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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.3032/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuliana Alati;
Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Formosa;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di titolare del ristorante denominato “New Garden”, dal 1.12.2017 al CP_1
18.3.2022 pur essendo stata formalmente assunta con contratto a tempo determinato per il periodo decorrente dal 9.7.2021 al 30.6.2022 ed inquadramento nel VII Livello del CCNL Turismo e
Confcommercio e mansioni di lavapiatti;
deduceva di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 24,00 e il sabato e la domenica dalle 11,00 all'1,00 percependo euro 800,00 mensili, fino al giugno 2019, ed euro 1.000,00 mensili dal luglio 2019 fino al termine del rapporto di lavoro;
deduceva altresì che il 14.1.2022, al rientro da periodo di malattia iniziato il 28.12.2021, veniva verbalmente invitata a non lavorare più e, nonostante la manifestazione di disponibilità, il datore di lavoro confermava di non aver più bisogno della sua prestazione lavorativa. Dolendosi di non avere ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario, la indennità per lavoro domenicale, il TFR, i ratei di mensilità aggiuntive e la indennità sostitutiva del preavviso alla cessazione del rapporto e di aver ricevuto un acconto di euro 500,00 per il mese di dicembre 2021, chiedeva quindi all'adito Tribunale di accertare la continuità del rapporto di lavoro dall'1.12.2017 fino al 18.3.2022 con condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro
72.315,48 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^mensilità, festività, permessi e ferie non godute, straordinario notturno, lavoro domenicale, preavviso e TFR, oltre accessori, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, attesa la sua infondatezza. Deduceva che nessun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti in data precedente alla formale assunzione del 9.7.2021 e che, per il periodo successivo a tale data, la ricorrente non aveva mai prestato servizio oltre il normale orario di lavoro, per il quale era stata correttamente retribuita e inoltre che il TFR era stato regolarmente corrisposto. Deduceva, altresì, che il rapporto era cessato con licenziamento del 31.1.2022 per giustificato motivo soggettivo, in quanto la ricorrente, in data 14.1.2022, al rientro da un periodo di assenza per malattia dal 28.12.2021 al 13.1.2022, rifiutava di fornire certificato di avvenuta guarigione (o tampone con esito negativo) e aggrediva, anche fisicamente, il resistente e la di lui moglie, , per Controparte_2 poi allontanarsi volontariamente e non far più ritorno al lavoro.
Ammessa ed espletata la prova per testi, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dal 1.12.2017 al 8.7.2021 e quello formalizzato decorrente dalla assunzione del 9.7.2021.
Per quanto concerne il primo dei suddetti periodi, si evidenzia che il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione– impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis
Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze di nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dal 1.12.2017 al 8.7.2021 ed CP_1
è di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza", non può ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze e così via dicendo.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono il periodo di lavoro, i giorni e l'orario di lavoro di lavoro (di cui, tra l'altro, l'istante neanche ha dedotto l'eterodeterminazione e l'obbligo di osservanza): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non ha evidentemente consentito di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dal 1.12.2017 al 8.7.2021.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni delle parti, risulta la instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 9.7.2021 al 30.6.2022, l'inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Turismo
Confcommercio con mansioni di “lavapiatti” e orario a tempo pieno;
risulta altresì che a seguito di contestazione disciplinare del 20.1.2022, la è stata licenziata per “giustificato motivo Pt_1 soggettivo” con decorrenza dal 31.1.2022 e che comunque dal 14.1.2022 alcuna prestazione lavorativa è stata più svolta dalla in favore del convenuto (v. buste paga, estratto Pt_1 contributivo, contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, modelli UNILAV).
La parte ricorrente, sul presupposto di una prestazione lavorativa svolta per un orario eccedente quello ordinario e della mancata corresponsione delle mensilità aggiuntive/indennità per ferie e permessi non goduti e della intera retribuzione della mensilità di dicembre 2021 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 72.315,48 (ricomprendente anche gli emolumenti per il periodo a nero di cui già in precedenza si è detto).
Vi è tuttavia da evidenziare che la prova orale condotta in giudizio non ha consentito di accertare, con il dovuto grado di certezza processuale, lo svolgimento da parte della ricorrente, per il periodo successivo alla formale assunzione del 9.7.2021, di una prestazione lavorativa differente e superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella risultante dalle buste paga e dalla documentazione in atti.
Il teste avendo dichiarato di aver lavorato presso il ristorante New Garden fino Testimone_1 al luglio 2021, nulla ha potuto riferire in ordine alla prestazione lavorativa della ricorrente successivamente a tale data.
Il teste ha genericamente riferito di una prestazione di lavoro della ricorrente Testimone_2 limitatamente ad un periodo di due settimane che non ha saputo collocare nel tempo né meglio circostanziare.
Il teste si è limitato a riferire di una prestazione lavorativa della ricorrente svolta Testimone_3 dal 9.7.2021 al dicembre 2021 senza fornire alcun rilevante dettaglio in ordine alle modalità di tale prestazione.
Dunque, come già anticipato, deve ritenersi che la istruttoria orale non ha confermato l'espletamento da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa difforme, quanto ad orario di lavoro, da quella emergente dalla documentazione in atti.
In virtù di tali considerazioni, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro decorso dal 9.7.2021 al 31.1.2022 con inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL
Confocommercio ed orario a tempo pieno.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va quindi riconosciuta in favore della ricorrente la retribuzione invocata in ricorso (nella misura emergente dalle buste paga in atti) a titolo di saldo mensilità dicembre 2021, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto non avendo la parte convenuta, a tanto onerata, offerto la prova del pagamento di tali emolumenti (pur riconosciuti con buste paga di dicembre
2021 e gennaio 2022 prodotte in atti).
Per la quantificazione degli emolumenti in questione può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dalle buste paga di dicembre 2021 e gennaio 2022 potendo concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti di per il periodo di lavoro decorso CP_1 dal 9.7.2021 al 31.1.2022, della complessiva somma di € 2.570,38 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 377,32 per saldo retribuzione dicembre 2021 (considerato l'acconto di € 500,00 ammesso dalla ricorrente), € 690,19 a titolo di tredicesima mensilità, € 690,19 a titolo di quattordicesima mensilità,
€ 371,64 per ferie non godute, € 40,13 per permessi ROL non goduti ed € 400,91 per trattamento di fine rapporto.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Si precisa infine che non è dovuta alla ricorrente la invocata indennità sostitutiva del preavviso, essendo tale emolumento legislativamente previsto solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (v. Cass. 24335/2013).
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza tenuto conto quanto al valore della controversia del “decisum” (Cass. 9237/2022, Cass. 8449/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 2.570,38 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Alati.
Salerno, lì 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.3032/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuliana Alati;
Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Formosa;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di titolare del ristorante denominato “New Garden”, dal 1.12.2017 al CP_1
18.3.2022 pur essendo stata formalmente assunta con contratto a tempo determinato per il periodo decorrente dal 9.7.2021 al 30.6.2022 ed inquadramento nel VII Livello del CCNL Turismo e
Confcommercio e mansioni di lavapiatti;
deduceva di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 24,00 e il sabato e la domenica dalle 11,00 all'1,00 percependo euro 800,00 mensili, fino al giugno 2019, ed euro 1.000,00 mensili dal luglio 2019 fino al termine del rapporto di lavoro;
deduceva altresì che il 14.1.2022, al rientro da periodo di malattia iniziato il 28.12.2021, veniva verbalmente invitata a non lavorare più e, nonostante la manifestazione di disponibilità, il datore di lavoro confermava di non aver più bisogno della sua prestazione lavorativa. Dolendosi di non avere ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario, la indennità per lavoro domenicale, il TFR, i ratei di mensilità aggiuntive e la indennità sostitutiva del preavviso alla cessazione del rapporto e di aver ricevuto un acconto di euro 500,00 per il mese di dicembre 2021, chiedeva quindi all'adito Tribunale di accertare la continuità del rapporto di lavoro dall'1.12.2017 fino al 18.3.2022 con condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro
72.315,48 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^mensilità, festività, permessi e ferie non godute, straordinario notturno, lavoro domenicale, preavviso e TFR, oltre accessori, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, attesa la sua infondatezza. Deduceva che nessun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti in data precedente alla formale assunzione del 9.7.2021 e che, per il periodo successivo a tale data, la ricorrente non aveva mai prestato servizio oltre il normale orario di lavoro, per il quale era stata correttamente retribuita e inoltre che il TFR era stato regolarmente corrisposto. Deduceva, altresì, che il rapporto era cessato con licenziamento del 31.1.2022 per giustificato motivo soggettivo, in quanto la ricorrente, in data 14.1.2022, al rientro da un periodo di assenza per malattia dal 28.12.2021 al 13.1.2022, rifiutava di fornire certificato di avvenuta guarigione (o tampone con esito negativo) e aggrediva, anche fisicamente, il resistente e la di lui moglie, , per Controparte_2 poi allontanarsi volontariamente e non far più ritorno al lavoro.
Ammessa ed espletata la prova per testi, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dal 1.12.2017 al 8.7.2021 e quello formalizzato decorrente dalla assunzione del 9.7.2021.
Per quanto concerne il primo dei suddetti periodi, si evidenzia che il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione– impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis
Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze di nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dal 1.12.2017 al 8.7.2021 ed CP_1
è di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza", non può ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze e così via dicendo.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono il periodo di lavoro, i giorni e l'orario di lavoro di lavoro (di cui, tra l'altro, l'istante neanche ha dedotto l'eterodeterminazione e l'obbligo di osservanza): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non ha evidentemente consentito di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dal 1.12.2017 al 8.7.2021.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni delle parti, risulta la instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 9.7.2021 al 30.6.2022, l'inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Turismo
Confcommercio con mansioni di “lavapiatti” e orario a tempo pieno;
risulta altresì che a seguito di contestazione disciplinare del 20.1.2022, la è stata licenziata per “giustificato motivo Pt_1 soggettivo” con decorrenza dal 31.1.2022 e che comunque dal 14.1.2022 alcuna prestazione lavorativa è stata più svolta dalla in favore del convenuto (v. buste paga, estratto Pt_1 contributivo, contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, modelli UNILAV).
La parte ricorrente, sul presupposto di una prestazione lavorativa svolta per un orario eccedente quello ordinario e della mancata corresponsione delle mensilità aggiuntive/indennità per ferie e permessi non goduti e della intera retribuzione della mensilità di dicembre 2021 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 72.315,48 (ricomprendente anche gli emolumenti per il periodo a nero di cui già in precedenza si è detto).
Vi è tuttavia da evidenziare che la prova orale condotta in giudizio non ha consentito di accertare, con il dovuto grado di certezza processuale, lo svolgimento da parte della ricorrente, per il periodo successivo alla formale assunzione del 9.7.2021, di una prestazione lavorativa differente e superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella risultante dalle buste paga e dalla documentazione in atti.
Il teste avendo dichiarato di aver lavorato presso il ristorante New Garden fino Testimone_1 al luglio 2021, nulla ha potuto riferire in ordine alla prestazione lavorativa della ricorrente successivamente a tale data.
Il teste ha genericamente riferito di una prestazione di lavoro della ricorrente Testimone_2 limitatamente ad un periodo di due settimane che non ha saputo collocare nel tempo né meglio circostanziare.
Il teste si è limitato a riferire di una prestazione lavorativa della ricorrente svolta Testimone_3 dal 9.7.2021 al dicembre 2021 senza fornire alcun rilevante dettaglio in ordine alle modalità di tale prestazione.
Dunque, come già anticipato, deve ritenersi che la istruttoria orale non ha confermato l'espletamento da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa difforme, quanto ad orario di lavoro, da quella emergente dalla documentazione in atti.
In virtù di tali considerazioni, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro decorso dal 9.7.2021 al 31.1.2022 con inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL
Confocommercio ed orario a tempo pieno.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va quindi riconosciuta in favore della ricorrente la retribuzione invocata in ricorso (nella misura emergente dalle buste paga in atti) a titolo di saldo mensilità dicembre 2021, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto non avendo la parte convenuta, a tanto onerata, offerto la prova del pagamento di tali emolumenti (pur riconosciuti con buste paga di dicembre
2021 e gennaio 2022 prodotte in atti).
Per la quantificazione degli emolumenti in questione può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dalle buste paga di dicembre 2021 e gennaio 2022 potendo concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti di per il periodo di lavoro decorso CP_1 dal 9.7.2021 al 31.1.2022, della complessiva somma di € 2.570,38 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 377,32 per saldo retribuzione dicembre 2021 (considerato l'acconto di € 500,00 ammesso dalla ricorrente), € 690,19 a titolo di tredicesima mensilità, € 690,19 a titolo di quattordicesima mensilità,
€ 371,64 per ferie non godute, € 40,13 per permessi ROL non goduti ed € 400,91 per trattamento di fine rapporto.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Si precisa infine che non è dovuta alla ricorrente la invocata indennità sostitutiva del preavviso, essendo tale emolumento legislativamente previsto solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (v. Cass. 24335/2013).
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza tenuto conto quanto al valore della controversia del “decisum” (Cass. 9237/2022, Cass. 8449/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 2.570,38 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Alati.
Salerno, lì 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio