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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1788/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 216 ed elettivamente domiciliati in Santa Maria
La Carità (Na) alla Via Polveriera 22/a, presso lo studio dell'Avv. Maria Fontanella (C.F.
) che li rappresenta e difende per procure su atti separati allegati al ricorso C.F._3
RICORRENTI
NONCHE'
Il presso il Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024 i procuratore dei ricorrenti ha chiesto rimettersi la causa al collegio per la omologa degli accordi di separazione consensuale come modificati in detta udienza.
Il P.M., in data 12.12.2024, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di omologazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 05.03.2005 e che dalla loro unione erano nati due figli, il 19.11.2005 (maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente) e il 21.08.2007, hanno chiesto all'adito Tribunale che fosse pronunciata la Per_2
separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non avevano più una unione affettiva e sentimentale e che, pertanto, la loro convivenza era divenuta insostenibile ed aveva reso intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
1.2- Fissata con decreto in data 02.11.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi ed evidenziate nel medesimo decreto omissioni nel contenuto del ricorso e crititicità relative agli accordi raggiunti (
“assegnazione” della casa familiare al padre in assenza di convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
incongruità del contributo al mantenimento della figlia minore, in ragione dell'età e delle esigenze della stessa, anche in considerazione della erogazione a tempo, fino a dicembre 2026, in favore della di un contributo di euro 525,00 mensili per il pagamento del Pt_2 canone di locazione dell'abitazione in cui la stessa si sarebbe trasferita con la figlia minore;
previsione del versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia alla maggiore età della stessa in assenza di una domanda in tal senso della interessata;
ingiustificata riduzione a sole due ore - dalle
17.30 alle 19,30 - della permanenza della figlia minore presso il padre in occasione degli incontri infrasettimanali;
inconferenza della disciplina del diritto di visita della minore secondo il criterio dell'alternanza annuale con riferimento alle festività natalizie, alle vacanze estive ed alle altre festività successive alla data - 21.8.2025 – della maggiore età della figlia).
1.3- All'udienza come dianzi fissata le parti, tenuto conto dei rilievi sollevati nel menzionato decreto, modificavano gli accordi di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M., pervenuto in data 12.12.2024.
2. Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le condizioni della loro separazione consensuale, possono essere senz'altro omologati poiché conformi all'interesse della figlia minore, prossima al raggiungimento della maggiore età, e non essendo contrari a norme imperative.
Deve darsi atto che per mero errore materiale le parti hanno dichiarato che il contributo al pagamento del canone di locazione, di cui il si è fatto carico nella misura di euro 375,00 mensili, Parte_1
corrisponde alla metà del canone medesimo, pari ad euro 1050,00. Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Attesa la natura del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione consensuale, proposta con ricorso congiunto depositato in data 08.11.2024 da e da così Parte_1 Parte_2
provvede:
1) Omologa la separazione personale dei coniugi nata Piano di Sorrento il 10.12.1974 Parte_2
e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso come Parte_1 modificate dagli stessi coniugi all'udienza del 26.11.2024 e di seguito trascritte:
a) I coniugi vivranno separati, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b)- La casa coniugale sita in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 216, di proprietà del sig. , Parte_1
rimarrà nella disponibilità dello stesso che vi vivrà unitamente al figlio , maggiorenne ed Per_1
autosufficiente;
c)- La signora vivrà in un'abitazione sita in Piano di Sorrento alla via Casa Rosa n. 15 Pt_2
unitamente alla figlia minore;
Per_2
d) - Il sig. verserà a titolo di contributo casa per il pagamento del canone di locazione € Parte_1
375,00 mensili alla signora , corrispondenti alla metà del canone pari ad € 1.050,00 mensili, Pt_2
fino al mese di dicembre 2026;
e)- Il Sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2 mantenimento per la figlia , minorenne e non economicamente autosufficiente, l'importo di € Per_2
450,00 mensili;
f) - Le parti parteciperanno alle spese straordinarie per la minore entrambi nella misura del 50%, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Torre Annunziata;
g) Al fine di tutelare il diritto della figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, i coniugi concordano quanto segue:
- vivrà presso la madre, tuttavia il padre potrà vedere e tenere con sé la ragazza quando Per_2
entrambi lo vorranno previo accordo con la madre e comunque almeno il martedì ed il giovedì dalle
17.30 alle 19.30, orari che tengono conto degli impegni di lavoro del sig. e della frequenza Parte_1 quotidiana da parte della figlia di un'associazione sportiva come chiarito nel piano genitoriale.
- trascorrerà, a settimane alterne, il sabato e la domenica in compagnia del padre, dall'uscita Per_2
della scuola il sabato alle ore 20,00 della domenica.
- in ordine alle vacanze estive, la figlia minore trascorrerà due settimane con il padre, in periodi da concordarsi entro la fine del mese di giugno del 2025, tenendo conto del calendario scolastico e delle rispettive esigenze. In assenza di accordo, trascorrerà la seconda e la terza settimana di agosto Per_2
in compagnia del padre.
- in merito alle festività natalizie, trascorrerà il prossimo Natale e vigilia di Capodanno con la Per_2 mamma e il Capodanno e la vigilia di Natale con il papà; in occasione delle vacanze Pasquali 2025
trascorrerà la Domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì in Albis con la madre;
trascorrerà, Per_2
invece, tutte le altre festività una volta con la mamma ed un'altra con il papà.
-eventuali variazioni delle visite e delle festività saranno concordate tra i ricorrenti secondo il principio di mutua collaborazione e nell'interesse dei figli, tenendo conto delle eventuali esigenze lavorative dei genitori.
- in caso di malattia della figlia, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi sin d'ora si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse della figlia ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitarla, senza alcun tipo di limitazione.
- i coniugi si impegnano a far conservare alla figlia rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi.
h) - Il sig. è proprietario di un garage, sito in Piano di Sorrento alla Via Cavoniello, Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio col contributo della moglie, ove accorda alla moglie il diritto di parcheggio e, quando il locale sarà concesso in locazione a terzi, corrisponderà alla signora il 50% dei canoni percepiti;
i) - Il sig. è proprietario di una Vespa '50, targata X7SNFB, in uso alla figlia minore Parte_1
, e di una moto Honda SH '125 targata FB00725, in uso a , le cui spese annuali di bollo Per_2 Per_1
ed RCA saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
l) - I coniugi, fino all'inizio del 2024, avevano i conti correnti cointestati su cui confluivano le entrate di entrambi e, alla chiusura dei predetti conti, le somme sono trasmigrate sul conto personale del sig.
che, entro il 31.12.2024, trasferirà la somma di € 33.300,00, corrispondenti a circa la metà Parte_1
del saldo al momento della chiusura dei precedenti conti, alla signora;
Pt_2
m) - I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
n) - I Sig.ri ed si danno reciproco consenso all'espatrio. le spese legali del giudizio Parte_1 Pt_2
vengono integralmente compensate tra le parti;
2) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Piano di Sorrento (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 5, parte II, Serie A anno 2005);
3) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano