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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.- Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere- Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 765 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso in Parte_1 riassunzione dall'avv. Roberto d'Andrea, presso il cui studio, in Roma, via della
Giuliana n. 101, è elettivamente domiciliato. Appellante
E
(già CP_1 Controparte_2
in persona del Suo procuratore generale alle liti,
[...] avv. giusta procura generale Notaio Dr.ssa Controparte_3 Persona_1 di Roma del 22 luglio 2020 rep. n. 29428, il quale, in forza di tale procura, la rappresenta e difende nel presente grado di giudizio anche disgiuntamente con l'avv. Fabio Massimo Orlando presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Carlo
Poma n. 2, elegge domicilio. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro n.
132/2023, depositata il 08.02.04.2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Giudice del lavoro di Tivoli Parte_1 deducendo di: essere pensionato oggi , in quanto già dipendente del CP_4 CP_5
; che erroneamente Controparte_6
l' aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali, assumendo che CP_1 il ricorrente medesimo non avrebbe ritratto i redditi, che ha percepito e che sono oggetto dei provvedimenti suddetti, dall'esercizio continuativo della professione ingegneristica;
che i redditi in base ai quali era stato calcolato il debito contributivo e sanzionatorio non erano ascrivibili ad attività ingegneristica e quindi assoggettabile a contribuzione previdenziale di , contestando altresì CP_1
l'iscrizione avvenuta con decorrenza dal 2005; che, in ogni caso, i conteggi contenuti in detti provvedimenti erano sono errati e illegittimi in CP_1 quanto gli stessi imputano al ricorrente partite contributive rispetto al contributo integrativo, pretendono contributi previdenziali su redditi il cui dovere di assoggettamento a contribuzione non è stato provato. CP_1
Concludeva chiedendo “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in forza di tutto quanto sopra dedotto ed eccepito e nell'ordine gradato rappresentato, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare inefficaci i provvedimenti della resistente, oggetto del presente giudizio (all. 1 e 2), in quanto infondati in fatto e in diritto e,comunque, non provati. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo forfettario, del presente giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge”.
Si costituiva sottolineando che con precedente ricorso, depositato il CP_1
17 novembre 2010, l'attuale appellante aveva già chiesto al Tribunale del lavoro di
Tivoli di accertare e dichiarare che lo stesso non era obbligato all'iscrizione presso
, né tenuto ad operare alcuna comunicazione e/o contribuzione verso CP_1 la stessa, dichiarando altresì che l'Ing. medesimo non era obbligato al Pt_1 pagamento di alcunché ad alcun titolo ad , annullando e/o dichiarando CP_1 inefficaci e/o nulli e/o privi di effetto e, comunque, prescritti, tutti i provvedimenti sanzionatori emessi dalla contro di lui;
che con la sentenza n. 503 CP_1 del 18 aprile 2014, le domande avanzate dallo stesso contro Pt_1 CP_1 veniva rigettate e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da quest'ultima
2 avanzata, il ricorrente veniva condannato al pagamento, a favore della della CP_2 somma di € 265.124,02 ; che avverso la suddetta sentenza, il CO aveva proposto appello conclusosi con sentenza n. 639 dell'11/13 febbraio 2019 della Corte di
Appello di Roma, sezione lavoro, che lo aveva rigettato;
che contro detta sentenza, era stato proposto dal CO ricorso per Cassazione ancora sub iudice.
Sosteneva la che il secondo giudizio si fondasse sulle medesime CP_1 prospettazioni e che la domanda era del tutto infondata attesa al sussistenza dell'obbligo di iscrizione e pagamento come da ormai consolidato orientamento di legittimità.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale, respinta la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza della prima causa innanzi al giudice di legittimità, nel merito, ha ritenuto, con riguardo all'accertamento dell'obbligo in capo al ricorrente, pensionato oggi , in quanto già dipendente del CP_4 CP_5 [...]
di iscriversi a e di versare Controparte_6 CP_1
i contributi previdenziali richiesti dalla medesima, che :- << L'art. 7 dello Statuto dispone che tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata sono obbligati all'iscrizione ad . Il requisito dell'esercizio professionale con CP_1 carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA: in presenza di questi tre requisiti non vi è dubbio che il professionista abbia l'obbligo di essere iscritto alla e CP_1 di pagarne la relativa contribuzione, essendo, come vedremo, presunta la continuità dell'esercizio dell'attività professionale;
>> che il con riferimento alla Pt_1 propria posizione, sostiene mancherebbe, il requisito sub b) essendo ingegnere iscritto ad altra forma previdenziale.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che in realtà <<… il ricorrente ha comunicato di essere stato iscritto all' ma è invece incontestato l'avvenuto CP_4 pensionamento del medesimo nel periodo a cui si riferiscono le richieste di
( cfr. sentenza di appello n. 639 del 11/13 febbraio 2019 della Corte di CP_1
Appello di Roma, sezione lavoro: “…l'assicurazione presso non dipende da CP_5 rapporto di lavoro o altra attività esercitata”)>>.
3 Ha poi richiamato quanto ritenuto nella sentenza n. 503 del 18 aprile 2014, << pienamente sovrapponibile al caso in esame ove l'unico aspetto distintivo sono le annualità cui si riferiscono i provvedimenti impugnati (2012-2016)>>, ribadendo che < determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività…Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo della iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istitutiva con l. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli art. 2 e 38 Cost….Una volta che l'iscrizione obbligatoria ad altra forma previdenziale abbia avuto termine con la cessazione dell'attività lavorativa che ne costituiva il presupposto, sia stato o no raggiunto il pensionamento, è da ritenersi obbligatoria l'iscrizione alla cassa ove l'ingegnere e l'architetto svolga in tempo successivo la libera professione con l'indicato carattere di continuità, e ciò in applicazione del primo comma del citato art. 21, non operando più l'esclusione stabilita dalquinto comma dello stesso articolo” ( cfr. sentenza 13 novembre 1986 n. 6638).>>
Nel merito, poi, ha rilevato che < parte resistente si evince chiaramente lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni professionali di ingegnere…Nel suo sito , prodotto CP_7 dall' in primo grado sub. 3), lo stesso indica, tra i lavori CP_1 Pt_1 significativi, quelli per la FO del NT CO SP (tra l'altro, lavori di ricostruzione del traforo NT CO), per AL UN (analisi dei rischi per la fattibilità della linea ferroviaria Lione - Torino), per il Teatro La Fenice di Venezia
(perito di ufficio per l'incendio del 1998), per (collaudo in corso d' opera CP_8
4 tratta Alta Velocità Bologna - Firenze)…”. Significativi, ancora, sono “la richiesta di rilascio della regolarità contributiva necessario per ottenere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di realizzazione della linea
5 della metropolitana di Milano ( doc. 32 e ss allegati alla memoria) in cui il ricorrente dichiara di svolgere attività ingegneristica personalmente in qualità di lavoratore autonomo nonché le numerose fatture, 233, emesse per attività di consulenze tecniche su sinistri, consulenze in materia di applicazione della norme sulla sicurezza sul lavoro, incarico RSPP, coordinatore sicurezza nei cantieri, progettazione opere e impianti e collaudo opere civili nelle quali il ricorrente applicava l'integrazione del 2% a titolo di contribuzione integrativa ad
.il codice di attività Iva, scelto dal ricorrente, che si riferisce ad attività CP_9 che richiedono conoscenze di natura tecnica ( 7420D altre attività tecniche)… “la continuatività della attività è dimostrata dal numero delle fatture e dalle date in esse riportate che escludono che le attività fossero svolte solo in virtù del ruolo rivestito come dipendente pubblico e da cui emerge che non si è trattato affatto di una attività limitata e saltuaria. Non si comprende, quindi, sulla base di quale criterio il ricorrente sostiene che tutte le attività esercitate sarebbero state riconducibili all'attività svolta in virtù del suo rapporto lavorativo presso il Controparte_6
e non rientrerebbero nell'attività di ingegnere. Gli incarichi rivestiti e non contestati, infatti, presuppongono conoscenze tecniche tipiche dell'ingegnere non potendosi ritenere che l'oggetto della professione sia solo la progettazione di opere edili ( peraltro anche queste attività compiute dal ricorrente come risulta dalle fatture depositate )”….ritenere provata pienamente l'attività di ingegnere. Peraltro tutte le attività descritte rientrano nella definizione di attività ingegneristiche….
l'art. 51 prevede come di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
L'art. 52 stabilisce che formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
5 contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;
ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Inoltre ai sensi del d.lgs. 81/2008, d.p.r.
328 del 2001, legge n143 del 1949 fanno parte della professione tutte le attività di pianificazione, progettazione, gestione, valutazione impatto ambientale, metodologie produttive e organizzative, sistemi e processi complessi, ricerche industriali, commerciali economiche consulenza su brevetti interpretazioni di leggi e regolamenti ed altre ancora. Sussiste quindi l'obbligo del ricorrente di iscrizione a dal 2005 e di pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni CP_1 dal 1999. Quanto ai conteggi dell' si osserva che gli stessi appaiono CP_1 corretti e dettagliati a fronte di una contestazione di puro stile da parte del ricorrente.
I parametri utilizzati per i conteggi , ovvero il valore del reddito dichiarato ai fini
IRPEF e IVA, sanzioni applicate non sono stati compiutamente contestati dal ricorrente che, peraltro, aveva ricevuto negli estratti conto trasmessa da CP_1 nel corso degli anni. Come esaurientemente esposto in memoria “I contributi previdenziali dovuti ad sono connessi all'esercizio della libera CP_1 professione e sono: il contributo soggettivo, che è obbligatorio per gli iscritti ad ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto CP_1 dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. La misura dei dovuti contributi proporzionali per gli anni de quo è stata la seguente: 2012: 13,5% sul reddito professionale IRPEF fino a € 87.700,00 (3% per il reddito eccedente);
2013: 14,5% sul reddito professionale IRPEF fino a € 120.000,00; 2014: 14,50% sul reddito professionale IRPEF fino a €. 121.350,00; 2015: 14,50% sul reddito professionale IRPEF fino a €. 121.600,00 e 2016: 14,50% fino sul reddito professionale IRPEF a €. 121.600,00 (v. doc. 17 nota 5 art. 22) Il contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
la misura dei dovuti contributi proporzionali è stata del 2% annuo fino al 1° gennaio
2011, quando è passata al 4% , ripetibile dal Cliente. Il contributo di maternità, che
è obbligatorio per tutti gli iscritti e che è stato introdotto dal 1999, CP_1 sulla base dell'art. 5 L. 11 dicembre 1990 n. 379 poi modificato a dagli artt. 70 e 83 del T.U. D. Leg.vo 26 marzo 2001, per finanziare l'indennità corrisposta alle libere
6 professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati. L'importo è annuo viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per gli anni in parola è stato: 2012: € 85,00; 2013: € 68,00; 2014: € 2.275,00, 2015: € 2.280,00 e
2016 €. 2.280,00”. Né appare rilevante la sentenza citata ( n.7485/2020) nelle note dalla parte ricorrente che si riferisce ai pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale prevedendone soggiacciono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Infine corretto appare il calcolo delle sanzioni non avendo il ricorrente ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dal regolamento ed essendosi limitato ad una contestazione del tutto generica dei conteggi…>>
Con l'atto di gravame l'appellante contesta, in primo luogo, il capo della sentenza che ha negato accesso al principio cd. di irrilevanza contributiva nel caso di specie
(Cass. n.7485/2020).
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente che sarebbe soggetto verso al solo contributo integrativo. CP_1
Con il secondo motivo si censura la decisione dove la sentenza individua la nozione di attività ingegneristiche soggette al regime . CP_1
Si ribadisce che l'appellante non ha svolto attività oggettivamente riconducibili alla professione ingegneristica o nelle quali, comunque, si sia avvalso di cognizioni tecniche ingegneristiche e neppure risulta in atti che abbia svolto le attività tecniche in questione con carattere di continuità e, dunque, di professionalità.
Sarebbe stato onere di provare che nella specie ricorressero tutti i CP_1 requisiti delle attività ingegneristiche svolte con abitualità per assoggettare alla contribuzione i redditi da attività professionali ricavati dal CP_1 Pt_1
< non ha adempiuto. Per quanto precede, la CP_1 sentenza gravata ha violato le norme che distribuiscono l'onere della prova…>>.
Per l'appellante in atti non era rinvenibile < svolgesse Pt_1 con continuità, professionalmente, attività ingegneristiche e neppure essendo provato che ciascuno dei redditi che pretende di assoggettare a CP_1 contribuzione fossero effettivamente redditi ricavati da attività ingegneristica abituale. Del resto, appare evidente negli atti di che questa si sia CP_1 appiattita sul precedente di merito reso tra le parti dal medesimo Giudice di Tivoli nel 2014…>>
Si censura anche la “relatio” contenuta nel capo della sentenza dove si rimanda a
7 un giudizio esterno non passato in giudicato.
Si sostiene che < riguardano annualità diverse, consapevole che il presente giudizio riguarda solo gli anni 2012/2016, motiva attingendo esplicitamente ed esclusivamente al contenzioso che egli ha deciso nel 2014 e al successivo grado d'appello, anche sapendo che si tratta di contenzioso non passato in giudicato… il Tribunale ha deciso sulla base di atti che non riguardano i redditi da attività professionali conseguiti dal ricorrente negli anni in questione nel presente giudizio e, peraltro, sulla base di pochi esemplari, il cui numero esiguo non prova l'esercizio continuativo della professione ingegneristica che determina la soggezione al regime previdenziale
CP_1
Avrebbe il Tribunale violato le norme sul giudicato esterno, avendo ritenuto vincolanti accertamenti non passati in giudicato e riguardanti rapporti processuali non sovrapponibili almeno in punto di fatto, sia per i periodi oggetto di giudizio, sia per le attività oggetto del giudizio;
violato le norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo deciso su materiale estraneo al periodo di causa;
violato le norme che distribuiscono l'onere della prova che, qui, spettava a . CP_1
Con il quarto motivo si lamenta che con il capo della sentenza censurato, si sia ritenuta provata la < emesse dal ricorrente>>, così motivando < diverso giudizio, non passato in giudicato di cui s'è detto nel precedente motivo d'appello….il Tribunale parla di numero di fatture che, in sé rappresenterebbero la prova di attività ingegneristica abituale, ma non indica quale sarebbe questo numero e perché una certa soglia numerica di fatture costituisca prova di abitualità…>>
Con la quinta doglianza si denuncia l'erroneità del capo della sentenza che individua il contenuto delle attività ingegneristiche, sostenendosi in < fatto,…che il Giudice ha travisato i fatti di causa e le conseguenti domande del ricorrente….>> mentre, anche in questo caso non sarebbe stato provato < redditi percepiti nel periodo di causa dal ricorrente conseguano ad attività anche solo latu sensu ingegneristiche, svolte con continuità, professionalmente e neppure essendo provato che ciascuno dei redditi che pretende di assoggettare CP_1
a contribuzione fossero effettivamente redditi ricavati da attività ingegneristiche>>.
Con il sesto si contesta che i conteggi non siano stati avversati laddove sono stati
8 “aggrediti” gli stessi dati reddituali esposti e presi a base di calcolo nei conteggi, per non essere i redditi presi a base dei conteggi in questione costituisse < da attività anche latu sensu ingegneristica abituale>>.
Con l'ultima censura ci si duole del capo che riguarda le spese di lite per non aver il Tribunale motivato sull'applicazione dei valori medi tariffari, decisione che <dell'art. 91 cpc e, pertanto, se ne chiede la riforma, con applicazione dei minimi tariffari, per il caso denegato di soccombenza anche nel presente grado giudizio>>.
Si è costituito resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, alla presenza del solo appellato, che ha depositato la sentenza della Corte di Cassazione n. 1084/2025 pubblicata il 21/04/2025 resa inter partes intervenuta sulla pronuncia della Corte d'Appello di Roma n. 639/2019 depositata il 13/02/2019, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente quanto al principio cd. di irrilevanza contributiva deve ritenersi oramai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso CP_1 quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in CP_5 quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma
26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022). Essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non sembra il caso di dilungarsi oltre, essendo assorbenti anche gli ulteriori rilievi.
Per il resto, in buona sostanza l'appellante lamenta che nell'interpretare i dati fattuali e la normativa applicabile, facendo un mero rinvio ad altra pronuncia, dove, solo in parte poteva parlarsi di coincidenza di questioni e domande, il Tribunale
9 avrebbe errato, avendo ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla cassa;
violato l'art. 2697 cod. civ. e artt. 99, 112, 116 e 416 cod. proc. civ. per aver male interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sovrapponibile, tout court, il ragionamento già svolto in altra pronuncia ancora sub iudice e senza esaminare la riconducibilità dell'attività svolta a quella latu sensu ingegnieristica, ravvisando poi la abitualità per mero traslato con un periodo temporale antecedente ai fatti di causa e su principi ancora non passati in giudicato.
In altri termini il giudice di primo grado, unitariamente considerando le censure sopra riportate, avrebbe erroneamente, sia in fatto che in diritto, ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti Statuto al fine CP_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione, che ricorda è tale per < ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata>>.
Osserva la Corte che, rispetto alla precedente pronuncia resa inter partes il nucleo fondamentale è il medesimo, restando modificati solo i redditi prodotti con analoghe modalità ma in data successiva al deposito del primo ricorso e comunque posteriori (anni 2012-2016) a quelli già oggetto del primo giudizio e dei relativi esiti richiamati nella sentenza gravata.
Osserva la Corte che i redditi indicati al paragrafo precedente, sono della medesima natura e origine di quelli già giudicati ed ormai in via definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione sopra ricordata. Quale giudice del fatto questa Corte, all'esito dell'analisi dei medesimi, e delle norme di diritto applicabili alla fattispecie, non può che concludere nel senso che siano derivati da attività che involgono le conoscenze di pacifica derivazione “ingegnieristica”.
E' poi evidente come tutte le doglianze relative alla intervenuta relatio a pronunce non passate in giudicato, all'esito della sentenza di legittimità resa inter partes, non abbiano più ragion d'essere.
L' imponibile contributivo va dunque determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività.
Il primo giudice ha specificamente indicato la documentazione dalla quale ha tratto la convinzione dell' espletamento in via continuativa dell' attività di ingegnere.
La parte appellante, invece, si è limitata ad evidenziare, nel ricorso in appello, che
10 la maggior parte dei redditi interessati non provengono da detto tipo di attività.
Come correttamente evidenziato nella memoria di costituzione in appello, il motivo non è specifico, atteso che non si evidenzia, come dovuto, quale sia la documentazione, erroneamente valutata dal giudice, dalla quale evincere che
1'attività svolta non abbia avuto natura ingegneristica.
Il non ha contestato specificamente i conteggi formulati da controparte Pt_1 avendo negato la riconducibilità dei redditi alle proprie capacità ingegnieristiche.
Quanto alle spese non sussiste la violazione denunciata avendo applicato il
Tribunale i valori medi, a fronte di una causa oggettivamente complessa, e non vi è obbligo di motivazione.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del grado che si liquidano in € 4.980,00 oltre al rimborso CP_1 spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.- Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere- Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 765 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso in Parte_1 riassunzione dall'avv. Roberto d'Andrea, presso il cui studio, in Roma, via della
Giuliana n. 101, è elettivamente domiciliato. Appellante
E
(già CP_1 Controparte_2
in persona del Suo procuratore generale alle liti,
[...] avv. giusta procura generale Notaio Dr.ssa Controparte_3 Persona_1 di Roma del 22 luglio 2020 rep. n. 29428, il quale, in forza di tale procura, la rappresenta e difende nel presente grado di giudizio anche disgiuntamente con l'avv. Fabio Massimo Orlando presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Carlo
Poma n. 2, elegge domicilio. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro n.
132/2023, depositata il 08.02.04.2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Giudice del lavoro di Tivoli Parte_1 deducendo di: essere pensionato oggi , in quanto già dipendente del CP_4 CP_5
; che erroneamente Controparte_6
l' aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali, assumendo che CP_1 il ricorrente medesimo non avrebbe ritratto i redditi, che ha percepito e che sono oggetto dei provvedimenti suddetti, dall'esercizio continuativo della professione ingegneristica;
che i redditi in base ai quali era stato calcolato il debito contributivo e sanzionatorio non erano ascrivibili ad attività ingegneristica e quindi assoggettabile a contribuzione previdenziale di , contestando altresì CP_1
l'iscrizione avvenuta con decorrenza dal 2005; che, in ogni caso, i conteggi contenuti in detti provvedimenti erano sono errati e illegittimi in CP_1 quanto gli stessi imputano al ricorrente partite contributive rispetto al contributo integrativo, pretendono contributi previdenziali su redditi il cui dovere di assoggettamento a contribuzione non è stato provato. CP_1
Concludeva chiedendo “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in forza di tutto quanto sopra dedotto ed eccepito e nell'ordine gradato rappresentato, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare inefficaci i provvedimenti della resistente, oggetto del presente giudizio (all. 1 e 2), in quanto infondati in fatto e in diritto e,comunque, non provati. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo forfettario, del presente giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge”.
Si costituiva sottolineando che con precedente ricorso, depositato il CP_1
17 novembre 2010, l'attuale appellante aveva già chiesto al Tribunale del lavoro di
Tivoli di accertare e dichiarare che lo stesso non era obbligato all'iscrizione presso
, né tenuto ad operare alcuna comunicazione e/o contribuzione verso CP_1 la stessa, dichiarando altresì che l'Ing. medesimo non era obbligato al Pt_1 pagamento di alcunché ad alcun titolo ad , annullando e/o dichiarando CP_1 inefficaci e/o nulli e/o privi di effetto e, comunque, prescritti, tutti i provvedimenti sanzionatori emessi dalla contro di lui;
che con la sentenza n. 503 CP_1 del 18 aprile 2014, le domande avanzate dallo stesso contro Pt_1 CP_1 veniva rigettate e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da quest'ultima
2 avanzata, il ricorrente veniva condannato al pagamento, a favore della della CP_2 somma di € 265.124,02 ; che avverso la suddetta sentenza, il CO aveva proposto appello conclusosi con sentenza n. 639 dell'11/13 febbraio 2019 della Corte di
Appello di Roma, sezione lavoro, che lo aveva rigettato;
che contro detta sentenza, era stato proposto dal CO ricorso per Cassazione ancora sub iudice.
Sosteneva la che il secondo giudizio si fondasse sulle medesime CP_1 prospettazioni e che la domanda era del tutto infondata attesa al sussistenza dell'obbligo di iscrizione e pagamento come da ormai consolidato orientamento di legittimità.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale, respinta la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza della prima causa innanzi al giudice di legittimità, nel merito, ha ritenuto, con riguardo all'accertamento dell'obbligo in capo al ricorrente, pensionato oggi , in quanto già dipendente del CP_4 CP_5 [...]
di iscriversi a e di versare Controparte_6 CP_1
i contributi previdenziali richiesti dalla medesima, che :- << L'art. 7 dello Statuto dispone che tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata sono obbligati all'iscrizione ad . Il requisito dell'esercizio professionale con CP_1 carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA: in presenza di questi tre requisiti non vi è dubbio che il professionista abbia l'obbligo di essere iscritto alla e CP_1 di pagarne la relativa contribuzione, essendo, come vedremo, presunta la continuità dell'esercizio dell'attività professionale;
>> che il con riferimento alla Pt_1 propria posizione, sostiene mancherebbe, il requisito sub b) essendo ingegnere iscritto ad altra forma previdenziale.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che in realtà <<… il ricorrente ha comunicato di essere stato iscritto all' ma è invece incontestato l'avvenuto CP_4 pensionamento del medesimo nel periodo a cui si riferiscono le richieste di
( cfr. sentenza di appello n. 639 del 11/13 febbraio 2019 della Corte di CP_1
Appello di Roma, sezione lavoro: “…l'assicurazione presso non dipende da CP_5 rapporto di lavoro o altra attività esercitata”)>>.
3 Ha poi richiamato quanto ritenuto nella sentenza n. 503 del 18 aprile 2014, << pienamente sovrapponibile al caso in esame ove l'unico aspetto distintivo sono le annualità cui si riferiscono i provvedimenti impugnati (2012-2016)>>, ribadendo che < determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività…Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo della iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istitutiva con l. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli art. 2 e 38 Cost….Una volta che l'iscrizione obbligatoria ad altra forma previdenziale abbia avuto termine con la cessazione dell'attività lavorativa che ne costituiva il presupposto, sia stato o no raggiunto il pensionamento, è da ritenersi obbligatoria l'iscrizione alla cassa ove l'ingegnere e l'architetto svolga in tempo successivo la libera professione con l'indicato carattere di continuità, e ciò in applicazione del primo comma del citato art. 21, non operando più l'esclusione stabilita dalquinto comma dello stesso articolo” ( cfr. sentenza 13 novembre 1986 n. 6638).>>
Nel merito, poi, ha rilevato che < parte resistente si evince chiaramente lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni professionali di ingegnere…Nel suo sito , prodotto CP_7 dall' in primo grado sub. 3), lo stesso indica, tra i lavori CP_1 Pt_1 significativi, quelli per la FO del NT CO SP (tra l'altro, lavori di ricostruzione del traforo NT CO), per AL UN (analisi dei rischi per la fattibilità della linea ferroviaria Lione - Torino), per il Teatro La Fenice di Venezia
(perito di ufficio per l'incendio del 1998), per (collaudo in corso d' opera CP_8
4 tratta Alta Velocità Bologna - Firenze)…”. Significativi, ancora, sono “la richiesta di rilascio della regolarità contributiva necessario per ottenere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di realizzazione della linea
5 della metropolitana di Milano ( doc. 32 e ss allegati alla memoria) in cui il ricorrente dichiara di svolgere attività ingegneristica personalmente in qualità di lavoratore autonomo nonché le numerose fatture, 233, emesse per attività di consulenze tecniche su sinistri, consulenze in materia di applicazione della norme sulla sicurezza sul lavoro, incarico RSPP, coordinatore sicurezza nei cantieri, progettazione opere e impianti e collaudo opere civili nelle quali il ricorrente applicava l'integrazione del 2% a titolo di contribuzione integrativa ad
.il codice di attività Iva, scelto dal ricorrente, che si riferisce ad attività CP_9 che richiedono conoscenze di natura tecnica ( 7420D altre attività tecniche)… “la continuatività della attività è dimostrata dal numero delle fatture e dalle date in esse riportate che escludono che le attività fossero svolte solo in virtù del ruolo rivestito come dipendente pubblico e da cui emerge che non si è trattato affatto di una attività limitata e saltuaria. Non si comprende, quindi, sulla base di quale criterio il ricorrente sostiene che tutte le attività esercitate sarebbero state riconducibili all'attività svolta in virtù del suo rapporto lavorativo presso il Controparte_6
e non rientrerebbero nell'attività di ingegnere. Gli incarichi rivestiti e non contestati, infatti, presuppongono conoscenze tecniche tipiche dell'ingegnere non potendosi ritenere che l'oggetto della professione sia solo la progettazione di opere edili ( peraltro anche queste attività compiute dal ricorrente come risulta dalle fatture depositate )”….ritenere provata pienamente l'attività di ingegnere. Peraltro tutte le attività descritte rientrano nella definizione di attività ingegneristiche….
l'art. 51 prevede come di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
L'art. 52 stabilisce che formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
5 contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;
ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Inoltre ai sensi del d.lgs. 81/2008, d.p.r.
328 del 2001, legge n143 del 1949 fanno parte della professione tutte le attività di pianificazione, progettazione, gestione, valutazione impatto ambientale, metodologie produttive e organizzative, sistemi e processi complessi, ricerche industriali, commerciali economiche consulenza su brevetti interpretazioni di leggi e regolamenti ed altre ancora. Sussiste quindi l'obbligo del ricorrente di iscrizione a dal 2005 e di pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni CP_1 dal 1999. Quanto ai conteggi dell' si osserva che gli stessi appaiono CP_1 corretti e dettagliati a fronte di una contestazione di puro stile da parte del ricorrente.
I parametri utilizzati per i conteggi , ovvero il valore del reddito dichiarato ai fini
IRPEF e IVA, sanzioni applicate non sono stati compiutamente contestati dal ricorrente che, peraltro, aveva ricevuto negli estratti conto trasmessa da CP_1 nel corso degli anni. Come esaurientemente esposto in memoria “I contributi previdenziali dovuti ad sono connessi all'esercizio della libera CP_1 professione e sono: il contributo soggettivo, che è obbligatorio per gli iscritti ad ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto CP_1 dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. La misura dei dovuti contributi proporzionali per gli anni de quo è stata la seguente: 2012: 13,5% sul reddito professionale IRPEF fino a € 87.700,00 (3% per il reddito eccedente);
2013: 14,5% sul reddito professionale IRPEF fino a € 120.000,00; 2014: 14,50% sul reddito professionale IRPEF fino a €. 121.350,00; 2015: 14,50% sul reddito professionale IRPEF fino a €. 121.600,00 e 2016: 14,50% fino sul reddito professionale IRPEF a €. 121.600,00 (v. doc. 17 nota 5 art. 22) Il contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
la misura dei dovuti contributi proporzionali è stata del 2% annuo fino al 1° gennaio
2011, quando è passata al 4% , ripetibile dal Cliente. Il contributo di maternità, che
è obbligatorio per tutti gli iscritti e che è stato introdotto dal 1999, CP_1 sulla base dell'art. 5 L. 11 dicembre 1990 n. 379 poi modificato a dagli artt. 70 e 83 del T.U. D. Leg.vo 26 marzo 2001, per finanziare l'indennità corrisposta alle libere
6 professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati. L'importo è annuo viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per gli anni in parola è stato: 2012: € 85,00; 2013: € 68,00; 2014: € 2.275,00, 2015: € 2.280,00 e
2016 €. 2.280,00”. Né appare rilevante la sentenza citata ( n.7485/2020) nelle note dalla parte ricorrente che si riferisce ai pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale prevedendone soggiacciono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Infine corretto appare il calcolo delle sanzioni non avendo il ricorrente ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dal regolamento ed essendosi limitato ad una contestazione del tutto generica dei conteggi…>>
Con l'atto di gravame l'appellante contesta, in primo luogo, il capo della sentenza che ha negato accesso al principio cd. di irrilevanza contributiva nel caso di specie
(Cass. n.7485/2020).
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente che sarebbe soggetto verso al solo contributo integrativo. CP_1
Con il secondo motivo si censura la decisione dove la sentenza individua la nozione di attività ingegneristiche soggette al regime . CP_1
Si ribadisce che l'appellante non ha svolto attività oggettivamente riconducibili alla professione ingegneristica o nelle quali, comunque, si sia avvalso di cognizioni tecniche ingegneristiche e neppure risulta in atti che abbia svolto le attività tecniche in questione con carattere di continuità e, dunque, di professionalità.
Sarebbe stato onere di provare che nella specie ricorressero tutti i CP_1 requisiti delle attività ingegneristiche svolte con abitualità per assoggettare alla contribuzione i redditi da attività professionali ricavati dal CP_1 Pt_1
< non ha adempiuto. Per quanto precede, la CP_1 sentenza gravata ha violato le norme che distribuiscono l'onere della prova…>>.
Per l'appellante in atti non era rinvenibile < svolgesse Pt_1 con continuità, professionalmente, attività ingegneristiche e neppure essendo provato che ciascuno dei redditi che pretende di assoggettare a CP_1 contribuzione fossero effettivamente redditi ricavati da attività ingegneristica abituale. Del resto, appare evidente negli atti di che questa si sia CP_1 appiattita sul precedente di merito reso tra le parti dal medesimo Giudice di Tivoli nel 2014…>>
Si censura anche la “relatio” contenuta nel capo della sentenza dove si rimanda a
7 un giudizio esterno non passato in giudicato.
Si sostiene che < riguardano annualità diverse, consapevole che il presente giudizio riguarda solo gli anni 2012/2016, motiva attingendo esplicitamente ed esclusivamente al contenzioso che egli ha deciso nel 2014 e al successivo grado d'appello, anche sapendo che si tratta di contenzioso non passato in giudicato… il Tribunale ha deciso sulla base di atti che non riguardano i redditi da attività professionali conseguiti dal ricorrente negli anni in questione nel presente giudizio e, peraltro, sulla base di pochi esemplari, il cui numero esiguo non prova l'esercizio continuativo della professione ingegneristica che determina la soggezione al regime previdenziale
CP_1
Avrebbe il Tribunale violato le norme sul giudicato esterno, avendo ritenuto vincolanti accertamenti non passati in giudicato e riguardanti rapporti processuali non sovrapponibili almeno in punto di fatto, sia per i periodi oggetto di giudizio, sia per le attività oggetto del giudizio;
violato le norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo deciso su materiale estraneo al periodo di causa;
violato le norme che distribuiscono l'onere della prova che, qui, spettava a . CP_1
Con il quarto motivo si lamenta che con il capo della sentenza censurato, si sia ritenuta provata la < emesse dal ricorrente>>, così motivando < diverso giudizio, non passato in giudicato di cui s'è detto nel precedente motivo d'appello….il Tribunale parla di numero di fatture che, in sé rappresenterebbero la prova di attività ingegneristica abituale, ma non indica quale sarebbe questo numero e perché una certa soglia numerica di fatture costituisca prova di abitualità…>>
Con la quinta doglianza si denuncia l'erroneità del capo della sentenza che individua il contenuto delle attività ingegneristiche, sostenendosi in < fatto,…che il Giudice ha travisato i fatti di causa e le conseguenti domande del ricorrente….>> mentre, anche in questo caso non sarebbe stato provato < redditi percepiti nel periodo di causa dal ricorrente conseguano ad attività anche solo latu sensu ingegneristiche, svolte con continuità, professionalmente e neppure essendo provato che ciascuno dei redditi che pretende di assoggettare CP_1
a contribuzione fossero effettivamente redditi ricavati da attività ingegneristiche>>.
Con il sesto si contesta che i conteggi non siano stati avversati laddove sono stati
8 “aggrediti” gli stessi dati reddituali esposti e presi a base di calcolo nei conteggi, per non essere i redditi presi a base dei conteggi in questione costituisse < da attività anche latu sensu ingegneristica abituale>>.
Con l'ultima censura ci si duole del capo che riguarda le spese di lite per non aver il Tribunale motivato sull'applicazione dei valori medi tariffari, decisione che <dell'art. 91 cpc e, pertanto, se ne chiede la riforma, con applicazione dei minimi tariffari, per il caso denegato di soccombenza anche nel presente grado giudizio>>.
Si è costituito resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, alla presenza del solo appellato, che ha depositato la sentenza della Corte di Cassazione n. 1084/2025 pubblicata il 21/04/2025 resa inter partes intervenuta sulla pronuncia della Corte d'Appello di Roma n. 639/2019 depositata il 13/02/2019, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente quanto al principio cd. di irrilevanza contributiva deve ritenersi oramai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso CP_1 quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in CP_5 quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma
26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022). Essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non sembra il caso di dilungarsi oltre, essendo assorbenti anche gli ulteriori rilievi.
Per il resto, in buona sostanza l'appellante lamenta che nell'interpretare i dati fattuali e la normativa applicabile, facendo un mero rinvio ad altra pronuncia, dove, solo in parte poteva parlarsi di coincidenza di questioni e domande, il Tribunale
9 avrebbe errato, avendo ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla cassa;
violato l'art. 2697 cod. civ. e artt. 99, 112, 116 e 416 cod. proc. civ. per aver male interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sovrapponibile, tout court, il ragionamento già svolto in altra pronuncia ancora sub iudice e senza esaminare la riconducibilità dell'attività svolta a quella latu sensu ingegnieristica, ravvisando poi la abitualità per mero traslato con un periodo temporale antecedente ai fatti di causa e su principi ancora non passati in giudicato.
In altri termini il giudice di primo grado, unitariamente considerando le censure sopra riportate, avrebbe erroneamente, sia in fatto che in diritto, ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti Statuto al fine CP_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione, che ricorda è tale per < ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata>>.
Osserva la Corte che, rispetto alla precedente pronuncia resa inter partes il nucleo fondamentale è il medesimo, restando modificati solo i redditi prodotti con analoghe modalità ma in data successiva al deposito del primo ricorso e comunque posteriori (anni 2012-2016) a quelli già oggetto del primo giudizio e dei relativi esiti richiamati nella sentenza gravata.
Osserva la Corte che i redditi indicati al paragrafo precedente, sono della medesima natura e origine di quelli già giudicati ed ormai in via definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione sopra ricordata. Quale giudice del fatto questa Corte, all'esito dell'analisi dei medesimi, e delle norme di diritto applicabili alla fattispecie, non può che concludere nel senso che siano derivati da attività che involgono le conoscenze di pacifica derivazione “ingegnieristica”.
E' poi evidente come tutte le doglianze relative alla intervenuta relatio a pronunce non passate in giudicato, all'esito della sentenza di legittimità resa inter partes, non abbiano più ragion d'essere.
L' imponibile contributivo va dunque determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività.
Il primo giudice ha specificamente indicato la documentazione dalla quale ha tratto la convinzione dell' espletamento in via continuativa dell' attività di ingegnere.
La parte appellante, invece, si è limitata ad evidenziare, nel ricorso in appello, che
10 la maggior parte dei redditi interessati non provengono da detto tipo di attività.
Come correttamente evidenziato nella memoria di costituzione in appello, il motivo non è specifico, atteso che non si evidenzia, come dovuto, quale sia la documentazione, erroneamente valutata dal giudice, dalla quale evincere che
1'attività svolta non abbia avuto natura ingegneristica.
Il non ha contestato specificamente i conteggi formulati da controparte Pt_1 avendo negato la riconducibilità dei redditi alle proprie capacità ingegnieristiche.
Quanto alle spese non sussiste la violazione denunciata avendo applicato il
Tribunale i valori medi, a fronte di una causa oggettivamente complessa, e non vi è obbligo di motivazione.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del grado che si liquidano in € 4.980,00 oltre al rimborso CP_1 spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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