Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 2
Con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, il disposto dell'art. 1455 cod. civ. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici - occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, pur non avendo efficacia di prova piena (e non essendo, pertanto, soggetti ne' alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., ne' a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.), possono, purtuttavia, essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal giudice del merito, onde costituire fonte di convincimento e fondamento della decisione tutte le volte in cui la loro credibilità ed attendibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti, ovvero dal concorso con altri elementi del giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possano fornir loro specifico significato e rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, difeso dall'avvocato PETRUCCI RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M CLEMENTI 70, presso lo studio dell'avvocato CARLUCCIO CE, difeso dall'avvocato GRECO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 600/97 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 2 Civile, emessa il 6/6/1997, depositata il 06/10/97; RG. 886/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato RODOLFO PETRUCCI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.6.1989 NO IO esponeva che con scrittura privata dell'11.11.1986 aveva pattuito di vendere a LL NC metà di una propria bivilla in agro di Ostuni, al prezzo di L. 108 milioni, ricevendone in anticipo trenta;
che, poiché il compratore non gli aveva versato le altre rate del prezzo, nè gli aveva ceduto in permuta la proprietà di un fondo, come previsto nella scrittura, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Brindisi il LL, per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Il LL resisteva alla domanda assumendo, tra l'altro, che non si era giunti alla stipula dell'atto in quanto il NO non aveva pronta tutta la documentazione necessaria.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 28.2.1994 dichiarava risolto il contratto per inadempimento del LL, disponendo la restituzione all'attore della somma di L. 30 milioni. Proponeva appello il LL.
La corte di appello di Lecce, con sentenza del 6.7.1997, rigettava l'appello.
Assumeva la corte che non sussisteva nullità della sentenza di primo grado per non aver riportato le conclusioni del convenuto, in quanto la sentenza aveva in ogni caso esaminato tutte le istanze ed eccezioni del convenuto;
che correttamente il tribunale aveva omesso ogni decisione in merito alla richiesta prova testimoniale, poiché detta richiesta era stata rigettata con ordinanza del g.i., contro la quale non era stato proposto reclamo ne' detta richiesta istruttoria era stata proposta in sede di conclusioni.
Secondo il giudice di appello la dichiarazione del notaio Salomone, che dava atto che la documentazione necessaria era stata depositata nel suo studio sin dal 16.11.1988, non essendo stata contestata nel- corso del giudizio dal LL, spiegava efficacia probatoria sul punto.
Inoltre la corte di merito riteneva che l'inadempimento del LL, essendo pari ad oltre i due terzi del corrispettivo pattuito, era grave.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL, che ha anche presentato memoria e nota di udienza. Resiste con controricorso il NO IO, che ha presentato nota di udienza.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza del requisito di specialità nella procura. Va, anzitutto, premesso che la procura in questione risulta rilasciata a margine del ricorso ed ha il seguente tenore "vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi nella presente procedura nonché in quelle eventuali di opposizione, appello e di esecuzione, munendovi di ogni facoltà di legge...".
Nel giudizio di cassazione è soddisfatto il requisito della specialità della procura, ai sensi dell'art. 365 e 370 c.p.c., nel caso in cui dal tenore della procura a margine del ricorso., ed in particolare il suo riferimento "al presente giudizio" o "alla presente procedura", come nella fattispecie, si evinca chiaramente che la stessa è stata rilasciata proprio per il giudizio a cui inerisce l'atto, ne' è idonea ad escludere tale conclusione la circostanza che si menzionino anche i giudizi successivi, in quanto o una simile indicazione allude all'eventuale giudizio di rinvio ed a quello di esecuzione (Cass. 11.10.1996, n. 8896) ovvero essa è sovrabbondante in quella parte, e come tale inutile e quindi priva di effetto, ma non idonea a viziare quella parte della procura che si riferisce utilmente al giudizio di cassazione.
Va, altresi, rigettato il secondo profilo di inammissibilità della procura, relativo all'assunta nullità della stessa per mancata elezione del domicilio.
Infatti, a parte il rilievo che l'elezione del domicilio in Roma, non è un requisito della procura, ma del ricorso (art. 366, c. 2, c.p.c.), la cui mancanza non dà luogo ad inammissibilità dello stesso ma comporta solo che le notifiche siano effettuate presso la cancelleria della Corte, nella fattispecie risulta che il ricorrente nell'intestazione del ricorso ha eletto domicilio, insieme al proprio difensore "in Roma, nello studio del cav. Luigi Gardin, in via Montegazza 24".
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., nonché dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente il giudice di appello non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per mancata trascrizione delle sue conclusioni rese in quel grado;
che, per quanto risultasse dall'epigrafe della sentenza del tribunale che egli aveva concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti (come effettivamente aveva concluso), tuttavia il giudice nella sentenza non aveva trascritto dette conclusioni. Secondo il ricorrente, inoltre, la mancata trascrizione delle conclusioni, quale emergeva dagli scritti difensivi, aveva comportato l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla richiesta di prova testimoniale, e che detta omessa pronuncia, erroneamente non era stata ritenuta dalla corte di appello sul rilievo che avverso l'ordinanza del giudice istruttore, con cui era stata negata l'ammissione della prova testimoniale, non era stato proposto reclamo.
Sostiene il ricorrente che, poiché l'attore in primo grado si riportava alle conclusioni contenute nei propri scritti e nei verbali, poiché in queste conclusioni contenute negli scritti, vi era anche la richiesta della prova testimoniale, non era necessario che l'attore chiedesse la revoca dell'ordinanza del g.i. e che tanto doveva essere rilevato dalla corte di appello.
In ogni caso assume il ricorrente che il giudice di appello, nel non valutare adeguatamente la non ammissione del mezzo istruttorio in primo grado, aveva omesso di pronunciarsi in ordine a domanda rilevante ai fini della decisione della causa.
3. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva, preliminarmente, questa Corte che l'art. 132, c. 2, n. 3, c.p.c., nell'indicare tra i requisiti della sentenza, anche quello relativo all'indicazione delle "conclusioni del pubblico ministero e delle parti", si riferisce alle conclusioni quali espressamente prese dalle parti all'apposita udienza di cui all'art. 189 c.p.c.. Per cui se in detta udienza la parte ha concluso per relationem, riportandosi alle richieste e conclusioni dei propri scritti e verbali, ai soli fini di cui all'art. 132, c. 2, n. 3, c.p.c. (che qui interessa) il giudice è tenuto a trascrivere nella sentenza le conclusioni negli stessi suddetti termini in cui sono state indicate e, quindi, precisate dalla parte e non a riprodurre le conclusioni riportate nei vari scritti e verbali.
Avendo ciò fatto la sentenza impugnata, secondo lo stesso assunto del ricorrente, non sussiste il vizio formale della sentenza lamentato.
4.1. Alle conclusioni, quali risultano dai vari scritti, ed alle quali la parte si è richiamata in sede di precisazione delle stesse, dovrà invece riportarsi il giudice ai fini della decisione, per il rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c., tant'è che se la parte non conclude, nessuna indicazione delle conclusioni potrà effettuarsi ovviamente nell'epigrafe della sentenza, ma detta omissione di precisazione delle conclusioni non produce altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni rassegnate in precedenza (Cass. 9.10.1998, n. 10027). Peraltro, ed in conseguenza di ciò, la sola mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso cioè di aver determinato o la mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. In particolare, se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale della sentenza, irrilevante ai fini della validità della stessa (Cass. 12.9.2000, n. 12036; Cass. 10.11.1999, n. 12475).
4.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esaminato la quella di primo sul punto della prova testimoniale ed ha ritenuto che correttamente essa non abbia pronunciato sulla richiesta di ammissione della prova, avanzata dalla parte nel corso del giudizio, poiché, essendo stata detta richiesta rigettata dal g.i., la relativa ordinanza non era stata oggetto di reclamo.
4.3. Va, a tal fine, osservato che la mancata proposizione del reclamo, ex art. 178 C.P.C.F nell'originaria formulazione, non impedisce alla parte di dolersi dell'ordinanza emessa dal g.i. davanti al collegio, quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189 c.p.c., sempre che, in sede di conclusioni definitive abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario precluso al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova. La mancata richiesta di revoca dell'ordinanza del g.i., impedisce, quindi al collegio ogni ulteriore richiesta avanzata dalla parte di ammissione della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche esser proposta in sede di impugnazione (Cass. 16.9.2000, n. 12280;
Cass. 22.5.1995 n. 5618). Nè può ritenersi, come sostiene erroneamente il ricorrente, che il solo fatto che negli scritti difensivi di primo grado sia stata richiesta l'ammissione della prova testimoniale, ciò comportasse anche l'implicita richiesta di revoca della ordinanza del g.i.. A parte il rilievo che tale assunto finisce per aggirare il principio suddetto della necessità di una richiesta di revoca dell'ordinanza del G.I di non ammissione della prova, perché questa possa essere esaminata dal Collegio in sede di decisione della causa, indipendentemente dalla mancanza di reclamo, va osservato che la richiesta di revoca dell'ordinanza e quella di ammissione della prova, per quanto tra loro legate da un nesso teleologico, essendo la prima finalizzata alla seconda, costituiscono due richieste ontologicamente ben autonome, una avente ad oggetto l'"eliminazione" di un provvedimento del giudice e l'altra l'ammissione di un'attività probatoria della parte, con la conseguenza che non necessariamente l'esistenza di una comporta anche l'esistenza dell'altra.
5. Quanto sopra detto travolge anche la censura attinente al vizio di motivazione, con cui l'appellante lamenta che il giudice di appello non abbia adeguatamente dato conto in merito alla non ammissione in primo grado del mezzo istruttorio, pur essendo rilevante ai fini della causa.
Tuttavia, va, anche osservato che, sotto questo profilo di vizio motivazionale, il motivo. di censura risulta inammissibile per mancata specificità.
Infatti, allorché con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata ammissione di prova testimoniale è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova non ammessa, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la prova testimoniale che egli asserisce decisiva e non ammessa, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo della decisività deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e segg. c.p.c. Assume il ricorrente che nessun valore poteva essere attribuito alla dichiarazione del notaio Salomone ne' poteva essere attribuito alla stessa valore di prova legale;
che tale dichiarazione era stata già impugnata in primo grado dall'avv. Ferri e che essa costituiva una scrittura proveniente da terzi.
7.1. Il motivo non può essere accolto.
Osserva questa corte che gli scritti provenienti da terzi, pur avendo solo valore indiziario, possono fornire valore di convincimento ed essere utilizzati a fondamento della decisione, quando la loro credibilità ed attendibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti o dal concorso di altri elementi del giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possono fornire a quegli scritti specifico significato e rilevanza (Cass. 5.5.1984, n. 4767; Cass. 23.1.1984, n. 1928; Cass. 9.7.1996,. 6258).
Va, poi, osservato che nella fattispecie la sentenza impugnata non ha assegnato il valore probatorio di atto pubblico a detta dichiarazione del notaio, del 10.12.1991, con cui veniva dato atto che la documentazione necessaria era stata depositata presso il suo studio sin dal 16.11.1998.
Pertanto è inconferente la censura di violazione dell'art. 2700 c.c.. La Corte di merito ha ritenuto che correttamente il tribunale ha fondato la propria decisione su detta dichiarazione del notaio, "tenuto conto che nessuna contestazione fu mai sollevata nel corso del giudizio da parte del LL" (p.6).
Detta motivazione della corte di merito, così come impostata in fatto ( assenza di contestazione), è conforme al principio sopra esposto e non costituisce alcuna violazione degli artt. 115 e segg. c.p.c., come lamentato dal ricorrente.
7.2. Il diverso assunto del ricorrente, secondo cui la dichiarazione del notaio era stata, invece, "impugnata in primo grado dall'avv. Ferri", si risolve in un censura di travisamento del fatto da parte del giudice di appello, sul punto dell'esistenza o meno di questa contestazione da parte dell'attuale ricorrente.
All'uopo va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.. Assume il ricorrente che ha errato la Corte di :appello di ritenere che egli fosse inadempiente ed inoltre che il suo inadempimento fosse grave.
Assume il ricorrente che egli aveva programmato l'acquisto confidando su un mutuo bancario;
che il costruttore NO era inadempiente, in quanto in luogo di promettere in vendita un bene commerciabile, aveva offerto in vendita un bene abusivo, destabilizzando i rapporti tra il ricorrente e la banca.
9. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che, con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, il disposto dell'art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale (Cass. Civ. 13 febbraio 1990,, n. 1046). La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1455 c.c. è di puro merito e come tale demandata istituzionalmente al giudice del merito, non censurabile in Cassazione, se non per vizio di motivazione (Cass. 30.3.1990,n. 2616). Nella fattispecie il giudice di appello ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 1455 c.c., osservando che l'inadempimento del LL, attenendo al mancato pagamento del prezzo residuo, pari a L. 93 milioni, costituente circa i due terzi dell'intero prezzo, integrava un inadempimento grave.
Le censure mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze fattuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001