Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' cosi' sostituito:
"Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' cosi' sostituito:
"Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo.