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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9559/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9559 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
(Vestanet TP0007885), con l'avv. Vassallo, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego di permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: preliminarmente, sospendersi, anche inaudita altera parte, il provvedimento impugnato stante il danno gravissimo che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato con l'allontanamento coattivo dello stesso dal Paese e perdita non solo del lavoro ma di tutto il percorso posto in essere in termini di integrazione sociale e lavorativa;
annullarsi il provvedimento impugnato con perdita di efficacia dello stesso e di ogni
1 altro atto connesso collegato e conseguente per essere lo stesso illegittimo per i motivi di cui sopra, con concessione della richiesta protezione speciale, stante il percorso integrativo;
per il , come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare la domanda, Controparte_1
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Verona del
5.5.2023 e notificato il 5.6.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria (in protezione speciale).
Il provvedimento in questione ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno sulla base di un parere contrario della Commissione territoriale competente.
Il ricorrente lamenta la mancata traduzione del provvedimento in lingua a lui comprensibile;
la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
la mancata notifica del parere della
Commissione territoriale, rimastogli pertanto ignoto;
la mancata considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, anche in considerazione del fatto che il parere in base al quale è stata rigettata la domanda risale al 2021; la mancata considerazione della vulnerabilità del ricorrente. Egli deduce pertanto i seguenti vizi del provvedimento impugnato: violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Al ricorso non è stata allegata alcuna documentazione all'infuori della procura alle liti e del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 3.8.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con successive note è stata depositata la seguente documentazione:
- copia della certificazione unica dei redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2022 da un'impresa edile con sede in provincia di in forza di contratto di lavoro a tempo CP_1
determinato per complessivi euro 14.300 circa;
- comunicazione Unilav relativa al medesimo rapporto di lavoro, protrattosi dal 18.1.2022 al
31.7.2022 e successivamente prorogato al 30.9.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che, riportandosi a un rapporto illustrativo del CP_1 Controparte_2
ha dedotto quanto segue. Il ricorrente impugnò nel 2015 il provvedimento di diniego
[...]
della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di davanti al CP_2
Tribunale di Palermo, che con ordinanza del 20.12.2016 ne accertò il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del percorso di integrazione intrapreso e della situazione generale del Paese di origine (Nigeria). Successivamente la Commissione
2 territoriale di emise un parere negativo all'istanza di rinnovo del permesso di CP_2
soggiorno, in ragione – con riferimento specifico ai presupposti della protezione cd. complementare – della non padronanza della lingua italiana nonché della mancata documentazione relativamente a condizioni di vulnerabilità, legami familiari e integrazione lavorativa sul territorio dello Stato, avendo il ricorrente affermato di non poter fare rientro nel
Paese di origine per motivi familiari.
Con successive note autorizzate il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato contratto con soggetto di cittadinanza albanese residente in dd. 24.5.2024 e relativa lettera di assunzione;
CP_1
- busta paga relativa al medesimo rapporto di lavoro per i mesi di maggio, giugno e agosto
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitarie
(rectius: speciale), conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l.2248/1865.
Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le doglianze relative alla legittimità del provvedimento impugnato e ai vizi del procedimento amministrativo;
per lo stesso motivo non
è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto in particolare al vizio di mancata traduzione del provvedimento impugnato, è sufficiente osservare che la proposizione del presente tempestivo ricorso ha scongiurato il pregiudizio al diritto costituzionale di difesa del ricorrente.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria in data 23.8.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il
5.7.2023.
Come è noto, alla protezione umanitaria, prevista dall'art. 5 d.lgs. 286/1998 e cui corrispondeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 130/2020
è stata sostituita la protezione cd. speciale, contemplata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
Entrambi gli istituti sono espressione della forma di tutela dello straniero cd. complementare rispetto alla protezione internazionale e si pongono fra loro in posizione di sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
3 In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un principio di percorso di integrazione lavorativa a partire dal maggio 2024, consistente nella conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di collaborazione domestica. In riferimento a tale contratto di lavoro è stata documentata la percezione di retribuzione.
La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio
4 nazionale (dal 2014), il principio di radicamento lavorativo e la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento del ricorso deriva dall'accertamento di circostanze sopravvenute alla proposizione del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (Vestanet TP0007885) Parte_1
al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore per le valutazioni di competenza;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9559 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
(Vestanet TP0007885), con l'avv. Vassallo, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego di permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: preliminarmente, sospendersi, anche inaudita altera parte, il provvedimento impugnato stante il danno gravissimo che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato con l'allontanamento coattivo dello stesso dal Paese e perdita non solo del lavoro ma di tutto il percorso posto in essere in termini di integrazione sociale e lavorativa;
annullarsi il provvedimento impugnato con perdita di efficacia dello stesso e di ogni
1 altro atto connesso collegato e conseguente per essere lo stesso illegittimo per i motivi di cui sopra, con concessione della richiesta protezione speciale, stante il percorso integrativo;
per il , come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare la domanda, Controparte_1
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Verona del
5.5.2023 e notificato il 5.6.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria (in protezione speciale).
Il provvedimento in questione ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno sulla base di un parere contrario della Commissione territoriale competente.
Il ricorrente lamenta la mancata traduzione del provvedimento in lingua a lui comprensibile;
la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
la mancata notifica del parere della
Commissione territoriale, rimastogli pertanto ignoto;
la mancata considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, anche in considerazione del fatto che il parere in base al quale è stata rigettata la domanda risale al 2021; la mancata considerazione della vulnerabilità del ricorrente. Egli deduce pertanto i seguenti vizi del provvedimento impugnato: violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Al ricorso non è stata allegata alcuna documentazione all'infuori della procura alle liti e del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 3.8.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con successive note è stata depositata la seguente documentazione:
- copia della certificazione unica dei redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2022 da un'impresa edile con sede in provincia di in forza di contratto di lavoro a tempo CP_1
determinato per complessivi euro 14.300 circa;
- comunicazione Unilav relativa al medesimo rapporto di lavoro, protrattosi dal 18.1.2022 al
31.7.2022 e successivamente prorogato al 30.9.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che, riportandosi a un rapporto illustrativo del CP_1 Controparte_2
ha dedotto quanto segue. Il ricorrente impugnò nel 2015 il provvedimento di diniego
[...]
della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di davanti al CP_2
Tribunale di Palermo, che con ordinanza del 20.12.2016 ne accertò il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del percorso di integrazione intrapreso e della situazione generale del Paese di origine (Nigeria). Successivamente la Commissione
2 territoriale di emise un parere negativo all'istanza di rinnovo del permesso di CP_2
soggiorno, in ragione – con riferimento specifico ai presupposti della protezione cd. complementare – della non padronanza della lingua italiana nonché della mancata documentazione relativamente a condizioni di vulnerabilità, legami familiari e integrazione lavorativa sul territorio dello Stato, avendo il ricorrente affermato di non poter fare rientro nel
Paese di origine per motivi familiari.
Con successive note autorizzate il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato contratto con soggetto di cittadinanza albanese residente in dd. 24.5.2024 e relativa lettera di assunzione;
CP_1
- busta paga relativa al medesimo rapporto di lavoro per i mesi di maggio, giugno e agosto
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitarie
(rectius: speciale), conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l.2248/1865.
Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le doglianze relative alla legittimità del provvedimento impugnato e ai vizi del procedimento amministrativo;
per lo stesso motivo non
è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto in particolare al vizio di mancata traduzione del provvedimento impugnato, è sufficiente osservare che la proposizione del presente tempestivo ricorso ha scongiurato il pregiudizio al diritto costituzionale di difesa del ricorrente.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria in data 23.8.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il
5.7.2023.
Come è noto, alla protezione umanitaria, prevista dall'art. 5 d.lgs. 286/1998 e cui corrispondeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 130/2020
è stata sostituita la protezione cd. speciale, contemplata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
Entrambi gli istituti sono espressione della forma di tutela dello straniero cd. complementare rispetto alla protezione internazionale e si pongono fra loro in posizione di sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
3 In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un principio di percorso di integrazione lavorativa a partire dal maggio 2024, consistente nella conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di collaborazione domestica. In riferimento a tale contratto di lavoro è stata documentata la percezione di retribuzione.
La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio
4 nazionale (dal 2014), il principio di radicamento lavorativo e la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento del ricorso deriva dall'accertamento di circostanze sopravvenute alla proposizione del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (Vestanet TP0007885) Parte_1
al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore per le valutazioni di competenza;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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