TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 860 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Filiazione naturale”
TRA
– difeso e rappresentato dall'avv. PERCOLLA Vincenzo Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. CONTE Silvia Parte_2
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 il signor nella sua qualità Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
nata a [...] il [...], adiva questo Tribunale di Taranto Persona_1 al fine di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
nata a Taranto il [...] in [...] entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio in forma Parte_2 congiunta della responsabilità genitoriale sulla minore;
porre a carico di egli ricorrente l'obbligo di corrispondere alla signora l'importo mensile di euro Parte_2
150,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore oltre alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio in data 13/05/2025 la signora la quale contestava le deduzioni del ricorrente e chiedeva di Parte_2 disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della piccola con Per_1 collocazione prevalente presso ella resistente;
regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre - figlia alle condizioni proposte da ella ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta;
porre a carico del signor l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della minore in ragione di euro 350,00 mensili oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di
Taranto ed assegno unico come per legge. Con provvedimento reso in data 09/07/2025 veniva disposto che l'udienza già fissata per il 10/07/2025 si tenesse secondo le modalità della trattazione scritta e contestualmente le parti venivano invitate a depositare telematicamente note di trattazione scritta, sino alle ore 9.00 della predetta udienza, contenenti le condizioni dell'accordo raggiunto sottoscritto dalle parti con autentica delle firme da parte dei loro difensori.
All'udienza del 10/07/2025 tenutasi attraverso le modalità della trattazione scritta entrambe le parti depositavano note congiunte al fine di trasformare l'odierno procedimento da contenzioso in congiunto. Evidenzia questo collegio che le condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 10/07/2025 appaiono conformi alla legge e sussistono i presupposti per emanare il richiesto provvedimento, recependo l'accordo delle parti.
Ritenuto che
ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal signor con ricorso depositato in data 25/02/2025, così provvede: Parte_1 disciplina il diritto di visita, di mantenimento e di affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], secondo le Persona_1 condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori depositato con le note di trattazione scritta per l'udienza a trattazione scritta del
10/07/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2) spese integralmente compensate. Così deciso in Taranto, 11 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 860 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Filiazione naturale”
TRA
– difeso e rappresentato dall'avv. PERCOLLA Vincenzo Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. CONTE Silvia Parte_2
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 il signor nella sua qualità Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
nata a [...] il [...], adiva questo Tribunale di Taranto Persona_1 al fine di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
nata a Taranto il [...] in [...] entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio in forma Parte_2 congiunta della responsabilità genitoriale sulla minore;
porre a carico di egli ricorrente l'obbligo di corrispondere alla signora l'importo mensile di euro Parte_2
150,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore oltre alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio in data 13/05/2025 la signora la quale contestava le deduzioni del ricorrente e chiedeva di Parte_2 disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della piccola con Per_1 collocazione prevalente presso ella resistente;
regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre - figlia alle condizioni proposte da ella ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta;
porre a carico del signor l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della minore in ragione di euro 350,00 mensili oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di
Taranto ed assegno unico come per legge. Con provvedimento reso in data 09/07/2025 veniva disposto che l'udienza già fissata per il 10/07/2025 si tenesse secondo le modalità della trattazione scritta e contestualmente le parti venivano invitate a depositare telematicamente note di trattazione scritta, sino alle ore 9.00 della predetta udienza, contenenti le condizioni dell'accordo raggiunto sottoscritto dalle parti con autentica delle firme da parte dei loro difensori.
All'udienza del 10/07/2025 tenutasi attraverso le modalità della trattazione scritta entrambe le parti depositavano note congiunte al fine di trasformare l'odierno procedimento da contenzioso in congiunto. Evidenzia questo collegio che le condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 10/07/2025 appaiono conformi alla legge e sussistono i presupposti per emanare il richiesto provvedimento, recependo l'accordo delle parti.
Ritenuto che
ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal signor con ricorso depositato in data 25/02/2025, così provvede: Parte_1 disciplina il diritto di visita, di mantenimento e di affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], secondo le Persona_1 condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori depositato con le note di trattazione scritta per l'udienza a trattazione scritta del
10/07/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2) spese integralmente compensate. Così deciso in Taranto, 11 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi