TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 7110 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di AL , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cristina
Denaro, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato, a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110 /2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, con sede in Firenze via Di Collodi n.6/c – CF= ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv . Parte_2
con studio in Prato viale Montegrappa n.116, opponente
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vivona, presso il cui studio in Alcamo nel Viale Europa nr. 159, è elettivamente domiciliata
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1698/2023 (RG 5302/2023 - Ing. n.– All.1) , notificato in data 6/04/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della società
[...]
( da ora ) della somma di euro € 60.522,66 ( Controparte_1 Parte_4
1 di cui: - € 47.800,00= relativi alle fatture n. FU_22_010 del 31/01/2022 di € 8.000,00, n.
FU_22_011 del 31/01/2022 di € 39.800,00m € 10.516,00= iva sulle suddette fatture – ed €
2.206,66= per interessi ) , asseritamente dovuti quale corrispettivo per fornitura di servizi informatici resi dLA società opposta nell'ambito di un più ampio appalto indetto ARNAS
Ospedale Civico di Cristina LL AL ( appalto che essa si era aggiudicato) . CP_2
In particolare, parte opponente ha esposto che:
- essa aveva sottoscritto con AR un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione dell'esistente sistema informativo ospedaliero in dotazione all'azienda attraverso la fornitura di un nuovo sistema integrato comprendente, oltre LA fornitura in licenza d'uso della suite applicativa e completa, anche di servizi per una durata non inferiore a cinque anni rinnovabili per altri quattro;
- la nell'ambito di tale più ampio appalto, si era obbligata ad assicurare la fornitura CP_1 relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico;
b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale
(atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione;
- il software per la gestione del protocollo informatico era stato regolarmente fornito sicché,
a seguito di emissione, in data 24 gennaio 2020, di un SAL a conferma dell'avvio del medesimo software, la fornitura era stata pagata mediante corresponsione di una somma pari al 40% del costo totale relativo LA gestione documentale e successivo framework ( pari ad € 99.500,00= iva esclusa,);
- per converso, la fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro
(workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento aveva sin dal principio presentato alcuni problemi, mai risolti dLA società nonostante le numerose CP_1 sollecitazioni;
- per ovviare a tali difetti , che rendevano il programma inidoneo a far fronte alle esigenze del committente AR- essa si era dovuta rivolgere ad altro fornitore per completare la fornitura, al fine di evitare l'annullamento dell'intera commessa, minacciata da
[...]
, secondo l'assunto della società opponente: Pt_5
- nulla era dovuto LA società in relazione alle fatture poste a fondamento della Parte_4 ingiunzione , che erano relative a prestazioni mai rese o rese in modo viziato ( non avendo risolto i problemi a cui gli interventi erano finalizzati) ;
- la , anzi , doveva restituire la somma € 39.800,00 oltre iva, corrisposta per il CP_1 software documentale mai attivato nonché risarcire i danni subiti a seguito della mancata attivazione del sistema gestione documentale e atti amministrativi.
2 Infine, la ha rilevato l' erronea determinazione degli interessi, avendo il giudice del Pt_1 monitorio , liquidato la somma di euro 60.522,66 , che era già comprensiva di interessi e su tale somma ulteriormente riconosciuto gli interessi, per altro al tasso di cui all'art 5 d. lgs 231/01 in luogo del tasso convenzionale
Sulla base di tali premesse, parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - Ing. n.1698/ 2023), stante la divergenza tra il chiesto ed il concesso relativamente agli interessi richiesti/concessi in quanto i primi già ricompresi nella condanna, nonché riconosciuti “ultra petita”, come specificato in narrativa.
- previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - Ing. n.1698/2023), accertati i fatti di cui LA narrativa e l'inadempimento da parte di delle proprie obbligazioni Parte_6 di cui al contratto relativo LA fornitura della gestione documentale e atti amministrativi di cui LA fornitura di cui LA proposta del 7/08/2020 (e conseguenti servizi professionali risultati senza successo), oggetto delle fatture di cui all'ingiunzione, dichiarare che niente è più dovuto LA convenuta opposta in forza di detto contratto.
A titolo di domanda riconvenzionale che espressamente si propone, voglia il Giudice adito condannare in persona del legale rappre-sentante pro tempore, LA restituzione di Parte_6 tutta o parte della somma paga-ta per la fornitura della gestione documentale e atti amministrativi, non-ché al risarcimento dei danni subiti da , ed in particolare degli eventuali Parte_1 maggiori costi sostenuti per la consegna della commissione a ARNAS, somme tutte che saranno dimostrate e/o risulteranno anche attraverso apposita perizia o altrimenti ritenute equitativamente dal Giudice.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa
Con comparsa di risposta del 12.9.23 si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto Parte_4 dell'opposizione, tenuto conto, in primo luogo, della genericità delle allegazioni e delle contestazioni mosse con riguardo al credito azionato in via monitoria e a quelle poste a fondamento della domanda riconvenzionale e , in ogni caso, in considerazione dell'assenza di una condotta inadempiente, avendo essa sempre riscontrato le richieste della committente, spesso eccedenti l'oggetto della fornitura.
A tal fine, parte opposta ha rappresentato che :
- in data 07.08.2020 essa aveva formulato a una prima offerta commerciale Pt_1
ARA_DO_200807_PTR_DED_ARNAS e relativo allegato tecnico
ARA_AT_200807_AFE_DED_ARNAS), in riscontro LA quale la società odierna opponente, in data 15/10/2020 ed in data 22/10/2020 aveva ordinato il software DNP, il Framework di funzionalità aggiuntiva LA piattaforme base, ed i servizi di instLAzione e configurazione dei
3 moduli con giornate di formazione ed affiancamento (cfr. ordine d'acquisto DED-FAC009576-1 del
15-10-20; e ordine d'acquisto DED-FAC009638-1 del 22-10-20);
- nel corso della realizzazione di tali servizi, dovendosi il programma adattare LA strumentazione in uso ad AR, era imprescindibile la partecipazione e collaborazione del committente finale, il quale, per converso, non solo non aveva prestato la necessaria collaborazione, omettendo di comunicare dati tecnici o di consentire l'accesso a determinate macchine, ma aveva pure chiesto continue implementazioni del programma ordinato con funzionalità aggiuntive che non erano oggetto della commissione;
- tale condotta aveva ritardato la consegna dei programmi e aveva indotto le parti a stipulare un documento (denominato “SIO_Assessment_ToBe_Gestione Workflow Documentale_v-5-
0_20210421”.) con cui si era specificato il perimetro e le caratteristiche tecniche dell'applicativo richiesto;
- sulla base di tale documento, il software commissionato veniva, quindi, completato;
il rilascio in produzione del programma era stato preceduto dLA propedeutica fase rappresentata dallo svolgimento di incontri formativi con i dipendenti del cliente finale ( tutti regolarmente svoltisi) ;
- infine, in data 25.10.2021, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.
Sulla base di tali premesse , la società opposta ha dedotto che le iniziali criticità erano state puntualmente superate attraverso gli interventi successivi svolti dai propri tecnici tanto che , in data
25.10.2021, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.
Ed ancora, parte opposta ha rilevato la piena correttezza del calcolo degli interessi oggetto del decreto ingiuntivo opposto richiamando, a tal fine, l'ordine nr. DED- FAC009638- 1 del
22.10.2020, sottoscritto da entrambe le parti, in forza del quale le parti avevano convenuto , in conformità a quanto consentito dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 231/2002 n. 231 (…) che il pagamento delle fatture sarebbe avvenuto a novanta giorni dLA data di ricevimento della fattura.
Infine , parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, stante l' assoluta genericità delle allegazioni poste a fondamento della stessa .
La causa , istruita a mezzo prova orale e TU tecnica, all'udienza del è stata assunta in decisione
IN via preliminare occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001 n.13533).
4 L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472 – cfr anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del
04/01/2019 “ In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento).
Ciò precisato , occorre premettere in punto di fatto che :
- è incontestato, oltre che documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico;
b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione;
- è incontestato il mancato pagamento delle fatture oggetto del monitoro ovvero: la fattura
FU_22_010 dell'importo imponibile di euro 8.000,00, oltre iva e la fattura FU_22_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva, che attengono : la prima all'attività di
InstLAzione e configurazione moduli software on-premise - Analisi processi / workflow specifici -
Formazione in aula utenti finali (specialista senior) - Affiancamento / trainin on the job utenti finali
(Specialista senior) relative LA fornitura del nuovo sistema informativo Ospedaliero Integrato –
Modulo gestione documentale e flussi (workflow), gestione iter procedimenti amministrativi, amministrazione trasparente e albo del cliente finale, di cui Ordine d'acquisto DED-FAC009576-1
(ARNAS CIVICO) del 15/10/2020 ; la seconda l'attività di fornitura dei Software DNP –Fase 1, comprensivo delle: Licenze d'uso per il Cliente Finale;
dei Moduli Software – Piattaforma Base;
Software Gestione Documentale e Gestione flussi/Workflow documentali inclusa Console di
Amministrazione); Software Procedimenti Amministrativi;
• Software middleware d'integrazione
Portale Trasparenza;
Software middleware d'integrazione Albo dell'Ente; Licenza d'uso modulo
Software Protocollo informatico;
SWTERZ Framework di funzionalità aggiuntive LA Piattaforma base: Framework Gestione Documentale Integrato LA componente di Interoperabilità e di
Repository), di cui all' Ordine d'acquisto DED-FAC009638-1 del 22/10/2020;
Sicché risultano certamente provati il titolo e il mancato pagamento delle somme integranti il corrispettivo delle fatture poste a fondamento del monitorio.
5 Parte opponente, infatti, non ha contestato il mancato pagamento ma si è limitata a eccepire, invero genericamente, l'inadempimento del contratto, rilevando l'esistenza di problemi nella fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento ( cfr pag. 5 atto di opposizione “ I problemi sorsero e non sono mai stati risolti per la parte di fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento, tanto che non si è mai conclusa. Il software relativo a tali funzioni, infatti, presentava numerose problema-tiche per adeguarsi alle necessità di ARNAS, che non lo ha mai ritenuto idoneo ed il suo sviluppo anche attraverso il framework di funzionalità aggiuntive è andato enormemente a rilento e non si è mai concluso; pag. 2 memoria ex art 171 ter n 1 “ non è riuscita a risolvere i Parte_4 problemi denunciati dal cliente finale relativamente LA fornitura della gestione workflow documentale (atti amministrativi), precisando altresì che il mancato completo adempimento delle obbligazioni da parte di ). Parte_4
L'assoluta genericità delle allegazioni poste a supporto dell'eccezione di inadempimento sollevata dLA costituisce motivo già da solo sufficiente per il rigetto di detta eccezione e la Pt_1 conferma del d.i. opposto ( cfr tra tante Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018
“L'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione) .
In ogni caso, parte opposta ha, in positivo, dimostrato, a mezzo TU prova orale, di avere correttamente adempiuto le obbligazioni contrattuali sia con riguardo LA fornitura che LA formazione.
Sotto tale ultimo aspetto il nominato TU ha chiarito che :
Il software DNP -Documentale No Problem- risulta regolarmente instLAto presso i server di
ARNAS Civico e attualmente in uso. L'analisi dei codici sorgente di quanto al momento instLAto con il codice sorgente depositato con l'allegato al nr. 14 della memoria Memoria_171_ter_n_3 rileva una corrispondenza praticamente identica. L'analisi qualitativa della procedura DNP perviene ai seguenti risultati: • Gestione Documentale: - Supporto per documenti digitali e cartacei, protocollati e non, con memorizzazione in formato conforme LA normativa. - Scansione e gestione di metadati per la classificazione e indicizzazione personalizzabile dei documenti. -
Funzionalità di anteprima, stampa, allegati, versioning e gestione dello storico delle operazioni. -
Ricerca avanzata basata su metadati e testo completo, con ordinamento e stampe in Excel o PDF. -
Scadenzario per documenti urgenti e pacchetti di versamento per la conservazione digitale. •
Gestione dei Fascicoli Digitali: Creazione di fascicoli digitali che possono includere documenti
6 protocollati e non, con associazione a fascicoli cartacei tramite metadati specifici. - Funzioni di classificazione, ordinamento, gestione delle scadenze e chiusura dei fascicoli. - Ricerche avanzate per fascicoli e storico delle operazioni, con stampa in vari formati. • Workflow Documentale: -
Infrastruttura di gestione dei processi aziendali tramite workflow integrato basato su Activiti BPM.
- Funzioni per assegnare documenti e fascicoli agli utenti, monitorare lo stato dei documenti nel flusso e registrare tutte le operazioni. - Sistema di notifiche interne e workflow preconfigurati. •
Firma Digitale e Marca Temporale: - Firma digitale e marcatura temporale tramite certificati remoti, con autenticazione tramite OTP o app mobile, conforme alle normative. • Ricerca e
Consultazione: - Area dedicata LA ricerca semplice e avanzata di documenti e fascicoli, con possibilità di ricerca full-text e per metadati
E stata, quindi, accertata una corrispondenza praticamente identica tra i programmi forniti e quelli pattuiti e, dunque, la corretta esecuzione delle prestazioni – inerenti appunto LA fornitura informatica- di cui LA fattura FU_22_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva .
Occorre precisare che detto importo , a dispetto della dizione sintetica della fattura FU_22_011 che sembra riferirsi anche LA formazione – attiene invece al 40% della fornitura come si evince chiaramente dal riferimento all'ordine del 22.10.20, che riguarda la fornitura di software;
per converso, la fattura n 22 010 attiene LA formazione , riferendosi all'ordine DED-FAC009576 del
15/10/2020 del 15.10, che riguarda proprio l'attività formativa.
Non colgono nel segno le censure svolte dal CTP di parte opponete alle conclusioni cui è pervenuto il TU .
Nella specie il tecnico della opponente ha lamentato :
- L'erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal TU ( La prima osservazione che lo scrivente adduce è che di questa comparazione non possiamo avere contezza, dato che non è stato condiviso con le parti il materiale prodotto presso . Massima fiducia nel TU, ma CP_1 certamente sarebbe stato auspicabile poter operare il confronto anche in autonomia. La seconda osservazione è che, in ogni caso, che il confronto tra il materiale depositato e quello presente sul server abbia esito positivo o meno, cambia poco in merito LA validità dei file prodotti, CP_1 dato che il TU ha confrontato dei file prodotti da con dei file in possesso di , file CP_1 CP_1 questi di cui non vi è alcuna contezza circa integrità o datazione. Proprio in merito LA datazione, da quel poco che è in possesso allo scrivente (cioè il file archivio con i sorgenti dell'App “dnp-
5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip” prodotto da controparte in Giudizio) emerge un particolare di assoluto rilievo: la datazione di tutti i file contenuti nell'archivio risale al 29 ottobre
2021. Ovviamente tale data potrebbe configurare la creazione dell'archivio, ma poco importa: non vi è alcuna evidenza della data di creazione dei file, che potrebbe benissimo essere prossima al 29
7 ottobre 2021 Se si considera che la causa ha come punti di riferimento le due PEC del 2 febbraio
2021 e 12 febbraio 2021 (Doc. 7 e Doc. 7 allegati all'Atto di Citazione in Opposizione al Decreto
Ingiuntivo di del 23 maggio 2023) è evidente che un codice di fine ottobre 2021 potrebbe Pt_1 rappresentare una situazione non conforme con quanto lamentato da e quindi il TU in Pt_1 sostanza potrebbe trovarsi a valutare un codice successivo ai fatti di causa. La comparazione con i file presenti sul server , tra l'altro, non garantisce nulla di più relativamente alle date, CP_1 quindi rimane incerta la datazione del materiale prodotto da che non è stata in grado di CP_1 provare a quando risale tale codice sorgente, rendendo quindi la comparazione a sua volta incerta);
- L'omessa valutazione dei vizi indicati nel doc 7 allegato LA seconda Memoria di Pt_1 ex Art 171 Ter ( sono, nel fascicolo di causa allegati da , alcuni documenti dell'agosto CP_1
2020 che contengono precisi riferimenti alle singole caratteristiche che avrebbero dovuto essere implementate: 1) Il Doc. 1 “01_-_Offerta_prodotti_Arancia.pdf” (Gara ARNAS
[...]
AL del 7 agosto 2020) allegato LA seconda Memoria di Arancia ex Art Controparte_3
171 Ter;
2) Il Doc. 2 “02_-_Allegato_tecnico_ARA_AT_200807_AFE_DED_ARNAS.pdf”
(Allegato Tecnico del 7 agosto 2020) allegato LA seconda Memoria di ex Art 171 Ter;
Vi CP_1
è poi un documento, sempre presente nel fascicolo ma allegato da che indica quali sono le Pt_1 difformità rilevate LA data del 17 novembre 2021 e contestate ad : 3) Doc 7 allegato LA CP_1 seconda Memoria di ex Art 171 Ter;
Tale documento precisa come – LA data del 17 Pt_1 novembre 2021 – il codice non era ancora conforme alle specifiche contrattualizzate a fine 2021, specificando dettagliatamente le difformità. Nella PEC del 17 novembre 2021 avente oggetto
“Rilievo di non conformità sistema Gestione Documentale” inviata da parte del Civico di Cristina
LL vengono infatti evidenziate le seguenti difformità, che si chiede cortesemente al TU di verificare nel codice prodotto da e che si riportano qui di seguito così come presenti nel CP_1 documento Doc 7 allegato LA 2° Mem. Ex art. 171 ter cpc di agli atti del fascicolo: 1) Pt_1
Gestione Documentale prodotto fornito ed instLAto risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato EasyDoc;
b) gli utenti autorizzati non possono creare classi documentali ad hoc
(es.: reclami, fatture, contratti, progetti, gare, ecc.) a caldo (senza la necessità di riavviare il sistema) attraverso la definizione di metadati descrittivi e relative regole di validazione;
c) il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente); d) il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri;
e) non è previsto il Riconoscimento OCR ed indicizzazione automatica dei contenuti su tutti i
8 documenti inseriti nel modulo;
f) non risulta possibile creare nuove classi documentali a caldo con regole di validazione definite ad hoc sulla base delle proprie esigenze;
g) non risulta possibile effettuare operazioni base CRUD (crea, leggi, modifica, elimina) su documenti e fascicoli;
h) impossibilità di accesso e modifica dei metadati associati alle classi documentali;
i) non consente di effettuare operazioni sui documenti quali spostamento, copia, inoltro, assegnazione metadati e voci di titolari o e creazione ed avviamento di workflow.; j) non è possibile la gestione delle regole di inoltro per l'assegnazione di documenti (o fascicoli) ad Uffici o singoli utenti (in base all'organigramma dell'Ente) e per il passaggio tra le unità organizzative;
k) impossibilità di condivisione di fascicoli o singoli documenti ad altre strutture e utenti con definizione delle regole di accesso (es. lettura, scrittura, ecc.); l) impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi. 2) Gestione Protocollo: a) annullamento di un protocollo in piena tracciabilità e nel rispetto della normativa vigente;
b) caricamento contestualmente LA protocollazione del documento scannerizzato oppure caricamento del documento in un secondo momento;
c) Inoltro dei documenti in ingresso ed uscita alle preposte strutture tramite configurazione di regole basate sul titolari di classificazione;
d) disposizione della funzionalità 'duplica protocollo' attraverso la quale è possibile creare un nuovo protocollo duplicando i dati della registrazione di protocollo che si intende replicare (a meno del campo destinatario); e) possibilità di creare e modificare una lista predefinita di oggetti da cui attingere all'atto della protocollazione (oggettario); 3) Workflow processing: a) il modulo di
Workflow processing non consente la definizione di workflow personalizzabili in base al numero di partecipanti e sulla base del sistema di approvazione prescelto: firma debole o firma digitale (con possibilità di utilizzare dispositivi di firma di tutte le Certification Authority sia per firme “remote” che apposte con “dispositivi tradizionali”, come smart card, ecc.); b) l'utente che da inizio ad un workflow non ha la facoltà di scegliere workflow pre-configurati: Workflow ratifica/approva semplice. E' il workflow più semplice da avviare e consente all'utente autorizzato di selezionare il primo destinatario, la modalità di approvazione (firma forte o debole) ed il file su cui verrà avviato il processo;
Workflow ratifica/approva di gruppo. E' il workflow ideale per gestire una collaborazione a più mani su un medesimo documento. L'utente che avvia il processo seleziona
l'elenco dei partecipanti e carica il documento, sarà cura del sistema notificare l'avvio del processo, l'aggiornamento dei documenti, ecc.; workflow ratifica / approva predefinito. E' il workflow perfetto per gestire quei processi di lavorazione in cui è noto a priori l'elenco dei partecipanti;
c) il sistema inoltre non dispone di un cruscotto di controllo dove ogni utente può monitorare e prendere visione in tempo reale dello stato dei workflow suddivisi in: “Workflow
9 creati da me” e “Workflow a cui partecipo” e “Compiti”; d) il modulo non dispone di workflow specifici relativi all'approvazione dei processi di approvvigionamento e di gestione logistica;
e) il modulo non dispone di un sistema di notifiche interne, grazie al quale i partecipanti di un workflow vengono informati via e-mail, dello stato di avanzamento dello stesso;
4) Procedimenti amministrativi: a) il prodotto fornito ed instLAto risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato EasyPad;
b) il modulo non dispone di un word processor interno per la definizione degli atti c) impossibilità da parte dell'utente di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento all'interno dell'iter procedurale definito e in base alle competenze assegnate;
tracciare le varie versioni, identificare le note e apportate modifiche dai diversi autori in modo da controllare e gestire il flusso di informazioni legate LA loro produzione;
e) ottemperare ai termini per l'esercizio del diritto di accesso al fine di salvaguardare il segreto di ufficio e mantenere la riservatezza su determinati atti e informazioni;
5) Modulo Amministrazione trasparente: a) il modulo non permette di gestire lo stato matricolare attraverso l'inserimento delle informazioni previste D.L 33/2013 relativamente al personale ed ai dirigenti (dichiarazioni di non inconferibilità
e non incompatibilità, dichiarazioni reddituali e patrimoniali, CV). Si precisa che buona parte delle problematiche di cui sopra, indicate espressamente nel Doc 7 allegato LA 2° Mem. Ex art. 171 ter cpc di sono riferite a caratteristiche contrattualizzate nell'Allegato Tecnico Doc. 2 Pt_1
(allegato tecnico del 07.08.2020) citato espressamente nel quesito, quindi la loro verifica rientra pienamente nel perimetro dell'incarico posto dal Giudice al TU. Per fare un esempio, il punto 1.c
“il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente)”, 1.l
“impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi.” e il punto 1.d “il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri” trovano riscontro nell'Allegato Tecnico tra le caratteristiche che avrebbero dovuto essere fornite nel sistema di Gestione Documentale
L'analisi qualitativa svolta dal TU invece, di cui si riporta il breve resoconto prodotto nella relazione tecnica,non pare aver coperto questi aspetti (che andrebbero puntualmente verificati) come si evince dall'estratto della relazione di bozza di TU che si riporta qui di seguito e che copre una verifica qualitativa sulle macro categorie e non sulle singole caratteristiche contrattualizzate: Tra l'altro, come si è dimostrato sopra e come ancora riproducibile, in realtà la gestione documentale al link messo a disposizione da controparte pare bloccarsi con un errore
10 appena si tenta di caricare un documento da gestire, quindi non è stato possibile allo stato testarne il funzionamento”);
- la mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa ( Infine, l'ultimo punto che si contesta al TU è quello relativo all'amministrazione trasparente, aggiunto nella bozza condivisa con CTP e legali inviata via PEC e mai discussa in alcun incontro peritale. L'indirizzo
“wpdemo. it/wpdemo” citato dal TU come “messo a disposizione da ” non CP_4 Parte_6 era mai stato esaminato né menzionato prima della bozza, non è presente negli atti ma soprattutto tale portale non pare essere presente nel codice sorgente prodotto da controparte e presente agli atti del fascicolo. Questo significa che tale elemento pare essere stato dato in valutazione al TU fuori dal contraddittorio, fuori dal fascicolo e fuori dai codici sorgenti prodotti da ). CP_1
Orbene, quanto al primo profilo (erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal TU) , il
Consulente ha condivisibilmente chiarito che “ La comparazione tra il codice sorgente fornito da
e quello instLAto sui server di AR Civico è stata regolarmente eseguita. Sono stati CP_1 acquisiti e confrontati gli archivi pertinenti, ovvero: - "webapps.zip" contenente la cartella
"webapps" del server virtuale ospitato presso . - "dnp-arnas_2.zip" contenente la cartella CP_1
"dnp-arnas_2" del medesimo server. La cartella “dnparnas_ 2” contiene i codici sorgente della procedura DNP, sviluppata dLA società . Questo insieme di file rappresenta una Parte_6 copia esatta dei sorgenti attualmente in uso presso l'ARNAS Civico. - "dnp-
" fornito da in giudizio. Il confronto ha CodiceFiscale_1 CP_1 evidenziato una corrispondenza tra i file analizzati, con alcune differenze di minima influenza.
L'osservazione sulla presunta incertezza della datazione del codice sorgente non può essere ritenuta rilevante ai fini della validità della comparazione. La data di creazione dell'archivio del 29 ottobre 2021 non implica necessariamente che i file siano stati generati in tale data, ma solo che sono stati archiviati in quel momento. Inoltre, non vi sono evidenze che dimostrino che il codice fosse differente da quello operativo nel periodo oggetto di causa. L'analisi comparativa ha confermato la coerenza tra il codice instLAto sui server e quello fornito in giudizio.
Quanto al punto tre - mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa - il ctu ha poi esaustivamente rilevato che “ L'osservazione relativa all'inserimento nella relazione di un ambiente di test non discusso negli incontri peritali è stata considerata LA luce dei materiali effettivamente prodotti e resi disponibili per la verifica. Inoltre, per garantire un'adeguata valutazione delle funzionalità, è stato messo a disposizione un ambiente di test, permettendo così di eseguire le opportune verifiche.
Si precisa, inoltre, che la valutazione dell'instLAzione del software non rientrava nel quesito
11 principale, pertanto la sua menzione non incide sulla validità delle verifiche effettuate. Per quanto riguarda il modulo “Amministrazione Trasparente”, è stato riportato e analizzato quanto indicato nell'ambiente fornito da , al fine di effettuare una valutazione qualitativa approfondita Parte_6 nei tempi disponibili.
In ordine LA censura inerente all'omessa considerazione dei difetti del software occorre rilevare come i vizi indicati dal CTP non sono stati mai allegati nei termini previsti per le preclusioni assertive ( 171 ter n 1 cpc) Né a tale carenza di allegazione potrebbe supplirsi a mezzo delle prove orali e del richiamo al doc 7 ( pec AR) , che è stato depositato con la memoria ex art 171 ter n 2 cpc e, dunque, a preclusioni assertive già maturate .
In proposito occorre ricordare che, come è noto, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa - richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.- o dell'eccezione – richiesto dall'art 167 cpc - va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n. 24607/2017) Questi principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda– così come per l'eccezione - esige sempre che le parti indichino ore espressamente i fatti materiali posti a fondamento delle e domande o eccezioni (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sicchè, in mancanza di compiuta e specifica allegazione dei fatti, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Sez. 3,
Sentenza n. 7115 del 21/03/2013) .
Per le stesse ragioni, l'evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso il sollecitato richiamo del TU sul punto, che avrebbe assunto connotati esplorativi.
Sicchè correttamente il TU non ha approfondito la questione relativa ai presunti difetti dei software avendo adottato un “ metodo per la verifica delle funzionalità coerente con i quesiti”.
Tale metodo , si ribadisce, ha consentito , attraverso il riscontro della presenza delle voci di menu e delle interfacce e, dunque, attraverso una analisi qualitativa , la conformità tra la fornitura resa e quella pattuita ( cfr chiarimenti ctu “in relazione alle funzionalità ritenute non conformi, si precisa che sono state effettuate le opportune verifiche, rilevando la corrispondenza del codice con quanto instLAto sui server. L'assenza di alcune funzionalità, se confermata, non inficia la corrispondenza del codice sorgente rispetto LA versione in uso al momento delle verifiche. Inoltre, occorre fare anche riferimento al punto 3.1.1 dell'Allegato Tecnico del 7.8.2020 dove si esplicitano i requisiti non soddisfatti delle funzionalità offerte rispetto alle richieste di A titolo di esempio, le Pt_1
12 funzionalità di OCR vengono demandate allo scanner se il dispositivo lo consente. Si precisa che al momento del sopralluogo presso i locali di ARNAS Civico del 22.4.2024 si è verificato solo
l'utilizzo della procedura DNP gestione documentale da parte degli uffici preposti.
Occorre , per completezza, evidenziare , che il documento 7 allegato LA memoria ex art 171 ter n 2 dell'opponente , citato dal CTP, è una denuncia dei vizi effettuata dLA IO Appaltante AR LA , dLA quale non si ricava affatto la riconducibilità dei difetti lamentati all'attività Pt_1 facente capo LA piuttosto che a quella direttamente facente capo LA CP_1 Pt_1
Risulta, quindi ,provato il corretto adempimento della fornitura informatica e dunque anche della prestazione relativa LA fattura FU_22_011 ( che come detto, attiene LA fornitura software e non LA formazione); per altro dLA verifiche effettuate dal CTu risulta smentita l'affermazione secondo cui “ il software di gestione workflow documentale (atti amministrativi) non sarebbe stato instLAto.
Il corretto adempimento della fornitura trova, per altro, conferma anche nelle dichiarazioni del teste
, il quale ha confermato che: in data 25.10.2021, terminato positivamente il periodo Tes_1 formativo, il software, dopo averne testato il funzionamento, veniva rilasciato in produzione on promise presso l'infrastruttura informatica di AR. Ricordo che il primo modulo rilasciato fu sistema protocollo informatico - per il quale la formazione venne fatta prima e poi il modulo fu via via implementato di funzionalità . La formazione di ottobre riguardava queste successive implementazioni. Cap 13 confermo anche se non ricordo il giorno preciso ( cfr anche dep.
“cap 13 . : CONFERMO e ricordo che noi mandammo una mail a e AR di Tes_2 Pt_1 avvenuto rilascio in ambiente di produzione dell'applicativo omisiss la attività di formazione fu svolta” prima del rilascio anche al fin di porre rimedio ad eventuali osservazioni del cliente al momento delle prove di utilizzo;
non vi furono però alcun osservazioni, almeno rivolte a me anzi
l'allora direttore amministrativo di AR al termine dell'attività di formazione manifestò un positivo riscontro delle attività)
In ordine LA quantificazione dell'importo dovuto, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dLA difesa della il CTu non ha espresso un giudizio di congruità del prezzo, Pt_1 che è quello contrattualmente pattuito , ma di congruità dell'importo rispetto LA prestazione resa, indicata nella fattura nel 40% del totale.
Per altro il pagamento del 40% per la fornitura era espressamente previsto nell'offerta accettata da che prevedeva la fatturazione secondo le seguenti modalità : : Pt_1
Fase 1:
Licenze d'uso (€ 27.500,00) e servizi professionali (€ 18.800,00):
• 40% all'ordine;
13 • 40 % al completamento delle attività di formazione e affiancamento/training on the job;
• 20% al al superamento del Collaudo.
Framework di funzionalità aggiuntive LA Piattaforma base (€ 72.000,00):
• 40% all'ordine;
• 40% all'instLAzione per il “pronti al collaudo”;
• 20% al superamento del Collaudo
Sicchè corretta è la fatturazione nella misura del 40% , essendo stata completata, per quanto appresso si dirà, l'attività di formazione e affiancamento/training on the job, mentre è irrilevante il mancato collaudo, che avrebbe determinato solo il diritto al pagamento dell'ulteriore 20% .
Deve ritenersi del pari provato l'adempiemmo della prestazione relativa LA attività di formazione.
Dalle prove orali assunte sul punto è, infatti, emerso il puntuale svolgimento dell'attività di formazione nei giorni indicati nell'allegato n. 12 di parte opposta.
Nel dettaglio , , dipendente della sino al marzo 2024 – della cui Testimone_3 CP_1 attendibilità non vi è ragione di dubitare, posto che egli ha ormai cessato l'attività lavorativa alle dipendenze della società opposta ( da marzo 2024 fin a gennaio 2025 sono stato dipendente di
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello e da gennaio 2025 ad oggi lavoro alle dipendenze della
Regione Siciliana) ha affermato:
- di avere rivestito la qualifica di project manager della fornitura del programma di gestione documentale e protocollo informatico e atti amministrativi in relazione all'appalto in cui il cliente e finale era AR Civico, nel contesto del quale egli si era occupato del coordinamento di tutte le attività inerenti LA predetta fornitura;
dLA formazioni degli utenti sino LA configurazione del sistema, operando , anche nella qualità di formatore all'attività di formazione e di training on the job con i dipendenti del cliente finale;
- che l'attività di formazione aveva avuto luogo presso i locali di AR nel mese di ottobre e era durata circa 10 gg;
- egli, LA fine di ogni giornata lavorativa, aveva sottoscritto i verbali di formazione dove veniva riassunta l'attività formativa svolta;
detti verbali – che venivano esibiti al teste e che egli riconosceva ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali;
sono quelli a cui prima mi riferivo e li ho formati io) CP_1 erano soprattutto funzionali a rendicontare a le attività erogate ed erano stati sottoscritti CP_2
Par anche da , che era il dirigente dell'unità operativa dei sistemi di AR;
Per_1
- gli incontri formativi erano diretti ad illustrare le funzionalità dell'applicativo sia dal punto di vista teorico che pratico e consistevano “ in una fase di esercitazione pratica con un applicativo demo cioè un sistema che replicava esattamente quello che poi avremmo dovuto instLAre;
si
14 trattava di un unico applicativo con diverse macro aree quindi l'attività formativa ha riguardato tutte le macroaree ovvero atti amministrativi DNP, gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive.
Il teste, , all'epoca dei fatti dipendente della OS SU , una società affilata Testimone_4
a ( ed oggi dipendente di una diversa società ha reso dichiarazioni del tutto CP_1 Parte_7 convergenti con quelle del , con il quale egli aveva lavorato , nell'ambito dell'appalto per Tes_1 cui è causa , “ supportandolo nella attività di formazione e nella gestione in generale di tutto il progetto”.
Nello specifico , il teste ha precisato:
- di avere preso parte in prima persona a detta attività formativa , attestata dai verbali - che egli ha riconosciuto ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali;
sono quelli a cui prima mi riferivo e li ha firmati per comodità solo mai io li hi predisposti insieme UI ) - da lui stesso redatti giorno per Tes_1 giorno e sottoscritti da tutti i partecipanti e dal , rup e responsabile lato AR dl servizio Per_1
Part
;
- che l 'attività aveva ad oggetto il funzionamento del software anche tramite demo ovvero tramite esercitazioni pratiche ( : le attività di formazione e esercitazione a cui ,mi riferivo hanno avuto ad oggetto i software atti amministrativi DNP, gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive.
Per converso, il teste citato dLA a prova contraria a nulla ha saputo riferire sull'attività di Pt_1 formazione oggetto di contesa essendosi limitato ad affermare di ricordare e fosse stata “svolta o meno l'attività di formazione , precisando che era stata certamente svolta quella relativa al modulo protocollo.
In definitiva , è stata raggiunta la prova anche del corretto espletamento dell'attività di formazione e, dunque, della debenza della somma di cui LA fattura n 8000 relativo al canone di assistenza e manutenzione annualmente anticipato per la fase 2:.
Tuttavia , sebbene l'istruttoria abbia confermato la debenza delle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del monitorio , il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo in parte condivisibili le censure dell'opponente in ordine al doppio conteggio di una quota di interessi
Invero, il giudice ha, dapprima, riconosciuto la somma di euro 60.522,66 comprensiva degli interessi al tasso di cui all'art. 5 l dgl 231/01 ( per euro 2.206,66 sulla sorte) - dLA scadenza del termine di pagamento (1.5.22) LA data di redazione del ricorso- e, successivamente, ha pure riconosciuto gli stessi interessi non già dLA data di deposito del ricorso ma dLA scadenza riportata
15 in fattura , con duplicazione della quota di interessi relativi al periodo corrente dLA data di emissione della fattura sino al soddisfo.
Corretta è invece il tasso applicato sia in quanto richiamato nell'ordine di acquisto della Pt_1 sia in quanto viene in rilievo una transazione commerciale .
Di modo che l'opposta ha diritto al pagamento della somma 58.316,00 ( iva compresa) oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 d.lsg 231/2002 dal 1.5.22 ( 90 gg dLA ricezione della fattura ) al soddisfo
******
Per le medesime ragioni – assenza della allegata condotta inadempiente della – va CP_1 rigettata la domanda di restituzione della somma corrisposta “ per il software documentale mai attivato” pari . € 39.800,00 e di risarcimento dei danni.
Le spese di lite . paria euro 14.103 , liquidate secondo i parametri medi scaglione da 52.001 a
260.000 - vanno poste a carico di risultata comunque soccombete rispetto LA domanda Pt_1 di adempimento.
Quanto alle spese del monitorio ( euro 2.242) - giova ricordare che , secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
Orbene proprio l'esito complessivo del giudizio – conclusosi con il riconoscimento del credito di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello azionato in via monitoria, impone di porre a carico dell'opponente anche le spese del monitorio.
PQM
Il Tribunale di AL – sezione terza civile – definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo n. D1698/2023 ;
Condanna a pagare in favore di Parte_3 Controparte_1 la somma di euro 58.316,00 ( iva compresa), oltre a interessi al tasso di cui all'art
[...]
5 . dlg 231/01 dal 1.5.22 ( 90 gg dLA ricezione della fattura ) al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1 delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che liquida in euro 407 per
[...] esborsi e in complessivi euro 16.345,00 per compensi, oltre a spese generali ( 15%) iva e cpa nella misura d legge
16 Pone definitivamente le spese di TU a carico della Parte_1
AL il 28.11.25 Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dLA L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di AL , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cristina
Denaro, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato, a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110 /2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, con sede in Firenze via Di Collodi n.6/c – CF= ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv . Parte_2
con studio in Prato viale Montegrappa n.116, opponente
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vivona, presso il cui studio in Alcamo nel Viale Europa nr. 159, è elettivamente domiciliata
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1698/2023 (RG 5302/2023 - Ing. n.– All.1) , notificato in data 6/04/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della società
[...]
( da ora ) della somma di euro € 60.522,66 ( Controparte_1 Parte_4
1 di cui: - € 47.800,00= relativi alle fatture n. FU_22_010 del 31/01/2022 di € 8.000,00, n.
FU_22_011 del 31/01/2022 di € 39.800,00m € 10.516,00= iva sulle suddette fatture – ed €
2.206,66= per interessi ) , asseritamente dovuti quale corrispettivo per fornitura di servizi informatici resi dLA società opposta nell'ambito di un più ampio appalto indetto ARNAS
Ospedale Civico di Cristina LL AL ( appalto che essa si era aggiudicato) . CP_2
In particolare, parte opponente ha esposto che:
- essa aveva sottoscritto con AR un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione dell'esistente sistema informativo ospedaliero in dotazione all'azienda attraverso la fornitura di un nuovo sistema integrato comprendente, oltre LA fornitura in licenza d'uso della suite applicativa e completa, anche di servizi per una durata non inferiore a cinque anni rinnovabili per altri quattro;
- la nell'ambito di tale più ampio appalto, si era obbligata ad assicurare la fornitura CP_1 relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico;
b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale
(atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione;
- il software per la gestione del protocollo informatico era stato regolarmente fornito sicché,
a seguito di emissione, in data 24 gennaio 2020, di un SAL a conferma dell'avvio del medesimo software, la fornitura era stata pagata mediante corresponsione di una somma pari al 40% del costo totale relativo LA gestione documentale e successivo framework ( pari ad € 99.500,00= iva esclusa,);
- per converso, la fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro
(workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento aveva sin dal principio presentato alcuni problemi, mai risolti dLA società nonostante le numerose CP_1 sollecitazioni;
- per ovviare a tali difetti , che rendevano il programma inidoneo a far fronte alle esigenze del committente AR- essa si era dovuta rivolgere ad altro fornitore per completare la fornitura, al fine di evitare l'annullamento dell'intera commessa, minacciata da
[...]
, secondo l'assunto della società opponente: Pt_5
- nulla era dovuto LA società in relazione alle fatture poste a fondamento della Parte_4 ingiunzione , che erano relative a prestazioni mai rese o rese in modo viziato ( non avendo risolto i problemi a cui gli interventi erano finalizzati) ;
- la , anzi , doveva restituire la somma € 39.800,00 oltre iva, corrisposta per il CP_1 software documentale mai attivato nonché risarcire i danni subiti a seguito della mancata attivazione del sistema gestione documentale e atti amministrativi.
2 Infine, la ha rilevato l' erronea determinazione degli interessi, avendo il giudice del Pt_1 monitorio , liquidato la somma di euro 60.522,66 , che era già comprensiva di interessi e su tale somma ulteriormente riconosciuto gli interessi, per altro al tasso di cui all'art 5 d. lgs 231/01 in luogo del tasso convenzionale
Sulla base di tali premesse, parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - Ing. n.1698/ 2023), stante la divergenza tra il chiesto ed il concesso relativamente agli interessi richiesti/concessi in quanto i primi già ricompresi nella condanna, nonché riconosciuti “ultra petita”, come specificato in narrativa.
- previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - Ing. n.1698/2023), accertati i fatti di cui LA narrativa e l'inadempimento da parte di delle proprie obbligazioni Parte_6 di cui al contratto relativo LA fornitura della gestione documentale e atti amministrativi di cui LA fornitura di cui LA proposta del 7/08/2020 (e conseguenti servizi professionali risultati senza successo), oggetto delle fatture di cui all'ingiunzione, dichiarare che niente è più dovuto LA convenuta opposta in forza di detto contratto.
A titolo di domanda riconvenzionale che espressamente si propone, voglia il Giudice adito condannare in persona del legale rappre-sentante pro tempore, LA restituzione di Parte_6 tutta o parte della somma paga-ta per la fornitura della gestione documentale e atti amministrativi, non-ché al risarcimento dei danni subiti da , ed in particolare degli eventuali Parte_1 maggiori costi sostenuti per la consegna della commissione a ARNAS, somme tutte che saranno dimostrate e/o risulteranno anche attraverso apposita perizia o altrimenti ritenute equitativamente dal Giudice.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa
Con comparsa di risposta del 12.9.23 si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto Parte_4 dell'opposizione, tenuto conto, in primo luogo, della genericità delle allegazioni e delle contestazioni mosse con riguardo al credito azionato in via monitoria e a quelle poste a fondamento della domanda riconvenzionale e , in ogni caso, in considerazione dell'assenza di una condotta inadempiente, avendo essa sempre riscontrato le richieste della committente, spesso eccedenti l'oggetto della fornitura.
A tal fine, parte opposta ha rappresentato che :
- in data 07.08.2020 essa aveva formulato a una prima offerta commerciale Pt_1
ARA_DO_200807_PTR_DED_ARNAS e relativo allegato tecnico
ARA_AT_200807_AFE_DED_ARNAS), in riscontro LA quale la società odierna opponente, in data 15/10/2020 ed in data 22/10/2020 aveva ordinato il software DNP, il Framework di funzionalità aggiuntiva LA piattaforme base, ed i servizi di instLAzione e configurazione dei
3 moduli con giornate di formazione ed affiancamento (cfr. ordine d'acquisto DED-FAC009576-1 del
15-10-20; e ordine d'acquisto DED-FAC009638-1 del 22-10-20);
- nel corso della realizzazione di tali servizi, dovendosi il programma adattare LA strumentazione in uso ad AR, era imprescindibile la partecipazione e collaborazione del committente finale, il quale, per converso, non solo non aveva prestato la necessaria collaborazione, omettendo di comunicare dati tecnici o di consentire l'accesso a determinate macchine, ma aveva pure chiesto continue implementazioni del programma ordinato con funzionalità aggiuntive che non erano oggetto della commissione;
- tale condotta aveva ritardato la consegna dei programmi e aveva indotto le parti a stipulare un documento (denominato “SIO_Assessment_ToBe_Gestione Workflow Documentale_v-5-
0_20210421”.) con cui si era specificato il perimetro e le caratteristiche tecniche dell'applicativo richiesto;
- sulla base di tale documento, il software commissionato veniva, quindi, completato;
il rilascio in produzione del programma era stato preceduto dLA propedeutica fase rappresentata dallo svolgimento di incontri formativi con i dipendenti del cliente finale ( tutti regolarmente svoltisi) ;
- infine, in data 25.10.2021, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.
Sulla base di tali premesse , la società opposta ha dedotto che le iniziali criticità erano state puntualmente superate attraverso gli interventi successivi svolti dai propri tecnici tanto che , in data
25.10.2021, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.
Ed ancora, parte opposta ha rilevato la piena correttezza del calcolo degli interessi oggetto del decreto ingiuntivo opposto richiamando, a tal fine, l'ordine nr. DED- FAC009638- 1 del
22.10.2020, sottoscritto da entrambe le parti, in forza del quale le parti avevano convenuto , in conformità a quanto consentito dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 231/2002 n. 231 (…) che il pagamento delle fatture sarebbe avvenuto a novanta giorni dLA data di ricevimento della fattura.
Infine , parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, stante l' assoluta genericità delle allegazioni poste a fondamento della stessa .
La causa , istruita a mezzo prova orale e TU tecnica, all'udienza del è stata assunta in decisione
IN via preliminare occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001 n.13533).
4 L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472 – cfr anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del
04/01/2019 “ In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento).
Ciò precisato , occorre premettere in punto di fatto che :
- è incontestato, oltre che documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico;
b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione;
- è incontestato il mancato pagamento delle fatture oggetto del monitoro ovvero: la fattura
FU_22_010 dell'importo imponibile di euro 8.000,00, oltre iva e la fattura FU_22_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva, che attengono : la prima all'attività di
InstLAzione e configurazione moduli software on-premise - Analisi processi / workflow specifici -
Formazione in aula utenti finali (specialista senior) - Affiancamento / trainin on the job utenti finali
(Specialista senior) relative LA fornitura del nuovo sistema informativo Ospedaliero Integrato –
Modulo gestione documentale e flussi (workflow), gestione iter procedimenti amministrativi, amministrazione trasparente e albo del cliente finale, di cui Ordine d'acquisto DED-FAC009576-1
(ARNAS CIVICO) del 15/10/2020 ; la seconda l'attività di fornitura dei Software DNP –Fase 1, comprensivo delle: Licenze d'uso per il Cliente Finale;
dei Moduli Software – Piattaforma Base;
Software Gestione Documentale e Gestione flussi/Workflow documentali inclusa Console di
Amministrazione); Software Procedimenti Amministrativi;
• Software middleware d'integrazione
Portale Trasparenza;
Software middleware d'integrazione Albo dell'Ente; Licenza d'uso modulo
Software Protocollo informatico;
SWTERZ Framework di funzionalità aggiuntive LA Piattaforma base: Framework Gestione Documentale Integrato LA componente di Interoperabilità e di
Repository), di cui all' Ordine d'acquisto DED-FAC009638-1 del 22/10/2020;
Sicché risultano certamente provati il titolo e il mancato pagamento delle somme integranti il corrispettivo delle fatture poste a fondamento del monitorio.
5 Parte opponente, infatti, non ha contestato il mancato pagamento ma si è limitata a eccepire, invero genericamente, l'inadempimento del contratto, rilevando l'esistenza di problemi nella fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento ( cfr pag. 5 atto di opposizione “ I problemi sorsero e non sono mai stati risolti per la parte di fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento, tanto che non si è mai conclusa. Il software relativo a tali funzioni, infatti, presentava numerose problema-tiche per adeguarsi alle necessità di ARNAS, che non lo ha mai ritenuto idoneo ed il suo sviluppo anche attraverso il framework di funzionalità aggiuntive è andato enormemente a rilento e non si è mai concluso; pag. 2 memoria ex art 171 ter n 1 “ non è riuscita a risolvere i Parte_4 problemi denunciati dal cliente finale relativamente LA fornitura della gestione workflow documentale (atti amministrativi), precisando altresì che il mancato completo adempimento delle obbligazioni da parte di ). Parte_4
L'assoluta genericità delle allegazioni poste a supporto dell'eccezione di inadempimento sollevata dLA costituisce motivo già da solo sufficiente per il rigetto di detta eccezione e la Pt_1 conferma del d.i. opposto ( cfr tra tante Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018
“L'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione) .
In ogni caso, parte opposta ha, in positivo, dimostrato, a mezzo TU prova orale, di avere correttamente adempiuto le obbligazioni contrattuali sia con riguardo LA fornitura che LA formazione.
Sotto tale ultimo aspetto il nominato TU ha chiarito che :
Il software DNP -Documentale No Problem- risulta regolarmente instLAto presso i server di
ARNAS Civico e attualmente in uso. L'analisi dei codici sorgente di quanto al momento instLAto con il codice sorgente depositato con l'allegato al nr. 14 della memoria Memoria_171_ter_n_3 rileva una corrispondenza praticamente identica. L'analisi qualitativa della procedura DNP perviene ai seguenti risultati: • Gestione Documentale: - Supporto per documenti digitali e cartacei, protocollati e non, con memorizzazione in formato conforme LA normativa. - Scansione e gestione di metadati per la classificazione e indicizzazione personalizzabile dei documenti. -
Funzionalità di anteprima, stampa, allegati, versioning e gestione dello storico delle operazioni. -
Ricerca avanzata basata su metadati e testo completo, con ordinamento e stampe in Excel o PDF. -
Scadenzario per documenti urgenti e pacchetti di versamento per la conservazione digitale. •
Gestione dei Fascicoli Digitali: Creazione di fascicoli digitali che possono includere documenti
6 protocollati e non, con associazione a fascicoli cartacei tramite metadati specifici. - Funzioni di classificazione, ordinamento, gestione delle scadenze e chiusura dei fascicoli. - Ricerche avanzate per fascicoli e storico delle operazioni, con stampa in vari formati. • Workflow Documentale: -
Infrastruttura di gestione dei processi aziendali tramite workflow integrato basato su Activiti BPM.
- Funzioni per assegnare documenti e fascicoli agli utenti, monitorare lo stato dei documenti nel flusso e registrare tutte le operazioni. - Sistema di notifiche interne e workflow preconfigurati. •
Firma Digitale e Marca Temporale: - Firma digitale e marcatura temporale tramite certificati remoti, con autenticazione tramite OTP o app mobile, conforme alle normative. • Ricerca e
Consultazione: - Area dedicata LA ricerca semplice e avanzata di documenti e fascicoli, con possibilità di ricerca full-text e per metadati
E stata, quindi, accertata una corrispondenza praticamente identica tra i programmi forniti e quelli pattuiti e, dunque, la corretta esecuzione delle prestazioni – inerenti appunto LA fornitura informatica- di cui LA fattura FU_22_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva .
Occorre precisare che detto importo , a dispetto della dizione sintetica della fattura FU_22_011 che sembra riferirsi anche LA formazione – attiene invece al 40% della fornitura come si evince chiaramente dal riferimento all'ordine del 22.10.20, che riguarda la fornitura di software;
per converso, la fattura n 22 010 attiene LA formazione , riferendosi all'ordine DED-FAC009576 del
15/10/2020 del 15.10, che riguarda proprio l'attività formativa.
Non colgono nel segno le censure svolte dal CTP di parte opponete alle conclusioni cui è pervenuto il TU .
Nella specie il tecnico della opponente ha lamentato :
- L'erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal TU ( La prima osservazione che lo scrivente adduce è che di questa comparazione non possiamo avere contezza, dato che non è stato condiviso con le parti il materiale prodotto presso . Massima fiducia nel TU, ma CP_1 certamente sarebbe stato auspicabile poter operare il confronto anche in autonomia. La seconda osservazione è che, in ogni caso, che il confronto tra il materiale depositato e quello presente sul server abbia esito positivo o meno, cambia poco in merito LA validità dei file prodotti, CP_1 dato che il TU ha confrontato dei file prodotti da con dei file in possesso di , file CP_1 CP_1 questi di cui non vi è alcuna contezza circa integrità o datazione. Proprio in merito LA datazione, da quel poco che è in possesso allo scrivente (cioè il file archivio con i sorgenti dell'App “dnp-
5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip” prodotto da controparte in Giudizio) emerge un particolare di assoluto rilievo: la datazione di tutti i file contenuti nell'archivio risale al 29 ottobre
2021. Ovviamente tale data potrebbe configurare la creazione dell'archivio, ma poco importa: non vi è alcuna evidenza della data di creazione dei file, che potrebbe benissimo essere prossima al 29
7 ottobre 2021 Se si considera che la causa ha come punti di riferimento le due PEC del 2 febbraio
2021 e 12 febbraio 2021 (Doc. 7 e Doc. 7 allegati all'Atto di Citazione in Opposizione al Decreto
Ingiuntivo di del 23 maggio 2023) è evidente che un codice di fine ottobre 2021 potrebbe Pt_1 rappresentare una situazione non conforme con quanto lamentato da e quindi il TU in Pt_1 sostanza potrebbe trovarsi a valutare un codice successivo ai fatti di causa. La comparazione con i file presenti sul server , tra l'altro, non garantisce nulla di più relativamente alle date, CP_1 quindi rimane incerta la datazione del materiale prodotto da che non è stata in grado di CP_1 provare a quando risale tale codice sorgente, rendendo quindi la comparazione a sua volta incerta);
- L'omessa valutazione dei vizi indicati nel doc 7 allegato LA seconda Memoria di Pt_1 ex Art 171 Ter ( sono, nel fascicolo di causa allegati da , alcuni documenti dell'agosto CP_1
2020 che contengono precisi riferimenti alle singole caratteristiche che avrebbero dovuto essere implementate: 1) Il Doc. 1 “01_-_Offerta_prodotti_Arancia.pdf” (Gara ARNAS
[...]
AL del 7 agosto 2020) allegato LA seconda Memoria di Arancia ex Art Controparte_3
171 Ter;
2) Il Doc. 2 “02_-_Allegato_tecnico_ARA_AT_200807_AFE_DED_ARNAS.pdf”
(Allegato Tecnico del 7 agosto 2020) allegato LA seconda Memoria di ex Art 171 Ter;
Vi CP_1
è poi un documento, sempre presente nel fascicolo ma allegato da che indica quali sono le Pt_1 difformità rilevate LA data del 17 novembre 2021 e contestate ad : 3) Doc 7 allegato LA CP_1 seconda Memoria di ex Art 171 Ter;
Tale documento precisa come – LA data del 17 Pt_1 novembre 2021 – il codice non era ancora conforme alle specifiche contrattualizzate a fine 2021, specificando dettagliatamente le difformità. Nella PEC del 17 novembre 2021 avente oggetto
“Rilievo di non conformità sistema Gestione Documentale” inviata da parte del Civico di Cristina
LL vengono infatti evidenziate le seguenti difformità, che si chiede cortesemente al TU di verificare nel codice prodotto da e che si riportano qui di seguito così come presenti nel CP_1 documento Doc 7 allegato LA 2° Mem. Ex art. 171 ter cpc di agli atti del fascicolo: 1) Pt_1
Gestione Documentale prodotto fornito ed instLAto risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato EasyDoc;
b) gli utenti autorizzati non possono creare classi documentali ad hoc
(es.: reclami, fatture, contratti, progetti, gare, ecc.) a caldo (senza la necessità di riavviare il sistema) attraverso la definizione di metadati descrittivi e relative regole di validazione;
c) il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente); d) il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri;
e) non è previsto il Riconoscimento OCR ed indicizzazione automatica dei contenuti su tutti i
8 documenti inseriti nel modulo;
f) non risulta possibile creare nuove classi documentali a caldo con regole di validazione definite ad hoc sulla base delle proprie esigenze;
g) non risulta possibile effettuare operazioni base CRUD (crea, leggi, modifica, elimina) su documenti e fascicoli;
h) impossibilità di accesso e modifica dei metadati associati alle classi documentali;
i) non consente di effettuare operazioni sui documenti quali spostamento, copia, inoltro, assegnazione metadati e voci di titolari o e creazione ed avviamento di workflow.; j) non è possibile la gestione delle regole di inoltro per l'assegnazione di documenti (o fascicoli) ad Uffici o singoli utenti (in base all'organigramma dell'Ente) e per il passaggio tra le unità organizzative;
k) impossibilità di condivisione di fascicoli o singoli documenti ad altre strutture e utenti con definizione delle regole di accesso (es. lettura, scrittura, ecc.); l) impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi. 2) Gestione Protocollo: a) annullamento di un protocollo in piena tracciabilità e nel rispetto della normativa vigente;
b) caricamento contestualmente LA protocollazione del documento scannerizzato oppure caricamento del documento in un secondo momento;
c) Inoltro dei documenti in ingresso ed uscita alle preposte strutture tramite configurazione di regole basate sul titolari di classificazione;
d) disposizione della funzionalità 'duplica protocollo' attraverso la quale è possibile creare un nuovo protocollo duplicando i dati della registrazione di protocollo che si intende replicare (a meno del campo destinatario); e) possibilità di creare e modificare una lista predefinita di oggetti da cui attingere all'atto della protocollazione (oggettario); 3) Workflow processing: a) il modulo di
Workflow processing non consente la definizione di workflow personalizzabili in base al numero di partecipanti e sulla base del sistema di approvazione prescelto: firma debole o firma digitale (con possibilità di utilizzare dispositivi di firma di tutte le Certification Authority sia per firme “remote” che apposte con “dispositivi tradizionali”, come smart card, ecc.); b) l'utente che da inizio ad un workflow non ha la facoltà di scegliere workflow pre-configurati: Workflow ratifica/approva semplice. E' il workflow più semplice da avviare e consente all'utente autorizzato di selezionare il primo destinatario, la modalità di approvazione (firma forte o debole) ed il file su cui verrà avviato il processo;
Workflow ratifica/approva di gruppo. E' il workflow ideale per gestire una collaborazione a più mani su un medesimo documento. L'utente che avvia il processo seleziona
l'elenco dei partecipanti e carica il documento, sarà cura del sistema notificare l'avvio del processo, l'aggiornamento dei documenti, ecc.; workflow ratifica / approva predefinito. E' il workflow perfetto per gestire quei processi di lavorazione in cui è noto a priori l'elenco dei partecipanti;
c) il sistema inoltre non dispone di un cruscotto di controllo dove ogni utente può monitorare e prendere visione in tempo reale dello stato dei workflow suddivisi in: “Workflow
9 creati da me” e “Workflow a cui partecipo” e “Compiti”; d) il modulo non dispone di workflow specifici relativi all'approvazione dei processi di approvvigionamento e di gestione logistica;
e) il modulo non dispone di un sistema di notifiche interne, grazie al quale i partecipanti di un workflow vengono informati via e-mail, dello stato di avanzamento dello stesso;
4) Procedimenti amministrativi: a) il prodotto fornito ed instLAto risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato EasyPad;
b) il modulo non dispone di un word processor interno per la definizione degli atti c) impossibilità da parte dell'utente di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento all'interno dell'iter procedurale definito e in base alle competenze assegnate;
tracciare le varie versioni, identificare le note e apportate modifiche dai diversi autori in modo da controllare e gestire il flusso di informazioni legate LA loro produzione;
e) ottemperare ai termini per l'esercizio del diritto di accesso al fine di salvaguardare il segreto di ufficio e mantenere la riservatezza su determinati atti e informazioni;
5) Modulo Amministrazione trasparente: a) il modulo non permette di gestire lo stato matricolare attraverso l'inserimento delle informazioni previste D.L 33/2013 relativamente al personale ed ai dirigenti (dichiarazioni di non inconferibilità
e non incompatibilità, dichiarazioni reddituali e patrimoniali, CV). Si precisa che buona parte delle problematiche di cui sopra, indicate espressamente nel Doc 7 allegato LA 2° Mem. Ex art. 171 ter cpc di sono riferite a caratteristiche contrattualizzate nell'Allegato Tecnico Doc. 2 Pt_1
(allegato tecnico del 07.08.2020) citato espressamente nel quesito, quindi la loro verifica rientra pienamente nel perimetro dell'incarico posto dal Giudice al TU. Per fare un esempio, il punto 1.c
“il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente)”, 1.l
“impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base LA classificazione archivistica degli stessi.” e il punto 1.d “il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri” trovano riscontro nell'Allegato Tecnico tra le caratteristiche che avrebbero dovuto essere fornite nel sistema di Gestione Documentale
L'analisi qualitativa svolta dal TU invece, di cui si riporta il breve resoconto prodotto nella relazione tecnica,non pare aver coperto questi aspetti (che andrebbero puntualmente verificati) come si evince dall'estratto della relazione di bozza di TU che si riporta qui di seguito e che copre una verifica qualitativa sulle macro categorie e non sulle singole caratteristiche contrattualizzate: Tra l'altro, come si è dimostrato sopra e come ancora riproducibile, in realtà la gestione documentale al link messo a disposizione da controparte pare bloccarsi con un errore
10 appena si tenta di caricare un documento da gestire, quindi non è stato possibile allo stato testarne il funzionamento”);
- la mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa ( Infine, l'ultimo punto che si contesta al TU è quello relativo all'amministrazione trasparente, aggiunto nella bozza condivisa con CTP e legali inviata via PEC e mai discussa in alcun incontro peritale. L'indirizzo
“wpdemo. it/wpdemo” citato dal TU come “messo a disposizione da ” non CP_4 Parte_6 era mai stato esaminato né menzionato prima della bozza, non è presente negli atti ma soprattutto tale portale non pare essere presente nel codice sorgente prodotto da controparte e presente agli atti del fascicolo. Questo significa che tale elemento pare essere stato dato in valutazione al TU fuori dal contraddittorio, fuori dal fascicolo e fuori dai codici sorgenti prodotti da ). CP_1
Orbene, quanto al primo profilo (erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal TU) , il
Consulente ha condivisibilmente chiarito che “ La comparazione tra il codice sorgente fornito da
e quello instLAto sui server di AR Civico è stata regolarmente eseguita. Sono stati CP_1 acquisiti e confrontati gli archivi pertinenti, ovvero: - "webapps.zip" contenente la cartella
"webapps" del server virtuale ospitato presso . - "dnp-arnas_2.zip" contenente la cartella CP_1
"dnp-arnas_2" del medesimo server. La cartella “dnparnas_ 2” contiene i codici sorgente della procedura DNP, sviluppata dLA società . Questo insieme di file rappresenta una Parte_6 copia esatta dei sorgenti attualmente in uso presso l'ARNAS Civico. - "dnp-
" fornito da in giudizio. Il confronto ha CodiceFiscale_1 CP_1 evidenziato una corrispondenza tra i file analizzati, con alcune differenze di minima influenza.
L'osservazione sulla presunta incertezza della datazione del codice sorgente non può essere ritenuta rilevante ai fini della validità della comparazione. La data di creazione dell'archivio del 29 ottobre 2021 non implica necessariamente che i file siano stati generati in tale data, ma solo che sono stati archiviati in quel momento. Inoltre, non vi sono evidenze che dimostrino che il codice fosse differente da quello operativo nel periodo oggetto di causa. L'analisi comparativa ha confermato la coerenza tra il codice instLAto sui server e quello fornito in giudizio.
Quanto al punto tre - mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa - il ctu ha poi esaustivamente rilevato che “ L'osservazione relativa all'inserimento nella relazione di un ambiente di test non discusso negli incontri peritali è stata considerata LA luce dei materiali effettivamente prodotti e resi disponibili per la verifica. Inoltre, per garantire un'adeguata valutazione delle funzionalità, è stato messo a disposizione un ambiente di test, permettendo così di eseguire le opportune verifiche.
Si precisa, inoltre, che la valutazione dell'instLAzione del software non rientrava nel quesito
11 principale, pertanto la sua menzione non incide sulla validità delle verifiche effettuate. Per quanto riguarda il modulo “Amministrazione Trasparente”, è stato riportato e analizzato quanto indicato nell'ambiente fornito da , al fine di effettuare una valutazione qualitativa approfondita Parte_6 nei tempi disponibili.
In ordine LA censura inerente all'omessa considerazione dei difetti del software occorre rilevare come i vizi indicati dal CTP non sono stati mai allegati nei termini previsti per le preclusioni assertive ( 171 ter n 1 cpc) Né a tale carenza di allegazione potrebbe supplirsi a mezzo delle prove orali e del richiamo al doc 7 ( pec AR) , che è stato depositato con la memoria ex art 171 ter n 2 cpc e, dunque, a preclusioni assertive già maturate .
In proposito occorre ricordare che, come è noto, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa - richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.- o dell'eccezione – richiesto dall'art 167 cpc - va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n. 24607/2017) Questi principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda– così come per l'eccezione - esige sempre che le parti indichino ore espressamente i fatti materiali posti a fondamento delle e domande o eccezioni (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sicchè, in mancanza di compiuta e specifica allegazione dei fatti, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Sez. 3,
Sentenza n. 7115 del 21/03/2013) .
Per le stesse ragioni, l'evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso il sollecitato richiamo del TU sul punto, che avrebbe assunto connotati esplorativi.
Sicchè correttamente il TU non ha approfondito la questione relativa ai presunti difetti dei software avendo adottato un “ metodo per la verifica delle funzionalità coerente con i quesiti”.
Tale metodo , si ribadisce, ha consentito , attraverso il riscontro della presenza delle voci di menu e delle interfacce e, dunque, attraverso una analisi qualitativa , la conformità tra la fornitura resa e quella pattuita ( cfr chiarimenti ctu “in relazione alle funzionalità ritenute non conformi, si precisa che sono state effettuate le opportune verifiche, rilevando la corrispondenza del codice con quanto instLAto sui server. L'assenza di alcune funzionalità, se confermata, non inficia la corrispondenza del codice sorgente rispetto LA versione in uso al momento delle verifiche. Inoltre, occorre fare anche riferimento al punto 3.1.1 dell'Allegato Tecnico del 7.8.2020 dove si esplicitano i requisiti non soddisfatti delle funzionalità offerte rispetto alle richieste di A titolo di esempio, le Pt_1
12 funzionalità di OCR vengono demandate allo scanner se il dispositivo lo consente. Si precisa che al momento del sopralluogo presso i locali di ARNAS Civico del 22.4.2024 si è verificato solo
l'utilizzo della procedura DNP gestione documentale da parte degli uffici preposti.
Occorre , per completezza, evidenziare , che il documento 7 allegato LA memoria ex art 171 ter n 2 dell'opponente , citato dal CTP, è una denuncia dei vizi effettuata dLA IO Appaltante AR LA , dLA quale non si ricava affatto la riconducibilità dei difetti lamentati all'attività Pt_1 facente capo LA piuttosto che a quella direttamente facente capo LA CP_1 Pt_1
Risulta, quindi ,provato il corretto adempimento della fornitura informatica e dunque anche della prestazione relativa LA fattura FU_22_011 ( che come detto, attiene LA fornitura software e non LA formazione); per altro dLA verifiche effettuate dal CTu risulta smentita l'affermazione secondo cui “ il software di gestione workflow documentale (atti amministrativi) non sarebbe stato instLAto.
Il corretto adempimento della fornitura trova, per altro, conferma anche nelle dichiarazioni del teste
, il quale ha confermato che: in data 25.10.2021, terminato positivamente il periodo Tes_1 formativo, il software, dopo averne testato il funzionamento, veniva rilasciato in produzione on promise presso l'infrastruttura informatica di AR. Ricordo che il primo modulo rilasciato fu sistema protocollo informatico - per il quale la formazione venne fatta prima e poi il modulo fu via via implementato di funzionalità . La formazione di ottobre riguardava queste successive implementazioni. Cap 13 confermo anche se non ricordo il giorno preciso ( cfr anche dep.
“cap 13 . : CONFERMO e ricordo che noi mandammo una mail a e AR di Tes_2 Pt_1 avvenuto rilascio in ambiente di produzione dell'applicativo omisiss la attività di formazione fu svolta” prima del rilascio anche al fin di porre rimedio ad eventuali osservazioni del cliente al momento delle prove di utilizzo;
non vi furono però alcun osservazioni, almeno rivolte a me anzi
l'allora direttore amministrativo di AR al termine dell'attività di formazione manifestò un positivo riscontro delle attività)
In ordine LA quantificazione dell'importo dovuto, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dLA difesa della il CTu non ha espresso un giudizio di congruità del prezzo, Pt_1 che è quello contrattualmente pattuito , ma di congruità dell'importo rispetto LA prestazione resa, indicata nella fattura nel 40% del totale.
Per altro il pagamento del 40% per la fornitura era espressamente previsto nell'offerta accettata da che prevedeva la fatturazione secondo le seguenti modalità : : Pt_1
Fase 1:
Licenze d'uso (€ 27.500,00) e servizi professionali (€ 18.800,00):
• 40% all'ordine;
13 • 40 % al completamento delle attività di formazione e affiancamento/training on the job;
• 20% al al superamento del Collaudo.
Framework di funzionalità aggiuntive LA Piattaforma base (€ 72.000,00):
• 40% all'ordine;
• 40% all'instLAzione per il “pronti al collaudo”;
• 20% al superamento del Collaudo
Sicchè corretta è la fatturazione nella misura del 40% , essendo stata completata, per quanto appresso si dirà, l'attività di formazione e affiancamento/training on the job, mentre è irrilevante il mancato collaudo, che avrebbe determinato solo il diritto al pagamento dell'ulteriore 20% .
Deve ritenersi del pari provato l'adempiemmo della prestazione relativa LA attività di formazione.
Dalle prove orali assunte sul punto è, infatti, emerso il puntuale svolgimento dell'attività di formazione nei giorni indicati nell'allegato n. 12 di parte opposta.
Nel dettaglio , , dipendente della sino al marzo 2024 – della cui Testimone_3 CP_1 attendibilità non vi è ragione di dubitare, posto che egli ha ormai cessato l'attività lavorativa alle dipendenze della società opposta ( da marzo 2024 fin a gennaio 2025 sono stato dipendente di
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello e da gennaio 2025 ad oggi lavoro alle dipendenze della
Regione Siciliana) ha affermato:
- di avere rivestito la qualifica di project manager della fornitura del programma di gestione documentale e protocollo informatico e atti amministrativi in relazione all'appalto in cui il cliente e finale era AR Civico, nel contesto del quale egli si era occupato del coordinamento di tutte le attività inerenti LA predetta fornitura;
dLA formazioni degli utenti sino LA configurazione del sistema, operando , anche nella qualità di formatore all'attività di formazione e di training on the job con i dipendenti del cliente finale;
- che l'attività di formazione aveva avuto luogo presso i locali di AR nel mese di ottobre e era durata circa 10 gg;
- egli, LA fine di ogni giornata lavorativa, aveva sottoscritto i verbali di formazione dove veniva riassunta l'attività formativa svolta;
detti verbali – che venivano esibiti al teste e che egli riconosceva ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali;
sono quelli a cui prima mi riferivo e li ho formati io) CP_1 erano soprattutto funzionali a rendicontare a le attività erogate ed erano stati sottoscritti CP_2
Par anche da , che era il dirigente dell'unità operativa dei sistemi di AR;
Per_1
- gli incontri formativi erano diretti ad illustrare le funzionalità dell'applicativo sia dal punto di vista teorico che pratico e consistevano “ in una fase di esercitazione pratica con un applicativo demo cioè un sistema che replicava esattamente quello che poi avremmo dovuto instLAre;
si
14 trattava di un unico applicativo con diverse macro aree quindi l'attività formativa ha riguardato tutte le macroaree ovvero atti amministrativi DNP, gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive.
Il teste, , all'epoca dei fatti dipendente della OS SU , una società affilata Testimone_4
a ( ed oggi dipendente di una diversa società ha reso dichiarazioni del tutto CP_1 Parte_7 convergenti con quelle del , con il quale egli aveva lavorato , nell'ambito dell'appalto per Tes_1 cui è causa , “ supportandolo nella attività di formazione e nella gestione in generale di tutto il progetto”.
Nello specifico , il teste ha precisato:
- di avere preso parte in prima persona a detta attività formativa , attestata dai verbali - che egli ha riconosciuto ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali;
sono quelli a cui prima mi riferivo e li ha firmati per comodità solo mai io li hi predisposti insieme UI ) - da lui stesso redatti giorno per Tes_1 giorno e sottoscritti da tutti i partecipanti e dal , rup e responsabile lato AR dl servizio Per_1
Part
;
- che l 'attività aveva ad oggetto il funzionamento del software anche tramite demo ovvero tramite esercitazioni pratiche ( : le attività di formazione e esercitazione a cui ,mi riferivo hanno avuto ad oggetto i software atti amministrativi DNP, gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive.
Per converso, il teste citato dLA a prova contraria a nulla ha saputo riferire sull'attività di Pt_1 formazione oggetto di contesa essendosi limitato ad affermare di ricordare e fosse stata “svolta o meno l'attività di formazione , precisando che era stata certamente svolta quella relativa al modulo protocollo.
In definitiva , è stata raggiunta la prova anche del corretto espletamento dell'attività di formazione e, dunque, della debenza della somma di cui LA fattura n 8000 relativo al canone di assistenza e manutenzione annualmente anticipato per la fase 2:.
Tuttavia , sebbene l'istruttoria abbia confermato la debenza delle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del monitorio , il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo in parte condivisibili le censure dell'opponente in ordine al doppio conteggio di una quota di interessi
Invero, il giudice ha, dapprima, riconosciuto la somma di euro 60.522,66 comprensiva degli interessi al tasso di cui all'art. 5 l dgl 231/01 ( per euro 2.206,66 sulla sorte) - dLA scadenza del termine di pagamento (1.5.22) LA data di redazione del ricorso- e, successivamente, ha pure riconosciuto gli stessi interessi non già dLA data di deposito del ricorso ma dLA scadenza riportata
15 in fattura , con duplicazione della quota di interessi relativi al periodo corrente dLA data di emissione della fattura sino al soddisfo.
Corretta è invece il tasso applicato sia in quanto richiamato nell'ordine di acquisto della Pt_1 sia in quanto viene in rilievo una transazione commerciale .
Di modo che l'opposta ha diritto al pagamento della somma 58.316,00 ( iva compresa) oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 d.lsg 231/2002 dal 1.5.22 ( 90 gg dLA ricezione della fattura ) al soddisfo
******
Per le medesime ragioni – assenza della allegata condotta inadempiente della – va CP_1 rigettata la domanda di restituzione della somma corrisposta “ per il software documentale mai attivato” pari . € 39.800,00 e di risarcimento dei danni.
Le spese di lite . paria euro 14.103 , liquidate secondo i parametri medi scaglione da 52.001 a
260.000 - vanno poste a carico di risultata comunque soccombete rispetto LA domanda Pt_1 di adempimento.
Quanto alle spese del monitorio ( euro 2.242) - giova ricordare che , secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
Orbene proprio l'esito complessivo del giudizio – conclusosi con il riconoscimento del credito di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello azionato in via monitoria, impone di porre a carico dell'opponente anche le spese del monitorio.
PQM
Il Tribunale di AL – sezione terza civile – definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo n. D1698/2023 ;
Condanna a pagare in favore di Parte_3 Controparte_1 la somma di euro 58.316,00 ( iva compresa), oltre a interessi al tasso di cui all'art
[...]
5 . dlg 231/01 dal 1.5.22 ( 90 gg dLA ricezione della fattura ) al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1 delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che liquida in euro 407 per
[...] esborsi e in complessivi euro 16.345,00 per compensi, oltre a spese generali ( 15%) iva e cpa nella misura d legge
16 Pone definitivamente le spese di TU a carico della Parte_1
AL il 28.11.25 Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dLA L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17