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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2134/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ROMOLO MAURIZIO e dall'avv. RUGGIERO P.IVA_1
GABRIELLA
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. FURFARO LUCIO PIERANGELO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 3 Su ricorso di il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_1 [...]
decreto ingiuntivo n. 420/2023 di pagamento della somma di euro Parte_1
29.045,03, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori in forza del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 05.02.2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo, innanzitutto, l'integrale pagamento, sin dal 20.04.2017, del corrispettivo determinato dal contratto di subappalto.
L'opponente ha poi contestato l'esecuzione, da parte della società opposta, di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto.
ha conseguentemente concluso chiedendo al Tribunale di Parte_1
«accertare e dichiarare che il credito opposto non è certo, liquido ed esigibile;
che la pretesa opposta è infondata sia nell'an che nel quantum; e, per l'effetto, revocare il d.i. n 420/2023; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.01.2024, si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo al Tribunale di «munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 420/2023 del Tribunale di Reggio Calabria di efficacia provvisoriamente esecutiva;
rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
condannare la , con sede in Reggio Calabria, via Scacchiere Controparte_2
n. 26 - Gallico, al versamento di euro 29.045,03 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione».
All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo transattivo già interamente eseguito e hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2023 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
pagina 2 di 3 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che le parti, oltre ad aver chiesto siffatta pronuncia, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, peraltro già integralmente eseguito, avente ad oggetto il credito di cui si discute.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, deve essere Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2023.
Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
30.05.2023,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 23/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2134/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ROMOLO MAURIZIO e dall'avv. RUGGIERO P.IVA_1
GABRIELLA
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. FURFARO LUCIO PIERANGELO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 3 Su ricorso di il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_1 [...]
decreto ingiuntivo n. 420/2023 di pagamento della somma di euro Parte_1
29.045,03, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori in forza del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 05.02.2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo, innanzitutto, l'integrale pagamento, sin dal 20.04.2017, del corrispettivo determinato dal contratto di subappalto.
L'opponente ha poi contestato l'esecuzione, da parte della società opposta, di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto.
ha conseguentemente concluso chiedendo al Tribunale di Parte_1
«accertare e dichiarare che il credito opposto non è certo, liquido ed esigibile;
che la pretesa opposta è infondata sia nell'an che nel quantum; e, per l'effetto, revocare il d.i. n 420/2023; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.01.2024, si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo al Tribunale di «munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 420/2023 del Tribunale di Reggio Calabria di efficacia provvisoriamente esecutiva;
rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
condannare la , con sede in Reggio Calabria, via Scacchiere Controparte_2
n. 26 - Gallico, al versamento di euro 29.045,03 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione».
All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo transattivo già interamente eseguito e hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2023 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
pagina 2 di 3 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che le parti, oltre ad aver chiesto siffatta pronuncia, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, peraltro già integralmente eseguito, avente ad oggetto il credito di cui si discute.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, deve essere Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2023.
Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
30.05.2023,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 23/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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