Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2403/2024 R.G.
All'udienza del 04/06/2025 alle ore 09.53, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. TOMMASO NAPOLI in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi.
L'Avv. Napoli chiede un rinvio al fine di esitare le domande presentate da parte ricorrente solo in data 20 e 21 maggio 2025.
Il g.l. si ritira in camera di conSIlio.
Sciolta la camera di conSIlio alle ore 13.38, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del magistrato:
dott.ssa Filippetta Signorello
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: indebito assistenziale e compensazione vertente
tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
,rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F. 1
introduttivo, dall'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
'con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
,P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. Persona_1 allegata il quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' CP_2,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all' CP_1
a titolo di indebitodal SI. Parte_1 nella qualità di erede della SI.ra A_
,
sull'assegno sociale cat. AS n. 04020198, per il periodo 1.06.19 – 31.07.19, per avvenuta estinzione
-
dell'obbligazione per compensazione con il maggior credito spettante agli eredi della SI.ra [...]
Ritenere e dichiarare, altresì, che nessuna somma deve essere restituita all' CP_1 dal SI. Per_2
nella qualità di erede della SI.ra , a titolo di indebito sulla pensione Parte 1 Persona 2
cat. Invciv. n. P.IVA_2, per il periodo 1.03.21 - 30.04.21, per avvenuta estinzione dell'obbligazione per compensazione con il maggior credito spettante agli eredi della SI.ra Persona_2 vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dare atto dell'assenza di domanda di pagamento di rateo maturato e non riscosso e dunque della mancanza dei caratteri di certezza, liquidità ed eSIibilità del credito del ricorrente
(assenza ei presupposti della compensazione legale) - Disporre rinvio al fine di consentire agli eredi di presentare domanda amministrativa ed all' CP_1 di definire la domanda medesima - All'esito, in caso di presentazione della domanda, estinzione dei debiti e pagamento del residuo, dichiarare estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite 8in caso contrario, ove non vi sia la collaborazione di controparte, rigettare il ricorso, con spese comunque compensate.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, quale erede della de cuius A_ lamenta l'illegittimità dei provvedimenti notificatigli dall' CP_1 e con i quali viene contestata, in capo alla de cuius, l'indebita percezione di somme afferenti all'indennità di accompagnamento ed all'assegno sociale.
lamenta la mancata compensazione, aiPur non contestando gli importi chiesti in restituzione, il Pt_1
sensi dell'art. 1241 c.c. delle posizioni debitorie e creditorie sussistenti in capo alla de cuius e,
conseguentemente, ritiene che l'indebito reclamato dall' CP_1 non sussista, a fronte del maggior credito vantato dalla de cuius.
L'CP 3 previdenziale, pur riconoscendo di aver provveduto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento spettante alla de cuius per il periodo giugno 2022 / dicembre 2022, con atto in data
10.5.2023, ha precisato che la suddetta liquidazione è stata effettuata in favore degli eredi, stante l'avvenuto decesso della beneficiaria, e che l'erogazione sarebbe subordinata alla presentazione del modulo AP23.
Dalla mancata presentazione di tale modulo ritiene che derivi l'impossibilità di procedere alla compensazione legale. Per tali motivi ha chiesto, nell'ipotesi di presentazione del modulo AP23, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previo differimento dell'udienza, o, in caso di mancata presentazione del suddetto modulo, il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Rilevato innanzitutto che non sussistono contestazioni in ordine alla sussistenza ed ammontare della posizione debitoria della de cuius e, contestualmente, della posizione creditoria di quest'ultima, già dalla documentazione prodotta dall' CP_1 risulta che con precipua comunicazione relativa alla liquidazione della pensione/ Prestazione n. 044-820007108238 Cat. INVCIV, l'Ente ha specificato che "Il
pagamento degli arretrati spettanti sarà effettuato agli eredi che ne avranno fatto richiesta, al termine delle verifiche necessarie e al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza".
Dunque, nessun dubbio sulla contestuale sussistenza di posizione debitorie e creditorie, entrambe certe,
liquide ed eSIibili che comportano la compensazione impropria o atecnica delle partite.
La cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (v. 17/4/2004, n. 7337; Cass. 2/3/ 2009, n. 5024),
consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (v. Cass., 29/1/2015, n. 165 e Cass. n. 10629/2006, cit).
Nel caso specifico, già l'Ente, con la comunicazione datata 10 maggio 2023 ritiene sussistenti tutti i presupposti per procedere alla compensazione atecnica, senza tuttavia procedervi.
Ancora in sede di costituzione in giudizio, pur non contestando la sussistenza dei requisiti per procedere alla compensazione atecnica, ribadisce l'imprescindibilità della domanda di liquidazione del credito, da parte degli eredi. Il ragionamento non può tuttavia condividersi: infatti, le rispettive posizioni debitorie e creditorie afferiscono entrambe alla de cuius e, conseguentemente, la compensazione opera sin dal momento di coesistenza delle posizioni debitorie e creditorie.
Per tali motivi, il ricorso merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2403 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Parte_1dichiara che nessuna somma deve essere restituita all' CP_1 dal SI. nella qualità di erede della SI.ra A_ a titolo di indebito sull'assegno sociale cat. AS n. 04020198, per il
,
periodo 1.06.19 – 31.07.19, per avvenuta estinzione dell'obbligazione per compensazione con il maggior credito spettante agli eredi della SI.ra A_
nella qualità dichiara, altresì, che nessuna somma deve essere restituita all' CP_1 dal SI. Parte_1
di erede della SI.ra Persona_2 , a titolo di indebito sulla pensione cat. Invciv. n. 07092380, per il
periodo 1.03.21 - 30.04.21, per avvenuta estinzione dell'obbligazione per compensazione con maggior credito spettante agli eredi della SI.ra Persona_2
condanna l'CP_1 a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, tenuto conto della semplicità
delle questioni trattate e del valore della controversia, in € 800,00 per compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.