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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Presidente e Relatore
D'AMORE MARIANO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 463/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Curatore_1 Eredita' Giacente Nominativo_1 - CF_Nominativo_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 TASSA SERV. IPO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 TRIB. SPECIALI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 398/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
/////////////////////////
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 11/02/2025, Curatore_1 in qualità di Curatore dell'eredità giacente di Nominativo_1, deceduta in data 12/04/2023, su autorizzazione del Giudice delle Successioni del Tribunale di Treviso, presentava in via telematica all'Agenzie delle Entrate, dichiarazione di successione della suddetta, indicando di non voler dar corso alle volture catastali .
Successivamente, l'Ufficio notificava alla ricorrente l'avviso con il quale le venivano comunicati gli importi dovuti per la dichiarazione di successione della Bitto, e, nel contempo venivano liquidate le imposte ipotecarie, catastali, di successione, di bollo, tasse, tributi speciali e relative sanzioni, per l'importo complessivo di € 22.855,31.
La Parte proponeva ricorso avverso l'avviso, chiedendo, previa sospensione, in via principale, la nullità- annullamento dell'intero avviso di cui eccepiva, tra l'altro, la carenza di motivazione con riguardo al detto ricalcolo.
L'Ufficio, preso atto della eccezione proposta avversaria, ha deciso di annullare in via di autotutela l'atto impugnato.
Venuto meno l'oggetto della lite, lo stesso Ufficio chiede alla Commissione di voler dichiarare cessata la materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Richiesta questa, attinente alle spese del giudizio che non può trovare accoglimento perché, come correttamente argomentato da parte ricorrente “…la richiesta dell'Ufficio … avviene a ridosso dell'udienza e, cosa questa grave, dopo che la Parte si è regolarmente costituita in giudizio sopportando le relative spese.”
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite a carico dell'Agenzia delle Entrate determinate in Euro quattrocento/00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Presidente e Relatore
D'AMORE MARIANO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 463/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Curatore_1 Eredita' Giacente Nominativo_1 - CF_Nominativo_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 TASSA SERV. IPO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 TRIB. SPECIALI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T59-01441958376 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 398/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
/////////////////////////
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 11/02/2025, Curatore_1 in qualità di Curatore dell'eredità giacente di Nominativo_1, deceduta in data 12/04/2023, su autorizzazione del Giudice delle Successioni del Tribunale di Treviso, presentava in via telematica all'Agenzie delle Entrate, dichiarazione di successione della suddetta, indicando di non voler dar corso alle volture catastali .
Successivamente, l'Ufficio notificava alla ricorrente l'avviso con il quale le venivano comunicati gli importi dovuti per la dichiarazione di successione della Bitto, e, nel contempo venivano liquidate le imposte ipotecarie, catastali, di successione, di bollo, tasse, tributi speciali e relative sanzioni, per l'importo complessivo di € 22.855,31.
La Parte proponeva ricorso avverso l'avviso, chiedendo, previa sospensione, in via principale, la nullità- annullamento dell'intero avviso di cui eccepiva, tra l'altro, la carenza di motivazione con riguardo al detto ricalcolo.
L'Ufficio, preso atto della eccezione proposta avversaria, ha deciso di annullare in via di autotutela l'atto impugnato.
Venuto meno l'oggetto della lite, lo stesso Ufficio chiede alla Commissione di voler dichiarare cessata la materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Richiesta questa, attinente alle spese del giudizio che non può trovare accoglimento perché, come correttamente argomentato da parte ricorrente “…la richiesta dell'Ufficio … avviene a ridosso dell'udienza e, cosa questa grave, dopo che la Parte si è regolarmente costituita in giudizio sopportando le relative spese.”
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite a carico dell'Agenzia delle Entrate determinate in Euro quattrocento/00.