Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37203 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Cella Parte_1 (C.F. C.F._1
e Gioacchino Massimiliano Tavella, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, alla Via Uberto Visconti di Modrone n.2, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 C.F._2 e P.IVA(C.F. P.IVA_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa, avente sede legale in Lentate Sul Seveso (MB), Via Col di Lana n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pavan e dall'Avv. Gianluca Bollici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo Pavan in Lissone (MB), Via Gramsci n. 39/C, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10853/2021 del Tribunale di Milano;
cui è riunito il giudizio iscritto al n. 1544 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F.: E_ (C.F.: C.F. 3 Parte_2
C.F._4 ), nonché la società (C.F.: [...] Parte_3
C.F._5 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Casa Tecchio –
Roveredo (Svizzera), Piaza 66, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Daniele Cella e Gioacchino Massimiliano Tavella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dei predetti difensori in Via Visconti di
Modrone n. 2, 20122 – Milano (MI);
ATTRICI
E
P.IVA_1 in qualità di titolare e P.IVA Controparte_1 (C.F. C.F. 2
,
della omonima impresa, avente sede legale in 20823 Lentate Sul Seveso (MB), Via Col di Lana n.
P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante 13; e Controparte_2 C.F. e P.IVA
), con sede legale in Meda (MB), Via Casarilli p.t., Controparte_1 (C.F. Codice Fiscale_6
n. 1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Pavan, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Bollici ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo Pavan in
Lissone (MB), Via Gramsci n. 39/C, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.09.2021, la sig.ra E_ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10853/2021, emesso, su ricorso del sig. Controparte_1 dal
Tribunale di Milano in data 04.06.2021 e notificato il 29.06.2021, con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro € 10.076,00 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale saldo residuo del compenso pattuito per il contratto d'appalto di servizi avente ad oggetto l'organizzazione del matrimonio della sig.ra Pt_1 stipulato fra le parti in data 29.09.2019, giusta fattura n. 12 del 16.10.2020.
A sostegno dell'opposizione, la sig.ra E_ eccepiva l'inadempimento contrattuale della ditta opposta per aver questa servito, nel corso del ricevimento in data 19.09.2020, un primo piatto diverso da quello preventivato e, peraltro, asseritamente contaminato da ingredienti (frutta a guscio) che causavano una reazione allergica ad una delle invitate al matrimonio.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il grave inadempimento in cui era incorso il CP_1 nonché la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c. e la conseguente condanna della ditta convenuta alla restituzione degli acconti incassati ai sensi dell'art. 1458 c.c., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
,Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto Controparte_1 quale titolare dell'omonima impresa, il quale contestava l'assunto inadempimento contrattuale e tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, sostenendo di avere servito agli invitati al banchetto nuziale il primo piatto scelto dagli sposi e non contenente frutta a guscio;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dalla Pt_1 con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria
,
delle spese di lite.
Intanto, con altro atto di citazione notificato in data 30.04.2021 e iscritto a ruolo avanti al Tribunale
di Busto Arsizio al R.G. n. 2369/2021, le sig.re E_
, Parte_2 [...]e la società Parte_3 (quest'ultima quale società incaricata di eseguire il pagamento degli acconti per conto della sig.ra Pt_1 ) convenivano in giudizio, in relazione alla medesima vicenda sostanziale di cui al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano, la ditta individuale chiedendo che venisse accertato il grave inadempimentoControparte_1 e la Controparte_2 contrattuale di queste ultime, consistito nell'aver servito, nel corso del banchetto nuziale della Pt_1, una portata difforme da quella pattuita, contenente, peraltro, degli ingredienti che avevano scatenato una forte reazione allergica in capo alla sig.ra PT , invitata alle nozze, nonostante gli sposi avessero previamente comunicato l'allergia di quest'ultima alla frutta a guscio;
con conseguente risoluzione del contratto del 29.09.2025, condanna delle convenute alla restituzione degli acconti e dalla versati, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Pt_1
PT .
In data 26.07.2021 si costituivano in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la ditta CP_1
[...] e la Controparte_2 eccependo, “In via pregiudiziale... l'incompetenza per territorio e funzionale dell'intestato Tribunale, per ragioni di continenza ex art. 39, c.2, c.p.c., a favore del
Tribunale di Milano, nonché la prevenzione a favore di questo secondo, siccome preventivamente adito con domanda monitoria formulata dalla Controparte_3 a carico dell'odierna attrice E_ (decreto ingiuntivo n. 10853/2021 del 04/06/2021 RG n.
-
407/2021) per il pagamento del saldo del corrispettivo dello stesso contratto oggetto della domanda di risoluzione per inadempimento da quest'ultima qui formulata, fissando un termine perentorio per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. del presente giudizio avanti il medesimo Tribunale di Milano".
Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 03.11.2021, ritenuta la propria incompetenza, stante la continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c. tra le due cause pendenti, concedeva alle attrici termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano.
Tale procedimento veniva regolarmente riassunto avanti al Tribunale di Milano, iscritto a ruolo al n.
1544/2022 R.G. ed assegnato a questo giudicante.
In particolare, le attrici i formulavano le seguenti conclusioni: "In via preliminare, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio a quello pendente dinanzi al Tribunale di Milano - Sez. VII Civile ed iscritto al n. 37203/2021 R.G. -
Giudice Dott. Vitale, con prima udienza al 27/01/2022 ore 10:00. Nel merito quanto alla IG.ra
E_ : In via principale: accertare e dichiarare ex artt. 1455, 1375, 1175 e 1374 c.c. la gravità dell'inadempimento contrattuale della Controparte_3 e della [...]
Controparte 2 nell'esecuzione del contratto del 29.09.2019 per tutte le ragioni e i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto, - pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la
E_ e la Controparte_3 risoluzione del contratto del 29.09.2019 sottoscritto tra la IG.ra
, per tutte le ragioni e i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto,
[...]
, - pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c. che nulla è più dovuto dalla IG.ra Pt_1
[...] alla Controparte_3 e/o alla Controparte_2 in forza del contratto del
Controparte_1 alla restituzione29.09.2019; condannare ex art. 1458 c.c. la ditta individuale dell'importo di € 2.200,00 versato dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria in forza della fattura n. 143 del 01.10.2019 ex art. 1458 c.c.; - condannare la ditta individuale Controparte_1 e la [...]
Controparte 2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti quantificati nella somma di € 488,00 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale;
- condannare la ditta individuale
Controparte_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni non e la Controparte_2
patrimoniali subiti e subendi per le ragioni di cui in narrativa da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale;
quanto alla Parte_3 In via principale: accertare e dichiarare ex artt. 1453, 1375, 1175 e 1374 c.c. la gravità
-
dell'inadempimento contrattuale della Controparte_3 e della Controparte_2
nell'esecuzione del contratto del 29.09.2019 per tutte le ragioni e i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto, - pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione del
CP
- individuale contratto del 29.09.2020 sottoscritto tra la IG.ra E_ e la CP_1
[...], per tutte le ragioni e i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto, - accertare per conto e dichiarare la mancanza di causa del pagamento eseguito dalla Parte_3
per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, della IG.ra Pt_1 alla Controparte_2 Controparte_2 in solido tra loro, e/o inindividuale Controparte_1 e la CP condannare la via alternativa, alla restituzione dell'importo pari ad € 8.250,00 versato dalla società attrice per conto e nell'interesse della IG.ra Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale;
quanto alla IG.ra
CP Parte_2 : Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della
Controparte_1 e della individuale in solido tra loro, ex art. 1374 e 1218 c.c. Controparte_2 per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e per l'effetto condannare la [...]
-
e la Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire alla IG.ra Controparte_3
i danni patrimoniali dallo stesso subiti per le ragioni di cui in narrativa quantificati Parte_2
nella somma di € 837,07, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale, nonché i danni non patrimoniali subiti e subendi per le ragioni di cui in narrativa quantificati complessivamente nella somma di € 1.932,48, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa - dedotto l'acconto medio tempore percepito in sede penale - oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale: accertare e
Controparte_1 e la in solido tradichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_2
loro, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro descritto in premessa per i fatti di cui
Controparte_3 CP_2e la in narrativa e, per l'effetto, - condannare la
Parte_2 i danni patrimoniali dalla stessa subiti
[...] in solido tra loro, a risarcire alla IG.ra per le ragioni di cui in narrativa quantificati nella somma di € 837,07, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale, nonché i danni non patrimoniali subiti e subendi per le ragioni di cui in narrativa quantificati complessivamente nella somma di € 1.932,48, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa - dedotto l'acconto medio tempore percepito in sede penale - oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.p.A. come per legge".
Con comparsa dell'8.4.2022 si costituivano nel giudizio riassunto la ditta Controparte_1 e la società Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria, così statuire: In via pregiudiziale e/o preliminare di rito: - disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio a quello pendente innanzi al Tribunale di Milano - Sez. VII Civile, iscritto al n. 37203/2021 R.G., del pari assegnato all'Ill.mo IG. Giudice e chiamato all'udienza del
26.05.2022 ore 10:00, per connessione oggettiva, nonché soggettiva parziale;
- in subordine, stante il carattere pregiudiziale della causa monitoria anteriormente proposta (giudizio n. 37203/2021
R.G.), sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del primo, onde evitare il possibile contrasto di giudicati;
Nel merito: - in via principale: respingere ogni avversa domanda, siccome nulla e/o inammissibile e/o improcedibile per difetto di legittimazione attiva e/o passiva e/o per carenza dei presupposti di legge e/o per impossibilità da parte dell'attrice Pt_1 di restituire, a sua volta, la prestazione ricevuta, in virtù del nesso di corrispettività esistente tra le obbligazioni restitutorie e/o comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto per una o più delle ragioni esposte nella narrativa che precede e/o siccome non provate;
- in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione e/o di condanna anche parziale dei concludenti, ed anche in via riconvenzionale: condannare l'odierna attrice E_ al pagamento in favore della ditta individuale Controparte_1 della somma di € 19.150,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita e/o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum in ipotesi dovuta ovvero in via ulteriormente gradata, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. ovvero, in via residuale, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ponendo tale credito e/o quello oggetto di separato procedimento monitorio in detrazione o compensazione con quanto fosse eventualmente posto a carico dei medesimi convenuti a qualsivoglia titolo, in accoglimento totale o parziale di una o più delle domande attoree. In ogni caso ed in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la recensione diffamatoria di cui in narrativa e per l'effetto condannare la medesima E_ a risarcire alla ditta individuale AR
MI i danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, dalla stessa ingiustamente e conseguentemente subiti nella misura che risulterà ad istruttoria esperita e/o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. - pronunciare ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, nonché con condanna degli attori per lite temeraria e dunque al pagamento, in favore dei concludenti di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, c.3, c.p.c."
In data 21.07.2022, ritenuta la connessione tra le suddette cause, veniva disposta la riunione del giudizio R.G. n. 1544/2022 alla causa R.G. n. 37203/2021 e concessi alle parti i termini ex art. 183
c. 6 c.p.c.; quindi, espletata la fase istruttoria con l'interrogatorio formale della sig.ra Parte_1 e
l'assunzione delle prove testimoniali, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di risoluzione e risarcimento dei danni, come proposte dalle parti attrici in entrambi i giudizi, sono infondate per mancato assolvimento dell'onere della prova in punto di accertamento del rapporto causale fra la somministrazione delle pietanze avvenuta nel corso del banchetto nuziale e la reazione allergica sviluppata dalla sig.ra PT in tale occasione. Come noto, nel diritto civile l'accertamento del nesso di causalità deve avvenire nel rispetto dello standard probatorio del "più probabile che non", anche detto della “preponderanza dell'evidenza", avendo le Sezioni Unite statuito sul punto che “ai fini della costruzione del nesso tra condotta ed evento, invece, vigono le regole penalistiche di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto, nel primo sistema, vige la regola della prova
"oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. sez. un. pen. n. 30328/2002, c.d. sentenza Franzese), mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non". Detto standard di "certezza probabilistica", in materia civile, non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana) ma va verificato sulla base degli elementi di conferma (e di esclusione di possibili dinamiche alternative), disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)" (v. Cass. Sez. Un. 581/2008).
Nel caso di specie, la sig.ra PT ha espressamente riferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Legnano - ove si era recata a seguito della reazione allergica verificatasi nel corso del banchetto in data 19.09.2020 - di soffrire di numerose allergie e intolleranze (frutta a guscio, polvere, pollini, detersivo, pelo gatto), come risulta dal referto in atti (v. doc. 13 fasc. opponente).
Lo sviluppo della reazione allergica può, pertanto, essere stata causata, in via alternativa, da uno degli allergeni indicati senza che l'ipotesi della contaminazione alimentare appaia dotata di una capacità esplicativa logicamente preponderante rispetto alle altre.
Le prove fornite sul punto dalle attrici si limitano, infatti, ad alcune foto, da cui si evincerebbe una difformità fra il primo piatto servito nel corso del banchetto rispetto a quanto pattuito con gli sposi, e dalla testimonianza del sig. Testimone_1 marito della sig.ra PT , secondo il quale la salsa dei
,
"ravioli alla mugellana con crema tartufata e sensazioni di barbabietola" avrebbe avuto un sapore simile a quello della frutta a guscio.
Entrambi gli elementi di prova sono insufficienti a dimostrare il necessario rapporto di causalità
materiale.
In particolare, la diversità riscontrata nella prima portata è stata giustificata dal CP_1 in ragione solo di un diverso impiattamento dei ravioli scelti dagli sposi (come confermato anche dall'aiuto sentito come teste all'udienza del 7.03.2024) e, comunque, non appare cuoco Testimone_2
circostanza idonea a suffragare la tesi attorea della contaminazione alimentare. ,a prescindere dal livello di attendibilità del Mentre, la testimonianza del sig. Testimone_1 medesimo (in quanto marito della PT ), non è sufficiente a dimostrare la presenza nel piatto della frutta a guscio.
Invero, il teste si è limitato e riferire ". non era visibile la frutta a guscio, come noci o simili, ma vi
...
era la salsa marrone che ne aveva il sapore" (v. verbale udienza dell'1.02.20249), circostanza quest'ultima però non suffragata, come detto, da ulteriori riscontri probatori.
In conclusione, la carente dimostrazione di una contaminazione del piatto servito alla PT e
l'esistenza di decorsi causali alternativi dotati di credibilità razionale impedisce di ritenere raggiunta,
Controparte_3 e la nel caso di specie, la prova del nesso causale tra il servizio espletato dalla reazione allergica subita dall'invitata.
Non risultando accertato l'inadempimento contrattuale della ditta CP_1 né alcuna responsabilità della medesima per l'evento occorso alla PT devono respingersi le domande di risoluzione del
,
contratto, di condanna alla restituzione degli acconti versati dalla sig,ra Pt_1 e Parte_3
[...] e di risarcimento dei danni come avanzate da Parte_1 Parte_2 ed [...]
Parte_3
Del resto, non può revocarsi in dubbio che la prestazione oggetto del contratto ha avuto regolare esecuzione.
In sede di interrogatorio formale, infatti, la sig.ra CP_4 ha confermato il capitolo 10 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, il quale così recita: "Vero che la festa proseguiva alla presenza degli sposi e dei restanti invitati, con il taglio della torta, l'open bar, la spaghettata di mezzanotte e l'intrattenimento (video, balli, ecc...), il tutto secondo time table dell'evento così preventivamente concordato dagli sposi con la referente del catering Controparte_5
Anche il marito dell'attrice (sig. Testimone_3 escusso all'udienza del 28.09.2023) ha confermato la circostanza che la cerimonia è tranquillamente proseguita rispettando addirittura la timeline.
Da ciò discende, pertanto, la fondatezza del credito per il saldo contrattuale azionato in monitorio dal
CP_1 con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito del giudizio n. 37203/21 R.G.
Resta da esaminare, da ultimo, la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da Controparte_1
Controparte_2 nel giudizio n. 1544/2022 R.G. per i danni asseritamente subiti a causa della e recensione negativa scritta su Google dalla sig.ra Pt_1 successivamente al matrimonio. La domanda è infondata;
dirimente appare già il fatto che non risulti in alcun modo provato il danno lamentato, non potendo certo desumersi da un'unica recensione, seppure "colorita", una lesione apprezzabile all'immagine o alla reputazione commerciale dei convenuti, né risultano allegati eventuali pregiudizi patrimoniali discendenti dal giudizio negativo della CP_4 .
Non sussistono, infine, profili di mala fede processuale tali da giustificare la condanna degli attori per responsabilità processuale aggravata.
In punto di regolamentazione delle spese, per quanto attiene al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rubricato RG n. 37203/21, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
In relazione al giudizio RG n. 1544/22, l'obiettiva difficoltà dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice e la soccombenza reciproca, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da E_ nel giudizio n. 37203/21 R.G. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10853/2021 del Tribunale di Milano;
2) RIGETTA le domande avanzate dalle attrici nel giudizio n. 1544/22 R.G. nonché la domanda riconvenzionale formulata nel medesimo giudizio dai convenuti;
3) CONDANNA E_ a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite in relazione al giudizio n. 37203/21 R.G, liquidate in auro 5.077,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite in relazione al giudizio n. 1544/22 RG.
Milano, 4 giugno 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale