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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 667 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , con sede in Comiso (RG)Via Parte_1
Eugenio Montale,n.44 ( C.F. ),in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv.
[...] CodiceFiscale_1
DI PAOLA GIULIA ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GULLO ALESSANDRO del foro di Catania,con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI
LUCIO CORNELIO e dall'avv. GALEANO MANLIO con domicilio eletto presso la sede di
Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 11/03/2024 l' ,in persona del Parte_1
rappresentante legale, ha proposto opposizione –previa sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n.297 2023 9005590504 e al sotteso avviso di addebito n.597 2017 0002299926 per il pagamento di €.1.055,63.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento avendo il Tribunale di
Siracusa-Sez.Lav. annullato il sotteso avviso di addebito mediante sentenza passata in giudicato.
Si è costituita , che ha evidenziato la correttezza del suo Controparte_1
operato trattandosi di titolo iscritto a ruolo, e non conoscendo le vicende relative al merito della pretesa, e quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito l' , . contestando la fondatezza del ricorso avendo comunicato ad CP_2 CP_3 la sentenza che annullava l'avviso di addebito.
La causa è istruita documentalmente e previa udienza del 12-05-2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta(art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note scritte dei difensori delle parti ,
decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
L'opposizione è fondata.
E' circostanza non contestata tra le parti che l'intimazione di pagamento impugnata trae origine dall'avviso di addebito n. 597 2017 0002299926 il quale è stato annullato dal Tribunale di
Siracusa-Sezione Lavoro mediante sentenza n.1351/2021che ha definito il giudizio di opposizione,
la sentenza non risulta appellata.
L'intimazione di pagamento pertanto è illegittima e deve essere annullata perché emessa sulla base di un avviso di addebito annullato e quindi senza valido titolo esecutivo.
Riguardo le spese del giudizio si osserva che non essendo parte del giudizio di CP_3 opposizione all'avviso di addebito ,la stessa doveva essere informata della sopravvenuta sentenza di annullamento, al fine di annullare il credito iscritto a ruolo.
Nella fattispecie non risulta che l' abbia provveduto a sgravare l'avviso di addebito e a CP_2 comunicarlo ad pertanto le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate CP_3 CP_2
come da dispositivo (scaglione di previdenza fino ad €.1.100,00) e compensate con CP_3
2
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti
1) annulla l'intimazione di pagamento n.297 2023 9005590504
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €.43,00 per esborsi, CP_2
€.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Giulia Di Paola, difensore antistatario.
3)compensate con CP_3
Ragusa, 28 maggio 2025.
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 667 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , con sede in Comiso (RG)Via Parte_1
Eugenio Montale,n.44 ( C.F. ),in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv.
[...] CodiceFiscale_1
DI PAOLA GIULIA ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GULLO ALESSANDRO del foro di Catania,con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI
LUCIO CORNELIO e dall'avv. GALEANO MANLIO con domicilio eletto presso la sede di
Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 11/03/2024 l' ,in persona del Parte_1
rappresentante legale, ha proposto opposizione –previa sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n.297 2023 9005590504 e al sotteso avviso di addebito n.597 2017 0002299926 per il pagamento di €.1.055,63.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento avendo il Tribunale di
Siracusa-Sez.Lav. annullato il sotteso avviso di addebito mediante sentenza passata in giudicato.
Si è costituita , che ha evidenziato la correttezza del suo Controparte_1
operato trattandosi di titolo iscritto a ruolo, e non conoscendo le vicende relative al merito della pretesa, e quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito l' , . contestando la fondatezza del ricorso avendo comunicato ad CP_2 CP_3 la sentenza che annullava l'avviso di addebito.
La causa è istruita documentalmente e previa udienza del 12-05-2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta(art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note scritte dei difensori delle parti ,
decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
L'opposizione è fondata.
E' circostanza non contestata tra le parti che l'intimazione di pagamento impugnata trae origine dall'avviso di addebito n. 597 2017 0002299926 il quale è stato annullato dal Tribunale di
Siracusa-Sezione Lavoro mediante sentenza n.1351/2021che ha definito il giudizio di opposizione,
la sentenza non risulta appellata.
L'intimazione di pagamento pertanto è illegittima e deve essere annullata perché emessa sulla base di un avviso di addebito annullato e quindi senza valido titolo esecutivo.
Riguardo le spese del giudizio si osserva che non essendo parte del giudizio di CP_3 opposizione all'avviso di addebito ,la stessa doveva essere informata della sopravvenuta sentenza di annullamento, al fine di annullare il credito iscritto a ruolo.
Nella fattispecie non risulta che l' abbia provveduto a sgravare l'avviso di addebito e a CP_2 comunicarlo ad pertanto le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate CP_3 CP_2
come da dispositivo (scaglione di previdenza fino ad €.1.100,00) e compensate con CP_3
2
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti
1) annulla l'intimazione di pagamento n.297 2023 9005590504
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €.43,00 per esborsi, CP_2
€.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Giulia Di Paola, difensore antistatario.
3)compensate con CP_3
Ragusa, 28 maggio 2025.
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
3