Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente
dott. Giuseppe Cardona Giudice
dott.ssa Martina Castaldo Giudice Relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 9.01.2025, nei confronti di , P. IVA Controparte_1
P.IVA_1
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad oggetto il commercio elettronico di autoveicoli, autocarri e moticicli nuovi e usati;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII);
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ritenuto, poi, che la versi in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dalla creditrice istante e infruttuosità del tentativo di pignoramento presso la sede e presso terzi;
posizione debitoria elevata con INPS e con Agenzia delle Entrate (pari ad euro 337.518,12 con Inps ed euro 483.586,45 con Agenzia delle Entrate); elevato numero di protesti;
ritenuto, poi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto che
l'esposizione debitoria complessiva, anche alla luce dell'istruttoria, supera i requisiti dimensionali previsti dall'art 2 comma 1 lett d) n 3. ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società,
[...]
, P. IVA pec con Controparte_1 P.IVA_1 Email_1
2 sede in Monasterace (RC) alla via G. Papaleo n. 16, in persona del titolare dell'omonima ditta individuale sig. C. F. Controparte_1 C.F._1
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Castaldo;
Curatore dott. in possesso di una struttura organizzativa e di risorse Persona_1 che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215- bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi
3 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 26.09.2025 ore 9.45 presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Locri, nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore dott. Martina Castaldo
Il Presidente dott. Andrea Amadei
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