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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova (GE), alla via Assarotti n.8/3-3a, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Olcese, che lo rappresenta e difende, per mandato allegato telematicamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicolò Bosco, C.F. ,iquali richiedono di ricevere, ai sensi dall'art. 125 C.F._1 primo comma c.p.c. e art. 16 comma 1-bis D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nonché art. 13 comma 3-bis D.P.R. 30 maggio 2002- le comunicazioni di cancelleria tramite PEC: o a mezzo telefax al n. 0108465568 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Convenuta contumace
Ogg. Licenziamento verbale;
esercizio del diritto di opzione;
conclusioni; come da ricorso
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso depositato il 13.5.2025 onveniva in giudizio Parte_1 [...]
, dalla quale era stato assunto dall'1.4.2024 quale facchino, V livello CCNL Controparte_2
Trasporto MERCI Logistica, per sentir accertare l'inefficacia e illegittimità del licenziamento lui intimato dal datore di lavoro, dopo che, ritirato il suo libretto delle rilevazioni presenze e cessata la malattia in cui il lavoratore era caduto, si metteva a disposizione del datore di lavoro per la ripresa dell'attività lavorativa e la cooperativa ometteva di richiamarlo in servizio, sospendendo il pagamento della retribuzioni.
Assumeva il lavoratore di essere stato licenziato verbalmente e chiedeva pertanto l'applicazione dell'art 2 co.
1.2. del dlgs 23 /2015 ( rapporto di lavoro instaurato dopo l'entrata in vigore della disciplina delle Tutele crescenti) chiedendo la reintegra nel suo posto di lavoro e la condanna al pagamento dell'indennità pari all'esercizio del diritto di opzione ai sensi del comma 3 dell'art 2 dlgs
23/2015.
Chiedeva anche il risarcimento del danno pari al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento, in misura non inferiore a 5 mensilità, avuto riguardo ad una retribuzione base utile per il calcolo del tfr pari 1 euro 1.879,11.
La convenuta, pur ritualmente notificata , non si costituiva in giudizio.
La causa può quindi venire decisa allo stato degli atti.
Il lavoratore ha dato prova sulla base del C2 storico prodotto ( doc1) dell'assunzione a tempo indeterminato presso TR soc coop quale facchino, V livello CCNL TRASPORTO Merci, a con contratto di lavoro full time partire dall'1.2.2024.
Ha allegato di essere stato allontanato dal posto di lavoro prima mediante il ritiro del libretto rilevazioni presenze, poi cessata la malattia in cui era caduto, a seguito della comunicata sua disponibilità alla ripresa del servizio comunicata con missiva, inviata via pec alla convenuta, alla data di cessazione della malattia 10.4.2025 ( doc 3).
Nonostante ciò, egli presentatosi sul cantiere, non sarebbe più stato chiamato in servizio, né avrebbe percepito alcunché per le retribuzioni medio tempore maturate, se non piccoli acconti di cui ha dato atto in corso di libero interrogatorio.
La convenuta , gravata dell'onere della prova della causa di estinzione del rapporto di lavoro , non si è costituita in giudizio.
2 Sulla base dei documenti in atti non può che giungersi alla conclusione che , in assenza di qualsiasi difesa contraria, il rapporto è cessato per fatto imputabile al datore di lavoro.
Deve in conclusione ritenersi che vi sia stato un licenziamento verbale ed in quanto tale inefficace perché privo del requisito della forma scritta imposta dall'art 2 della legge 604/66.
Ne consegue che il lavoratore ha diritto ai sensi dell'art 2 comma 2 dlvo 23/2015 ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro sino alla cessazione del rapporto di lavoro ( vedi infra) e a percepire un'indennità risarcitoria di 5 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari ad euro
1.879,11, oltre accessori ex art 429 cpc dalla data del licenziamento sino a quello dell'esercizio di opzione, oltre al versamento della relativa contribuzione.
Di fatto poiché la malattia risulta cessata al 10.4.2025 ( e sino ad allora ha dichiarato di essere stato retribuito) e l'esercizio del diritto di opzione è avvenuto con la notifica del presente ricorso (
25.5.2025 ) sono maturate retribuzioni per il periodo intercorso fra l'1.1.4025 ed il 20.5.2025 , assorbite nell'indennità non inferiore di 5 mensilità di cui all'art 2 comma 3 comunque dovute al lavoratore , nonché l'indennità per l'esercizio del diritto di opzione. pari a 15 mensilità .
Il rapporto di lavoro deve intendersi cessato alla data di notifica del ricorso avvenuta il 10.4.2025
Alla soccombenza della convenuta consegue la condanna al pagamento delle spese di lite .
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'inefficacia del licenziamento verbale intervenuto nel rapporto di lavoro fra il ricorrente e TR soc coop instaurato in data 1.4.2024;
2. per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a euro 1.879,11, non inferiore a cinque mensilita';
3. condanna altresì la convenuta, ut supra, sino alla data di cessazione del rapporto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. accertato che il ricorrente con il ricorso notificato ha esercitato il diritto di opzione, dichiara il rapporto di lavoro è cessato ed il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità
3 risarcitoria, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come sopra quantificata, non assoggettata a contribuzione previdenziale.
5. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_3 il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese generali, oltre IVA
e CPA con distrazione in favore dei difensori antistai.
Genova, 22/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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