Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 792/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 792 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
nato a [...] il [...], titolare della AZ Car Service, ditta di Parte_1
Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale – Deposito, con sede in Locri alla c.da
Riposo snc, P. IVA , elettivamente domiciliato a Monasterace, in via Venezia P.IVA_1
I Trav. snc, presso lo studio dell'Avv. Antonella Mesiti, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
(di seguito anche o la Compagnia) con sede in Controparte_1 CP_1
Verona, Lungadige Cangrande n. 16, C.F. e Iscr. Reg. Imp. di Verona n. 00320160237,
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962, P. IVA del Gruppo IVA n. Controparte_1
, Albo Imprese presso IVASS n.019, in persona del procuratore Dott. P.IVA_2 CP_2
, delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto del 9 aprile 2019, rep. n.
[...]
15593, racc. n. 8798, Notaio Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Francesco Mortelliti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29 è
domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento;
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette
altresì che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto
strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il
principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le
circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro
il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle
preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa
(vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III
Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non
specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al
rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N. 30607 del
27.11.2018 nonché Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA:
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore titolare Parte_1
della AZ Cars, conveniva in giudizio la società chiedendo a Controparte_1
questo Tribunale adito di: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni che precedono,
l'inadempimento della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo Fiat 500 tg. EC629VW, intercorso tra l'odierno attore e la convenuta;
2)- accertare e dichiarare che la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore è tenuta a restituire all'odierno attore il prezzo pagato per l'acquisto del veicolo Fiat 500 pari ad € 2.500,00, nonché a rifondere all'attore i costi per le riparazioni del veicolo pari ad € 4.880,00 e la custodia dello stesso quantificati fino alla data del 25.05.2020 in € 6.716,10 come da prospetto allegato e da aumentarsi giornalmente di € 5,00 oltre IVA da tale data fino all'effettivo pagamento e conseguente ritiro del mezzo;
3)-per l'effetto condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
dell'importo di € 14.096,10= per come sopra specificato oltre ulteriore credito maturato e maturando per i periodi successivi di custodia, ovvero a quella diversa somma che risulterà in esito all'istruzione della causa, ovvero che sarà liquidata in conformità alle tariffe esistenti
o agli usi ai sensi dell'art.1657 Cc, ovvero anche con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo dalla data della domanda;
4)- con conseguente
condanna alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva quanto segue. In data 01.06.2012, il veicolo Fiat 500, tg EC629VW di proprietà del Sig. , veniva rubato ad Parte_2
opera di ignoti. Il veicolo in questione era assicurato contro il furto con polizza FATA
Assicurazioni n. 000005009021265954, la quale, pertanto, con bonifico del 23.01.2013, liquidava all'intestatario dello stesso la complessiva somma di € 10.305,00 e, per effetto dell'indennizzo erogato, la compagnia di assicurazioni acquistava il diritto di rientrare in possesso del predetto veicolo, che in data 06.10.2014 veniva rinvenuto, sottoposto a sequestro giudiziario da parte della Polizia Stradale Distaccamento di Brancaleone e affidato in custodia giudiziaria alla ditta AZ Car Service di Andrea Zucco. Al momento del ritrovamento il veicolo presentava il numero di targa EM685CT e il numero di telaio contraffatto. Con e mail del 03.02.2016, la ditta AZ Car Service formulava alla
[...]
– una proposta di acquisto dell'autovettura in oggetto, Parte_3
proponendo di corrispondere l'importo di € 2.500,00. Seguiva un riscontro positivo da parte della compagnia in data 04.02.2016 che, a sua volta, forniva le coordinate bancarie per il versamento della somma concordata. AZ Car Service chiedeva alla Compagnia di anticipare una fattura di acquisto o altro giustificativo del bonifico e la compagnia, per il tramite del
Dott. , assicurava che il lunedì successivo avrebbe fatto firmare al Persona_2
dirigente un giustificativo che certificasse l'acquisto del veicolo da parte della ditta AZ Car
Service. Seguiva quindi l'invio di una dichiarazione di vendita datata 05.02.2016 a firma del dirigente della Osservava l'attore come detta dichiarazione non costituisse Parte_4
titolo idoneo al trasferimento della proprietà e neppure avrebbe consentito la nuova immatricolazione del veicolo in questione. Con e-mail del 21.10.2016, la Az Car Service,
chiedeva aggiornamenti, senza ricevere alcun riscontro. Con e-mail del 02.12.2016,
trasmessa dal Gruppo Cattolica Assicurazioni in persona del Dott. si Persona_3
delegava il Sig. al compimento di tutte le operazioni amministrative e Parte_1
giudiziarie necessarie per ottenere il dissequestro e la restituzione del bene, ivi comprese le richieste ed i colloqui con le Autorità, la presentazione di istanze di dissequestro all'Autorità Giudiziaria, la presa in consegna e la custodia. Con la medesima comunicazione manifestava l'intenzione di riprendere le trattative già avviate con il Sig. Per_2
relativamente alla vendita dell'autoveicolo de quo. Con decreto del 12.05.2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del proc. Pen. N.
1996/2016 RGNR, ordinava la restituzione all'avente diritto FATA Assicurazioni dell'autovettura Fiat 500. Con e-mail del 01.06.2017, la Controparte_4
per il tramite del Sig. comunicava alla AZ Car Service che la proposta di Persona_3
acquisto del veicolo Fiat 500 era stata accettata e quindi l'importo di € 2.500,00 poteva essere versato con bonifico bancario sul conto corrente Banco Popolare di Verona intestato alla , adempimento peraltro puntualmente evaso Controparte_3
dall'attore. L'attore evidenziava come la dichiarazione di vendita, già trasmessa in precedenza, era di fatto priva di firma autenticata secondo le forme previste dal D.L. n. 223
del 04/07/2006, nonché di autentica notarile;
inoltre, il fatto che il veicolo de quo risultasse ancora intestato al Sig. , precludeva al Sig. la possibilità Parte_2 Parte_1
di regolarizzare il passaggio di proprietà. Le richieste, successivamente inoltrate alla convenuta compagnia, finalizzate a ottenere una regolarizzazione della voltura al fine di poter trasferire la proprietà dell'automezzo in capo all'attore, risultarono inevase con pregiudizio per l'attore così impossibilitato a potersi intestare la proprietà del veicolo in questione. Una siffatta condotta, secondo l'attore, ha legittimato la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta su cui discenderebbe la tenutezza alla restituzione della somma corrisposta, oltre alle ulteriori somme imputate dall'attore per i costi di riparazione per 'messa in strada' oltre alle spese per la custodia della predetta automobile.
2) Si costituiva ritualmente impugnando e contestando l'atto di Controparte_1
citazione eccependo la manifesta infondatezza in fatto e diritto. Osservava e deduceva la convenuta che il momento del perfezionamento della vendita è da rinvenirsi nell'incontro tra proposta di vendita ed accettazione, cui è conseguito peraltro il pagamento del prezzo a mezzo bonifico. Al momento della vendita all'attore il proprietario del mezzo era a tutti gli effetti la Compagnia assicurativa che aveva corrisposto l'indennizzo al precedente proprietario, come altresì comprovato dalla comunicazione del Compartimento Polizia
Stradale di Brancaleone, Prot. 722, Rep. 200A/68-2014, avente ad oggetto “Restituzione cose sequestrate” e indirizzata alla Alla luce del perfezionamento Controparte_1
della compravendita, l'attore, che è divenuto proprietario dell'automobile per averne anche pagato il prezzo pattuito, è stato sempre in possesso della vettura, tant'è che l'avrebbe addirittura migliorata ed utilizzata e, per tali motivi, non avrebbe più nulla a che pretendere dalla convenuta compagnia né a titolo di restituzione del prezzo, neppure a titolo di custodia ed a titolo di spese per ripristino e miglioramenti della vettura. Osservava altresì come, circa sulla quantificazione delle somme richieste in citazione, queste si appalesino del tutto infondate ed indimostrate. Concludeva chiedendo a questo Tribunale adito di: - Rigettare le
domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto atteso che la compravendita si è perfezionata, per stessa ammissione dell'attore, il quale nulla dunque ha a che pretendere;
- In via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la vendita
fosse considerata non perfezionata, accertare e dichiarare, che la Controparte_4
sia tenuta alla sola restituzione dell'importo di Euro 2.500, versata dal Sig.
[...]
. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Pt_1
3) Iter processuale: All'udienza del 01.12.2021, le parti si riportavano ai rispettivi atti, alle eccezioni svolte ed alle domande formulate e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 cpc, Con Ordinanza resa col verbale del 13.01.2023 veniva ammessa la prova orale dedotta. Il processo, quindi, è stato istruito sia su base documentale che a mezzo dell'esame testimoniale. All'udienza del 17.03.23 si è proceduto all'assunzione della prova con i testimoni e . Con ordinanza del 19.04.24, a scioglimento Testimone_1 Testimone_2
della riserva assunta in data 16.06.23, richiamata l'ordinanza istruttoria resa all'udienza del
13 gennaio 2023, veniva rigettata, per i medesimi motivi, l'istanza di parte attrice relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione della prova per testimoni con contestuale richiesta di ammissione della prova per testi non ammessa;
si rigettava anche la richiesta CTU
afferente al veicolo in oggetto ed ai lavori su questo eseguiti atteso che la produzione documentale rendeva superflua l'attività peritale. All'udienza del 11 ottobre 2024, La parti si riportavano ai rispettivi atti e verbalizzazioni e, pur reiterando le istanze istruttorie,
precisavano le conclusioni, senza che ciò implicasse tacita rinunzia a dette istanze,
richiamavano rispettivamente quelle già formulate in atti e chiedevano che la causa venisse decisa previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
B) NEL MERITO IN FATTO E DIRITTO:
Ai fini della valutazione dell'inadempimento e dell'interesse dell'attore a perorarne la relativa dichiarazione, si deve tener conto della natura dell'obbligo gravante sulla convenuta venditrice e della sua incidenza sugli elementi che costituiscono il contratto di compravendita di riferimento.
Nel caso concreto è fuor di dubbio che tra attore e convenuta sia stato concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto il veicolo Fiat 500 tg. EC629VW avente e come corrispettivo il pagamento del prezzo, versato tempestivamente dall'attore, di importo pari ad euro 2.500,00.
E 'opportuno chiarire come la società convenuta fosse l'effettiva titolare del diritto di proprietà del bene, quindi legittimata a vendere, in forza della comunicazione del
Compartimento Polizia Stradale di Brancaleone, Prot. 722, Rep. 200A/68-2014, avente ad oggetto “Restituzione cose sequestrate” e indirizzata alla Controparte_1 Sul punto giova evidenziare come la compagnia assicuratrice sia diventata proprietaria del veicolo de quo in quanto aveva corrisposto l'indennizzo al precedente proprietario. Trattasi di circostanza nota anche all'attore.
E' alquanto pacifico come la somma corrisposta dall'attore rappresenti la piena corrispondenza delle reciproche dichiarazioni negoziali di per sé idonee a consentire il trasferimento della proprietà del bene in oggetto. In tal senso il pagamento del prezzo costituisce il puntuale adempimento del compratore rispetto ad un contratto già concluso per effetto dell'incontro delle rispettive volontà.
Non sono richiesti particolari requisiti formali: la forma scritta è necessaria per la trascrizione al PRA, ma non costituisce un requisito di validità o di efficacia del negozio. Il contratto di compravendita di un bene mobile, seppur registrato, non richiede la forma scritta a pena di nullità, in quanto quest'ultima si rende necessaria unicamente ai fini della trascrizione al
PRA.
Ne consegue che il trasferimento del bene possa avvenire legittimamente anche in forma orale e, quindi, in un momento diverso da quello risultante dal contratto scritto. La
trascrizione di tali atti ha natura dichiarativa e non costitutiva: ciò significa che l'atto di trasferimento del diritto è valido ed efficace ancor prima della trascrizione, sebbene quest'ultima valga a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura giuridica del contratto in esame. La compravendita - artt. 1470/1547 - del codice civile è un contratto “traslativo di proprietà” e
“consensuale”. Trattandosi di “contratto consensuale”, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.
Nel caso di specie l'automezzo era già nella disponibilità del compratore ed il prezzo venne corrisposto nei tempi e nei modi richiesti dal venditore.
Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive della struttura tipica del contratto e del sinallagma, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento (vedi
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19579 del 9 luglio 2021).
Nel caso concreto l'omesso invio di sottoscrizione autenticata, non può considerarsi al pari di una violazione che incida sul nucleo essenziale del rapporto giuridico di cui si invoca la risoluzione. Peraltro, come ha sottolineato la Corte di Cassazione, "la mancata iscrizione
nei pubblici registri dei beni mobili per i quali è prevista la registrazione non osta alla valida
circolazione giuridica degli stessi, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati" (Cass. n. 10133/04).
Nel caso di trasferimento di un autoveicolo il contratto di compravendita si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente, validamente manifestato (art. 1376 c.c.).
Non sono richiesti particolari requisiti formali. Infatti, la forma scritta è necessaria per la trascrizione al PRA, ma non costituisce un requisito di validità o di efficacia del negozio. Sul punto s'osserva altresì che, la giurisprudenza è costante nel ritenere che i dati del Pubblico
Registro Automobilistico abbiano natura presuntiva e possano essere vinti con ogni mezzo di prova, inclusa la testimonianza (Cass. 7771/2016; Cass. 8415/2016).
L'omessa autenticazione della sottoscrizione da parte della convenuta venditrice non pregiudica quindi il rapporto contrattuale dedotto e ciò in ordine alla sua tipica natura di contratto consensuale ad effetto traslativo, non incidendo neppure nella sua strutturazione causale tipica. La condotta della compagnia convenuta attiene quindi ad un alveo accessorio e, come tale, non può essere causa di risoluzione del contratto principale di compravendita a cui si riferisce.
L'interesse, inteso come interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita, deve presumersi (con una presunzione semplice ex art. 2727 c.c.) leso tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (come afferma anche Cass. 14 giugno 2001, n. 8063). Peraltro, la qualificazione poco sopra svolta in ordine al rapporto tra il contenuto del contratto 'tipico' di compravendita e la natura secondaria del dedotto inadempimento (omessa autenticazione della 'firma' ai fini dell'inserimento del nuovo proprietario nel PRA) e sulla carenza di interesse alla risoluzione del contratto, trovano conforto sostanziale anche dalla condotta tenuta dall'attore.
Il tempo intercorso tra l'acquisto e la dichiarazione di risoluzione, nonché le riparazioni e migliorie apportate dal sig. , escludono la possibilità di qualificare come grave e Pt_1
rilevante, in relazione all'interesse dell'attore, l'inadempimento (comunque secondario) della società convenuta. Infatti, il contratto di compravendita si è perfezionato il 1 giugno 2017, il prezzo è stato corrisposto il 5 giugno 2017, il veicolo de quo era già nella disponibilità di AZ
Car tant'è che, nonostante le criticità afferenti all'aggiornamento dei dati del nuovo proprietario nel pubblico registro, quest'ultimo procedeva ugualmente ad effettuare lavori di riparazione di sensibile entità economica mentre, solo in data 22.05.2020, formalizzava dichiarazione di risoluzione contrattuale alla convenuta compagnia. L'analisi del dato sostanziale esclude in radice la possibilità di qualificare come rilevante l'interesse (ossia quello afferente alla prestazione rimasta ineseguita che deve essere valutato ai fini dell'art. 1455 c.c.) all'invocata risoluzione da parte dell'attore che, in costanza di una criticità imputabile alla convenuta, ha ugualmente eseguito interventi meccanici ed apportato migliorie all'automezzo, lasciando trascorrere un periodo di tre anni prima di determinarsi alla formalizzazione della sua volontà risolutiva.
La domanda non è fondata e deve essere dunque rigettata e con essa tutte le domande, a questa direttamente collegate, afferenti alla restituzione del prezzo corrisposto, al rimborso delle spese di riparazione oltre a quelle di custodia dell'autoveicolo.
2) Sulle spese di lite:
La natura della controversia e la complessità della tematica affrontata inducono a compensare integralmente tra le parti e spese di lite. Ciò si fonda anche sulla considerazione che, comunque, la domanda è stata conseguenza di una condotta imputabile alla convenuta che, se da un lato non costituisce motivo di risoluzione del contratto, dall'altro legittima l'integrale compensazione delle spese per l'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da titolare della AZ Car Service, ditta di Autocarrozzeria Parte_1
- Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito Giudiziario,- CONTRO
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, definitivamente Controparte_1
pronunziando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti, così provvede:
1) Rigetta nel merito tutte le domande articolate e promosse dall'attore nei confronti di
Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta Controparte_5
Così deciso in Locri, 20 marzo 2025
I ll Giudice
Emanuele Deidda