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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1279/2021 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Sommariva Perno, via Pontiglioni n. 16 e , rappresentati e difesi dall'avv. Guido Parte_2
Marinetti;
nei confronti di
(cf. e Controparte_1 C.F._2 Parte_3
( ) in qualità di erede universale di rappresentati e C.F._3 Persona_1
difesi dagli Avv.ti Anna Carla VERGNANO e Angela BARBIERI;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Piaccia al Ill.ma Corte d'Appello,
in riforma dell' impugnata sentenza,
in via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio e testi dedotte nelle memorie ex art. 183 VI
n. 2 e 3 sinora non ammesse;
ammettere le CTU dedotte nelle memorie ex art. 183 VI n. 2 (finalizzata alla descrizione dei luoghi,
ivi compresi: il confine individuato dalle parti mediante i tecnici;
le quote altimetriche dei luoghi stessi;
nonché ad accertare se il materiale esistente all'interno della proprietà degli attori sia stato utilizzato dai convenuti per la realizzazione della parte di prato/giardino esistita all'interno della proprietà degli attori stessi e raffigurata nelle foto prodotte quali doc. 12, 13, 14) e 3 (finalizzata ad accertare la composizione del terreno nell'area oggetto di causa, prossimo al confine con la proprietà
dei convenuti, nonché di quello della restante parte del terreno di proprietà degli attori;
ciò in particolare al fine di accertare se sotto la superficie dell'area oggetto di causa vi sia terra mista a detriti di varia natura quali pietre da costruzione, parti di mattoni, pezzi di cemento e detriti di varia natura e se nella parte del terreno degli attori estranea alla presente causa vi sia sola terra); dichiarare l'ammissibilità della documentazione fotografica prodotta con la memoria ex art. 183 VI n. 3.
Nel merito: dichiarare tenuti e condannare e a rimuovere il Controparte_1 Parte_3
materiale terroso e di altra natura (mattoni, blocchi di cemento, materiale di risulta ed altro) che venne riversato dagli stessi all'interno della proprietà di e tutt'ora ivi Parte_1 Parte_4
esistente ed accumulato in prossimità del confine con la proprietà degli appellati;
dichiarare tenuti e condannare e a ripristinare lo stato dei luoghi Controparte_1 Persona_1
così come lo stesso era prima delle opere effettuate dagli appellati;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della procedura di mediazione.
Conclusioni di parte appellata:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, piaccia alla eccellentissima Corte d'Appello
di Torino
in via principale rigettare per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto dai signori Parte_2
e in quanto inammissibile e infondato infatti il diritto e, per l'effetto,
[...] Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, anche tenuto conto delle alterazioni dello stato dei luoghi, tanto per come indicato e documentato nella memoria autorizzata numero 3 ex articolo 183 CPC avvocato Marinetti data 9 luglio 2019, quanto per come riconosciuto da parte appellante a verbale di udienza del 23 marzo 2021, limitare l'intervento dei signori CP_1
e alla rimozione di materiale terroso e di altre natura nella sola area già
[...] Persona_1
individuate pulita da parte appellante nel mese di agosto 2018, ripristinando oo stato dei luoghi limitatamente ad essa.
in via istruttoria respinte in ogni caso, per le motivazioni tutte dedotte in premessa, le rinnovate istanze avverse di ammissione della CTU dedotte da parte appellante nelle memorie autorizzate ex articolo 183 CPC
numero 2 e numero 3.
nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, in ordine alle prove per interrogatorie testi, ammettersi prove non ammesse per interpello e testi così come indicate nella prima memoria autorizzata ex articolo 183 del 17 maggio 19, nella seconda memoria autorizzata ex
183 CPC del 18 giugno 2019 e nella terza memoria autorizzata ex 183 CPC del 9 luglio 19.
in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA
come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLANTE
La sentenza è impugnata da parte appellante nella parte in cui rigetta le domande di condanna della controparte alla rimozione del materiale e al ripristino dello stato dei luoghi affermando che vi è stata parziale ed errata valutazione delle prove ed errato riferimento alla ragione più liquida.
Parte appellante rileva che la sentenza di primo grado riconosce che:
1. i convenuti hanno riversato materiale;
2. i convenuti hanno rimosso del materiale;
3. in loco residua ancora del materiale;
per poi affermare però che non vi è prova che il materiale residuo sia stato riversato dei convenuti.
Rileva l'appellante che non vi è dubbio che il materiale residuo sia composto da terra, mista a monume, nel senso di mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura. Questo fatto è riferito da diversi testi, sia con riferimento al momento di effettuazione dei lavori
(2008-2009) sia con riferimento all'epoca in cui si svolse la mediazione ( , Parte_5 Tes_1
, ).
[...] Persona_2
Il teste , titolare della soc. IA MO snc, vale a dire colui che diede corso, con Parte_5
il macchinario apposito, allo spianamento del materiale sia nella proprietà che in quella CP_1
, ha riferito di essere andato al momento dei lavori nella proprietà e di avere trovato Pt_1 CP_1
macerie sia in quella proprietà che in quella . Pt_1
Detto teste venne nuovamente incaricato dai nell'anno 2018 al fine di dare esecuzione agli CP_1
impegni assunti dagli stessi nel verbale di mediazione (tra cui quello di rimuovere il muretto di contenimento ed il materiale terroso ed eventuali macerie presenti all'interno dell'area sgomberata -
punto 3 dell'accordo di mediazione - e quello di rimuovere il materiale di risulta riconducibile alle opere effettuate nel 2007, secondo le indicazioni dei tecnici delle parti - punto 6 dell'accordo di mediazione-).
Il teste si recò in loco e diede corso a parte dei lavori;
egli all'epoca confermò quando venne sentito quale teste che, a suo avviso, "vi erano 7/8 camion di roba da esportare e che per svolgere detta
attività occorreva una DIA"; nel rispondere al capitolo 15, il teste ha detto: "i mi hanno CP_1
detto di togliere solo una parte del materiale nella proprietà ". Pt_1
Il teste ha visto ditte che riversavano macerie nel terreno del negli anni Testimone_1 Pt_1
2007/2008.
Anche il teste ha confermato la presenza di materiale terroso e di altra natura (mattoni ecc.) in Pt_1
epoca prossima alla causa.
Secondo parte appellante, prima che i dessero corso ai lavori per la sistemazione sul proprio CP_1
terreno, nella proprietà degli attori non vi era nulla di diverso dalla vegetazione (testi Tes_2
, e ), fatto di cui il giudice di primo grado non ha tenuto
[...] Testimone_3 Testimone_4
conto. A parere della predetta parte, il complesso delle prove assunte consente, agevolmente, di ritenere che la paternità dello "sversamento " di quello che il Tribunale ha definito "materiale residuo " è da ascriversi a e Controparte_1 Persona_1
Il teste infatti ha dichiarato che, quando andò nella proprietà di per fare i lavori Parte_5 CP_1
di creazione di una zona pianeggiante in prosecuzione del giardino-cortile, pur non avendo visto lo sversamento, vide le macerie e le utilizzò per il lavoro.
Il teste ha affermato di non avere visto riversare il materiale ma di avere visto il Testimone_3
signor che parlava con un autista di un camion e di avere poi visto che il contenuto Controparte_1
del camion era stato versato nella zona indicata. Ha anche sostenuto che i prima utilizzarono CP_1
detto materiale per riempire gli affossamenti e dopo utilizzarono la terra per piantare i cipressi.
Il teste a sua volta ha riferito di avere visto nel 2007 delle “ditte che riversavano le Testimone_1
macerie nel terreno del ” e di avere visto effettuare dalla ditta le opere di Pt_1 Parte_5
sistemazione.
Le testimonianze assunte, a parere dell'appellante, debbono essere valutate in modo diverso rispetto alla valutazione che è stata fatta dal giudice di prime cure.
Quindi, poiché i signori hanno utilizzato terra e macerie per realizzare il loro CP_1
giardino/cortile, è evidente per che li hanno versati loro, tramite terzi. Pt_1
Secondo parte appellante costituisce prova ulteriore l'interrogatorio di che ha Controparte_1
riconosciuto di avere riversato terra e che però, con riferimento alla presenza di pietre (foto n. 25, 26
e 27), ha dichiarato che “quelle della foto sono pietre che cadono dai trattori in transito”, spiegazione assurda.
Vi sarebbe poi, secondo , un ulteriore elemento da considerare. Pt_1
Le parti, dopo faticose trattative in sede di mediazione, si accordarono nei termini seguenti: "
6. i
signori si impegnano a rimuovere le macerie ed il materiale di risulta riconducibile ai CP_1
lavori eseguiti per la realizzazione del muretto di contenimento e dell'entrostante spianamento,
secondo le concordi indicazioni dei tecnici;
qualora gli stessi non addivenissero ad un accordo, verrà
notiziato dell'Organismo per l'individuazione di un tecnico e l'espletamento di una CTM in merito al materiale da rimuovere e, impegnandosi le parti sin d'ora a seguire l'indicazione del suddetto perito;
7) i tecnici delle parti provvederanno alla determinazione delle opere di cui al punto 6 nel corso dei lavori di rimozione".
Nel corso dei lavori di rimozione, i tecnici non trovarono accordo ed i abbandonarono la CP_1
mediazione, vanificando gli accordi raggiunti.
Peraltro, nell'accordo, i riconobbero la sussistenza di materiale da eliminare e CP_1
abbandonarono la mediazione ben conoscenza quale sarebbe stato per loro l'esito -negativo- della perizia in sede di mediazione.
Dalle foto agli atti risulta che i hanno ampiamente sconfinato nel fondo Rosso riversando CP_1
materiali.
I convenuti, a differenza di quanto affermano, per spianare il cortile costruirono un vero e proprio muro di contenimento;
il teste afferma infatti che “il muro era di 40/50 cm con una Parte_5
fondazione importante…”.
Gli appellanti chiedono poi disporsi l'espletamento di consulenza tecnica tra l'altro diretta, oltre alla descrizione dei luoghi, ad accertare se la composizione del materiale che si trova nel fondo Pt_1
sia il medesimo utilizzato dai . CP_1
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
La parte ritiene la sentenza di primo grado correttamente motivata. CP_1
Parte appellata non nega la circostanza che vi sia ancora materiale residuo sul fondo e che tale Pt_1
materiale residuo sia composto da terra, mista a monume, nel senso di mattoni, pezzi di cemento,
macerie di varia natura, ma evidenzia che il fondo attoreo era incolto e tenuto a gerbido, accessibile in quanto privo di recinzione e pulizia, caratterizzato dalla presenza di rifiuti e oggetti di vario genere abbandonati da ignoti, come confermato dai testi;
esso è localizzato nei pressi della confinante Strada
Vicinale Pianotto e chiunque dunque potrebbe averli abbandonati. Tale materiale inoltre è posto ben oltre l'area di intervento, a suo tempo preparata e delimitata dagli attori stessi, nel corso del mese di agosto 2018, in ossequio all'accordo di mediazione. Nega di avere riversato terra e materiale di altra natura, sostenendo di essersi limitata a far movimentare la terra, già ivi presente in loco, così da risistemare il giardino della loro casa, incaricando l'impresa edile F.lli IA di IA MO snc di piantumare una siepe, far apporre un cordolo da giardino decorativo in cemento, nonché a far posizionare una rete metallica
(dotata di basamento di cemento).
Rileva come i testi sentiti non abbiano visto il riversamento del materiale.
Riporta come il teste abbia affermato che non fu riversato nulla dai né Testimone_5 CP_1
nella proprietà che nella propria. Pt_1
Sostengono che gli appellati hanno provveduto a retrocedere la linea di confine, in ossequio all'accordo di mediazione, e a togliere il materiale sussistente entro la linea ripulita e delimitata dai signori . Pt_1
Sono stati costretti ad abbandonare la mediazione a fronte delle infondate pretese dei signori Pt_1
di vedersi ripulire il fondo oltre i termini dell'accordo di mediazione.
Il basamento posto a base della rete di confine non è un muro di contenimento, bensì un basamento interrato di misure contenute (altezza 40 cm e larghezza 25 cm).
Infine assumono che gli attori non sono stati in grado di provare esattamente dove si trovi il materiale da rimuovere e pertanto la ctu dagli stessi richiesta deve considerarsi esplorativa.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Preliminarmente va rilevato che le istanze istruttorie proposte da parte appellante non sono necessarie ai fini della decisione e quindi non vengono ammesse.
L'insieme degli elementi probatori agli atti prova che i materiali residui che si trovano ancora pacificamente oggi sul fondo sono stati versati dagli appellati. Pt_1
Le risultanze testimoniali provano infatti in primo luogo che, prima del riversamento dei materiali da parte dei , il terreno dei , pur incolto, non conteneva nulla di diverso dalla vegetazione CP_1 Pt_1
(testi , e ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Altrettanto provato che in prossimità dell'inizio dei lavori da parte di vi fu un riversamento CP_1
anche sul fondo di materiali vari, terra, monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di Pt_1
varia natura.
Il teste infatti ha dichiarato che, quando andò nella proprietà di per fare i lavori Parte_5 CP_1
di creazione di una zona pianeggiante in prosecuzione del giardino-cortile, pur non avendo visto lo sversamento, vide le macerie e le utilizzò per il lavoro.
Il teste ha affermato di non avere visto riversare il materiale ma di avere visto il Testimone_3
signor che parlava con un autista di un camion e di avere poi visto che il contenuto Controparte_1
del camion era stato versato nella zona indicata. Ha anche sostenuto che i prima utilizzarono CP_1
detto materiale per riempire gli affossamenti e dopo utilizzarono la terra per piantare i cipressi.
Il teste a sua volta ha riferito di avere visto nel 2007 delle “ditte che riversavano le Testimone_1
macerie nel terreno del ” e di avere visto effettuare dalla ditta le opere di Pt_1 Parte_5
sistemazione.
I lavori eseguiti sono pacificamente consistiti nella costruzione da parte dei di una zona CP_1
pianeggiante, laddove prima non lo era, in prosecuzione del loro giardino-cortile.
Lo riempimento dell'affossamento nella proprietà avvenne, come dichiarato dai testi CP_1
e dapprima con il riempimento con le macerie e poi con terra idonea Parte_5 Testimone_3
al nutrimento di vegetazione.
Tale lavoro, come dichiarato dal teste , richiese la costruzione di un muretto di Parte_5
contenimento con “una fondazione importante”, e conseguentemente lo riempimento del terreno.
Ora non è certo impossibile che il predetto materiale possa essere stato riversato da terzi estranei alla presente vicenda;
poiché però la decisione deve essere presa in ragione di un criterio probabilistico,
come afferma la giurisprudenza, deve affermarsi che, a fronte della correlazione causale e temporale tra il versamento di macerie e materiali analoghi e lo riempimento da parte dei del loro CP_1
affossamento con materiali dello stesso tipo, deve ritenersi provato che le macerie sono state riversate dai , tramite terze imprese. CP_1 Né può essere credibile quanto affermato nell'interrogatorio formale da , che, dopo Controparte_1
avere riconosciuto di avere fatto versare della terra, ha sostenuto che le pietre presenti erano cadute dai trattori in transito, affermazione sganciata da qualunque prova o dato fattuale.
Concorre a provare le ragioni di parte appellante anche la vicenda relativa alla mediazione.
Le parti, dopo faticose trattative in sede di mediazione, si accordarono nei termini seguenti: "
6. i signori si impegnano a rimuovere le macerie ed il materiale di risulta riconducibile ai CP_1
lavori eseguiti per la realizzazione del muretto di contenimento e dell'entrostante spianamento,
secondo le concordi indicazioni dei tecnici;
qualora gli stessi non addivenissero ad un accordo, verrà
notiziato dell'Organismo per l'individuazione di un tecnico e l'espletamento di una CTM in merito al
materiale da rimuovere e, impegnandosi le parti sin d'ora a seguire l'indicazione del suddetto perito;
7) i tecnici delle parti provvederanno alla determinazione delle opere di cui al punto 6 nel corso dei
lavori di rimozione".
Vi è dunque stato riconoscimento all'interno del predetto accordo da parte dei del fatto di CP_1
avere versato macerie.
L'accordo è stato dichiarato risolto dal giudice di primo grado per inadempimento dei convenuti che non hanno rispettato le previsioni dello stesso, non accettando l'espletamento di consulenza tecnica all'interno del procedimento di mediazione, fatto che concorre a provare il fondamento delle affermazioni di parte appellante.
Gli appellati debbono quindi essere condannati a rimuovere il materiale terroso e il monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura, presenti sul terreno degli appellanti in modo integrale, senza riferimento all'accordo di mediazione in quanto risolto.
La domanda di condanna al ripristino dei luoghi non può viceversa essere accolta in quanto generica e non essendo provato lo stato preciso dei luoghi ex ante.
Eventuali problematiche relative all'esecuzione del presente provvedimento dovranno essere esaminate in sede esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, in ragione della valutazione complessiva della causa;
parte appellante ha diritto anche al rimborso delle spese di mediazione. Esse sono determinate sulla base dello scaglione indeterminabile medio, valore medio, con valore minimo solo per la fase di trattazione dell'appello, in quanto non svolte specifiche attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 737/2021, pronunciata dal Tribunale di Asti,
in riforma della predetta sentenza,
condanna parte appellata a rimuovere il materiale terroso e il monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura, presenti sul terreno degli appellanti;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in euro 10.860,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
per il secondo grado in euro 10.313,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Torino, 25 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1279/2021 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Sommariva Perno, via Pontiglioni n. 16 e , rappresentati e difesi dall'avv. Guido Parte_2
Marinetti;
nei confronti di
(cf. e Controparte_1 C.F._2 Parte_3
( ) in qualità di erede universale di rappresentati e C.F._3 Persona_1
difesi dagli Avv.ti Anna Carla VERGNANO e Angela BARBIERI;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Piaccia al Ill.ma Corte d'Appello,
in riforma dell' impugnata sentenza,
in via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio e testi dedotte nelle memorie ex art. 183 VI
n. 2 e 3 sinora non ammesse;
ammettere le CTU dedotte nelle memorie ex art. 183 VI n. 2 (finalizzata alla descrizione dei luoghi,
ivi compresi: il confine individuato dalle parti mediante i tecnici;
le quote altimetriche dei luoghi stessi;
nonché ad accertare se il materiale esistente all'interno della proprietà degli attori sia stato utilizzato dai convenuti per la realizzazione della parte di prato/giardino esistita all'interno della proprietà degli attori stessi e raffigurata nelle foto prodotte quali doc. 12, 13, 14) e 3 (finalizzata ad accertare la composizione del terreno nell'area oggetto di causa, prossimo al confine con la proprietà
dei convenuti, nonché di quello della restante parte del terreno di proprietà degli attori;
ciò in particolare al fine di accertare se sotto la superficie dell'area oggetto di causa vi sia terra mista a detriti di varia natura quali pietre da costruzione, parti di mattoni, pezzi di cemento e detriti di varia natura e se nella parte del terreno degli attori estranea alla presente causa vi sia sola terra); dichiarare l'ammissibilità della documentazione fotografica prodotta con la memoria ex art. 183 VI n. 3.
Nel merito: dichiarare tenuti e condannare e a rimuovere il Controparte_1 Parte_3
materiale terroso e di altra natura (mattoni, blocchi di cemento, materiale di risulta ed altro) che venne riversato dagli stessi all'interno della proprietà di e tutt'ora ivi Parte_1 Parte_4
esistente ed accumulato in prossimità del confine con la proprietà degli appellati;
dichiarare tenuti e condannare e a ripristinare lo stato dei luoghi Controparte_1 Persona_1
così come lo stesso era prima delle opere effettuate dagli appellati;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della procedura di mediazione.
Conclusioni di parte appellata:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, piaccia alla eccellentissima Corte d'Appello
di Torino
in via principale rigettare per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto dai signori Parte_2
e in quanto inammissibile e infondato infatti il diritto e, per l'effetto,
[...] Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, anche tenuto conto delle alterazioni dello stato dei luoghi, tanto per come indicato e documentato nella memoria autorizzata numero 3 ex articolo 183 CPC avvocato Marinetti data 9 luglio 2019, quanto per come riconosciuto da parte appellante a verbale di udienza del 23 marzo 2021, limitare l'intervento dei signori CP_1
e alla rimozione di materiale terroso e di altre natura nella sola area già
[...] Persona_1
individuate pulita da parte appellante nel mese di agosto 2018, ripristinando oo stato dei luoghi limitatamente ad essa.
in via istruttoria respinte in ogni caso, per le motivazioni tutte dedotte in premessa, le rinnovate istanze avverse di ammissione della CTU dedotte da parte appellante nelle memorie autorizzate ex articolo 183 CPC
numero 2 e numero 3.
nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, in ordine alle prove per interrogatorie testi, ammettersi prove non ammesse per interpello e testi così come indicate nella prima memoria autorizzata ex articolo 183 del 17 maggio 19, nella seconda memoria autorizzata ex
183 CPC del 18 giugno 2019 e nella terza memoria autorizzata ex 183 CPC del 9 luglio 19.
in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA
come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLANTE
La sentenza è impugnata da parte appellante nella parte in cui rigetta le domande di condanna della controparte alla rimozione del materiale e al ripristino dello stato dei luoghi affermando che vi è stata parziale ed errata valutazione delle prove ed errato riferimento alla ragione più liquida.
Parte appellante rileva che la sentenza di primo grado riconosce che:
1. i convenuti hanno riversato materiale;
2. i convenuti hanno rimosso del materiale;
3. in loco residua ancora del materiale;
per poi affermare però che non vi è prova che il materiale residuo sia stato riversato dei convenuti.
Rileva l'appellante che non vi è dubbio che il materiale residuo sia composto da terra, mista a monume, nel senso di mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura. Questo fatto è riferito da diversi testi, sia con riferimento al momento di effettuazione dei lavori
(2008-2009) sia con riferimento all'epoca in cui si svolse la mediazione ( , Parte_5 Tes_1
, ).
[...] Persona_2
Il teste , titolare della soc. IA MO snc, vale a dire colui che diede corso, con Parte_5
il macchinario apposito, allo spianamento del materiale sia nella proprietà che in quella CP_1
, ha riferito di essere andato al momento dei lavori nella proprietà e di avere trovato Pt_1 CP_1
macerie sia in quella proprietà che in quella . Pt_1
Detto teste venne nuovamente incaricato dai nell'anno 2018 al fine di dare esecuzione agli CP_1
impegni assunti dagli stessi nel verbale di mediazione (tra cui quello di rimuovere il muretto di contenimento ed il materiale terroso ed eventuali macerie presenti all'interno dell'area sgomberata -
punto 3 dell'accordo di mediazione - e quello di rimuovere il materiale di risulta riconducibile alle opere effettuate nel 2007, secondo le indicazioni dei tecnici delle parti - punto 6 dell'accordo di mediazione-).
Il teste si recò in loco e diede corso a parte dei lavori;
egli all'epoca confermò quando venne sentito quale teste che, a suo avviso, "vi erano 7/8 camion di roba da esportare e che per svolgere detta
attività occorreva una DIA"; nel rispondere al capitolo 15, il teste ha detto: "i mi hanno CP_1
detto di togliere solo una parte del materiale nella proprietà ". Pt_1
Il teste ha visto ditte che riversavano macerie nel terreno del negli anni Testimone_1 Pt_1
2007/2008.
Anche il teste ha confermato la presenza di materiale terroso e di altra natura (mattoni ecc.) in Pt_1
epoca prossima alla causa.
Secondo parte appellante, prima che i dessero corso ai lavori per la sistemazione sul proprio CP_1
terreno, nella proprietà degli attori non vi era nulla di diverso dalla vegetazione (testi Tes_2
, e ), fatto di cui il giudice di primo grado non ha tenuto
[...] Testimone_3 Testimone_4
conto. A parere della predetta parte, il complesso delle prove assunte consente, agevolmente, di ritenere che la paternità dello "sversamento " di quello che il Tribunale ha definito "materiale residuo " è da ascriversi a e Controparte_1 Persona_1
Il teste infatti ha dichiarato che, quando andò nella proprietà di per fare i lavori Parte_5 CP_1
di creazione di una zona pianeggiante in prosecuzione del giardino-cortile, pur non avendo visto lo sversamento, vide le macerie e le utilizzò per il lavoro.
Il teste ha affermato di non avere visto riversare il materiale ma di avere visto il Testimone_3
signor che parlava con un autista di un camion e di avere poi visto che il contenuto Controparte_1
del camion era stato versato nella zona indicata. Ha anche sostenuto che i prima utilizzarono CP_1
detto materiale per riempire gli affossamenti e dopo utilizzarono la terra per piantare i cipressi.
Il teste a sua volta ha riferito di avere visto nel 2007 delle “ditte che riversavano le Testimone_1
macerie nel terreno del ” e di avere visto effettuare dalla ditta le opere di Pt_1 Parte_5
sistemazione.
Le testimonianze assunte, a parere dell'appellante, debbono essere valutate in modo diverso rispetto alla valutazione che è stata fatta dal giudice di prime cure.
Quindi, poiché i signori hanno utilizzato terra e macerie per realizzare il loro CP_1
giardino/cortile, è evidente per che li hanno versati loro, tramite terzi. Pt_1
Secondo parte appellante costituisce prova ulteriore l'interrogatorio di che ha Controparte_1
riconosciuto di avere riversato terra e che però, con riferimento alla presenza di pietre (foto n. 25, 26
e 27), ha dichiarato che “quelle della foto sono pietre che cadono dai trattori in transito”, spiegazione assurda.
Vi sarebbe poi, secondo , un ulteriore elemento da considerare. Pt_1
Le parti, dopo faticose trattative in sede di mediazione, si accordarono nei termini seguenti: "
6. i
signori si impegnano a rimuovere le macerie ed il materiale di risulta riconducibile ai CP_1
lavori eseguiti per la realizzazione del muretto di contenimento e dell'entrostante spianamento,
secondo le concordi indicazioni dei tecnici;
qualora gli stessi non addivenissero ad un accordo, verrà
notiziato dell'Organismo per l'individuazione di un tecnico e l'espletamento di una CTM in merito al materiale da rimuovere e, impegnandosi le parti sin d'ora a seguire l'indicazione del suddetto perito;
7) i tecnici delle parti provvederanno alla determinazione delle opere di cui al punto 6 nel corso dei lavori di rimozione".
Nel corso dei lavori di rimozione, i tecnici non trovarono accordo ed i abbandonarono la CP_1
mediazione, vanificando gli accordi raggiunti.
Peraltro, nell'accordo, i riconobbero la sussistenza di materiale da eliminare e CP_1
abbandonarono la mediazione ben conoscenza quale sarebbe stato per loro l'esito -negativo- della perizia in sede di mediazione.
Dalle foto agli atti risulta che i hanno ampiamente sconfinato nel fondo Rosso riversando CP_1
materiali.
I convenuti, a differenza di quanto affermano, per spianare il cortile costruirono un vero e proprio muro di contenimento;
il teste afferma infatti che “il muro era di 40/50 cm con una Parte_5
fondazione importante…”.
Gli appellanti chiedono poi disporsi l'espletamento di consulenza tecnica tra l'altro diretta, oltre alla descrizione dei luoghi, ad accertare se la composizione del materiale che si trova nel fondo Pt_1
sia il medesimo utilizzato dai . CP_1
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
La parte ritiene la sentenza di primo grado correttamente motivata. CP_1
Parte appellata non nega la circostanza che vi sia ancora materiale residuo sul fondo e che tale Pt_1
materiale residuo sia composto da terra, mista a monume, nel senso di mattoni, pezzi di cemento,
macerie di varia natura, ma evidenzia che il fondo attoreo era incolto e tenuto a gerbido, accessibile in quanto privo di recinzione e pulizia, caratterizzato dalla presenza di rifiuti e oggetti di vario genere abbandonati da ignoti, come confermato dai testi;
esso è localizzato nei pressi della confinante Strada
Vicinale Pianotto e chiunque dunque potrebbe averli abbandonati. Tale materiale inoltre è posto ben oltre l'area di intervento, a suo tempo preparata e delimitata dagli attori stessi, nel corso del mese di agosto 2018, in ossequio all'accordo di mediazione. Nega di avere riversato terra e materiale di altra natura, sostenendo di essersi limitata a far movimentare la terra, già ivi presente in loco, così da risistemare il giardino della loro casa, incaricando l'impresa edile F.lli IA di IA MO snc di piantumare una siepe, far apporre un cordolo da giardino decorativo in cemento, nonché a far posizionare una rete metallica
(dotata di basamento di cemento).
Rileva come i testi sentiti non abbiano visto il riversamento del materiale.
Riporta come il teste abbia affermato che non fu riversato nulla dai né Testimone_5 CP_1
nella proprietà che nella propria. Pt_1
Sostengono che gli appellati hanno provveduto a retrocedere la linea di confine, in ossequio all'accordo di mediazione, e a togliere il materiale sussistente entro la linea ripulita e delimitata dai signori . Pt_1
Sono stati costretti ad abbandonare la mediazione a fronte delle infondate pretese dei signori Pt_1
di vedersi ripulire il fondo oltre i termini dell'accordo di mediazione.
Il basamento posto a base della rete di confine non è un muro di contenimento, bensì un basamento interrato di misure contenute (altezza 40 cm e larghezza 25 cm).
Infine assumono che gli attori non sono stati in grado di provare esattamente dove si trovi il materiale da rimuovere e pertanto la ctu dagli stessi richiesta deve considerarsi esplorativa.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Preliminarmente va rilevato che le istanze istruttorie proposte da parte appellante non sono necessarie ai fini della decisione e quindi non vengono ammesse.
L'insieme degli elementi probatori agli atti prova che i materiali residui che si trovano ancora pacificamente oggi sul fondo sono stati versati dagli appellati. Pt_1
Le risultanze testimoniali provano infatti in primo luogo che, prima del riversamento dei materiali da parte dei , il terreno dei , pur incolto, non conteneva nulla di diverso dalla vegetazione CP_1 Pt_1
(testi , e ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Altrettanto provato che in prossimità dell'inizio dei lavori da parte di vi fu un riversamento CP_1
anche sul fondo di materiali vari, terra, monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di Pt_1
varia natura.
Il teste infatti ha dichiarato che, quando andò nella proprietà di per fare i lavori Parte_5 CP_1
di creazione di una zona pianeggiante in prosecuzione del giardino-cortile, pur non avendo visto lo sversamento, vide le macerie e le utilizzò per il lavoro.
Il teste ha affermato di non avere visto riversare il materiale ma di avere visto il Testimone_3
signor che parlava con un autista di un camion e di avere poi visto che il contenuto Controparte_1
del camion era stato versato nella zona indicata. Ha anche sostenuto che i prima utilizzarono CP_1
detto materiale per riempire gli affossamenti e dopo utilizzarono la terra per piantare i cipressi.
Il teste a sua volta ha riferito di avere visto nel 2007 delle “ditte che riversavano le Testimone_1
macerie nel terreno del ” e di avere visto effettuare dalla ditta le opere di Pt_1 Parte_5
sistemazione.
I lavori eseguiti sono pacificamente consistiti nella costruzione da parte dei di una zona CP_1
pianeggiante, laddove prima non lo era, in prosecuzione del loro giardino-cortile.
Lo riempimento dell'affossamento nella proprietà avvenne, come dichiarato dai testi CP_1
e dapprima con il riempimento con le macerie e poi con terra idonea Parte_5 Testimone_3
al nutrimento di vegetazione.
Tale lavoro, come dichiarato dal teste , richiese la costruzione di un muretto di Parte_5
contenimento con “una fondazione importante”, e conseguentemente lo riempimento del terreno.
Ora non è certo impossibile che il predetto materiale possa essere stato riversato da terzi estranei alla presente vicenda;
poiché però la decisione deve essere presa in ragione di un criterio probabilistico,
come afferma la giurisprudenza, deve affermarsi che, a fronte della correlazione causale e temporale tra il versamento di macerie e materiali analoghi e lo riempimento da parte dei del loro CP_1
affossamento con materiali dello stesso tipo, deve ritenersi provato che le macerie sono state riversate dai , tramite terze imprese. CP_1 Né può essere credibile quanto affermato nell'interrogatorio formale da , che, dopo Controparte_1
avere riconosciuto di avere fatto versare della terra, ha sostenuto che le pietre presenti erano cadute dai trattori in transito, affermazione sganciata da qualunque prova o dato fattuale.
Concorre a provare le ragioni di parte appellante anche la vicenda relativa alla mediazione.
Le parti, dopo faticose trattative in sede di mediazione, si accordarono nei termini seguenti: "
6. i signori si impegnano a rimuovere le macerie ed il materiale di risulta riconducibile ai CP_1
lavori eseguiti per la realizzazione del muretto di contenimento e dell'entrostante spianamento,
secondo le concordi indicazioni dei tecnici;
qualora gli stessi non addivenissero ad un accordo, verrà
notiziato dell'Organismo per l'individuazione di un tecnico e l'espletamento di una CTM in merito al
materiale da rimuovere e, impegnandosi le parti sin d'ora a seguire l'indicazione del suddetto perito;
7) i tecnici delle parti provvederanno alla determinazione delle opere di cui al punto 6 nel corso dei
lavori di rimozione".
Vi è dunque stato riconoscimento all'interno del predetto accordo da parte dei del fatto di CP_1
avere versato macerie.
L'accordo è stato dichiarato risolto dal giudice di primo grado per inadempimento dei convenuti che non hanno rispettato le previsioni dello stesso, non accettando l'espletamento di consulenza tecnica all'interno del procedimento di mediazione, fatto che concorre a provare il fondamento delle affermazioni di parte appellante.
Gli appellati debbono quindi essere condannati a rimuovere il materiale terroso e il monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura, presenti sul terreno degli appellanti in modo integrale, senza riferimento all'accordo di mediazione in quanto risolto.
La domanda di condanna al ripristino dei luoghi non può viceversa essere accolta in quanto generica e non essendo provato lo stato preciso dei luoghi ex ante.
Eventuali problematiche relative all'esecuzione del presente provvedimento dovranno essere esaminate in sede esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, in ragione della valutazione complessiva della causa;
parte appellante ha diritto anche al rimborso delle spese di mediazione. Esse sono determinate sulla base dello scaglione indeterminabile medio, valore medio, con valore minimo solo per la fase di trattazione dell'appello, in quanto non svolte specifiche attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 737/2021, pronunciata dal Tribunale di Asti,
in riforma della predetta sentenza,
condanna parte appellata a rimuovere il materiale terroso e il monume, ossia mattoni, pezzi di cemento, macerie di varia natura, presenti sul terreno degli appellanti;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in euro 10.860,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
per il secondo grado in euro 10.313,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Torino, 25 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino