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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1756/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1756/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Troni e Gian Luca Santini ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Berutto ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA -
Nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- E
C.F. ) CP_3 C.F._3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n.144/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 08/02/2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Voglia l'On.le Giudice adito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in particolare delle parti specificatamente indicate in atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertato che la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa è interamente addebitabile alla conducente dell'autoveicolo Opel targato CV948AB di proprietà del sig. CP_3
accertato che l'ammontare complessivo dei danni subiti da è pari ad € 46.894,90; Parte_1
per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti appellati, in solido fra di loro, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento nei confronti dell'appellante, detratta la somma già corrisposta dalle parti convenute appellate a seguito della sentenza di primo grado pari ad € 21.388,90, della ulteriore somma di € 25.506,00 a saldo del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale per spese mediche, per compensi del consulente di parte e per onorari legali stragiudiziali o quella diversa somma che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, aggiunta rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di legge, di cui si chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte appellata “chiede il rigetto Controparte_1
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Lucca la Compagnia Parte_1 [...]
e per sentirli condannare al CP_1 CP_3 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 48.161,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o della diversa ulteriore somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data
02.06.2017.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
- alla data del sinistro (02.06.2017) verso le ore 17 circa, in Torre del Lago, mentre era intento a chiudere lo specchietto del proprio furgone che aveva appena parcheggiato in via XX Settembre, sul lato destro della strada, veniva investito dalla vettura di marca
Opel targata CV948AB, di proprietà di e condotta da CP_3 [...]
che percorreva la suddetta via con direzione di marcia sud-nord. CP_2
- l'autovettura risultava assicurata per la RC auto con la Compagnia Assicurativa
[...]
; Controparte_1
- sul luogo del sinistro non interveniva alcuna autorità in quanto la signora CP_2
riconosceva subito la propria responsabilità;
- in seguito al sinistro l'attore veniva condotto al pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata una frattura di L1 con conseguente ricovero presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Unico della Versilia.
L'attore aveva quindi sostenuto che il sinistro fosse imputabile integralmente alla conducente del veicolo, la quale, per disattenzione, non si era Controparte_2
accorta della presenza di esso pedone e lo aveva inavvertitamente urtato mentre egli era in piedi sulla carreggiata, vicino al suo furgone, intento a richiudere lo specchietto retrovisore sinistro del proprio veicolo, colpendolo con il lato anteriore destro dell'autovettura, così procurandogli lesioni.
e erano rimasti contumaci, mentre la Compagnia CP_3 Controparte_2
si era costituita sostenendo che la responsabilità del sinistro fosse Controparte_1
da attribuirsi all'attore in quanto quest'ultimo, come riportato nel verbale di pronto soccorso, sarebbe stato urtato dall'autoveicolo proprio mentre stava scendendo dal proprio furgone e quindi aveva creato ostacolo alla circolazione dei veicoli, con violazione dell'art. 157 comma 7 CdS;
in ipotesi la compagnia sosteneva che sussistesse comunque il concorso di colpa del anche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.. Pt_1
La causa veniva istruita con prove testimoniali, interrogatorio formale di
[...]
e CTU medico legale. CP_2
Con sentenza n. 144/23 il Tribunale di Lucca, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 35% per violazione dell'art. 157, comma 7 CdS, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 23.487,00 per danno permanente
(compreso il danno morale), escludendo ogni personalizzazione, nonchè € 9.000,00 a titolo di danno da inabilità temporanea.
Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto la sola somma di euro 419,00 per spese mediche. Ha infine condannato i convenuti alle spese di lite per ¾, compensando il residuo quarto e ha condannato i convenuti alle spese di ctu per intero. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
1. Errata attribuzione della responsabilità concorsuale a carico del sig. Pt_1
[...]
2. Errata mancata adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del ctu in ordine al periodo di inabilità temporanea – mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea.
3. Erroneo riconoscimento di un minor importo quale rimborso delle spese mediche, sub species spese per il compenso del ctp.
4. Mancato riconoscimento del rimborso delle spese di ctp in fase di CTU.
5. Mancato riconoscimento degli onorari legali stragiudiziali.
6. Compensazione parziale delle spese di giudizio.
e sono rimasti contumaci anche in questo grado, Controparte_2 CP_3
mentre si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 17.02.2024 il Consigliere istruttore formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex 185 bis cpc: “rilevato che a scopo deflattivo può essere avanzata alle parti costituite la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante, a ristoro integrale di ogni danno, della somma complessiva di euro 40.000,00 liquidata ad oggi (già comprensiva di interessi compensativi dalla data del fatto), oltre al pagamento delle spese di lite del primo giudizio liquidate nella somma forfettaria di euro 7.500,00, con compensazione delle spese del giudizio di appello sin qui maturate (le parti provvederanno automaticamente a scomputare quanto già pagato) e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2024 per verificare l'adesione o meno delle parti alla proposta conciliativa.
Alla suddetta udienza, mentre all'esclusivo fine di comporre Controparte_1
in modo bonario la controversia, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa,
l'appellante non accettava la proposta: “alla luce della recente rivalutazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e della circostanza che nella proposta non si prevede un minimo rimborso a parte appellante delle spese di giudizio in sede di appello.”
Con ordinanza del 13.02.24 il Cons. istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini previsti dalla norma.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive, la causa veniva rinviata per eccessivo carico di ruolo e passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 05.06.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 03.07.25.
2. Il primo motivo di appello: la ricostruzione della dinamica del sinistro e il concorso di colpa
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo Giudice e, nello specifico, l'errore nell'aver ritenuto il sig. corresponsabile per la verificazione dell'incidente nella misura del Pt_1
35%.
Secondo l'appellante la decisione del Giudice del Tribunale di Lucca, in punto di responsabilità per la verificazione del sinistro, si è basata su una errata interpretazione di quanto emerso dall'istruttoria, sia per quanto riguarda le dichiarazioni riportate nel verbale di pronto soccorso redatto al momento del ricovero del (“colpito alla Pt_1
natica sinistra mentre scendeva dal furgone”), ritenendo con ciò che il personale sanitario avesse scritto nel verbale precisamente quanto riferitogli dallo stesso danneggiato, sia perché ha ritenuto inattendibile la testimonianza del figlio dell'attore, che aveva confermato la dinamica del sinistro indicata in citazione: “Non si capisce come egli abbia potuto, se un attimo prima era trasportato sul furgone, trovarsi già sul lato opposto della strada al momento dell'urto, mentre il padre stava ancora scendendo dal medesimo (o comunque era appena sceso). Ed è evidente che se invece si trovava ancora, come è più probabile, al lato destro del furgone (per esserne sceso) o comunque poco prima di attraversare a piedi la strada stessa, non avrebbe potuto raccontare tutti i dettagli che ha raccontato” (sic sentenza appellata a pag.2).
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato anche nel ritenere la condotta tenuta dal valutabile alla stregua della regola prevista dall'art. 157 comma 7 Parte_1
codice della strada, ritenendo l'attore corresponsabile del sinistro in quanto nell'occasione non avrebbe dovuto attardarsi a chiudere lo specchietto retrovisore sinistro del furgone, costituendo così intralcio ed ingombro alla circolazione con la sua sagoma corporea, tanto più che la strada era tutt'altro che larga e che il furgone parcheggiato sulla destra determinava già una consistente riduzione dello spazio disponibile per il passaggio delle auto.
Al contrario, sosteneva l'appellante che in occasione del sinistro egli si era proprio attenuto a quanto prescritto dall'art. 157 comma 7 CdS, che recita: “E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”
Infatti egli aveva aperto la portiera del furgone, era disceso dallo stesso e aveva richiuso la medesima portiera senza causare pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli, come prescritto dalla norma in esame, in quanto in quel momento sulla carreggiata non stava sopraggiungendo alcun veicolo.
Solo successivamente arrivava l'autoveicolo Opel condotto dalla sig.ra che, a CP_2
seguito di uno sbandamento verso destra, andava ad urtare con la fiancata destra la schiena del il quale cadeva a terra procurandosi lesioni. Pt_1
L'appellante ha quindi dedotto che la causa del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva alla condotta disattenta della signora . CP_2 In tale prospettiva il punto controverso si incentra quindi nella individuazione della posizione e della condotta del sig. al momento del sinistro. Pt_1
Tanto premesso, il motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.
Occorre premettere che il Tribunale, ferma restando la responsabilità della , CP_2
ammessa perfino da costei, ha ritenuto il concorso di colpa del danneggiato così motivando:
“Dal verbale di Pronto Soccorso risulta che il “fu colpito alla natica sinistra mentre scendeva Pt_1
dal furgone” ed è evidente che ciò fu scritto dagli addetti perché a loro fu riferito così dallo stesso danneggiato.
Non può certo sostenersi che i verbalizzanti abbiano così riassunto una versione della dinamica, più complessa, resa dal danneggiato nel senso poi trasfuso nella domanda giudiziale (dinamica secondo la quale egli fu urtato dal veicolo sopraggiungente quando era già sceso dall'auto parcheggiata e stava chiudendo lo specchietto retrovisore esterno lato guida del furgone). Tra le due ipotesi c'è evidente differenza di fatto (anche se, come si vedrà, senza differenti conseguenze in diritto)”.
Poi il Tribunale ha ritenuto non attendibile il teste figlio del danneggiato, con la motivazione sopra riportata.
Quindi ha proseguito:
“In ogni caso la versione resa dal danneggiato stesso pressochè nell'immediatezza del sinistro, ossia al
Pronto Soccorso (urto mentre stava scendendo dal furgone) è senz'altro la più genuina delle versioni.
Ferma restando la responsabilità dell'investitrice (che peraltro ha aggiunto di aver dovuto spostarsi a destra, come manovra di emergenza, per evitare una macchina che usciva da una strada posta alla sua sinistra), non può negarsi un concorso di colpa dello stesso danneggiato (come detto, in ambo le ipotesi sopra formulate) poiché comunque, anche nell'ipotesi dedotta in giudizio, non avrebbe dovuto attardarsi
(una volta sceso dall'abitacolo del mezzo) a chiudere lo specchietto sinistro del furgone, costituendo anche così intralcio e ingombro con la sua sagoma corporea, tenuto conto che la strada era tutt'altro che larga
(cfr. dichiarazioni e foto prodotte) e che già il furgone, parcheggiato sulla destra, determinava CP_2
una consistente riduzione dello spazio disponibile per il passaggio, in condizioni di sicurezza, di veicoli sopraggiungenti. Anche tale ipotesi sarebbe soggetta alla stessa “ratio”, quindi, dell'art. 157, 7°c., codice della strada, correttamente richiamato dalla convenuta costituita, e applicabile, ovviamente, anche nel caso di urto al momento della discesa dal furgone. Si ritiene di valutare il concorso nella misura del 35
% a carico dell'attore e del 65% a carico della convenuta ” CP_2
Rispetto alla valutazione del Tribunale di Lucca, a parere della Corte risulta condivisibile la responsabilità nella causazione del sinistro della , ma non anche il concorso di CP_2
colpa del danneggiato nella misura del 35%.
Anzitutto si deve escludere, come giustamente sostenuto dall'appellante, che quanto si legge nel certificato del Pronto Soccorso (“colpito alla natica sinistra mentre scendeva dal furgone”), debba interpretarsi come una sorta di confessione stragiudiziale dell'attore circa il fatto che egli venne colpito dal veicolo proprio nel momento in cui stava scendendo dal suo furgone (e non invece subito dopo).
Invero non si può affatto escludere che la descrizione dell'accadimento sia stata riportata nell'atto dal personale sanitario in modo semplificato ed approssimativo, al solo fine di dare un'indicazione di massima di quella che era stata l'occasione nella quale il sig.
[...]
si era procurato le lesioni e non certo con l'intento fornire una descrizione Pt_1
dettagliata dell'evento, o di raccogliere la esatta dichiarazione di una delle parti convolte.
Ciò premesso, a parere della Corte sulla base di quanto emerso dalle testimonianze assunte ed anche dalle foto depositate in atti si ricava che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il quando è stato urtato dal veicolo era già sceso dal Pt_1
suo furgone, come ben precisato dalla stessa , che dichiarava: “io non ho visto il CP_2 [...]
aprire lo sportello e scendere dal furgone, quando l'ho visto io era già sceso dal furgone e lo sportello Pt_1
era chiuso”. Anche la testimonianza del figlio (“il giorno del sinistro ero con mio padre ed al momento del sinistro ero appena sceso dal furgone ed ero sul marciapiede opposto della strada”….. “Al momento dell'urto mio padre era già sceso dal furgone, lo sportello dello stesso era già stato chiuso e mio padre stava chiudendo lo specchietto”, e ancora: “Preciso che mio padre allorchè si accingeva a chiudere lo specchietto era accostato al furgone”), contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice può ritenersi attendibile, in quanto è plausibile che il figlio, così come ben spiegato logicamente in atto di appello, sia sceso dal furgone prima che il lo Pt_1
parcheggiasse così vicino al muro, così come emerge dalla fotografia di seguito riprodotta (da dove si evince che in caso contrario il figlio, una volta parcheggiato ivi il mezzo, non avrebbe avuto neppure lo spazio sufficiente per aprire lo sportello per poter scendere).
Inoltre, considerata l'esigua larghezza della strada a senso unico percorsa dalla CP_2
(interrotta anche nella parte centrale da una aiuola spartitraffico, vedi foto), se la CP_2
fosse sopraggiunta proprio nel momento in cui il (padre) stava scendendo dal Pt_1
proprio furgone, molto probabilmente l'auto, avendo sbandato verso destra, avrebbe impattato non solo il corpo del ma anche lo sportello aperto del furgone (cosa Pt_1
che invece non è avvenuta).
Difatti la circostanza che l'auto abbia deviato la sua traiettoria verso destra poco prima dell'impatto con il è pacifica, perché ammessa dalla stessa : “io andavo Pt_1 CP_2
piano perché è una stradina in cui si va piano, ad un certo punto è uscita una macchina da una strada posta sulla mia sinistra e a quel punto io mi sono buttata sulla destra e quindi sono andata ad urtare il sig. ma andavo piano. Ricordo che il dopo l'urto è caduto”. Pt_1 Pt_1
Anzi è plausibile che la non abbia dichiarato espressamente di aver visto il CP_2 [...]
che si accingeva a chiudere lo specchietto proprio perchè, pur accorgendosi della Pt_1
presenza di costui in piedi accanto al furgone, era distratta dall'auto che usciva dalla strada posta alla sua sinistra e per questo motivo è ben probabile che non abbia fatto attenzione al fatto che il fosse intento a richiudere lo specchietto retrovisore. Pt_1
Dunque, tali complessivi elementi consentono di affermare che verosimilmente il
[...]
fu urtato proprio quando era già sceso dal furgone e stava chiudendo lo specchietto Pt_1
retrovisore, come da lui dichiarato e confermato dal figlio, nonché, sebbene indirettamente, perfino dalla stessa (che appunto ha riferito che quando ha visto CP_2
il davanti a sé egli era già sceso dal furgone e lo sportello era chiuso). Pt_1 Ciò nonostante non si può attribuire alla la responsabilità esclusiva del sinistro CP_2
come richiesto dall'appellante, in quanto egli, una volta parcheggiato il suo furgone in quella posizione di oggettivo ingombro della carreggiata, non aveva alcun obbligo di chiudere lo specchietto retrovisore e quindi non doveva e non poteva sostare a tal fine in mezzo alla strada più del tempo strettamente necessario per scendere dal veicolo ed allontanarsene;
considerata appunto l'estrema ristrettezza dello spazio per il passaggio dei veicoli e potendosi applicare per analogia il principio generale, desumibile dall'art. 157 comma 7 CdS, secondo cui chi scende da un veicolo parcheggiato a lato della strada deve intralciare il meno possibile il passaggio per gli altri automobilisti.
A parere della Corte tuttavia la misura del concorso di colpa del pedone va ridotta rispetto alla valutazione del primo giudice, sol considerando che, se anche il Pt_1
avesse sgombrato la strada subito dopo essere uscito dal proprio mezzo, verosimilmente sarebbe stato urtato ugualmente dall'automobilista, avendo la deviato CP_2
repentinamente la propria traiettoria verso destra alla vista di un veicolo proveniente da una stradina laterale alla sua sinistra.
Per tali ragioni, il motivo d'appello va parzialmente accolto e il credito risarcitorio dell'appellante dev'essere determinato con una decurtazione del 10% (e non del 35%) per il suo concorso di colpa.
3. Il secondo motivo di appello: la mancata adesione alle risultanze della
Ctu in ordine al periodo di inabilità temporanea e la mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea.
A) Con il secondo motivo l'appellante impugna quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, disattendendo le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea di complessivi 210 giorni (di cui: 30 giorni di inabilità temporanea totale, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50%, e 60 giorni parziale al 25%) ha considerato non giustificata l'individuazione dell'invalidità temporanea al 50%, rilevando che anche il perito di parte attrice aveva escluso una durata di tale inabilità così lunga, liquidando così all'attore a titolo di inabilità temporanea l'importo complessivo di euro 9.000,00 come richiesto da parte attrice in atto di citazione e non invece il maggiore importo di euro
11.760,00 che sarebbe risultato con l'applicazione delle tabelle aderendo alle conclusioni del CTU.
Questa è la parte della motivazione impugnata:
“Il danno non patrimoniale, sulla base della CTU, è liquidato in euro 23.487 per danno permanente secondo le tabelle di Milano 2018, più prossime alla data del sinistro….è liquidato poi, sulla base di euro 98 giornaliere, in euro 9.000 complessive il danno da inabilità temporanea, come richiesto dall'attore, e non nella maggior somma (euro 11.760,00) valutata dal Ctu, giacchè non può pensarsi alla sussistenza e (comunque) alla durata così lunga (60 gg.) dell'inabilità temporanea al 50%
(peraltro esclusa dallo stesso perito di parte attrice) quando già dall'agosto del 2017 iniziò il progressivo abbandono del corsetto (cfr. penultima pagina della relazione del Ctu)”.
Tali statuizioni del primo giudice non possono essere condivise.
Anzitutto si deve escludere che il Tribunale fosse vincolato a non superare la somma di euro 9.000,00 che effettivamente l'attore aveva indicato nella narrativa del proprio atto di citazione a titolo di complessivo danno da invalidità temporanea (avendo richiesto, sulla base delle conclusioni del medico legale interpellato, la liquidazione di un periodo di inabilità temporanea di soli 150 giorni): infatti nelle conclusioni dell'atto di citazione era stato chiesto il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non) per la complessiva somma di euro 48.161,00 “o della diversa ulteriore somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia”, lasciando così aperta la possibilità che, a fronte dell'istruttoria, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale potesse essere maggiore rispetto a quanto inizialmente richiesto.
Quanto al secondo aspetto della motivazione impugnata, si evidenzia che dalla Ctu espletata in primo grado si evince: “La frattura vertebrale ha imposto un ricovero in ambiente ospedaliero per quattro giorni, il riposo assoluto fino alla fine di giugno;
poi l'immobilizzazione del tronco con corsetto ortopedico a tre punti (Tielle Camp C 35) per tutto il mese di luglio;
il progressivo abbandono del corsetto dall'agosto a inizio novembre;
poi il graduale ritorno alla vita quotidiana con le limitazioni derivanti dai postumi che ne sono derivati.”
Quindi, considerato che l'incidente stradale è avvenuto in data 2.6.2017, se è vero che per tutto il mese di novembre il ha continuato a portare il corsetto, anche se in Pt_1 misura minore rispetto ai mesi precedenti, ciò significa che i 60 giorni di inabilità parziale al 50%, collocati appunto nei mesi di ottobre e novembre 2017, sono perfettamente giustificati.
B) Per quanto riguarda la mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea, il motivo di appello è parimenti fondato.
Invero il primo giudice ha utilizzato come diaria il valore minimo delle tabelle milanesi senza verificare se esso fosse adeguato o meno al caso concreto, in riferimento all'effettivo decorso della malattia, anche tenuto conto della sofferenza fisica provata dal danneggiato: in questo caso il ha subito la frattura di una vertebra ed ha dovuto Pt_1
portare il corsetto ortopedico che gli immobilizzava il tronco per diversi mesi (prima per tutto il giorno e poi, a decrescere, solo per alcune ore) e dalla CTU si evince che ancora nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 egli provava dolore per la lesione vertebrale subita, venendo dichiarato guarito solo con certificato del 23/02/2018.
Si ritiene quindi in via equitativa di dover far riferimento al valore medio della diaria, così come peraltro richiesto da parte appellante e dunque occorre procedere ad un nuovo calcolo, da effettuare utilizzando le tabelle milanesi aggiornate: invero costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del
28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Orbene, poiché le tabelle milanesi edizione 2024 prevedono per l'invalidità temporanea il valore minimo di euro 115 al giorno e il valore massimo di euro 173 al giorno, in questo caso si ritiene di far riferimento al valore mediano di euro 144 al giorno (non ostando in contrario il fatto che l'appellante abbia indicato la diaria di euro 124, perché quello era il valore mediano calcolato con le tabelle del 2021, che erano ancora in vigore nel 2023, al momento in cui fu notificato l'appello). Facendo i dovuti calcoli il totale del danno da invalidità temporanea ammonta a €
17.280,00.
Naturalmente l'accoglimento del motivo di appello sulla personalizzazione del danno da invalidità temporanea impone di dover procedere ad un nuovo calcolo sulla base delle tabelle milanesi aggiornate anche del danno da invalidità permanente, non potendo i due tipi di invalidità essere liquidati seguendo due diverse tabelle;
tanto più che il primo motivo di appello riguardante l'esistenza e la misura del concorso di colpa del danneggiato attinge il danno non patrimoniale nel suo complesso.
Ne consegue che, tenendo presente l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
56) e la gravità delle lesioni (11%), il danno da invalidità permanente deve essere liquidato sulla base delle attuali tabelle nella somma di € 27.676,00 (comprensiva sia del danno biologico in senso stretto che della componente di sofferenza soggettiva causata dalla lesione, o danno morale).
Il totale del danno non patrimoniale ammonta quindi a € 44.956,00 (€ 27.676,00 + €
17.280,00) e pertanto, detratta la percentuale del 10% per il concorso di colpa, il credito dell'appellante a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro 40.460,40, oltre a rivalutazione ed interessi (che il primo giudice ha correttamente calcolato in ossequio ai principi stabiliti da Cass. Sez. un. n. 1712/95, e quindi detti criteri di calcolo vanno confermati).
4. Il terzo e il quarto motivo di appello: il rimborso delle spese mediche e di ctp.
Con il terzo e il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato negato il rimborso delle spese della perizia medico-legale di parte per € 1.220,00, e quelle per l'assistenza del suo ctp alla Ctu per € 500,00, mancando la prova certa dell'effettivo pagamento di tali onorari.
Il Tribunale ha negato tali voci in quanto “Nulla spetta per rimborso spesa perito di parte né di onorari relativi ad assistenza stragiudiziale del legale. Non vi sono documenti attestanti la spesa effettiva
(cfr. Cass. 2605/06, Cass. 16990/17 — che parla di “esborso” e “costo sostenuto” — nonché, da ultimo Cass. 21402/22 che ritiene I 'assunzione dell'obbligazione insufficiente a giustificare il diritto al rimborso)”.
A sostegno di tale motivo d'appello il ha invocato l'insegnamento della Suprema Pt_1
Corte secondo cui la condanna del soccombente al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte vittoriosa non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma solo la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione.
Il motivo è fondato.
Ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tali voci di spesa, è che per il danneggiato esse costituiscono una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito.
Premesso che le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato “mediche”, e costituiscono una voce risarcitoria, mentre quelle sostenute per la partecipazione del proprio ctp alle operazioni peritali, ex artt. 201 e 185
u.c. c.p.c., rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c., a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-
2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716), si deve rilevare come tanto per le une quanto per le altre alcuna norma richieda che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al rimborso.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718). “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010).
Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza.” (così Cass. n. 495/1987; Cass. n. 23878/2020).
Per ciò che specificamente attiene alle spese di ctp maturate nell'ambito di una ctu, poi, parimenti, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che “Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (così Cass. 20/11/2019 n.
30289).
Sono quindi dovute al le spese sostenute per l'attività svolta dal dott. Pt_1 Per_1
tanto ante causam (per la redazione di una perizia di parte), quanto quale ctp in sede di Ctu
(trattasi rispettivamente, richiamando le relative notule, di € 1.220,00 ed € 500,00).
Peraltro, la somma di € 500,00 richiesta per le attività del ctp di partecipazione alle operazioni peritali appare congrua e va pure riconosciuta, né il suo ammontare è stato contestato dall'appellata.
5. Il quinto motivo di appello: le spese per l'attività stragiudiziale. Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto, ancora, che la sentenza del Tribunale sarebbe errata anche per il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure delle spese stragiudiziali, con la motivazione che: “Quanto all'assistenza stragiudiziale, inoltre, essa non si è rivelata utile per evitare il giudizio o per assicurare tutela rapida, né ha risolto questioni complesse né distinte e autonome rispetto a quelle che hanno poi formato oggetto del giudizio (Cass
9548/17, Cass. 2275/06, Cass. 6422/17). Del resto, lo studio della controversia viene già liquidato in questa sede come spesa processuale.”; viceversa, secondo l'appellante l'attività compiuta in via stragiudiziale era ampiamente confermata da tutta la documentazione depositata agli atti, né occorreva la prova del già avvenuto pagamento.
Per quanto già argomentato sub 4, anche il quinto motivo d'impugnazione merita accoglimento, una volta verificato, sulla base dei documenti depositati dal che il Pt_1
suo difensore ha effettivamente posto in essere l'attività stragiudiziale della quale è stato richiesto il rimborso (in particolare, trattasi di missiva alla compagnia di assicurazione per iniziare la trattativa stragiudiziale per il risarcimento del danno e di richiesta formale di negoziazione assistita: vedi doc. nn. 1, 2, 3 e 4 del fascicolo di primo grado, riprodotti telematicamente in appello in data 24.1.24).
Invero le Sezioni Unite con la sentenza n° 16990 del 10/07/2017 hanno ribadito come le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non siano assimilabili alle spese giudiziali, ma siano una componente del danno da liquidare, danno di cui deve quindi essere fornita la prova: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la locuzione "perdita subita" con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
Inoltre l'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, quale requisito indispensabile affinché il relativo costo possa essere posto a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l'esito di un ipotetico futuro giudizio, e nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che l'attività stragiudiziale del difensore, svoltasi dal 14/06/17 fino 29/11/18 con l'invio di corrispondenza tra le parti (vedi pec del
14/06/17 e raccomandata del 29/11/18) fosse idonea a far conseguire al suo assistito il risarcimento a cui egli aveva diritto.
Tale attività stragiudiziale deve quindi essere liquidata sulla base del D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore tra 26.001,00 a 52.000,00, posto che il danno oggetto del contendere in sede stragiudiziale (ed anche quello confermato in sede giudiziale) rientrava in tale range.
Il suddetto decreto, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosceva per tale attività come importo medio la somma di euro 2.295,00, oltre spese generali, iva e cap.
Appare allora congrua la notula del legale del posta a fondamento della Pt_1
richiesta di tale voce risarcitoria (v. doc. 10), per euro 2.719,10 (euro 3.500,00 accessori compresi).
Dunque, in accoglimento del motivo d'appello, spetta al un maggior credito Pt_1
(rispetto a quanto liquidatogli dal Tribunale) di € 3.500,00, già comprensivo del rimborso spese generali 15%, e di iva e cap. Sebbene anche in questo caso si tratti di un credito di valore, esso non deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché non è stata fornita la prova dal di aver già pagato tale somma al suo avvocato e quindi di aver già Pt_1
sostenuto l'esborso, con conseguente paritetica diminuzione patrimoniale (la stessa argomentazione vale anche per le ulteriori somme riconosciute con l'accoglimento del terzo e quarto motivo di appello).
In definitiva il complessivo maggior credito riconosciuto in questo grado a titolo di danno patrimoniale, rispetto a quanto liquidato in primo grado, è dunque di € 5.220,00
(€ 1.220,00 + € 500 + € 3500,00).
6. Sesto motivo di appello: le spese di lite del primo grado.
L'appellante ha censurato anche la decisione del Tribunale di compensare parzialmente le spese di lite, nonostante il riconoscimento di un credito in suo favore, seppur più modesto rispetto a quello rivendicato.
La doglianza, peraltro corretta per quanto si va ad argomentare sub 7, è tuttavia da ritenersi assorbita dal parziale accoglimento dell'appello nel merito.
Invero, la riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
7. La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi.
Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza;
la soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese, è invece configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Applicando tali principi al caso in esame non può quindi ravvisarsi reciproca soccombenza per il solo fatto che al viene riconosciuto in questa sede un Pt_1
risarcimento inferiore (di poco) a quello da lui richiesto in citazione, ma tale situazione può tuttavia comunque ravvisarsi in conseguenza del riconoscimento del suo concorso di colpa nella misura del 10% del totale.
Dunque, appare congruo compensare le spese di lite dei due gradi per un decimo e condannare gli appellati a rifondere all'appellante i residui 9/10.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22: per il primo grado, applicato lo scaglione da 26.001,00 a 52.001,00 a, stante la complessità media della controversia, e dunque applicati i valori medi, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 6.854,40 (7.616,00 x 9/10); per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della controversia, e dunque applicati i valori medi ed esclusa la fase istruttoria non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 6.251,40 (6.946,00 x 9/10).
Si confermano le spese della ctu svolta in primo grado a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 144/2023, ogni altra Parte_1
domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 40.460,40, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata al momento dell'incidente e poi annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, nonché interessi legali di mora su detta complessiva somma dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 5.220,00 oltre interessi legali sino al saldo, in aggiunta rispetto a quella già riconosciuta a tale titolo dalla sentenza appellata;
3. compensa per 1/10 le spese di lite dei due gradi e condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante i residui 9/10 di tali spese, che liquida per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 6.854,40 e per l'appello nella somma già proporzionata di euro 6.251,40, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Presidente estensore dott.ssa Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1756/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Troni e Gian Luca Santini ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Berutto ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA -
Nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- E
C.F. ) CP_3 C.F._3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n.144/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 08/02/2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Voglia l'On.le Giudice adito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in particolare delle parti specificatamente indicate in atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertato che la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa è interamente addebitabile alla conducente dell'autoveicolo Opel targato CV948AB di proprietà del sig. CP_3
accertato che l'ammontare complessivo dei danni subiti da è pari ad € 46.894,90; Parte_1
per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti appellati, in solido fra di loro, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento nei confronti dell'appellante, detratta la somma già corrisposta dalle parti convenute appellate a seguito della sentenza di primo grado pari ad € 21.388,90, della ulteriore somma di € 25.506,00 a saldo del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale per spese mediche, per compensi del consulente di parte e per onorari legali stragiudiziali o quella diversa somma che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, aggiunta rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di legge, di cui si chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte appellata “chiede il rigetto Controparte_1
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Lucca la Compagnia Parte_1 [...]
e per sentirli condannare al CP_1 CP_3 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 48.161,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o della diversa ulteriore somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data
02.06.2017.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
- alla data del sinistro (02.06.2017) verso le ore 17 circa, in Torre del Lago, mentre era intento a chiudere lo specchietto del proprio furgone che aveva appena parcheggiato in via XX Settembre, sul lato destro della strada, veniva investito dalla vettura di marca
Opel targata CV948AB, di proprietà di e condotta da CP_3 [...]
che percorreva la suddetta via con direzione di marcia sud-nord. CP_2
- l'autovettura risultava assicurata per la RC auto con la Compagnia Assicurativa
[...]
; Controparte_1
- sul luogo del sinistro non interveniva alcuna autorità in quanto la signora CP_2
riconosceva subito la propria responsabilità;
- in seguito al sinistro l'attore veniva condotto al pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata una frattura di L1 con conseguente ricovero presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Unico della Versilia.
L'attore aveva quindi sostenuto che il sinistro fosse imputabile integralmente alla conducente del veicolo, la quale, per disattenzione, non si era Controparte_2
accorta della presenza di esso pedone e lo aveva inavvertitamente urtato mentre egli era in piedi sulla carreggiata, vicino al suo furgone, intento a richiudere lo specchietto retrovisore sinistro del proprio veicolo, colpendolo con il lato anteriore destro dell'autovettura, così procurandogli lesioni.
e erano rimasti contumaci, mentre la Compagnia CP_3 Controparte_2
si era costituita sostenendo che la responsabilità del sinistro fosse Controparte_1
da attribuirsi all'attore in quanto quest'ultimo, come riportato nel verbale di pronto soccorso, sarebbe stato urtato dall'autoveicolo proprio mentre stava scendendo dal proprio furgone e quindi aveva creato ostacolo alla circolazione dei veicoli, con violazione dell'art. 157 comma 7 CdS;
in ipotesi la compagnia sosteneva che sussistesse comunque il concorso di colpa del anche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.. Pt_1
La causa veniva istruita con prove testimoniali, interrogatorio formale di
[...]
e CTU medico legale. CP_2
Con sentenza n. 144/23 il Tribunale di Lucca, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 35% per violazione dell'art. 157, comma 7 CdS, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 23.487,00 per danno permanente
(compreso il danno morale), escludendo ogni personalizzazione, nonchè € 9.000,00 a titolo di danno da inabilità temporanea.
Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto la sola somma di euro 419,00 per spese mediche. Ha infine condannato i convenuti alle spese di lite per ¾, compensando il residuo quarto e ha condannato i convenuti alle spese di ctu per intero. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
1. Errata attribuzione della responsabilità concorsuale a carico del sig. Pt_1
[...]
2. Errata mancata adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del ctu in ordine al periodo di inabilità temporanea – mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea.
3. Erroneo riconoscimento di un minor importo quale rimborso delle spese mediche, sub species spese per il compenso del ctp.
4. Mancato riconoscimento del rimborso delle spese di ctp in fase di CTU.
5. Mancato riconoscimento degli onorari legali stragiudiziali.
6. Compensazione parziale delle spese di giudizio.
e sono rimasti contumaci anche in questo grado, Controparte_2 CP_3
mentre si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 17.02.2024 il Consigliere istruttore formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex 185 bis cpc: “rilevato che a scopo deflattivo può essere avanzata alle parti costituite la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante, a ristoro integrale di ogni danno, della somma complessiva di euro 40.000,00 liquidata ad oggi (già comprensiva di interessi compensativi dalla data del fatto), oltre al pagamento delle spese di lite del primo giudizio liquidate nella somma forfettaria di euro 7.500,00, con compensazione delle spese del giudizio di appello sin qui maturate (le parti provvederanno automaticamente a scomputare quanto già pagato) e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2024 per verificare l'adesione o meno delle parti alla proposta conciliativa.
Alla suddetta udienza, mentre all'esclusivo fine di comporre Controparte_1
in modo bonario la controversia, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa,
l'appellante non accettava la proposta: “alla luce della recente rivalutazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e della circostanza che nella proposta non si prevede un minimo rimborso a parte appellante delle spese di giudizio in sede di appello.”
Con ordinanza del 13.02.24 il Cons. istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini previsti dalla norma.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive, la causa veniva rinviata per eccessivo carico di ruolo e passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 05.06.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 03.07.25.
2. Il primo motivo di appello: la ricostruzione della dinamica del sinistro e il concorso di colpa
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo Giudice e, nello specifico, l'errore nell'aver ritenuto il sig. corresponsabile per la verificazione dell'incidente nella misura del Pt_1
35%.
Secondo l'appellante la decisione del Giudice del Tribunale di Lucca, in punto di responsabilità per la verificazione del sinistro, si è basata su una errata interpretazione di quanto emerso dall'istruttoria, sia per quanto riguarda le dichiarazioni riportate nel verbale di pronto soccorso redatto al momento del ricovero del (“colpito alla Pt_1
natica sinistra mentre scendeva dal furgone”), ritenendo con ciò che il personale sanitario avesse scritto nel verbale precisamente quanto riferitogli dallo stesso danneggiato, sia perché ha ritenuto inattendibile la testimonianza del figlio dell'attore, che aveva confermato la dinamica del sinistro indicata in citazione: “Non si capisce come egli abbia potuto, se un attimo prima era trasportato sul furgone, trovarsi già sul lato opposto della strada al momento dell'urto, mentre il padre stava ancora scendendo dal medesimo (o comunque era appena sceso). Ed è evidente che se invece si trovava ancora, come è più probabile, al lato destro del furgone (per esserne sceso) o comunque poco prima di attraversare a piedi la strada stessa, non avrebbe potuto raccontare tutti i dettagli che ha raccontato” (sic sentenza appellata a pag.2).
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato anche nel ritenere la condotta tenuta dal valutabile alla stregua della regola prevista dall'art. 157 comma 7 Parte_1
codice della strada, ritenendo l'attore corresponsabile del sinistro in quanto nell'occasione non avrebbe dovuto attardarsi a chiudere lo specchietto retrovisore sinistro del furgone, costituendo così intralcio ed ingombro alla circolazione con la sua sagoma corporea, tanto più che la strada era tutt'altro che larga e che il furgone parcheggiato sulla destra determinava già una consistente riduzione dello spazio disponibile per il passaggio delle auto.
Al contrario, sosteneva l'appellante che in occasione del sinistro egli si era proprio attenuto a quanto prescritto dall'art. 157 comma 7 CdS, che recita: “E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”
Infatti egli aveva aperto la portiera del furgone, era disceso dallo stesso e aveva richiuso la medesima portiera senza causare pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli, come prescritto dalla norma in esame, in quanto in quel momento sulla carreggiata non stava sopraggiungendo alcun veicolo.
Solo successivamente arrivava l'autoveicolo Opel condotto dalla sig.ra che, a CP_2
seguito di uno sbandamento verso destra, andava ad urtare con la fiancata destra la schiena del il quale cadeva a terra procurandosi lesioni. Pt_1
L'appellante ha quindi dedotto che la causa del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva alla condotta disattenta della signora . CP_2 In tale prospettiva il punto controverso si incentra quindi nella individuazione della posizione e della condotta del sig. al momento del sinistro. Pt_1
Tanto premesso, il motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.
Occorre premettere che il Tribunale, ferma restando la responsabilità della , CP_2
ammessa perfino da costei, ha ritenuto il concorso di colpa del danneggiato così motivando:
“Dal verbale di Pronto Soccorso risulta che il “fu colpito alla natica sinistra mentre scendeva Pt_1
dal furgone” ed è evidente che ciò fu scritto dagli addetti perché a loro fu riferito così dallo stesso danneggiato.
Non può certo sostenersi che i verbalizzanti abbiano così riassunto una versione della dinamica, più complessa, resa dal danneggiato nel senso poi trasfuso nella domanda giudiziale (dinamica secondo la quale egli fu urtato dal veicolo sopraggiungente quando era già sceso dall'auto parcheggiata e stava chiudendo lo specchietto retrovisore esterno lato guida del furgone). Tra le due ipotesi c'è evidente differenza di fatto (anche se, come si vedrà, senza differenti conseguenze in diritto)”.
Poi il Tribunale ha ritenuto non attendibile il teste figlio del danneggiato, con la motivazione sopra riportata.
Quindi ha proseguito:
“In ogni caso la versione resa dal danneggiato stesso pressochè nell'immediatezza del sinistro, ossia al
Pronto Soccorso (urto mentre stava scendendo dal furgone) è senz'altro la più genuina delle versioni.
Ferma restando la responsabilità dell'investitrice (che peraltro ha aggiunto di aver dovuto spostarsi a destra, come manovra di emergenza, per evitare una macchina che usciva da una strada posta alla sua sinistra), non può negarsi un concorso di colpa dello stesso danneggiato (come detto, in ambo le ipotesi sopra formulate) poiché comunque, anche nell'ipotesi dedotta in giudizio, non avrebbe dovuto attardarsi
(una volta sceso dall'abitacolo del mezzo) a chiudere lo specchietto sinistro del furgone, costituendo anche così intralcio e ingombro con la sua sagoma corporea, tenuto conto che la strada era tutt'altro che larga
(cfr. dichiarazioni e foto prodotte) e che già il furgone, parcheggiato sulla destra, determinava CP_2
una consistente riduzione dello spazio disponibile per il passaggio, in condizioni di sicurezza, di veicoli sopraggiungenti. Anche tale ipotesi sarebbe soggetta alla stessa “ratio”, quindi, dell'art. 157, 7°c., codice della strada, correttamente richiamato dalla convenuta costituita, e applicabile, ovviamente, anche nel caso di urto al momento della discesa dal furgone. Si ritiene di valutare il concorso nella misura del 35
% a carico dell'attore e del 65% a carico della convenuta ” CP_2
Rispetto alla valutazione del Tribunale di Lucca, a parere della Corte risulta condivisibile la responsabilità nella causazione del sinistro della , ma non anche il concorso di CP_2
colpa del danneggiato nella misura del 35%.
Anzitutto si deve escludere, come giustamente sostenuto dall'appellante, che quanto si legge nel certificato del Pronto Soccorso (“colpito alla natica sinistra mentre scendeva dal furgone”), debba interpretarsi come una sorta di confessione stragiudiziale dell'attore circa il fatto che egli venne colpito dal veicolo proprio nel momento in cui stava scendendo dal suo furgone (e non invece subito dopo).
Invero non si può affatto escludere che la descrizione dell'accadimento sia stata riportata nell'atto dal personale sanitario in modo semplificato ed approssimativo, al solo fine di dare un'indicazione di massima di quella che era stata l'occasione nella quale il sig.
[...]
si era procurato le lesioni e non certo con l'intento fornire una descrizione Pt_1
dettagliata dell'evento, o di raccogliere la esatta dichiarazione di una delle parti convolte.
Ciò premesso, a parere della Corte sulla base di quanto emerso dalle testimonianze assunte ed anche dalle foto depositate in atti si ricava che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il quando è stato urtato dal veicolo era già sceso dal Pt_1
suo furgone, come ben precisato dalla stessa , che dichiarava: “io non ho visto il CP_2 [...]
aprire lo sportello e scendere dal furgone, quando l'ho visto io era già sceso dal furgone e lo sportello Pt_1
era chiuso”. Anche la testimonianza del figlio (“il giorno del sinistro ero con mio padre ed al momento del sinistro ero appena sceso dal furgone ed ero sul marciapiede opposto della strada”….. “Al momento dell'urto mio padre era già sceso dal furgone, lo sportello dello stesso era già stato chiuso e mio padre stava chiudendo lo specchietto”, e ancora: “Preciso che mio padre allorchè si accingeva a chiudere lo specchietto era accostato al furgone”), contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice può ritenersi attendibile, in quanto è plausibile che il figlio, così come ben spiegato logicamente in atto di appello, sia sceso dal furgone prima che il lo Pt_1
parcheggiasse così vicino al muro, così come emerge dalla fotografia di seguito riprodotta (da dove si evince che in caso contrario il figlio, una volta parcheggiato ivi il mezzo, non avrebbe avuto neppure lo spazio sufficiente per aprire lo sportello per poter scendere).
Inoltre, considerata l'esigua larghezza della strada a senso unico percorsa dalla CP_2
(interrotta anche nella parte centrale da una aiuola spartitraffico, vedi foto), se la CP_2
fosse sopraggiunta proprio nel momento in cui il (padre) stava scendendo dal Pt_1
proprio furgone, molto probabilmente l'auto, avendo sbandato verso destra, avrebbe impattato non solo il corpo del ma anche lo sportello aperto del furgone (cosa Pt_1
che invece non è avvenuta).
Difatti la circostanza che l'auto abbia deviato la sua traiettoria verso destra poco prima dell'impatto con il è pacifica, perché ammessa dalla stessa : “io andavo Pt_1 CP_2
piano perché è una stradina in cui si va piano, ad un certo punto è uscita una macchina da una strada posta sulla mia sinistra e a quel punto io mi sono buttata sulla destra e quindi sono andata ad urtare il sig. ma andavo piano. Ricordo che il dopo l'urto è caduto”. Pt_1 Pt_1
Anzi è plausibile che la non abbia dichiarato espressamente di aver visto il CP_2 [...]
che si accingeva a chiudere lo specchietto proprio perchè, pur accorgendosi della Pt_1
presenza di costui in piedi accanto al furgone, era distratta dall'auto che usciva dalla strada posta alla sua sinistra e per questo motivo è ben probabile che non abbia fatto attenzione al fatto che il fosse intento a richiudere lo specchietto retrovisore. Pt_1
Dunque, tali complessivi elementi consentono di affermare che verosimilmente il
[...]
fu urtato proprio quando era già sceso dal furgone e stava chiudendo lo specchietto Pt_1
retrovisore, come da lui dichiarato e confermato dal figlio, nonché, sebbene indirettamente, perfino dalla stessa (che appunto ha riferito che quando ha visto CP_2
il davanti a sé egli era già sceso dal furgone e lo sportello era chiuso). Pt_1 Ciò nonostante non si può attribuire alla la responsabilità esclusiva del sinistro CP_2
come richiesto dall'appellante, in quanto egli, una volta parcheggiato il suo furgone in quella posizione di oggettivo ingombro della carreggiata, non aveva alcun obbligo di chiudere lo specchietto retrovisore e quindi non doveva e non poteva sostare a tal fine in mezzo alla strada più del tempo strettamente necessario per scendere dal veicolo ed allontanarsene;
considerata appunto l'estrema ristrettezza dello spazio per il passaggio dei veicoli e potendosi applicare per analogia il principio generale, desumibile dall'art. 157 comma 7 CdS, secondo cui chi scende da un veicolo parcheggiato a lato della strada deve intralciare il meno possibile il passaggio per gli altri automobilisti.
A parere della Corte tuttavia la misura del concorso di colpa del pedone va ridotta rispetto alla valutazione del primo giudice, sol considerando che, se anche il Pt_1
avesse sgombrato la strada subito dopo essere uscito dal proprio mezzo, verosimilmente sarebbe stato urtato ugualmente dall'automobilista, avendo la deviato CP_2
repentinamente la propria traiettoria verso destra alla vista di un veicolo proveniente da una stradina laterale alla sua sinistra.
Per tali ragioni, il motivo d'appello va parzialmente accolto e il credito risarcitorio dell'appellante dev'essere determinato con una decurtazione del 10% (e non del 35%) per il suo concorso di colpa.
3. Il secondo motivo di appello: la mancata adesione alle risultanze della
Ctu in ordine al periodo di inabilità temporanea e la mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea.
A) Con il secondo motivo l'appellante impugna quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, disattendendo le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea di complessivi 210 giorni (di cui: 30 giorni di inabilità temporanea totale, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50%, e 60 giorni parziale al 25%) ha considerato non giustificata l'individuazione dell'invalidità temporanea al 50%, rilevando che anche il perito di parte attrice aveva escluso una durata di tale inabilità così lunga, liquidando così all'attore a titolo di inabilità temporanea l'importo complessivo di euro 9.000,00 come richiesto da parte attrice in atto di citazione e non invece il maggiore importo di euro
11.760,00 che sarebbe risultato con l'applicazione delle tabelle aderendo alle conclusioni del CTU.
Questa è la parte della motivazione impugnata:
“Il danno non patrimoniale, sulla base della CTU, è liquidato in euro 23.487 per danno permanente secondo le tabelle di Milano 2018, più prossime alla data del sinistro….è liquidato poi, sulla base di euro 98 giornaliere, in euro 9.000 complessive il danno da inabilità temporanea, come richiesto dall'attore, e non nella maggior somma (euro 11.760,00) valutata dal Ctu, giacchè non può pensarsi alla sussistenza e (comunque) alla durata così lunga (60 gg.) dell'inabilità temporanea al 50%
(peraltro esclusa dallo stesso perito di parte attrice) quando già dall'agosto del 2017 iniziò il progressivo abbandono del corsetto (cfr. penultima pagina della relazione del Ctu)”.
Tali statuizioni del primo giudice non possono essere condivise.
Anzitutto si deve escludere che il Tribunale fosse vincolato a non superare la somma di euro 9.000,00 che effettivamente l'attore aveva indicato nella narrativa del proprio atto di citazione a titolo di complessivo danno da invalidità temporanea (avendo richiesto, sulla base delle conclusioni del medico legale interpellato, la liquidazione di un periodo di inabilità temporanea di soli 150 giorni): infatti nelle conclusioni dell'atto di citazione era stato chiesto il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non) per la complessiva somma di euro 48.161,00 “o della diversa ulteriore somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia”, lasciando così aperta la possibilità che, a fronte dell'istruttoria, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale potesse essere maggiore rispetto a quanto inizialmente richiesto.
Quanto al secondo aspetto della motivazione impugnata, si evidenzia che dalla Ctu espletata in primo grado si evince: “La frattura vertebrale ha imposto un ricovero in ambiente ospedaliero per quattro giorni, il riposo assoluto fino alla fine di giugno;
poi l'immobilizzazione del tronco con corsetto ortopedico a tre punti (Tielle Camp C 35) per tutto il mese di luglio;
il progressivo abbandono del corsetto dall'agosto a inizio novembre;
poi il graduale ritorno alla vita quotidiana con le limitazioni derivanti dai postumi che ne sono derivati.”
Quindi, considerato che l'incidente stradale è avvenuto in data 2.6.2017, se è vero che per tutto il mese di novembre il ha continuato a portare il corsetto, anche se in Pt_1 misura minore rispetto ai mesi precedenti, ciò significa che i 60 giorni di inabilità parziale al 50%, collocati appunto nei mesi di ottobre e novembre 2017, sono perfettamente giustificati.
B) Per quanto riguarda la mancata personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea, il motivo di appello è parimenti fondato.
Invero il primo giudice ha utilizzato come diaria il valore minimo delle tabelle milanesi senza verificare se esso fosse adeguato o meno al caso concreto, in riferimento all'effettivo decorso della malattia, anche tenuto conto della sofferenza fisica provata dal danneggiato: in questo caso il ha subito la frattura di una vertebra ed ha dovuto Pt_1
portare il corsetto ortopedico che gli immobilizzava il tronco per diversi mesi (prima per tutto il giorno e poi, a decrescere, solo per alcune ore) e dalla CTU si evince che ancora nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 egli provava dolore per la lesione vertebrale subita, venendo dichiarato guarito solo con certificato del 23/02/2018.
Si ritiene quindi in via equitativa di dover far riferimento al valore medio della diaria, così come peraltro richiesto da parte appellante e dunque occorre procedere ad un nuovo calcolo, da effettuare utilizzando le tabelle milanesi aggiornate: invero costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del
28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Orbene, poiché le tabelle milanesi edizione 2024 prevedono per l'invalidità temporanea il valore minimo di euro 115 al giorno e il valore massimo di euro 173 al giorno, in questo caso si ritiene di far riferimento al valore mediano di euro 144 al giorno (non ostando in contrario il fatto che l'appellante abbia indicato la diaria di euro 124, perché quello era il valore mediano calcolato con le tabelle del 2021, che erano ancora in vigore nel 2023, al momento in cui fu notificato l'appello). Facendo i dovuti calcoli il totale del danno da invalidità temporanea ammonta a €
17.280,00.
Naturalmente l'accoglimento del motivo di appello sulla personalizzazione del danno da invalidità temporanea impone di dover procedere ad un nuovo calcolo sulla base delle tabelle milanesi aggiornate anche del danno da invalidità permanente, non potendo i due tipi di invalidità essere liquidati seguendo due diverse tabelle;
tanto più che il primo motivo di appello riguardante l'esistenza e la misura del concorso di colpa del danneggiato attinge il danno non patrimoniale nel suo complesso.
Ne consegue che, tenendo presente l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
56) e la gravità delle lesioni (11%), il danno da invalidità permanente deve essere liquidato sulla base delle attuali tabelle nella somma di € 27.676,00 (comprensiva sia del danno biologico in senso stretto che della componente di sofferenza soggettiva causata dalla lesione, o danno morale).
Il totale del danno non patrimoniale ammonta quindi a € 44.956,00 (€ 27.676,00 + €
17.280,00) e pertanto, detratta la percentuale del 10% per il concorso di colpa, il credito dell'appellante a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro 40.460,40, oltre a rivalutazione ed interessi (che il primo giudice ha correttamente calcolato in ossequio ai principi stabiliti da Cass. Sez. un. n. 1712/95, e quindi detti criteri di calcolo vanno confermati).
4. Il terzo e il quarto motivo di appello: il rimborso delle spese mediche e di ctp.
Con il terzo e il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato negato il rimborso delle spese della perizia medico-legale di parte per € 1.220,00, e quelle per l'assistenza del suo ctp alla Ctu per € 500,00, mancando la prova certa dell'effettivo pagamento di tali onorari.
Il Tribunale ha negato tali voci in quanto “Nulla spetta per rimborso spesa perito di parte né di onorari relativi ad assistenza stragiudiziale del legale. Non vi sono documenti attestanti la spesa effettiva
(cfr. Cass. 2605/06, Cass. 16990/17 — che parla di “esborso” e “costo sostenuto” — nonché, da ultimo Cass. 21402/22 che ritiene I 'assunzione dell'obbligazione insufficiente a giustificare il diritto al rimborso)”.
A sostegno di tale motivo d'appello il ha invocato l'insegnamento della Suprema Pt_1
Corte secondo cui la condanna del soccombente al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte vittoriosa non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma solo la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione.
Il motivo è fondato.
Ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tali voci di spesa, è che per il danneggiato esse costituiscono una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito.
Premesso che le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato “mediche”, e costituiscono una voce risarcitoria, mentre quelle sostenute per la partecipazione del proprio ctp alle operazioni peritali, ex artt. 201 e 185
u.c. c.p.c., rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c., a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-
2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716), si deve rilevare come tanto per le une quanto per le altre alcuna norma richieda che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al rimborso.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718). “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010).
Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza.” (così Cass. n. 495/1987; Cass. n. 23878/2020).
Per ciò che specificamente attiene alle spese di ctp maturate nell'ambito di una ctu, poi, parimenti, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che “Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (così Cass. 20/11/2019 n.
30289).
Sono quindi dovute al le spese sostenute per l'attività svolta dal dott. Pt_1 Per_1
tanto ante causam (per la redazione di una perizia di parte), quanto quale ctp in sede di Ctu
(trattasi rispettivamente, richiamando le relative notule, di € 1.220,00 ed € 500,00).
Peraltro, la somma di € 500,00 richiesta per le attività del ctp di partecipazione alle operazioni peritali appare congrua e va pure riconosciuta, né il suo ammontare è stato contestato dall'appellata.
5. Il quinto motivo di appello: le spese per l'attività stragiudiziale. Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto, ancora, che la sentenza del Tribunale sarebbe errata anche per il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure delle spese stragiudiziali, con la motivazione che: “Quanto all'assistenza stragiudiziale, inoltre, essa non si è rivelata utile per evitare il giudizio o per assicurare tutela rapida, né ha risolto questioni complesse né distinte e autonome rispetto a quelle che hanno poi formato oggetto del giudizio (Cass
9548/17, Cass. 2275/06, Cass. 6422/17). Del resto, lo studio della controversia viene già liquidato in questa sede come spesa processuale.”; viceversa, secondo l'appellante l'attività compiuta in via stragiudiziale era ampiamente confermata da tutta la documentazione depositata agli atti, né occorreva la prova del già avvenuto pagamento.
Per quanto già argomentato sub 4, anche il quinto motivo d'impugnazione merita accoglimento, una volta verificato, sulla base dei documenti depositati dal che il Pt_1
suo difensore ha effettivamente posto in essere l'attività stragiudiziale della quale è stato richiesto il rimborso (in particolare, trattasi di missiva alla compagnia di assicurazione per iniziare la trattativa stragiudiziale per il risarcimento del danno e di richiesta formale di negoziazione assistita: vedi doc. nn. 1, 2, 3 e 4 del fascicolo di primo grado, riprodotti telematicamente in appello in data 24.1.24).
Invero le Sezioni Unite con la sentenza n° 16990 del 10/07/2017 hanno ribadito come le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non siano assimilabili alle spese giudiziali, ma siano una componente del danno da liquidare, danno di cui deve quindi essere fornita la prova: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la locuzione "perdita subita" con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
Inoltre l'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, quale requisito indispensabile affinché il relativo costo possa essere posto a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l'esito di un ipotetico futuro giudizio, e nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che l'attività stragiudiziale del difensore, svoltasi dal 14/06/17 fino 29/11/18 con l'invio di corrispondenza tra le parti (vedi pec del
14/06/17 e raccomandata del 29/11/18) fosse idonea a far conseguire al suo assistito il risarcimento a cui egli aveva diritto.
Tale attività stragiudiziale deve quindi essere liquidata sulla base del D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore tra 26.001,00 a 52.000,00, posto che il danno oggetto del contendere in sede stragiudiziale (ed anche quello confermato in sede giudiziale) rientrava in tale range.
Il suddetto decreto, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosceva per tale attività come importo medio la somma di euro 2.295,00, oltre spese generali, iva e cap.
Appare allora congrua la notula del legale del posta a fondamento della Pt_1
richiesta di tale voce risarcitoria (v. doc. 10), per euro 2.719,10 (euro 3.500,00 accessori compresi).
Dunque, in accoglimento del motivo d'appello, spetta al un maggior credito Pt_1
(rispetto a quanto liquidatogli dal Tribunale) di € 3.500,00, già comprensivo del rimborso spese generali 15%, e di iva e cap. Sebbene anche in questo caso si tratti di un credito di valore, esso non deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché non è stata fornita la prova dal di aver già pagato tale somma al suo avvocato e quindi di aver già Pt_1
sostenuto l'esborso, con conseguente paritetica diminuzione patrimoniale (la stessa argomentazione vale anche per le ulteriori somme riconosciute con l'accoglimento del terzo e quarto motivo di appello).
In definitiva il complessivo maggior credito riconosciuto in questo grado a titolo di danno patrimoniale, rispetto a quanto liquidato in primo grado, è dunque di € 5.220,00
(€ 1.220,00 + € 500 + € 3500,00).
6. Sesto motivo di appello: le spese di lite del primo grado.
L'appellante ha censurato anche la decisione del Tribunale di compensare parzialmente le spese di lite, nonostante il riconoscimento di un credito in suo favore, seppur più modesto rispetto a quello rivendicato.
La doglianza, peraltro corretta per quanto si va ad argomentare sub 7, è tuttavia da ritenersi assorbita dal parziale accoglimento dell'appello nel merito.
Invero, la riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
7. La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi.
Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza;
la soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese, è invece configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Applicando tali principi al caso in esame non può quindi ravvisarsi reciproca soccombenza per il solo fatto che al viene riconosciuto in questa sede un Pt_1
risarcimento inferiore (di poco) a quello da lui richiesto in citazione, ma tale situazione può tuttavia comunque ravvisarsi in conseguenza del riconoscimento del suo concorso di colpa nella misura del 10% del totale.
Dunque, appare congruo compensare le spese di lite dei due gradi per un decimo e condannare gli appellati a rifondere all'appellante i residui 9/10.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22: per il primo grado, applicato lo scaglione da 26.001,00 a 52.001,00 a, stante la complessità media della controversia, e dunque applicati i valori medi, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 6.854,40 (7.616,00 x 9/10); per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della controversia, e dunque applicati i valori medi ed esclusa la fase istruttoria non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 6.251,40 (6.946,00 x 9/10).
Si confermano le spese della ctu svolta in primo grado a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 144/2023, ogni altra Parte_1
domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 40.460,40, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata al momento dell'incidente e poi annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, nonché interessi legali di mora su detta complessiva somma dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 5.220,00 oltre interessi legali sino al saldo, in aggiunta rispetto a quella già riconosciuta a tale titolo dalla sentenza appellata;
3. compensa per 1/10 le spese di lite dei due gradi e condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante i residui 9/10 di tali spese, che liquida per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 6.854,40 e per l'appello nella somma già proporzionata di euro 6.251,40, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Presidente estensore dott.ssa Dania Mori