TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19200/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAGNONI LUISA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MAGNONI LUISA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 24/09/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Sarezzo in data 6.10.07 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sarezzo al numero 14 parte I dell'anno 2007), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, stante la pari frequentazione tra Persona_1
l'abitazione del padre, ove ha la residenza, e quella della madre, verrà mantenuta direttamente da ciascuno dei genitori per quanto di competenza, mentre quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, i coniugi concorreranno al 50% ciascuno.
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
3) i coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio;
4) nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
5) i coniugi chiedono sin d'ora che l'udienza di comparizione delle parti venga sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, stante la loro volontà di non riconciliarsi;
6) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 2 di 2