta” (pag.3)
Nell'atto impugnato si conclude affermando “che gli sviluppi realizzati da Ricorrente_1 srl non possano nel loro complesso qualificarsi come investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta - qualificazione per la quale mancherebbero, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario – ma rappresentino spese volte alla implementazione di applicativi che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già diffuse nel settore in cui opera l'impresa.
Manca quindi l'elemento di novità, senza il quale l'attività non può essere considerata Ricerca e Sviluppo ai fini dell'agevolazione. Per quanto sopra esposto, il credito iscritto nel quadro RU (2015) e utilizzato in compensazione dalla società nell'anno d'imposta 2016 è da ritenersi inesistente, in quanto i progetti svolti dalla società non possiedono le caratteristiche innovative previste dalla normativa” (pag. 6).
Appare, perciò, pacifico che la qualificazione del credito come inesistente è dovuta al difetto di innovatività dei progetti.
Le osservazioni contenute nell'atto riguardanti le spese per attività di ricerca e sviluppo non sono fondate perché, come correttamente esposto dalla ricorrente, non vi è l'obbligo, ma solo la facoltà, di capitalizzare dette spese. Inoltre, lo stesso atto di recupero riconosce che vi sono state delle spese e la consulenza tecnica dimostra che la società ha redatto dei progetti sui quali il personale ha lavorato.
Ritiene la Corte che il credito oggetto dell'atto di recupero debba essere considerato credito non spettante con la conseguenza che il termine per l'accertamento è di anni cinque, termine che è scaduto il 31 dicembre 2021.
Per distinguere tra loro il credito inesistente ed il credito non spettante, si ritiene di fare riferimento alle considerazioni che sono state svolte sulla questione nel recente quaderno del Dipartimento di giustizia tributaria (dicembre 2025 vol. n. 5) dedicato al credito per ricerca e sviluppo nel quale vi sono anche i riferimenti all'atto di indirizzo in tema di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 luglio 2025, Prot. n. 18 Si tratta di considerazioni interamente condivise da questa Corte e alle quali si rinvia per brevità di esposizione.
In questa sede giova sottolineare che esse sviluppano la questione analizzando anche le novità normative in punto definizione di credito non spettante o inesistente (art. 1, c.1 del D. L.vo n. 87/2024) e si confrontano anche con la sentenza delle SS.UU. n. 34419/2023.
La conclusione condivisa riguarda l'assunto secondo cui laddove l'attività di ricerca è stata effettivamente svolta il relativo credito non può considerarsi inesistente.
Nel caso di specie, risulta evidente che non viene considerata fasulla o fraudolenta l'attività di ricerca svolta, ma vengono ad essa disconosciute le particolari qualità richieste (innovatività) ai fini del riconoscimento del credito.
Pertanto, trattandosi di fattispecie nella quale viene contestato il difetto di innovatività, il credito deve essere qualificato come non spettante con la già esposta conseguenza che l'atto di recupero deve essere annullato per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
L'accoglimento della questione pregiudiziale assorbe le ulteriori censure rivolte all'atto impugnato.
Trattandosi di questione oggetto di non univoche valutazioni giurisprudenziali e dottrinali, si ritiene che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.