Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49211/2022 promossa da:
T (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Paola Grattieri e Giuseppe Summo, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Privata
Cesare Battisti 2; attrice contro
(P. IVA in persona dei suoi procuratori CP_2 P.IVA_2 dr.ssa e dr. in forza di procura a rogito del CP_3 Controparte_4
Notaio (Rep. 40214), rilasciata il 20.06.2022, rappresentata Persona_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Mordà ed Eleonora
Cangemi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, Via Borgogna n. 3; convenuta
Oggetto: agenzia;
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 14
€ 510.156,34 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e, per l'effetto;
2. Condannare (C.F. ) in persona CP_2 P.IVA_3 del suo legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano, alla Piazza A Olivetti n. 1, al pagamento in favore di 3 dell'indicato importo di € Parte_2
654.830,63 ovvero della diversa – maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa. In via alternativa 3. accertare e dichiarare che 3 per le ragioni esposte nel presente atto, ha diritto a Parte_2 percepire l'importo complessivo di € 279.632,55 di cui, secondo le previsioni dell'Accordo Economico Collettivo 16.2.2009, € 144.674,29 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 125,62 a titolo di residuo FIRR ancora dovuto, € 134.832,64 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e per l'effetto, 4.Condannare (C.F. ) in persona del suo CP_2 P.IVA_3 legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano, Piazza A. Olivetti n. 1, al pagamento in favore di dell'indicata somma di € 279.632,55 CP_5 ovvero di quella diversa – maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa.
5. In ogni caso oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione di ogni singola posta creditoria fino all'effettivo soddisfo.
6. In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
7. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. In via istruttoria, per scrupolo difensivo ed esigenze di difesa, si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e che si abbiano qui per trascritte. Più nello specifico: I) Prova orale La difesa di 3 senza inversione Parte_2 dell'onere della prova, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. di e prova per testi sulle circostanze di CP_2 cui ai capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) nell'interesse di 3 (capitoli da 1 a 67) con i testi ivi indicati Parte_2 anche a prova contraria, insistendo altresì per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso. II) Ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie Chiede ordinarsi alla società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 1749 c.c. (modificato dal D. Lgs. 65/99) e dell'art. 2711, 2° co., c.c., nonché in base agli artt. 210, 212 c.p.c., di produrre mediante deposito agli atti di causa, i libri e/o documenti contabili obbligatori ovvero copia autentica degli stessi allo scopo di documentare il fatturato e la clientela preesistente di al 7.02.2012, quella acquisita nella CP_2
pagina 2 di 14 zona di competenza dell'agente nel periodo 2012/2020. Le vendite concluse da nella zona assegnata a 3 nel periodo 2011 – 2020, CP_2 Pt_2 nonché le vendite concluse da nella zona assegnata all'agente CP_2 nel periodo successivo al mese di luglio 2020. Ed in effetti, la Suprema Corte ha avuto modo anche di stabilire il principio secondo cui, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente, per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni ed indennità, contrattualmente o legalmente disciplinate, è legittimo l'ordine di esibizione (attraverso lo strumento processuale di cui all'art. 210 cod. proc. civ.) delle scritture contabili, impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti Cass. 13721/02. In particolare, l'art. 2 del decreto legislativo n. 303 del 10 settembre 1991, di attuazione della direttiva comunitaria del 18 dicembre 1986, non solo ha posto a carico del preponente una serie di obblighi di documentazione e di informazione nei confronti dell'agente, ma ha anche espressamente previsto il diritto di quest'ultimo ad un estratto delle scritture contabili della mandante. Le previsioni ivi contenute, dichiarate inderogabili dalla normativa comunitaria - peraltro già esistenti nella contrattazione collettiva di efficacia generale e di diritto comune - sono state recepite dal nostro Legislatore con il D. Lgs. che ha novellato l'art. 1748 c.c.. e che le ha successivamente “ricollocate” nell'art. 1749 c.c. III) CTU di natura contabile Su tali documenti e su quelli prodotti dalle parti chiede disporsi CTU di natura contabile per determinare: a) l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso per la cessazione del contratto;
b) l'importo dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. c) l'importo delle indennità fine rapporto previste dall'AEC 16 febbraio 2009 (Firr, Indennità Suppletiva di Clientela). d) il numero, la denominazione, l'ubicazione ed il fatturato annualmente concluso da con i clienti CP_2 operanti nella zona di competenza dell'agente 3 (indicati sub doc. Pt_2
35) nel periodo 2012 – 2021”
Per parte convenuta:
“Ogni contraria domanda ed eccezione reietta, Nel merito, ed in ogni caso non accogliersi e rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, condannarsi la società attrice al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 120.561,90 CP_2
pagina 3 di 14 (centoventimilacinquecentosessantunomila/90), ovvero della diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, a titolo di indennità di mancato preavviso, stante l'insussistenza dell'invocata giusta causa di recesso. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ove ritenuto opportuno, sia ai fini del rigetto della domanda avversaria che accoglimento della domanda riconvenzionale, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come ritualmente richiesti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n° 2 del 24.7.2023 e art. 183, comma 6, n° 3 del 13.9.2023, alla quale si rimanda e da intendersi qui di seguito integralmente riportata. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_6 dell'esistenza di un rapporto di agenzia con la preponente a CP_2 decorrere dal 7 febbraio 2012 – rapporto successivamente cessato per il recesso comunicato dall'agente con missiva del 1° luglio 2020 – ha domandato a questo Tribunale, previo accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso, di condannare la predetta società al CP_2 pagamento in proprio favore: a) della somma di € 144.674,29 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b) della somma di € 510.156,34 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, delle indennità terminali previste dalla contrattazione collettiva pari a € 279.632,55.
A sostegno di tali domande, parte attrice ha in estrema sintesi dedotto: a)
l'avvenuta stipulazione tra e in data Controparte_6 CP_2
7.2.2012, di un contratto di agenzia a tempo indeterminato avente ad oggetto la promozione da parte di e in favore di Controparte_6 CP_2 dei “servizi di telecomunicazione ” e dei “prodotti” da
[...] CP_2 quest'ultima “commercializzati”; b) che essa attrice era stata “costretta” a recedere dal contratto di agenzia a causa del comportamento posto in essere dalla preponente e in tesi consistito bi) nell'avere la preponente “a partire dal
2017”, “estromesso l'agente dal canale di vendita (segmento residenziale
pagina 4 di 14 telemarketing) senza fornire spiegazioni all'agente” medesimo e con conseguente ingiustificata riduzione delle “liste dei clienti” assegnate a quest'ultimo; b2) nella intervenuta adozione, a decorrere dal 1.4.2019, di nuovi piani di incentivazione, in forza dei quali il premio di fidelizzazione veniva “vincolato al raggiungimento di un obiettivo minimo di ordinato su base trimestrale”, con conseguente notevole diminuzione del bonus mensile conseguito dall'agente; b3) nella concessione da parte della preponente di ulteriori mandati di agenzia ad altri soggetti nella zona di essa attrice;
b4) nella sottrazione alla medesima attrice del suo maggior cliente, vale a dire
“T MA Immobiliare”; b4) nell'avere comunque la preponente adottato condotte scorrette e contrarie a buona fede nell'esecuzione del contratto;
c) che i comportamenti della preponente, come sopra descritti, avevano cagionato ad essa attrice un drastico calo di fatturato ed avevano, altresì, determinato “il venir meno di quell'elemento fiduciario che è alla base del rapporto di agenzia”, “imponendole” di porre fine al rapporto contrattuale inter partes; d) che in conseguenza del recesso spettava ad essa attrice la complessiva somma di € 654,830,63 di cui € 144.674,29 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 510.156,34 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; ovvero, “in via alternativa”,
l'importo complessivo di € 279.632,55 ai sensi dell'Accordo Economico
Collettivo del Settore Commercio del 16.2.2009, e, dunque, € 144.674,29 a titolo di indennità sostituzione del preavviso;
€ 125,62 a titolo di residuo
FIRR ancora dovuto;
€ 134.832,64 a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, la società ha resistito alle domande CP_2 attoree ed ha instato, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 120.561,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Al riguardo, parte convenuta ha, in sintesi, dedotto: a) l'irrilevanza, rispetto al recesso dell'agente, delle circostanze di fatto da quest'ultimo riferite in pagina 5 di 14 citazione, trattandosi di accadimenti di gran lunga precedenti rispetto allo scioglimento del contratto;
b) che, in ogni caso, sia l'eliminazione del telemarketing sia la variazione del “bonus fidelizzazione” costituivano modifiche contrattuali concordate tra le parti e non contestate dall'agente nel corso del rapporto di agenzia;
c) che parte attrice neppure aveva provato che l'asserita perdita di provvigioni fosse riconducibile alla variazione del
“bonus” e all'adozione dei nuovi piani di incentivazione;
d) che l'agente non aveva alcun diritto di esclusiva sulla zona assegnatagli in contratto;
e) che, rispetto al cliente “T MA Immobiliare”, erano state corrisposte all'attrice tutte le provvigioni al riguardo dovute, e che, in ogni caso, era stato il predetto cliente a chiedere di non essere più seguito dall'odierna attrice;
f) che giammai nel corso del rapporto contrattuale l'agente aveva sollevato le contestazioni di inadempimento fatte valere nel presente giudizio;
g) che non sussisteva pertanto la giusta causa di recesso;
h) che, conseguentemente, erano infondate le domande attoree di pagamento delle indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto di agenzia, sia ex art. 1751 c.c. sia secondo l di riferimento, in assenza del CP_7 CP_ presupposto della giusta causa di recesso;
i) che il era stato
“regolarmente versato ed accantonato presso l' ; l) che stante il CP_9 recesso ad nutum dell'agente, spettava ad essa convenuta l'indennità sostitutiva del preavviso, da quantificarsi, tenuto conto delle cinque mensilità di preavviso dovute ai sensi dell'A.E.C. di riferimento, in €
120.561,90, “oltre interessi”.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 12.03.2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pagina 6 di 14 Tanto premesso, deve, innanzitutto, osservarsi che risulta per tabulas che le odierne parti in causa hanno stipulato, in data 7.2.2012, un contratto di agenzia, a tempo indeterminato, avente ad oggetto la promozione da parte di per conto di senza rappresentanza, della Controparte_6 CP_2
“conclusione di contratti per servizi di telecomunicazione e/o per CP_2 prodotti dalla stessa commercializzati”, dietro pagamento di provvigioni determinate come indicato in contratto (art. 11), contenente espresso richiamo alla contrattazione collettiva di settore (art. 22), senza diritto di esclusiva in favore dell'agente (4.1)1.
Parimenti, risulta documentalmente che con missiva del 1.7.2020 l'agente odierna attrice ha comunicato alla controparte il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia.
Come sopra cennato, parte convenuta ha contestato la sussistenza della giusta causa di recesso e, conseguentemente, la pretesa dell'attrice di conseguire le indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto di agenzia.
Giova, al riguardo, innanzitutto richiamare il consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione secondo cui nel contratto di agenzia, al fine di stabilire se lo scioglimento di quest'ultimo sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, che sia tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa ex art. 2119 c.c.; a tal proposito, deve precisarsi che, per potersi correttamente valutare la gravità della condotta che può dare luogo a giusta causa di recesso, deve considerarsi la maggiore intensità che nel contratto di agenzia, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, assume il rapporto di fiducia in ragione della maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, con la conseguenza che, nel rapporto di agenzia, è legittimo il pagina 7 di 14 recesso anche in forza di un fatto di minore consistenza, diversamente dal tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato2.
La giurisprudenza ha pure chiarito che in virtù dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e quindi dello specifico fatto illecito e/o dell'inadempimento posto a sostegno della giusta causa3, dovendosi, però, conciliare siffatto criterio con la regola posta in via generale dall'art. 1218
c.c., per cui se il recesso si fonda su un inadempimento contrattuale della controparte, l'onere della prova (dell'inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nella prova della fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempiuta e nell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando poi alla controparte asseritamente inadempiente l'onere di provare di avere esattamente adempiuto4.
Nella specie, ritiene il Tribunale che i fatti di inadempimento imputati dall'attrice alla preponente non siano invero idonei, già solo come allegati ed ancorché globalmente esaminati, ad integrare una giusta causa di recesso nel senso sopra chiarito.
Per quanto attiene, in primo luogo, all'esclusione, a partire dal 2017, del
“canale residenziale” dall'attività di procacciamento tramite telemarketing, con trasmissione all'agente delle sole liste clienti appartenenti al segmento
“business”, deve osservarsi, in senso invero decisivo, che trattasi di variazione contrattuale comunicata ed accettata dall'agente in data
1.1.20175, e, dunque, oltre tre anni prima del recesso (avvenuto il 1.7.2020), di guisa che tale circostanza risulta già, di per sé sola, assolutamente insufficiente, sotto il profilo cronologico, e in assenza di ulteriori elementi pagina 8 di 14 fattuali non addotti al processo dall'attrice, a giustificare lo scioglimento immediato del rapporto di agenzia da parte dell'agente6.
Parimenti è a dirsi per quanto attiene alla asserita riduzione della lista clienti, trattandosi di condotta posta in essere, secondo la stessa prospettazione attorea, “a partire dal 2017” e in relazione alla quale alcuna specifica allegazione è stata svolta da parte attrice in forza della quale poter inferire una attualità di siffatto comportamento al tempo del recesso.
Analoghi rilievi vanno, altresì, svolti rispetto alla circostanza, pure dedotta dall'attrice, relativa all'introduzione, da parte della preponente, del nuovo piano di incentivi. Infatti, in disparte il fatto che alcunché parte attrice ha allegato, nei termini decadenziali di rito, in ordine alla effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la modificazione del contratto in parola e l'asserita riduzione delle provvigioni maturate dall'agente, e considerato che tale variazione contrattuale risulta documentalmente accettata dall'agente7, deve, in ogni caso, osservarsi che il collegamento tra l'erogazione del premio di incentivazione e l'attività di procacciamento contabilizzata su base trimestrale è diventato operativo a decorrere dal mese di aprile del 2019 e, dunque, anche in questo caso deve escludersi che si tratti di un accadimento di portata tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di agenzia e, conseguentemente, di giustificare il recesso dell'agente, come visto, avvenuto oltre un anno dopo.
Per quanto attiene, poi, alla riferita apertura di nuove agenzie nella zona dell'agente, va osservato che si tratta di circostanza che, da un lato, non costituisce un illecito contrattuale, non essendo previsto in favore dell'agente un diritto di esclusiva nella zona a lui assegnata8 e, da latro lato,
pagina 9 di 14 risulta di per sé inidonea, in assenza di ulteriori specifici elementi a sostegno, non addotti dall'attrice, a far ritenere come effettivamente esistente una precipua volontà della preponente di danneggiare l'odierna attrice.
Quanto, infine, alle ulteriori doglianze, relative, rispettivamente, alla asserita sottrazione all'agente del cliente “Tetto MA Immobiliare” e all'altrettanto asserito compimento di ulteriori condotte contrarie a buona fede da parte della preponente non può non rilevarsene l'irrimediabile genericità, di guisa che le stesse, per come allegate nei termini di rito, si appalesano invero inidonee a giustificare il recesso ad nutum dell'agente.
Le considerazioni fin qui svolte rendono, poi, logicamente, irrilevanti anche le istanze istruttorie avanzate da parte attrice in relazione alle suddette circostanze, di guisa che deve confermarsene anche in questa sede l'inammissibilità.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non si ravvisino, nella specie, i presupposti legittimanti il recesso per giusta causa, con la conseguenza che la decisione dell'agente di interrompere immediatamente il rapporto di agenzia va qualificata in termini di recesso ad nutum.
Discende, logicamente, da quanto appena detto circa l'assenza di una giusta causa di recesso, l'insussistenza del diritto preteso dall'attrice-recedente di conseguire l'indennità sostitutiva del preavviso.
Parimenti infondata risulta la pretesa attorea di conseguire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., nonché le indennità suppletiva di clientela e cd. meritocratica previste dall'Accordo Economico Collettivo del
Settore Commercio9.
agenti per la promozione dei Servizi presso Clienti di competenza dell'Agente, e rimane altresì libera di concludere affari di qualunque genere con i Clienti di competenza dell'Agente utilizzando qualunque altro canale, diretto od indiretto, di promozione, distribuzione e/o vendita dei Servizi, compresi espressamente tra questi i canali fondati su accordi commerciali con distributori e/o rivenditori indipendenti (cd. "dealer"), restando in tutti i predetti casi escluso, anche in deroga all'art. 1748, II comma, c.c. che sia dovuta all'Agente alcuna provvigione”. 9 Cfr. doc. 46 di parte attrice.
pagina 10 di 14 Per quanto attiene, infatti, all'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., deve, in primis, rilevarsi che tale disposizione esclude espressamente il diritto a percepire l'indennità ivi contemplata qualora l'agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente
(quali età, infermità o malattia) per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell'attività.
Pertanto, posto che per tutto quanto sopra detto il recesso dell'agente non può essere ricondotto al fatto della preponente (né tantomeno è stata allegata la sussistenza in capo all'agente di alcuno degli stati soggettivi richiamati nella norma in esame), nel caso di specie deve escludersi la spettanza in capo all'attrice dell'indennità di cessazione del rapporto di cui al sopracitato art. 1751 c.c.
Parimenti, deve escludersi anche il riconoscimento in favore dell'agente delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica previste dalla contrattazione collettiva, trattandosi di indennità spettanti, sulla falsa riga di quanto disposto dall'art. 1751 c.c. sopra menzionato, all'agente dimissionario soltanto nel caso – come visto non sussistente nella specie - in cui le dimissioni siano state cagionate da circostanze attribuibili al preponente.
Quanto, infine, all'indennità di fine rapporto (cd. Firr) ex art. 13.I dell'A.E.C. del Settore Commercio, va, innanzitutto, rilevato che trattasi di indennità calcolata, secondo le aliquote percentuali indicate nel medesimo articolo, sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto, e che le relative somme sono obbligatoriamente versate anno per anno dalla preponente nell'apposito Fondo costituito presso la . Controparte_10
Ciò posto, parte attrice ha dedotto che le somme accantonate presso la come risultanti dall'estratto conto prodotto in Controparte_10 giudizio10, risultano inferiori rispetto a quelle in tesi spettanti all'agente pagina 11 di 14 secondo i criteri dettati dall'art. 13.I dell'A.E.C. Commercio ed ha, dunque, instato per il pagamento da parte della convenuta della residua somma di €
125,62.
In proposito, deve osservarsi che parte convenuta non ha contestato né la dedotta applicazione dell'art. 13.I A.E.C. Commercio, né i criteri utilizzati dall'attrice e spiegati in citazione per il conteggio dell'importo complessivamente spettante all'agente a titolo di Firr, né infine, l'ammontare del residuo in tesi ancora dovuto, essendosi la predetta convenuta limitata a dedurre in modo del tutto apodittico il corretto accontamento delle somme presso l'Enasarco.
Pertanto, in tale contesto allegativo e stante l'assenza di elementi di segno contrario nella specie non addotti dalla convenuta, la domanda attorea in esame va accolta e va condannata al pagamento, in favore CP_2 dell'attrice, della somma su indicata di € 125,62, oltre agli interessi, calcolati al saggio legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. - stante la natura indennitaria del credito in parola – a decorrere dalla cessazione del rapporto di agenzia (1.7.2020) sino al soddisfo.
Venendo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, avente ad oggetto il pagamento da parte dell'attrice dell'indennità sostitutiva del preavviso, deve osservarsi che la predetta domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Al riguardo va, infatti, rilevato che, come sopra visto, parte attrice ha receduto dal contratto di agenzia ad nutum, senza preavviso e senza giusta causa.
Giova poi richiamare sia l'art. 11 dell'A.E.C. del Settore Commercio, il quale prevede che “in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimamandatario”, e che “ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto
pagina 12 di 14 immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti” sia l'art. 19.2, ultimo periodo, del contratto di agenzia inter partes, il quale espressamente prevede la possibilità per le parti di “sostituire al preavviso il pagamento di una indennità pari a tanti dodicesimi delle provvigioni corrisposte nei dodici mesi precedenti al recesso quanti sono i mesi di preavviso dovuti”.
Ciò posto, è pacifico, perché non contestato, che il “totale” delle provvigioni conseguite dall'agente nel 2019 è pari ad € 289.348,58 – dato che in quanto indicato dall'attrice nel proprio atto di citazione ben può essere recepito in questa sede – e considerato che la qualità di agente plurimandatario dell'attrice si evince dall'assenza nel contratto di una specifica clausola di segno contrario, essendo previsto, all'art.
4.2 del medesimo contratto, esclusivamente il divieto di promuovere prodotti e servizi di imprese concorrenti, in applicazione dei criteri di calcolo sopra indicati, l'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla preponente va determinata in €
72.337,14 (289.348,58/12x3).
Pertanto, per tutto quanto detto, in accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, va condannata al Controparte_6 pagamento in favore di della somma su indicata di € CP_2
72.337,14, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dalla cessazione del rapporto (1.7.2020) sino al soddisfo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, contraddistinto dalla soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le medesime parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 13 di 14 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_6 della somma di € 125,62 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 13.I dell'Accordo Economico Collettivo del Settore
Commercio del 16.2.2009, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal 1.07.2020 sino al soddisfo;
− rigetta tutte le altre domande attoree;
− accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_6 CP_2 della somma di € 72.337,14 a titolo di indennità sostitutiva del
[...] preavviso ex art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo del Settore
Commercio del 16.2.2009, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal 1.7.2020 sino al soddisfo;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 11 Giugno 2025
La Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rossella Ammirati, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte attrice. 2 Cfr. Cass. n. 22285/2015; Cass. n. 14771/2008; Cass. n. 11728/2014. 3 Cass. n. 6008/2012; Cass. n. 486/2016. 4 Cfr. ex multis Cass. n. 13533/2011. 5 Cfr. “Lettera integrativa al Contratto di Agenzia sottoscritto tra le parti in data 07/02/2012” doc. 17 a di parte attrice. 6 Cfr. in tema Cass. n. 19159/2006 secondo cui “il requisito dell'immediatezza, pur non essendo espressamente previsto dall'art. 2119, discende direttamente dalla gravità degli addebiti contestati, i quali, per definizione, escludono una prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto contrattuale ed è ritenuto dalla giurisprudenza un elemento costitutivo della giusta causa”. 7 Cfr. docc. 25 e 29 di parte attrice. 8 Cfr. art.
4.1 del contratto di agenzia, sub doc. 1 di parte attrice cit.: “il presente incarico si intende conferito all'Agente in via non esclusiva. La Preponente potrà quindi avvalersi di altri 10 Cfr. doc. 54 di parte attrice.