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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 09 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1442/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. Celeste C.F._1
SO e dall'avv. Sabino Sernia ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal CP_2 CP_3 dott. Francesco Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza e delega dell'USR , ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso l' Controparte_5
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come
[...] in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 26.05.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - insegnante della scuola primaria, attualmente in servizio presso l' - adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato Controparte_6 la propria attività mediante contratto a tempo determinato avente scadenza al 30 giugno per le annualità 2015/2016; che per tali annualità, pur avendo maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico, non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, in quanto collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che, non essendo stata né invitata dal dirigente a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, aveva diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, pari a 17,66 giorni, per un importo di euro 947,96, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2015/2016, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della
Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del
05.05.2022); per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma totale di € 947,96, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, e domandava, in via preliminare, di accertare e dichiarare la domanda prescritta relativamente all'a.s. 2015/2016; nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 09 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ove parte ricorrente precisava il quantum della domanda, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente in relazione all'anno scolastico 2015/2016, vertendosi in CP_1 materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3021 del 10.02.2020), individuando la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed invero, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno
3 persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ, sez. lav., ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
Passando al merito, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2015/2016.
Con il presente giudizio, la lavoratrice, non avendo chiesto di fruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dalle lezioni e non avendo il Dirigente scolastico invitato a fruirne e non avendola informata che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, con il presente giudizio, domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 840,60 a CP_1 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione a 15,76 giorni, come precisato con le note di trattazione scritte.
Sulla questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito, con orientamento costante, che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”
4 (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16715 del 17.06.2024, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28587 del 06.11.2024).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, attesa la insussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato di avere invitato la docente con contratto di lavoro a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie in relazione all'anno scolastico 2015/2016,
l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 840,60, come quantificato dalla ricorrente e non contestato, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 26.05.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione all'anno scolastico 2015/2016;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, al pagamento dell'importo di € 840,60 oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5 Potenza, 09 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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