Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 576 / 2020
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) e nata il Parte_1 C.F._1 Parte_2
08/02/1978 a Capua (CE) e residente in [...], (Cod.
Fisc.: , in qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore C.F._2
nata in [...] il [...] e residente in [...]
n. 38 (Cod. Fisc.: ) elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. C.F._3
GEREMIA CASTO ) che li rapp.ta e difende in virtù di C.F._4
procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De Benedictis CP_1
C.F._5
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 28-01-2020 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 24-11-2017 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di comunicazione;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1
attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La domanda é fondata e va accolta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che la minore
è affetta da una sordità neurosensoriale bilaterale di grave entità, ad Persona_1
orecchio nudo;
a destra oltre i 100 dB , ed a sinistra intorno ai 60 – 70 dB;
che tale infermità è tale da consentire il riconoscimento in favore della minore dell'indennità di comunicazione.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento in favore della minore del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di Persona_1
comunicazione con decorrenza dal 24 Novembre 2017.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a , del requisito sanitario della Persona_1
indennità di comunicazione a far data dal 24-11-2017;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€.1.200,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione all'Avv.
GEREMIA CASTO per dichiarato anticipo fattone.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)