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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Iannelli Parte_1
ricorrente
e
-, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Cristina Folino
resistente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Galli
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.05.2025.
Con ricorso depositato il 25.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239002046242000, notificata in data 30.08.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 03020140013041845000, n. CP_1
03020170008669271000, n. 03020170013794682000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito di cui sono titolari i resistenti.
Ancora in via preliminare, va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 30.08.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 25.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica dell'avviso di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di
40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica delle cartelle ad essa sottese
(cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle di pagamento, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di
2 pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_3 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che le cartelle di pagamento
03020140013041845 000, n. 03020170008669271000, n. 03020170013794682000, sono state notificate al ricorrente, rispettivamente, in data 28.01.2015, 13.10.2017 e 20.03.2018.
L' , costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato, senza alcuna contestazione CP_1 da parte del ricorrente, che relativamente a tutte le cartelle di pagamento oggetto di opposizione, parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data
30.04.2019, successivamente revocata in data 07.02.2020.
, inoltre, ha dimostrato di aver interrotto il termine di Controparte_2 prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento n. 03020140013041845000 e n.
03020170008669271000, dapprima, con la notifica in data 18.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 03020189004507603000, e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023).
3 Orbene, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189004507603000 (limitatamente alle cartelle n. 03020140013041845000 e n. 03020170008669271000) e l'istanza di definizione agevolata presentata in data 30.04.2019, hanno interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass.
n. 26013/2015), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Iannelli Parte_1
ricorrente
e
-, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Cristina Folino
resistente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Galli
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.05.2025.
Con ricorso depositato il 25.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239002046242000, notificata in data 30.08.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 03020140013041845000, n. CP_1
03020170008669271000, n. 03020170013794682000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito di cui sono titolari i resistenti.
Ancora in via preliminare, va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 30.08.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 25.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica dell'avviso di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di
40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica delle cartelle ad essa sottese
(cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle di pagamento, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di
2 pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_3 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che le cartelle di pagamento
03020140013041845 000, n. 03020170008669271000, n. 03020170013794682000, sono state notificate al ricorrente, rispettivamente, in data 28.01.2015, 13.10.2017 e 20.03.2018.
L' , costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato, senza alcuna contestazione CP_1 da parte del ricorrente, che relativamente a tutte le cartelle di pagamento oggetto di opposizione, parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data
30.04.2019, successivamente revocata in data 07.02.2020.
, inoltre, ha dimostrato di aver interrotto il termine di Controparte_2 prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento n. 03020140013041845000 e n.
03020170008669271000, dapprima, con la notifica in data 18.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 03020189004507603000, e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023).
3 Orbene, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189004507603000 (limitatamente alle cartelle n. 03020140013041845000 e n. 03020170008669271000) e l'istanza di definizione agevolata presentata in data 30.04.2019, hanno interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass.
n. 26013/2015), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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