Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7884/2019, pendente
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Commissario , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Bernardi e Parte_1
Gregorio Troilo per delega in atti appellante
E
(di seguito, breviter, “ ”), in persona del legale CP_1 C.F._1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parlatore e Daria Pastore giusta procura in atti appellata
Oggetto: revocatoria fallimentare
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata sentenza,
NEL MERITO, - revocare e, quindi, dichiarare inefficace agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° comma ed all'art. 67, 3° comma, lett. A) legge fallimentare, il pagamento di USD 435.000 effettuato in data 13.09.2012, come indicato in premessa
Shannon, Co. Clare, Codice Impresa 485881, in quanto pagamento di debiti liquidi ed esigibili e/o atto a titolo oneroso eseguito nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di preconcordato ex art. 161, VI comma, L.F.;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare , con sede in Controparte_4
P.IVA_ Irlanda, 4450, Atlantic Avenue, Westpark, Shannon, Co. Clare, Codice Impresa , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a in A.S., in persona ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di USD 435.000,00, ovvero il controvalore in
Euro della medesima somma come determinato al tasso di cambio dovuto per legge, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione del pagamento di USD 435.000 effettuato in data 13.09.2012, indicato in premessa della citazione in primo grado, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e al maggior danno ex art. 1224, secondo comma cod. civ., derivante da svalutazione monetaria, nella misura provata in corso di causa, ovvero, subordinatamente, in misura pari al tasso legale, ovvero ancora, alla somma che, a tal titolo, la Corte vorrà liquidare con valutazione equitativa;
IN OGNI CASO condannare altresì , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore alla integrale rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, qualora il Giudice lo ritenga necessario al fine dell'accoglimento delle domande formulate in atti dall'attrice, si insiste affinché, a modifica dell'ordinanza resa in data 13.06.2018, voglia ammettere i capitoli di prova orale n. 1, 2, e 3 dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata 14.02.2018 e depositata in pari data, con i testi ivi indicati ed il capitolo di prova orale n. 4 dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. datata 05.03.2018 e depositata in data 06.03.2018, con
i testi ivi indicati”.
Per l'Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello formulato da ai sensi Parte_1 Pt_2 dell'art 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza in ogni sua parte;
- in via principale, rigettare l'appello formulato da A.S. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza in ogni sua parte;
- in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, rigettare le domande avversarie in quanto infondate, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di onorari e spese, anche, se del caso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in relazione a entrambi i gradi di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in amministrazione Controparte_3
Part straordinaria (di seguito, ) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
[...]
(di seguito, ) al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 67, secondo Controparte_5 CP_4 comma, l.f., la declaratoria di inefficacia di nove pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto di locazione dell'aeromobile Boeing, mod. 767-3G5R, serie MSN 28111, già intercorso tra la Part dante causa della convenuta e in bonis in data 7 febbraio 2002, per un totale di USD
2.568.707,03.
si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'avversa pretesa. CP_4
Con la sentenza n. 20754/2019, emessa in data 20 ottobre 2019, il Tribunale di Roma ha Part integralmente rigettato le domande di ritenendo che tutti i pagamenti impugnati fossero disciplinati dalla legge inglese applicabile al rapporto di locazione dell'aeromobile intercorso tra le parti, con conseguente esenzione da revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (CE) n. 1346/2000. Part Avverso tale pronuncia ha proposto appello in A.S.
La procedura, con un unico motivo di gravame, ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato, tra le altre, anche la domanda afferente al pagamento posto in essere il 13 settembre 2012, per un importo pari a USD 435.000,00, nonostante tale pagamento fosse a suo avviso da assoggettare alla legge californiana (che prevedeva la revocatoria) e non a quella inglese.
, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, sia con riguardo alla CP_4 prospettata applicazione della legge californiana, sia in ogni caso in relazione all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, secondo comma, L.F.
Svolta la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Part Con il primo ed unico motivo di appello la ha censurato la sentenza impugnata per avere Part il Tribunale rigettato la domanda di revocatoria in relazione al pagamento effettuato da in bonis in favore di il 13.9.2012, domanda che invece – secondo l'appellante - avrebbe CP_4 meritato di essere accolta, non potendosi applicare alla fattispecie l'esenzione prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 poiché il pagamento da ultimo eseguito il 13 settembre 2012, seppure riconducibile all'originario accordo di Lease inter partes era stato effettuato in esecuzione del Restructuring Agreement sottoscritto il 7.9.2012, che aveva integrato il precedente accordo prevedendo l'applicazione della legge californiana.
Ad avviso dell'appellata, di contro, il Restructuring Agreement rappresenterebbe un mero accordo di ricognizione del debito che, per costante giurisprudenza di legittimità, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale;
in tale prospettiva, correttamente il pagamento in oggetto era stato imputato al contratto di Lease, con conseguente assoggettamento alla sua regolamentazione, compresa quella in tema di normativa applicabile.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Come desumibile dalla narrativa che precede, ai fini della decisione del giudizio occorre in primo luogo valutare quale sia la fonte giuridica del pagamento e, per questa via, quale sia la legge applicabile al pagamento, con quanto ne consegue agli effetti della proponibilità dell'azione revocatoria.
Ebbene, che il pagamento in oggetto trovi la sua originaria fonte nel contratto di locazione del
7 febbraio 2002, e non invece nell'accordo di ristrutturazione del debito stipulato il 7 settembre
2012, è ammesso dalla stessa appellante e, per quanto necessario, è univocamente desumibile dalla documentazione in atti.
Il pagamento della somma di 435.000 USD è stato infatti eseguito a saldo del canone di noleggio relativo al mese di settembre 2012, come dimostrato dal fatto che è di importo pari al canone mensile concordato nel contratto di Lease e dalla circostanza che il pagamento suddetto, secondo quanto risultante dalla causale del bonifico prodotto in atti, è stato espressamente imputato “a canone di locazione dall'1 al 30 settembre 2012”.
Lo stesso testo dell'e-mail accompagnatoria delle ricevute di bonifico afferenti al suddetto pagamento, del resto, seppure rendendo conto del fatto che lo stesso era stato effettuato quale seconda rata del Restructoring Agreement, nei termini di tempo ivi previsti, faceva riferimento, quanto alla causale del pagamento, pur sempre al contratto di locazione dell'aeromobile per il periodo 1-30 settembre 2012.
Pur a fronte di tali (inequivoche) premesse, l'appellante sostiene che la revocatoria del pagamento suddetto debba essere regolata dalla legge applicabile all'accordo di ristrutturazione, e ciò in ragione del fatto che il pagamento oggetto di domanda è stato effettuato secondo le modalità da ultimo convenute tra le parti con il contratto del 2012, ovvero appunto quale seconda rata dei pagamenti ivi previsti.
L'accordo di ristrutturazione, infatti, non si sarebbe esaurito nella mera ricognizione di debiti scaduti ma avrebbe avuto carattere modificativo di alcune pattuizioni, in particolare (per quanto qui rilevi avuto riguardo al contratto di Lease per cui è causa) quelle relative ai termini di adempimento.
Tali modifiche, seppure inidonee a consentire di ritenere la natura novativa del Restructuring
Agreement (per pacifica ammissione della stessa procedura), sarebbero nondimeno idonee a consentire di rinvenire la fonte del pagamento in oggetto nel menzionato accordo di ristrutturazione, dal che discenderebbe, nella prospettazione dell'appellante, l'applicabilità della legge californiana e la conseguente assoggettabilità del pagamento a revocatoria.
La conclusione non è condivisibile.
Il solo fatto che il pagamento oggetto di domanda sia avvenuto in esecuzione del piano di ristrutturazione del debito, - che come detto è innovativo del rapporto limitatamente al termine di pagamento, pacificamente immutata, invece, la causa giuridica del pagamento suddetto-, non consente di ritenerlo ex se assoggettabile alla legge regolatrice dell'accordo di ristrutturazione.
La suddetta conclusione appare invero meramente postulata dalla curatela, appunto sull'unico presupposto della coincidenza del termine di pagamento con quello stabilito nell'accordo di ristrutturazione, sul punto modificativo delle pattuizioni di cui al contratto di Lease.
Il dato non è peraltro sufficiente a consentire di sottrarre il pagamento suddetto alla legge regolatrice del rapporto negoziale in forza del quale lo stesso è stato eseguito, per pacifica ammissione delle parti.
In tal senso depongono le stesse clausole contenute nell'accordo di ristrutturazione.
Nel Restructuring Agreement le parti avevano invero previsto le seguenti pattuizioni: Part i) art. 2 (“Acknowledgement of debt”), in forza del quale allora in bonis riconosceva la debenza delle somme oggetto dell'accordo di ristrutturazione riconducendole espressamente ai diversi Lease Agreements le cui obbligazioni rimaste inadempiute erano oggetto di riscadenziamento;
ii) art. 4 (“Repayment of Outstandings”), che esplicitava le nuove scadenze dei pagamenti dovuti in favore dei Pt_3 iii) art. 6 (“Payment”), che prevedeva: “ciascuno dei pagamenti dovuti secondo questo Accordo di Ristrutturazione sarà effettuato in conformità con le disposizioni di pagamento delle
Locazioni” (si precisa, sul punto, come l'accordo di ristrutturazione avesse ad oggetto una pluralità di contratti di locazione relativi a diversi aeromobili); iv) art. 9 (“No Other Modifications”), del seguente tenore: “salvo quanto espressamente modificato o derogato condizionatamente dal presente Accordo di Ristrutturazione, tutti i termini
e le condizioni dei Contratti di Locazione restano invariati e sono in pieno vigore ed efficacia”;
v) art.12 (“Governing Law/Jurisdiction”): “il presente Accordo di ristrutturazione sarà sotto tutti gli aspetti regolato e interpretato in conformità con le leggi dello Stato della California” (si rimanda al doc. 3 di parte appellante).
Ebbene, alla luce di tali pattuizioni non appare possibile ritenere che il pagamento oggetto di domanda, che come detto trova titolo nell'originario contratto di Lease, possa ritenersi sottratto alle previsioni ivi contenute, con particolare riguardo (per quanto qui rilevi) alla legge applicabile al rapporto.
Ostative a tale conclusione sono le richiamate clausole dell'accordo di riscadenziamento del debito, nella parte in cui per un verso danno conto della riconducibilità causale dei pagamenti eseguiti in forza del suddetto accordo, quand'anche intervenuti nei nuovi termini temporali ivi previsti, agli originari contratti di Locazione dei diversi aeromobili (v. artt. 2 e 6) e per altro espressamente enunciano la perdurante vigenza delle relative previsioni, ove non espressamente derogate da quelle di cui al Restructuring Agreement (v. art. 9).
Una simile portata derogatoria (espressa o anche solo implicita) non può essere attribuita alla previsione di cui all'art. 12 relativa alla legge applicabile, posto che tale clausola, alla luce del suo espresso tenore, era destinata a regolare, seppure “in tutti i suoi aspetti”, il solo “accordo di ristrutturazione” e non già il rapporto negoziale nel suo complesso, al quale anzi, come sinora evidenziato, le parti a più riprese chiarivano si dovessero continuare ad applicare le originarie pattuizioni.
Per l'effetto (e ciò vale a superare l'obiezione in proposito sollevata dall'appellante) solo gli aspetti regolati ex novo dall'accordo di ristrutturazione (i.e., nella sostanza, i nuovi termini di pagamento, con conseguente diversa decorrenza degli interessi sui ratei insoluti dei leases) potevano ritenersi soggetti alla legge californiana, mentre ad ogni diverso aspetto del rapporto negoziale dovevano ritenersi applicabili le pattuizioni di cui all'originario contratto, rimasto per il resto immutato. In tale prospettiva, l'astratta assoggettabilità a revocatoria del pagamento del corrispettivo della locazione, trattandosi di un aspetto affatto investito dalle modifiche di cui all'accordo di ristrutturazione (relative, giova ripetere, ai soli termini temporali in cui sarebbe dovuto intervenire il pagamento degli insoluti), non poteva ad avviso di questa Corte che essere regolato dalle previsioni di cui al Lease, compresa dunque quella relativa alla legge applicabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che l'accertamento compiuto dal primo Giudice in ordine alla improponibilità della revocatoria secondo la legge inglese non è stato impugnato, talché la relativa statuizione è passata in giudicato, l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell'appellante.
Deve infine essere accertata, agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 7884/2019 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto