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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3748/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3748/2021, promossa da:
, in persona del suo procuratore Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Antonio Gaudio e Massimiliano Matera, giusta
[...] mandato in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante , con il CP_1 CP_2 patrocinio dagli avv.ti Pasqua Laura Di Pilato e Antonio Guantario, giusta mandato in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 5 luglio 2021 da con cui le
[...] CP_1
è stato intimato il rilascio dei seguenti immobili: - parte del capannone ad uso deposito ed opificio, sito ad Andria sulla S.P. Andria-Bisceglie al km. 400; - parte della palazzina uffici, costituente porzione del piano terra, composto di n. 2 vani, collocata nel complesso
1 immobiliare sito in Andria sulla S.P. Andria-Bisceglie al km. 0,400, in forza della sentenza del
22.10.2020 n. 123/2018 emessa dal Tribunale di Trani, le cui statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 466/2021 del 16.03.2021.
L'odierna opposta ha intimato altresì il pagamento de € 489,37 a titolo di spese e competenze per l'atto di precetto.
Come unico motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della all'esercizio dell'azione di rilascio, in quanto prerogativa oramai spettante CP_1 unicamente al custode del bene oggetto di rilascio, sottoposto a pignoramento. Secondo la prospettazione difensiva di parte attrice, infatti, dopo il pignoramento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2912 c.c. e 559 c.p.c., il debitore esecutato perde sia il diritto di gestire che di amministrare il bene pignorato e, conseguentemente, anche il diritto di fare propri i relativi frutti civili. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “Accogliere l'opposizione ex artt. 615 c.p.c. e, per
l'effetto di tanto, dichiarare NULLO l'atto di precetto”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta che ha specificamente contestato le avverse doglianze, opponendosi alla richiesta attorea di sospensione provvisoria del titolo esecutivo e domandando il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La società opposta ha inoltre concluso chiedendo di “-Dichiarare l'avvenuta estinzione della obbligazione che ha generato il diritto in capo alla odierna istante di dare corso al pignoramento immobiliare e per la qual cosa chiede oggi la nullità del precetto di pagamento”.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata fissata l'udienza del 20 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
E' stata quindi formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal magistrato cui nel frattempo è stato assegnato il fascicolo.
Preso atto della mancata adesione di parte opponente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., è stata fissata l'udienza odierna (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Mette conto dare atto sin da ora che, per un verso, è stata denegata l'istanza cautelare proposta dall'attrice nell'ambito del subprocedimento instauratosi in corso di causa, giusta ordinanza del 16 settembre 2021, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; per altro verso, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto qui opposto
2 (sentenza Corte di Appello di Bari n. 466 del 16 marzo 2021), sospesa con ordinanza inibitoria della Corte di Appello di Bari del 22 giugno 2022, è stata ripristinata a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il medesimo titolo giudiziale.
All'udienza odierna le parti hanno reciprocamente chiesto di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale".
Ciò chiarito, ritiene questa Giudice che nel merito l'opposizione sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Come sopra rappresentato, l'unico motivo di doglianza verte sulla carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, dovuta all'esistenza del vincolo pignoratizio sul medesimo bene oggetto del precetto di rilascio.
Ritiene il Tribunale che, come condivisibilmente rilevato sia dal precedente magistrato assegnatario del procedimento sia dal Collegio in sede di reclamo, l'atto di pignoramento non determina per l'esecutato la perdita del diritto di proprietà sui beni sottoposti ad esecuzione, né tantomeno lo spossessamento (come è testualmente previsto dall'art. 560 c.p.c.) bensì imprime un vincolo di indisponibilità in relazione alla circolazione degli stessi.
In tal senso si è espresso anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “Nel caso in cui un immobile sia stato pignorato dopo la stipula della locazione, la legittimazione ad agire nei confronti del conduttore per il risarcimento del danno da ritardata restituzione spetta sia al custode, sia, quando il titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene tralasci di farlo, al locatore, atteso che, per quest'ultimo, la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene non è assoluta, ma relativa, essendo essa ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore dai quali possa loro derivare un pregiudizio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 267 del 07/01/2011).
Per di più, nel caso di specie neppure è stata allegata e provata la nomina di un Custode giudiziario, in luogo della A.&C. Sicchè, come correttamente rilevato in sede di CP_1 ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c., non vi è alcuna ragione ostativa all'esercizio da parte del proprietario-custode delle azioni a tutela del bene staggito nella procedura esecutiva che, in ultima analisi, si traducono in un vantaggio per i creditori.
Al rigetto dell'opposizione segue la regolamentazione delle spese di lite.
3 Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti parametri:
• per la doppia fase cautelare: Tabella n. 10 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, scaglione indeterminabile a complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1, 2 e 4, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non particolare complessità delle questioni dedotte;
• per il merito, Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, scaglione indeterminabile a complessità bassa;
parametri minimi per le fasi
1, 2 e 3, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, della non particolare complessità delle questioni dedotte e della natura documentale della controversia;
parametri massimi per la fase decisoria, di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'opponente che immotivatamente non ha aderito alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'opponente a corrispondere in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidando in € 9.944,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 5 febbraio 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3748/2021, promossa da:
, in persona del suo procuratore Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Antonio Gaudio e Massimiliano Matera, giusta
[...] mandato in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante , con il CP_1 CP_2 patrocinio dagli avv.ti Pasqua Laura Di Pilato e Antonio Guantario, giusta mandato in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 5 luglio 2021 da con cui le
[...] CP_1
è stato intimato il rilascio dei seguenti immobili: - parte del capannone ad uso deposito ed opificio, sito ad Andria sulla S.P. Andria-Bisceglie al km. 400; - parte della palazzina uffici, costituente porzione del piano terra, composto di n. 2 vani, collocata nel complesso
1 immobiliare sito in Andria sulla S.P. Andria-Bisceglie al km. 0,400, in forza della sentenza del
22.10.2020 n. 123/2018 emessa dal Tribunale di Trani, le cui statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 466/2021 del 16.03.2021.
L'odierna opposta ha intimato altresì il pagamento de € 489,37 a titolo di spese e competenze per l'atto di precetto.
Come unico motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della all'esercizio dell'azione di rilascio, in quanto prerogativa oramai spettante CP_1 unicamente al custode del bene oggetto di rilascio, sottoposto a pignoramento. Secondo la prospettazione difensiva di parte attrice, infatti, dopo il pignoramento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2912 c.c. e 559 c.p.c., il debitore esecutato perde sia il diritto di gestire che di amministrare il bene pignorato e, conseguentemente, anche il diritto di fare propri i relativi frutti civili. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “Accogliere l'opposizione ex artt. 615 c.p.c. e, per
l'effetto di tanto, dichiarare NULLO l'atto di precetto”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta che ha specificamente contestato le avverse doglianze, opponendosi alla richiesta attorea di sospensione provvisoria del titolo esecutivo e domandando il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La società opposta ha inoltre concluso chiedendo di “-Dichiarare l'avvenuta estinzione della obbligazione che ha generato il diritto in capo alla odierna istante di dare corso al pignoramento immobiliare e per la qual cosa chiede oggi la nullità del precetto di pagamento”.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata fissata l'udienza del 20 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
E' stata quindi formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal magistrato cui nel frattempo è stato assegnato il fascicolo.
Preso atto della mancata adesione di parte opponente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., è stata fissata l'udienza odierna (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Mette conto dare atto sin da ora che, per un verso, è stata denegata l'istanza cautelare proposta dall'attrice nell'ambito del subprocedimento instauratosi in corso di causa, giusta ordinanza del 16 settembre 2021, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; per altro verso, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto qui opposto
2 (sentenza Corte di Appello di Bari n. 466 del 16 marzo 2021), sospesa con ordinanza inibitoria della Corte di Appello di Bari del 22 giugno 2022, è stata ripristinata a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il medesimo titolo giudiziale.
All'udienza odierna le parti hanno reciprocamente chiesto di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale".
Ciò chiarito, ritiene questa Giudice che nel merito l'opposizione sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Come sopra rappresentato, l'unico motivo di doglianza verte sulla carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, dovuta all'esistenza del vincolo pignoratizio sul medesimo bene oggetto del precetto di rilascio.
Ritiene il Tribunale che, come condivisibilmente rilevato sia dal precedente magistrato assegnatario del procedimento sia dal Collegio in sede di reclamo, l'atto di pignoramento non determina per l'esecutato la perdita del diritto di proprietà sui beni sottoposti ad esecuzione, né tantomeno lo spossessamento (come è testualmente previsto dall'art. 560 c.p.c.) bensì imprime un vincolo di indisponibilità in relazione alla circolazione degli stessi.
In tal senso si è espresso anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “Nel caso in cui un immobile sia stato pignorato dopo la stipula della locazione, la legittimazione ad agire nei confronti del conduttore per il risarcimento del danno da ritardata restituzione spetta sia al custode, sia, quando il titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene tralasci di farlo, al locatore, atteso che, per quest'ultimo, la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene non è assoluta, ma relativa, essendo essa ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore dai quali possa loro derivare un pregiudizio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 267 del 07/01/2011).
Per di più, nel caso di specie neppure è stata allegata e provata la nomina di un Custode giudiziario, in luogo della A.&C. Sicchè, come correttamente rilevato in sede di CP_1 ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c., non vi è alcuna ragione ostativa all'esercizio da parte del proprietario-custode delle azioni a tutela del bene staggito nella procedura esecutiva che, in ultima analisi, si traducono in un vantaggio per i creditori.
Al rigetto dell'opposizione segue la regolamentazione delle spese di lite.
3 Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti parametri:
• per la doppia fase cautelare: Tabella n. 10 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, scaglione indeterminabile a complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1, 2 e 4, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non particolare complessità delle questioni dedotte;
• per il merito, Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, scaglione indeterminabile a complessità bassa;
parametri minimi per le fasi
1, 2 e 3, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, della non particolare complessità delle questioni dedotte e della natura documentale della controversia;
parametri massimi per la fase decisoria, di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'opponente che immotivatamente non ha aderito alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'opponente a corrispondere in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidando in € 9.944,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 5 febbraio 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
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